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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N° 4240/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 4240 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale-lesioni personali”, promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
IA NI n° 62, c.f. , rappresentata e difesa giusta procura C.F._1 depositata in data 19 maggio 2022 dall'avv. Marco Mellina Gottardo del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliati in Cesena, via Marinelli n° 43, presso lo studio del suddetto difensore, - attrice nei confronti della in qualità di mandataria della compagnia assicuratrice Controparte_1 del mezzo estero, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , con CP_2 sede in Milano, corso Porta Romana n° 89, c.f. , rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura in atti dall'avv. Maurizio Tamburini del foro di Milano, elettivamente domiciliata in Forlì, via Giorgio Regnoli n° 23, presso lo studio dell'avv. Stefania Ghetti.
-convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con “Nota di trattazione scritta autorizzata con provvedimento del 22.04.2025” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10 giugno 2025 l'attrice ha concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, Parte_1 contrariis reiectis, accertata la responsabilità nella causazione del sinistro di cui è stata vittima l'odierna attrice ed avvenuto in Norvegia il 24.07.2018 in capo alla sig.ra CP_3
, assicurata presso la compagnia norvegese , condannare
[...] Controparte_4
l'odierna convenuta nella sua qualità di compagnia mandataria italiana al risarcimento dei danni quantificati almeno in €. 10.000,00, quanto al danno biologico e morale subito in dipendenza del sinistro di cui è causa ed €. 3.851,80 per spese mediche e peritali (€. 2.116,00
1 riconosciute da CTU oltre €. 192,00 Dr. visita fisioterapica 14.03.2019, €. 400,00 Per_1
Dr. visita medico-legale di parte 4.07.20219, €. 366,00 Dr. assistenza Per_2 Per_2 operazioni peritali CTU 8.05.2024, €. 302,00 Dr. cconto CTU ft. 8 del 11.04.2024, Per_3
€. 109,08 Dr. saldo CTU ft 13 del 8.08.2024, €. 366,00 Dr. ft. 29 del Per_3 Per_4
11.04.2024), oltre ad €. 70,00 per la riparazione della bicicletta, ed €. 805,20 per traduzione norvegese-italiano, e così complessivamente €. 14.727,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal sinistro al saldo effettivo, o in quella minore o maggiore somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese di lite, (…) da liquidarsi con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55.2014 introdotto dall'art. 1 del D.M. n. 37.2018, stante la redazione delle difese con collegamenti diretti agli allegati ed indice navigabile, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”. Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 25 giugno 2025 la convenuta insistendo previamente per l'accoglimento delle istanze Controparte_1 istruttorie già formulate in atti, ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, -in via preliminare, dichiarare la carenza legittimazione passiva della convenuta con conseguente estromissione della stessa da giudizio. Vittoria di spese, competenze diritti ed onorari di causa.
- in via gradata, respingere la domanda di condanna della in quanto Controparte_1 mera mandataria. L'eventuale sentenza di accoglimento della domanda del danneggiato dovrà essere eseguita nei confronti della mandante, avendo il mandatario la qualità di mero rappresentante, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio - in estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono, nel merito, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata con vittoria di spese competenze ed onorari di lite;
- in via ulteriormente gradata, raggiunta la prova del fatto contestato, limitare la condanna al pagamento del danno effettivamente sofferto e secondo i parametri in uso dalla normativa norvegese, limitando il risarcimento al solo danno differenziale che sarà eventualmente accertato in corso di causa e ridurlo in relazione all'accertando e prevalente concorso di colpa ed ai dell'art. 1227 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, con compensazione delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec alla in data 6 dicembre 2019 Controparte_1 agiva in giudizio nei confronti della suddetta convenuta al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) subìti a seguito del sinistro occorsole in data
24 luglio 2018, allorquando la stessa, mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale che collega la città norvegese di Kabelsvag a quella di Leknes, veniva investita dall'autoveicolo Volvo V70, il quale sopraggiungeva da parte opposta e, nell'effettuare il sorpasso di un ulteriore veicolo antistante, urtava con lo specchietto laterale sinistro la mano sinistra dell'attrice; aggiungeva di essere stata immediatamente soccorsa dalla conducente CP_5
e di essere stata trasportata presso l'Ospedale di Leknes, ove veniva sottoposta ad
[...] accertamenti clinici strumentali, a seguito dei quali le veniva diagnosticata “una frattura scomposta della falange basale del quinto dito e del quinto metacarpo della mano sinistra”, sottoponendosi ad intervento chirurgico di osteosintesi percutanea ed immobilizzazione dell'arto mediante ingessatura. Pochi giorni dopo veniva dimessa e, tornata in , CP_1
2 intraprendeva un percorso terapeutico-riabilitativo. In data 15 ottobre 2018 le veniva certificata la guarigione clinica con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale.
