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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/12/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1301/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott.ssa Barbara Previati (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito nella camera di consiglio del 23/12/2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1301/2024; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, dagli avv.ti Loredana Barca e Raffaella D'Apolito;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 29/09/2007 in Campobasso e che dall'unione non erano nati figli – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, con autorizzazione a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, non essendovi altri provvedimenti da adottare, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti e stante, altresì, l'assenza di figli della coppia e la disponibilità di due immobili di proprietà esclusiva di ciascuno dei due coniugi, nei quali gli stessi, separatamente, di fatto già vivono.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale.
Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo (secondo cui i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti e avendo, gli stessi, già provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale), non essendovi – in assenza di figli e di immobili caduti in comunione e stante, altresì, l'indipendenza economica di entrambi – altri provvedimenti da adottare. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(in atti generalizzati), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente
[...] giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso, al n. 102, Parte II, Serie A, dell'anno 2007);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Casillo Dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott.ssa Barbara Previati (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito nella camera di consiglio del 23/12/2024, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1301/2024; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, dagli avv.ti Loredana Barca e Raffaella D'Apolito;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 29/09/2007 in Campobasso e che dall'unione non erano nati figli – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, con autorizzazione a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, non essendovi altri provvedimenti da adottare, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti e stante, altresì, l'assenza di figli della coppia e la disponibilità di due immobili di proprietà esclusiva di ciascuno dei due coniugi, nei quali gli stessi, separatamente, di fatto già vivono.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale.
Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo (secondo cui i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti e avendo, gli stessi, già provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale), non essendovi – in assenza di figli e di immobili caduti in comunione e stante, altresì, l'indipendenza economica di entrambi – altri provvedimenti da adottare. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(in atti generalizzati), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente
[...] giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso, al n. 102, Parte II, Serie A, dell'anno 2007);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Casillo Dott.ssa Barbara Previati