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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4167/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4167/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato sito in Vico Equense alla Via Penito n. 32 Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Vanacore, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce a dell'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 in Milano Via Goldoni n. 1, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Paltrinieri e Luca
Paltrinieri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 18-11-2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 27-9-2024 ex art. 3 bis della legge 53/1994,
evocava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Parte_1 Controparte_1 per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. pag. 1 2051 c.c., e sentirlo condannare al risarcimento dei danni, nella misura complessiva di euro 30.000,00 o in quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia, per i danni patrimoniali e non subiti, a seguito del sinistro verificatosi in data 28-8-2023, alle ore
21:00 circa, in Vico Equense, Via Asturi, in direzione Via R. Bosco.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, era alla guida del ciclomotore IO ER 150 targato EF15991 e percorreva in discesa il lato destro della Via Asturi, in direzione Via R. Bosco, al fine di dirigersi verso il centro abitato di Vico
Equense; giunto in prossimità di una curva, all'altezza del civico n. 8, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra, sul suo lato destro;
la caduta era stata provocata dalla presenza di una traccia con taglio netto effettuato sul manto stradale adiacente ad un tombino fognario, più precisamente posta sul fondo stradale tra il marciapiede e il detto pozzetto;
la presenza della traccia era dovuta ai lavori di canalizzazione e di metanizzazione e canalizzazione delle utenze di Via Asturi mai ultimati, in quanto le tracce realizzate per l'interramento dei sottoservizi pubblici, una volta concluse, non erano state prontamente ricoperte e rifinite, lasciando in loco il manto stradale irregolare;
la detta insidia non era visibile, sia per il declivio verso il basso della stessa e la sua dislocazione su una strada aperta al traffico sia per la totale assenza di idonee segnalazioni;
a seguito dell'evento, riportava lesioni per le quali veniva condotto tramite ambulanza 118 presso il
P.S. del Presidio Ospedaliero di Vico Equense 3 Sorrento (NA) ove i sanitari riferivano la diagnosi di “Trauma del piede e della caviglia destra e polso destro a seguito di incidente della strada. Dolore in sede del dorso del piede destro ove è presente una ferita escoriata edema dolente e limitazione funzionale algica. Presenza di edema del polso destro che appare escoriato con lieve limitazione funzionale algica. Dolore alla palpazione delle apofisi spinose del rachide lombosacrale & Frattura del malleolo peroneale destro”; a seguito di ulteriori controlli, in data 1-12-2023 veniva accertata l'avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico – legale;
dal sinistro derivavano anche danni materiali al ciclomotore attoreo IO ER (alla pedana e alla sottopedana, al parabrezza, alla marmitta, al bauletto, nonché al pedalino dx, allo scudo ant. dx, alla leva del freno dx, allo specchietto dx); la responsabilità dell'evento era del per Controparte_2 omessa manutenzione e custodia dei beni di sua proprietà.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava la domanda nel merito e ne CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
pag. 2 2. La domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste alla base ed inerenti alla omessa manutenzione del bene da parte del custode e a non aver impedito la creazione di una insidia imprevista ed imprevedibile.
In diritto, giova, quindi, rammentare, che sia che si agisca ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve sempre dimostrare il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr., in ordine alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., Cass. civ., ordinanza n. 18584 del 30-6-2021 e Cass. civ., ordinanza n. 3285 del 3-2-2022).
3.1. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
pag. 3 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla pag. 4 struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era il solco)
e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col pag. 5 contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un pag. 6 comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794;
Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018;
Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più
pag. 7 incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, che aveva escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.2. Nel merito, sulla scorta della dichiarazione testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (costituzione in mora del 4-6-2024; documentazione fotografica;
verbale di pronto soccorso 2023013250 del 28-8-2023 ore
22:16 e ulteriore documentazione medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato.
I testimoni escussi ( ed , coniugi) hanno concordemente Testimone_1 Testimone_2 riferito di aver visto, mentre erano in attesa della figlia sui luoghi di causa, un motorino guidato da un signore, che proveniva dalla parte alta di via Asturi, cadere sulla destra, riportando lesioni sul lato destro (perdendo anche sangue dal piede).