In data 11 agosto 2018, l'attrice si rivolgeva alla Consap, al fine di individuare la compagnia mandataria italiana della e, al contempo, alla Polizia Controparte_6 norvegese della città di Bodo, intervenuta sul luogo del sinistro, chiedendo copia dei verbali di accertamento. Successivamente, la Consap individuava la quale Controparte_1 mandataria dell'assicurazione norvegese. In data 2 novembre 2018 l'odierna attrice sollecitava la predetta compagnia a prendere contatti per la trattazione del sinistro, essendo emersa l'esclusiva responsabilità del veicolo assicurato presso la mandante estera. Tuttavia, l'assicurazione convenuta eccepiva la mancata scadenza dei termini per la verifica della copertura ed evidenziava l'incompletezza della documentazione ricevuta. In data 16 novembre 2018, l'attrice invitava nuovamente la predetta società a nominare un medico legale al fine di valutare l'entità del danno senza ricevere alcun riscontro. In data 27 marzo 2019 la Pt_1 si sottoponeva a visita e, trascorso oltre un mese senza alcuna proposta transattiva, sollecitava la definizione della pratica. In data 21 maggio 2019 la convenuta inviava quietanza per l'importo di € 2.214,56 a tacitazione di ogni pretesa, ma tale somma non era considerata congrua dall'attrice in quanto corrispondente alle sole spese mediche documentate. La si sottoponeva quindi a perizia medico-legale di parte, dalla quale emergeva un Pt_1 periodo di inabilità temporanea totale di 24 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 28 giorni e un danno biologico permanente pari all'8-9% per un valore complessivo di € 22.602,25. Successivamente, la somma offerta dalla Compagnia veniva accettata dall'attrice quale mero acconto sul maggior danno;
ciononostante, la convenuta non provvedeva al versamento dell'importo promesso. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 4 giugno 2020 la compagnia assicurativa la quale chiedeva respingersi le pretese attoree Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, ravvisando la propria estraneità alla pretesa attorea, deducendo di rivestire la mera qualità di mandataria e di operare quale semplice rappresentante della mandante. Pertanto, chiedeva che l'eventuale accoglimento della domanda producesse effetti esclusivamente in capo alla mandante, con conseguente condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, dei diritti e degli onorari di giudizio. In via subordinata, la convenuta domandava il rigetto della domanda attorea, ritenuta infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento del fatto contestato, chiedeva che l'eventuale condanna fosse limitata al pagamento del solo danno effettivamente sofferto, da determinarsi secondo i parametri previsti dalla normativa norvegese, e circoscritto al danno differenziale eventualmente accertato nel corso del giudizio. Inoltre, invocava la riduzione del risarcimento in relazione al concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura ritenuta equa dal giudicante, con compensazione delle spese di lite. Nel corso del giudizio, previa trattazione cartolare della causa e concessione alle parti del termine di legge per il deposito delle rispettive memorie autorizzate, il Giudice ammetteva parzialmente le prove richieste;
in particolare, veniva assunto l'esame testimoniale di e venivano disposti la traduzione dei verbali redatti in lingua straniera, Testimone_1
3 l'informativa sulla normativa di diritto norvegese nonché la consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale.
Espletata la predetta attività istruttoria, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 26 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese illustrative finali.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dall'attrice, occorre in primo luogo evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di “carenza di legittimazione passiva” sollevata in sede di costituzione di giudizio dalla la quale ha a tale proposito dedotto quanto segue: “La Controparte_1 [...] non è un'assicurazione, ma è una società che gestisce il contenzioso di altre CP_1 compagnie in outsourcing. Nel caso che ci occupa la viene evocata in Controparte_1 giudizio n.q. di rappresentante processuale della compagnia estera. L'incarico conferito alla società estera è unicamente finalizzato alla gestione dei sinistri, senza tuttavia conferire alcuna rappresentanza processuale”. Orbene, sul punto occorre premettere che la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, recepita dalla Norvegia nel 2010, disciplina la competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni;
in particolare, gli artt. 8 e 11 stabiliscono che l'assicuratore domiciliato in uno Stato aderente può essere convenuto in un altro Stato vincolato dalla Convenzione, dinanzi al Giudice del luogo in cui l'attore è domiciliato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 13 dicembre 2007 (C-463/06), ha chiarito che
“in materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale verificatosi in uno Stato membro, la persona lesa può proporre azione giudiziale diretta contro l'assicuratore straniero dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui essa è domiciliata, purché l'azione diretta sia prevista dal diritto nazionale e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro”. Anche la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto, precisando che
“il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 152 Cod. Ass.ni è mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile. Ne consegue che egli può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza” (Cass. Civ. sez. III, sent. n° 10124/2015). L'art. 153 Cod. Ass. attribuisce inoltre alla vittima del sinistro avvenuto all'estero “il diritto di richiedere il risarcimento del danno al mandatario designato nel territorio della Repubblica”. Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'attribuzione di un diritto sostanziale comporti necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto nonché – per l'effetto – la legittimazione passiva ad essere convenuto in giudizio per la medesima causale. Pertanto, risulta evidente la legittimazione passiva nel presente procedimento della compagnia mandataria italiana con la quale – non a caso – l'attrice ha già Controparte_7 intrattenuto trattative stragiudiziali ed alla quale è stata inoltrata la documentazione relativa alla vertenza. La competenza del giudice adito è fondata sul combinato disposto dell'art. 9, co. 1° lett. b), e dell'art. 11 co. 2° del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, che consentono l'instaurazione del giudizio avanti al giudice del luogo di residenza dell'attore. Non 4 sussiste invece alcuna legittimazione passiva della conducente del veicolo, soggetto straniero non residente né domiciliato in Italia. L'azione giudiziaria nei confronti di tale soggetto non è disciplinata dalla legge italiana e sfugge pertanto alla giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'art. 3 l. n° 218/1995, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella citata sentenza n° 463 del 13 dicembre 2007. Ciò doverosamente premesso, occorre esaminare il merito della questione e quindi, in via logicamente preliminare, l'ascrivibilità della responsabilità risarcitoria – in relazione al sinistro de quo – alla Controparte_1
Anzitutto deve darsi atto che non è contestato tra le parti che sia Parte_1 effettivamente rimasta coinvolta nel sinistro per cui è causa;
parimenti non c'è contestazione in ordine al luogo del sinistro, identificato concordemente “nella località di Kabelsvag, su strada provinciale e a doppio senso di marcia”.
Per quanto concerne poi l'accertamento della effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa nei termini descritti in citazione, occorre evidenziare come la compagnia convenuta abbia dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta che “Non vi è prova alcuna della condotta di giuda della IG.ra . Non è dato sapere, infatti, se la stessa viaggiasse in sella alla Pt_1 propria bicicletta nel rispetto della normativa stradale norvegese o se abbia concorso alla causazione del sinistro. Il libello introduttivo è totalmente sfornito di supporto probatorio”.
Ciò posto, prima di entrare nel merito della questione occorre chiarire che ai sensi dell'art. 14 della legge n° 218/1995 l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal Giudice, il quale può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia, nonché interpellare esperti o istituzioni specializzate e richiedere l'ausilio delle parti. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. II, 29 dicembre 2016 n° 27365) ha chiarito come, relativamente alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 citato, l'obbligo del Giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto si estende anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti quale strumento utile per l'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, senza che sussista, in capo alla parte che la invochi, alcun onere di indicazione né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile. Pertanto nel caso di specie, essendo l'evento dannoso occorso in territorio norvegese, la legge sostanziale applicabile alla responsabilità civile è quella norvegese.
Ne consegue che la presente controversia, pur essendo devoluta alla cognizione del Giudice italiano, deve essere decisa secondo i criteri di responsabilità del danno previsti dall'ordinamento norvegese, ferma restando l'applicazione della legge processuale italiana quanto alle regole di rito. In tale prospettiva, il Tribunale ha richiesto al Ministero della Giustizia ed alla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna la trasmissione di una relazione informativa avente ad oggetto la normativa norvegese applicabile alla fattispecie, con particolare riferimento alla disciplina delle regole di condotta stradale dei ciclisti, ai criteri di valutazione dell'eventuale concorso di colpa, alle modalità di liquidazione del danno biologico sia temporaneo che permanente, al rimborso delle spese mediche documentate e all'eventuale spettanza di accessori, sotto il profilo della rivalutazione monetaria e degli interessi.