Il teste precisava di aver dopo visto, che nel punto in cui era caduto l'attore Pt_1
(che avevano poi riconosciuto) vi era un avvallamento nonché un tombino grande e che vi erano stati dei recenti lavori da parte del in quel punto;
il teste , invece, CP_1 Tes_2 affermava di aver notato che sulla strada vi era uno scavo (traccia) che conduceva ad un chiusino e una griglia di acqua vicino e che – come riferito dal coniuge - c'era del brecciolino sulla strada.
pag. 8 I testi hanno, inoltre, riconosciuto i luoghi in quelli raffigurati nella documentazione fotografica prodotta dall'attore precisando (teste ) che l'ultima foto raffigurava le Tes_2 condizioni al momento del sinistro e che in quel momento la strada non era stata grattata con la fresa (come invece risultava da una delle foto in atti).
Sulla scorta delle descritte circostanze, il Tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e percepibile dal conducente del ciclomotore usando la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del 24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, occorre considerare che l'evento, seppur avvenuto in data 28-8-2023 alle ore
21:00, e dunque in verosimile assenza di luce naturale, si è verificato nel centro urbano, in una zona in cui era presente l'illuminazione pubblica (come risulta evidente dai rilievi fotografici prodotti dall'attore) e – presuntivamente anche - quella generata dal faro del ciclomotore che stava conducendo l'attore; il sinistro, inoltre, era avvenuto a poca distanza dall'abitazione dell'attore (per come confermato dall'attore in sede di interrogatorio formale: a circa 140/180 metri, per cui presuntivamente era a conoscenza dell'esecuzione dei lavori sulla sede stradale), e in assenza di barriere ed ostacoli che impedissero di vedere lo stato del fondo stradale percorso.
Per tali ragioni, quindi, si deve senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte dell'attore o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità, risultando, invece, il lamentato dissesto ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
Invero, il solco (traccia) presente sul luogo e posto a fondamento della domanda, per caratteristiche e dimensioni (solco orizzontale rispetto al senso di marcia seguito dal danneggiato, largo circa 10 centimetri e profondo qualche centimetro), non costituiva una insidia idonea a provocare la caduta del ciclomotore, condotto con la ordinaria perizia e con la diligenza adeguata al tratto stradale in discorso, ove vi era una curva destrorsa.
pag. 9 Né assume rilievo la presenza di brecciolino sul fondo stradale descritta dai testimoni, trattandosi di circostanza non allegata dall'attore secondo il quale la caduta era stata provocata dalla “traccia” presente sul manto stradale e non da altro.
Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato dalla conformazione dei luoghi descritta in citazione), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal medesimo danneggiato nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare l'ordinaria diligenza (mantenendo una velocità adeguata, arrestandosi e/o superando il solco presente sulla strada ad una velocità idonea ad evitare contraccolpi dannosi e perdita di equilibrio), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attore stesso.
4.1. Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
La c.d. insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ. Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 cod. civ., che prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ferma restando la facoltà del custode di provare che il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione (Cass. civ., sentenza n. 20943 del 30-9-
2009).
pag. 10 4.2. Nella specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento in condizioni si sufficiente illuminazione (per le ragioni prima illustrate) e di assenza di oggetti o altro sul solco stradale in discorso, inducono ad escludere che il danneggiato non abbia avuto la percezione del pericolo.
Le circostanze che hanno connotato l'evento, per come emerso in istruttoria, quindi, evidenziano che lo scavo in questione era ben visibile e prevedibile e che non vi erano barriere o ostacoli di sorta che impedissero al conducente del ciclomotore di vedere e percepire anticipatamente il pericolo, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
La circostanza che l'evento sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse
(non dedotte), costituiva oggettiva condizione di fatto che consentiva all'utente della strada prudente di impegnare il tratto stradale con l'ordinaria diligenza, in modo da evitare eventuali disconnessioni visibili peraltro poste a poca distanza dalla propria abitazione e, pertanto, presuntivamente a lui note.