5 Tale attività istruttoria si pone quale strumento necessario per consentire al Giudice italiano di applicare correttamente la normativa sostanziale straniera, garantendo così la piena osservanza del principio di applicazione della legge del luogo dell'evento dannoso e la corretta liquidazione del risarcimento secondo i criteri previsti dall'ordinamento norvegese. Orbene, gli esperti interpellati hanno chiarito quanto segue: “In relazione alla fattispecie oggetto del giudizio vengono in rilievo, da una parte, l'obbligo di dotare la propria bicicletta del seguente equipaggiamento: luce anteriore di colore giallo o bianco;
luce posteriore di carattere rosso;
catarifrangente posteriore di colore rosso;
catarifrangenti di colore bianco o giallo sui pedali;
freno anteriore e posteriore funzionanti e azionabili indipendentemente tra loro;
segnalatore acustico (campanello). Dall'altra parte, va precisato che, nella guida, il ciclista è tenuto a rispettare pressoché le medesime norme vigenti per i conducenti di automezzi e, in particolare, l'obbligo di tenere la destra, di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e di astenersi dalla guida in stato di ebbrezza. Le regole generali sulla circolazione risultano in larga parte sovrapponibili a quelle vigenti nel nostro paese e sono ricomprese nella legge norvegese sulla circolazione (LAW-1965-06-18-4) che si allega in traduzione italiana non ufficiale (all. 1, legge norvegese sulla circolazione in traduzione italiana)”; ed ancora, per quanto concerne la valutazione del concorso di colpa: “se il danneggiato ha contribuito con la propria colpa alla produzione del danno, il risarcimento può essere ridotto
o escluso secondo ragionevolezza, tenendo in considerazione la condotta e l'apporto di questa nella produzione del danno, l'importanza del pregiudizio e ogni altra circostanza. Il giudice può provvedere analogamente quando il danneggiato o colui che richiede il risarcimento abba fallito nel rimuovere o ridurre a un ammontare ragionevole il rischio di pregiudizio o nel limitare il danno”. Sulle modalità di liquidazione del danno biologico, gli esperti interpellati si sono espressi nei seguenti termini: «dalle pertinenti disposizioni del già citato Indemnity Act, si desume che il la disciplina del risarcimento del danno alla persona, nelle sue componenti patrimoniale (es. spese mediche passate e future) e non patrimoniale, si atteggia conformemente ai criteri applicati dalla giurisprudenza italiana, volti a conseguire
l'integralità del risarcimento, con la sola eccezione della previsione di cui alla sezione 3-5, che configura un'ipotesi di risarcimento “punitivo”, al ricorrere di particolari circostanze. Il principio dell'integralità del risarcimento si riflette anche nella previsione dell'attualizzazione dell'importo (forfettario, per regola generale) fissato per il risarcimento del danno”. Orbene, esaminando la condotta della conducente dell'autovettura deve senz'altro ritenersi quest'ultima responsabile della causazione dei danni subiti dall'attrice; ed invero, dalla ricostruzione dei fatti emerge che mentre percorreva in bicicletta la Parte_1 carreggiata destra della strada, proseguendo in fila indiana dietro al marito , Testimone_1 viaggiando a velocità moderata, veniva urtata dallo specchietto sinistro della vettura Volvo V70 condotta da , la quale era impegnata in una manovra di sorpasso di un Controparte_5 camper, provenendo dalla direzione opposta;
l'urto determinava la caduta della ciclista e le conseguenti lesioni alla mano sinistra. La normativa norvegese in materia di circolazione stradale impone agli automobilisti un obbligo di particolare prudenza nei confronti dei ciclisti, soprattutto nelle manovre di sorpasso. La condotta della convenuta, consistita nell'eseguire un sorpasso in curva senza mantenere la distanza di sicurezza, integra una violazione delle regole di comportamento e fonda la sua
6 responsabilità esclusiva per l'evento. Non sussistono elementi idonei a configurare un concorso di colpa dell'attrice, la quale teneva una condotta regolare e conforme alle regole di circolazione. Alcuna prova di segno contrario è invero emersa dall'escussione del teste effettuata all'udienza del 11 ottobre 2021 (avendo egli confermato che “la Testimone_1 volvo nell'atto del sorpasso invadeva la nostra carreggiata (…) la volvo veniva in senso contrario a noi (…) Io non ho visto l'impatto perché ero davanti, ma ho sentito il colpo, poi mi sono girato e ho visto lo specchietto a terra e mia moglie nel fosso”); a tale proposito, manifestamente priva di pregio risulta l'eccezione della compagni convenuta di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del “stante l'interesse diretto e concreto del teste Tes_1 all'esito della lite (…) la sua posizione di coniuge in comunione legale lo rende portatore di un interesse patrimoniale immediato alla condanna della compagnia” posto che, com'è noto, le somme percepite da uno dei coniugi a titolo di risarcimento danni non entrano a far parte della comunione legale dei beni;
quanto poi all'attendibilità del teste può semplicemente osservarsi come la deposizione in disamina sia risultata pienamente coerente con le risultanze del rapporto di intervento redatto dagli operanti intervenuti sul luogo del sinistro, non essendovi pertanto valide ragioni per dubitare dell'attendibilità del Tes_1
Analogo discorso va fatto in relazione al rapporto elaborato dal Distretto di Polizia del Nordland in atti dal quale si evince, per quanto maggiormente rileva ai presenti fini, che: in occasione del sinistro la indossava regolarmente il casco (cfr. pag. 3); l'agente di Pt_1
Polizia Guri Aune è giunto alla conclusione che “L'indagata avrebbe Controparte_5 causato l'incidente per guida negligente con conseguente frattura del braccio sinistro della vittima” (cfr. pag. 5); la testimone oculare , amica della che Testimone_2 CP_5 nell'occorso si trovava a bordo dell'auto sul sedile anteriore del passeggero, ha riferito agli operanti che “si è accorta delle biciclette (…) quando l'auto stava transitando di fianco al camper, ossia quando l'auto dell'indagata si trovava nella corsia opposta” (cfr. pag. 7); la stessa ha rilasciato alla Polizia dichiarazioni ampiamente confessorie, Controparte_5 riconoscendo di avere urtato con lo specchietto laterale sinistro della propria autovettura la bicicletta condotta da nel corso di un'operazione di sorpasso di un camper ed Parte_1 ammettendo in tal modo “la propria colpevolezza per l'incidente occorso a Controparte_8 il 24.07.2019 tra le ore 10-11 per non aver adottato le sufficienti cautele” (cfr. pag. 22); quanto alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro stradale e le lesioni lamentate in citazione dalla l'Ospedale del Nordland ha dichiarato “che la paziente a seguito di incidente in Pt_1 bicicletta ha riportato una frattura alla mano senza interessamento dell'articolazione oltre a una frattura della falange prossimale del 5° dito” (cfr. pag. 23); il Capo della Polizia del Nordland ha contestato alla la violazione della Legge sulla circolazione stradale § 31 CP_5 primo comma “per aver violato la disposizione secondo cui chiunque circoli sulla strada deve essere vigile e attento e adottare le dovute cautele atte a evitare pericoli o danni e a intralciare
e disturbare senza motivo la circolazione”, infliggendo la sanzione dell'ammenda di 8.000,00 corone norvegesi senza – per quanto è dato sapere – contestare alcuna infrazione all'odierna attrice (cfr. pag. 25). Quanto sopra conferma pertanto l'insussistenza nel caso di specie di qualsivoglia concorso colposo della nella causazione del sinistro stradale in Pt_1 argomento.
7 Quanto alla liquidazione del danno, la Sezione 3-1 della legge norvegese sul risarcimento prevede che il ristoro copra i danni già subiti, la perdita di guadagno e le spese future prevedibili, con equiparazione del lavoro domestico al reddito e con detrazione delle prestazioni previdenziali ed assicurative eventualmente già percepite;
la Sezione 3-5 consente inoltre di riconoscere una somma forfettaria ragionevole a titolo di riparazione per il dolore e i danni non patrimoniali, qualora la lesione sia stata causata con colpa grave, come nel caso di specie, in cui la manovra di sorpasso è stata eseguita in violazione delle basilari regole di prudenza e sicurezza della circolazione stradale. Alla luce di quanto sopra, rilevato che non sussiste alcuna legittimazione passiva della conducente del veicolo, soggetto straniero non residente né domiciliato in Italia, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea formulata nei confronti della convenuta ed invero, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la Controparte_1 prova liberatoria ove si consideri che, per un verso, sul luogo del sinistro non è stata rinvenuta alcuna traccia di frenata antecedente all'investimento e, per altro verso, la conducente poteva nell'occorso agevolmente avvedersi della presenza della ciclista, giungendo da direzione di marcia opposta. Orbene, tale circostanza deve ritenersi altresì confermata dalle dichiarazioni rese dalla stessa convenuta agli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, dalle quali è emerso quanto segue: “Per tutto il tragitto era rimasta dietro le macchine fino a Svolvær e non