Sulla scorta di quanto evidenziato e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
Alla stregua di quanto emerso ed evidenziato, si ritiene che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
4.3. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Ogni altra questione resta assorbita
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
pag. 11 Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del “quantum”, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio)”.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 20 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 12 pag. 13
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4167/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato sito in Vico Equense alla Via Penito n. 32 Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Vanacore, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce a dell'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 in Milano Via Goldoni n. 1, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Paltrinieri e Luca
Paltrinieri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 18-11-2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 27-9-2024 ex art. 3 bis della legge 53/1994,
evocava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Parte_1 Controparte_1 per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. pag. 1 2051 c.c., e sentirlo condannare al risarcimento dei danni, nella misura complessiva di euro 30.000,00 o in quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia, per i danni patrimoniali e non subiti, a seguito del sinistro verificatosi in data 28-8-2023, alle ore
21:00 circa, in Vico Equense, Via Asturi, in direzione Via R. Bosco.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, era alla guida del ciclomotore IO ER 150 targato EF15991 e percorreva in discesa il lato destro della Via Asturi, in direzione Via R. Bosco, al fine di dirigersi verso il centro abitato di Vico
Equense; giunto in prossimità di una curva, all'altezza del civico n. 8, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra, sul suo lato destro;
la caduta era stata provocata dalla presenza di una traccia con taglio netto effettuato sul manto stradale adiacente ad un tombino fognario, più precisamente posta sul fondo stradale tra il marciapiede e il detto pozzetto;
la presenza della traccia era dovuta ai lavori di canalizzazione e di metanizzazione e canalizzazione delle utenze di Via Asturi mai ultimati, in quanto le tracce realizzate per l'interramento dei sottoservizi pubblici, una volta concluse, non erano state prontamente ricoperte e rifinite, lasciando in loco il manto stradale irregolare;
la detta insidia non era visibile, sia per il declivio verso il basso della stessa e la sua dislocazione su una strada aperta al traffico sia per la totale assenza di idonee segnalazioni;
a seguito dell'evento, riportava lesioni per le quali veniva condotto tramite ambulanza 118 presso il
P.S. del Presidio Ospedaliero di Vico Equense 3 Sorrento (NA) ove i sanitari riferivano la diagnosi di “Trauma del piede e della caviglia destra e polso destro a seguito di incidente della strada. Dolore in sede del dorso del piede destro ove è presente una ferita escoriata edema dolente e limitazione funzionale algica. Presenza di edema del polso destro che appare escoriato con lieve limitazione funzionale algica. Dolore alla palpazione delle apofisi spinose del rachide lombosacrale & Frattura del malleolo peroneale destro”; a seguito di ulteriori controlli, in data 1-12-2023 veniva accertata l'avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico – legale;
dal sinistro derivavano anche danni materiali al ciclomotore attoreo IO ER (alla pedana e alla sottopedana, al parabrezza, alla marmitta, al bauletto, nonché al pedalino dx, allo scudo ant. dx, alla leva del freno dx, allo specchietto dx); la responsabilità dell'evento era del per Controparte_2 omessa manutenzione e custodia dei beni di sua proprietà.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava la domanda nel merito e ne CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
pag. 2 2. La domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste alla base ed inerenti alla omessa manutenzione del bene da parte del custode e a non aver impedito la creazione di una insidia imprevista ed imprevedibile.
In diritto, giova, quindi, rammentare, che sia che si agisca ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve sempre dimostrare il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr., in ordine alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., Cass. civ., ordinanza n. 18584 del 30-6-2021 e Cass. civ., ordinanza n. 3285 del 3-2-2022).
3.1. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
pag. 3 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla pag. 4 struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era il solco)
e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col pag. 5 contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un pag. 6 comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794;
Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018;
Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più
pag. 7 incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, che aveva escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.2. Nel merito, sulla scorta della dichiarazione testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (costituzione in mora del 4-6-2024; documentazione fotografica;
verbale di pronto soccorso 2023013250 del 28-8-2023 ore
22:16 e ulteriore documentazione medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato.
I testimoni escussi ( ed , coniugi) hanno concordemente Testimone_1 Testimone_2 riferito di aver visto, mentre erano in attesa della figlia sui luoghi di causa, un motorino guidato da un signore, che proveniva dalla parte alta di via Asturi, cadere sulla destra, riportando lesioni sul lato destro (perdendo anche sangue dal piede).