aveva effettuato sorpassi, mantenendo il limite di velocità. Al Viking Museum (a Borge GA) era dietro un camper. Attraversato Vonheim riduceva la velocità a circa 20 chilometri all'ora perché il camper che precedeva aveva a sua volta rallentato non riuscendo a tenere una velocità più sostenuta nelle curve. A quel punto, avendo campo visivo libero, guardava oltre il cartello dei limiti di velocità (60) posto più in basso. Non avendo visto né macchine né biciclette provava a superare il camper. Il sospettato non riusciva ad accelerare, dicendo che procedeva ai 30 km / h a fronte dei 40 km / h tenuti fino a quel momento. Iniziava ad accelerare affiancando il camper aveva l'impressione che il conducente del camper le stesse dicendo qualcosa. Quando la parte anteriore della macchina del sospetto era all'altezza della ruota posteriore del camper quest'ultimo iniziava a stringerla verso il margine sinistro della corsia di sorpasso. Quando stava per ultimare la manovra il sospetto si accorgeva che dietro il cartello posto sul margine sinistro della strada e che le occultava parte della visuale stavano arrivando due ciclisti che non aveva visto quando aveva iniziato il sorpasso. Il sospetto ha colpito la ciclista ma non ha sentito il colpo tanto che la bambina che era dietro ha continuato a dormire. Il sospetto precisava di aver colpito la ciclista con lo specchietto della macchina e che si era rotta sia la calotta che lo specchio, che poi si era piegato. Il sospetto lo ha poi raddrizzato. Il sospettato ha rallentato subito dopo il colpo e ha fermato la macchina. Non era sicura di aver preso la bicicletta davanti o quella dietro (…) Il sospetto riconosce la responsabilità penale in ordine all'incidente occorso il 24.07.2018 tra le h. 10-11 all'incrocio di Vondheim, per non essere stata sufficientemente diligente e attenta. Non vide i ciclisti ma guidava lentamente e al di sotto del limite di velocità” (doc. 2 parte attrice - verbale tradotto); pertanto, la conducente non ha provato in alcun modo di aver fatto il possibile per evitare l'impatto, soprattutto considerato che ha colpito l'attrice con la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo dopo averne pacificamente invaso la corsia di pertinenza.
8 Deve pertanto ritenersi accertata la colpa esclusiva della conducente della Volvo V70 la quale, pur non potendo procedere ad un agevole superamento della bicicletta (della cui presenza, peraltro, afferma di non essersi avveduta), non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la ciclista, provenendo dal margine destro della carreggiata, abbia improvvisamente invaso la sede stradale;
in tale contesto, la conducente era tenuta ad osservare la massima prudenza, soprattutto in considerazione della presenza del camper, circostanza che rendeva prevedibile una condizione di visibilità disagevole.
Orbene, alla luce della situazione di fatto accertata al momento del sinistro ed avuto riguardo alla disciplina normativa applicabile al caso di specie, deve ritenersi sussistere l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autoveicolo; la condotta di guida della stessa è risultata gravemente negligente, non avendo percepito la presenza del velocipede che circolava lungo l'opposta corsia di marcia. La manovra di sorpasso del camper, peraltro, non poteva essere eseguita, attesa la visibilità non idonea a consentirne l'effettuazione in condizioni di sicurezza, né risulta dagli atti che la convenuta abbia realizzato l'apposita segnalazione preventiva, volta a manifestare l'intenzione di sorpassare. Ne consegue che l'urto con la bicicletta, della cui presenza la conducente non si era avveduta per inescusabile disattenzione, deve essere integralmente ascritto alla sua esclusiva responsabilità. Per tutte le superiori ragioni l'esclusiva responsabilità per il sinistro oggetto di causa va ascritta alla conducente della vettura e, pertanto, alla società odierna convenuta, nella sua pacifica veste di mandataria della compagnia norvegese che assicurava il veicolo. Ciò posto, relativamente ai danni alla persona subiti dall'attrice occorre fare riferimento alla C.T.U. medico-legale espletata nel corso del presente giudizio, che ha accertato le lesioni lamentate da e meglio documentate in atti nonché la loro riconducibilità Parte_1 causale al sinistro de quo, ed all'esito della quale sono state individuate una invalidità temporanea totale di 80 giorni, una invalidità parziale al 75% di 30 giorni, una invalidità parziale al 50% di 30 giorni, una invalidità parziale al 25% di 20 giorni e un danno permanente
– con riferimento all'integrità psico-fisica del soggetto – nella misura del 4%.
Le conclusioni tecniche cui sono giunti cc.tt.uu. dott. e dott. Persona_5 Per_6
vengono fatte proprie dal Tribunale stante la linearità e la rispondenza ai temi di
[...] indagine, dovendosi quindi intendere integralmente richiamate nella presente sede (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n°
3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez. II, 24 agosto 2021 n° 984, e Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 2022 n° 15733); si osserva peraltro che i cc.tt.uu. hanno adeguatamente esposto nel proprio elaborato i criteri adottati per la quantificazione dei postumi lesivi permanenti, pari complessivamente al 4%. Si aggiunga per il resto a tale proposito che la senza aver ritualmente trasmesso Controparte_1 osservazioni critiche alla relazione preliminare di consulenza, solo in sede di comparsa conclusionale ha sollevato alcune contestazioni del tutto prive di pregio in quanto senza dubbio assorbite e superate dalle condivisibili conclusioni cui è giunto il collegio di cc.tt.uu. I postumi lesivi del sinistro sono stati descritti dai cc.tt.uu. nei seguenti termini: «A seguito delle lesioni riportate e' residuato un danno permanente all'integrità psico-fisica della Pz. (c.d. “danno biologico permanente” - I.P.) ascrivibile all'evento traumatico verificatosi a
9 seguito dell'incidente stradale e agli esiti dei trattamenti chirurgici resesi necessari per il loro trattamento, si quantificabile nella misura del 4% ( quattro per cento ) Il danno biologico non incide sulla attività lavorativa specifica del danneggiato»; ciò con l'opportuna precisazione – resa anch'essa dai consulenti d'ufficio nel proprio elaborato – che “Le fratture si sono verificate esclusivamente a causa del sinistro stradale, per cui vi è nesso di causa fra l'evento e le lesioni riportate in capo all'attrice ”. Parte_1
Orbene, per quanto concerne in primo luogo la determinazione del danno di natura non patrimoniale subìto da ed evidenziato preliminarmente che, nel caso di specie, Parte_1 lo stesso è risarcibile in quanto il fatto illecito realizzato ha per oggetto un bene (il diritto alla salute) ritenuto meritevole di tutela a livello costituzionale, può farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n° 209 in tema di “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli
a motore e di natanti (…) liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento”, tenendo conto che gli importi per la liquidazione del suddetto pregiudizio sono stati da ultimo aggiornati con d.m. del 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 176 del 31 luglio 2025, con decorrenza degli effetti a partire dal mese di aprile del 2025. Tanto premesso, prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema
Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la
“bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn. 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005 già sopra citato, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione. Trattasi peraltro di principi giuridici del tutto compatibili e coerenti rispetto a quelli validi nell'ambito del sistema normativo norvegese, secondo quanto già sopra riferito.
Sulla scorta dei supposti principi deve pertanto procedersi in questa sede alla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'odierna attrice. Orbene, una invalidità del 4% in un soggetto di anni 58 al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1 comporterà una 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121. 10 liquidazione del danno biologico di € 3.807,36 valutato all'attualità. Non emergono per il resto dagli atti circostanze da cui desumere che, nel caso concreto, la menomazione subìta dalla
– peraltro rientrante fra le c.d. micro-permanenti – a causa del sinistro in argomento Pt_1 abbia inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” né che “abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” nella danneggiata, non dovendosi pertanto procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Con riferimento poi alle invalidità temporanee, sulla base dell'invalidità – esclusivamente parziale – accertata dai cc.tt.uu. occorre procedere alla quantificazione della somma da riconoscersi a titolo di “danno biologico temporaneo”, facendo applicazione dell'importo indicato nella tabella di riferimento e pari ad € 56,18 per die. Vanno pertanto riconosciute alla danneggiata le seguenti somme:
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (75%) € 1.264,05,
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (50%) € 842,70,