Il teste precisava di aver dopo visto, che nel punto in cui era caduto l'attore Pt_1
(che avevano poi riconosciuto) vi era un avvallamento nonché un tombino grande e che vi erano stati dei recenti lavori da parte del in quel punto;
il teste , invece, CP_1 Tes_2 affermava di aver notato che sulla strada vi era uno scavo (traccia) che conduceva ad un chiusino e una griglia di acqua vicino e che – come riferito dal coniuge - c'era del brecciolino sulla strada.
pag. 8 I testi hanno, inoltre, riconosciuto i luoghi in quelli raffigurati nella documentazione fotografica prodotta dall'attore precisando (teste ) che l'ultima foto raffigurava le Tes_2 condizioni al momento del sinistro e che in quel momento la strada non era stata grattata con la fresa (come invece risultava da una delle foto in atti).
Sulla scorta delle descritte circostanze, il Tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e percepibile dal conducente del ciclomotore usando la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del 24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, occorre considerare che l'evento, seppur avvenuto in data 28-8-2023 alle ore
21:00, e dunque in verosimile assenza di luce naturale, si è verificato nel centro urbano, in una zona in cui era presente l'illuminazione pubblica (come risulta evidente dai rilievi fotografici prodotti dall'attore) e – presuntivamente anche - quella generata dal faro del ciclomotore che stava conducendo l'attore; il sinistro, inoltre, era avvenuto a poca distanza dall'abitazione dell'attore (per come confermato dall'attore in sede di interrogatorio formale: a circa 140/180 metri, per cui presuntivamente era a conoscenza dell'esecuzione dei lavori sulla sede stradale), e in assenza di barriere ed ostacoli che impedissero di vedere lo stato del fondo stradale percorso.
Per tali ragioni, quindi, si deve senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte dell'attore o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità, risultando, invece, il lamentato dissesto ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
Invero, il solco (traccia) presente sul luogo e posto a fondamento della domanda, per caratteristiche e dimensioni (solco orizzontale rispetto al senso di marcia seguito dal danneggiato, largo circa 10 centimetri e profondo qualche centimetro), non costituiva una insidia idonea a provocare la caduta del ciclomotore, condotto con la ordinaria perizia e con la diligenza adeguata al tratto stradale in discorso, ove vi era una curva destrorsa.
pag. 9 Né assume rilievo la presenza di brecciolino sul fondo stradale descritta dai testimoni, trattandosi di circostanza non allegata dall'attore secondo il quale la caduta era stata provocata dalla “traccia” presente sul manto stradale e non da altro.
Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato dalla conformazione dei luoghi descritta in citazione), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal medesimo danneggiato nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare l'ordinaria diligenza (mantenendo una velocità adeguata, arrestandosi e/o superando il solco presente sulla strada ad una velocità idonea ad evitare contraccolpi dannosi e perdita di equilibrio), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attore stesso.
4.1. Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
La c.d. insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ. Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 cod. civ., che prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ferma restando la facoltà del custode di provare che il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione (Cass. civ., sentenza n. 20943 del 30-9-
2009).
pag. 10 4.2. Nella specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento in condizioni si sufficiente illuminazione (per le ragioni prima illustrate) e di assenza di oggetti o altro sul solco stradale in discorso, inducono ad escludere che il danneggiato non abbia avuto la percezione del pericolo.
Le circostanze che hanno connotato l'evento, per come emerso in istruttoria, quindi, evidenziano che lo scavo in questione era ben visibile e prevedibile e che non vi erano barriere o ostacoli di sorta che impedissero al conducente del ciclomotore di vedere e percepire anticipatamente il pericolo, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
La circostanza che l'evento sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse
(non dedotte), costituiva oggettiva condizione di fatto che consentiva all'utente della strada prudente di impegnare il tratto stradale con l'ordinaria diligenza, in modo da evitare eventuali disconnessioni visibili peraltro poste a poca distanza dalla propria abitazione e, pertanto, presuntivamente a lui note.
Sulla scorta di quanto evidenziato e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
Alla stregua di quanto emerso ed evidenziato, si ritiene che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
4.3. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Ogni altra questione resta assorbita
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
pag. 11 Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del “quantum”, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio)”.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 20 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 12 pag. 13