• per n° 20 gg. di invalidità parziale (25%) € 280,90, per un totale di € 2.387,65. Relativamente alla metodologia di calcolo va evidenziato che il valore del punto da considerare ai fini della liquidazione è quello vigente al momento della liquidazione stessa, giacché il risarcimento va attuato alla stregua delle regole in vigore al momento dell'aestimatio. Dovendosi pertanto intendere effettuata all'attualità la liquidazione del suddetto danno non patrimoniale, ne consegue che non è dovuta alcuna rivalutazione (peraltro neppure espressamente contemplata dalla normativa norvegese applicabile al caso di specie, la quale prevede esclusivamente un sistema di “attualizzazione dell'importo” in via forfettaria). Vanno invece riconosciuti in favore dell'odierna attrice gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Deve essere altresì riconosciuto in favore della il danno patrimoniale quale danno Pt_1 emergente, consistente in primo luogo negli esborsi di denaro effettuati per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese ritenute congrue dai cc.tt.uu. per un totale di € 2.116,00, cui va aggiunto l'importo di € 192,00 corrisposto dall'attrice in favore del dott. per la visita fisioterapica effettuata in data 14 marzo Per_1
2019, per un totale di € 2.308,00. Ulteriore voce di danno patrimoniale risarcibile è la spesa per la riparazione del velocipede e per la traduzione norvegese-italiano sostenuta dall'attrice, esborso che il Tribunale ritiene equo quantificare nel congruo importo di complessivi € 390,00 (opportunamente riducendo la somma di € 805,20 richiesta dall'attrice per la suddetta traduzione); spetta altresì in favore della il rimborso della spesa sostenuta per Pt_1
l'acquisizione della perizia medico-legale redatta dal fiduciario dott. da riconoscere Per_2 in questa sede nel congruo importo di € 300,00. Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla data documentata dei relativi pagamenti al saldo. Il danno risarcibile in favore dell'attrice ammonta quindi ad un totale di € 9.193,01, di cui € 2.998,00 a titolo di danno patrimoniale ed
€ 6.195,01 per danno non patrimoniale. Il tutto oltre interessi come sopra illustrato. Non si ravvisano i presupposti per riconoscere in favore della l'ulteriore posta del Pt_1
“risarcimento punitivo” genericamente invocata in atti, non essendo state neppure labialmente
11 specificate le “particolari circostanze” che la giustificherebbero ed anzi tenuto conto della modesta gravità della condotta dannosa.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per la dedotta perdita di chances lavorativa, ritiene il Tribunale che la stessa non possa trovare accoglimento in questa sede non avendo parte attrice fornito alcuna idonea allegazione, fermo restando che i cc.tt.uu. hanno evidenziati nella propria relazione di consulenza medico-legale che “Il danno biologico non incide sulla attività lavorativa specifica del danneggiato”; invero, la domanda risulta del tutto omessa nell'atto di citazione ed è stata formulata soltanto in maniera generica nel corso della successiva fase di trattazione, senza alcuna specificazione circa la natura del danno, la sua quantificazione e i presupposti fattuali e giuridici che ne giustificherebbero l'accoglimento. La mera allegazione generica contenuta in una memoria successiva non è idonea a integrare una valida domanda giudiziale, né può supplire alla mancanza di una compiuta esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato. Ne consegue che l'istanza risarcitoria in argomento deve essere rigettata in questa sede in quanto oltremodo generica prima ancora che sfornita di prova, oltre che espressamente confutata dagli esiti della C.T.U. in atti. A tale proposito va altresì evidenziata l'infondatezza della richiesta della compagnia convenuta di decurtare l'importo dell'eventuale risarcimento della somma di € 8.025,81 che il Comune di Cesena, alle dipendenze del quale lavora l'odierna attrice, ha domandato a titolo di “retribuzione corrisposta alla dipendente in oggetto, nel periodo di assenza dal servizio a causa di incidente stradale dal 24/7/2018”, trattandosi di voce di danno che non è stata riconosciuta in favore della cui in questa sede viene Pt_1 riconosciuto il diritto al risarcimento di pregiudizi di natura del tutto differente.
Alla luce delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione risultano all'evidenza superflue le istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dalla Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e – alla luce della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore dell'attrice, in applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00), limitando l'invocata maggiorazione degli onorari ai sensi dell'art. 4 co. 1-bis D.M. n° 55/2014 alla sola fase decisionale essendo stati utilizzati dalla difesa dell'attrice i collegamenti ipertestuale nei soli scritti conclusivi. Analogamente, le spese di C.T.U. – come liquidate da questo G.I. con decreto reso in data 22 luglio 2024– vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta. Per le medesime ragioni già sopra esplicitate la compagnia convenuta va infine condannata a rifondere in favore dell'odierna attrice le spese di c.t.p., da riconoscere in questa sede nel congruo ammontare complessivo di € 250,00. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così 12 provvede: accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di;
Controparte_5 accerta e dichiara che il danno subìto da ammonta complessivamente ad Parte_1
€ 9.193,01 (di cui € 2.998,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 6.195,01 per danno non patrimoniale) oltre interessi nei termini e con le rispettive decorrenze indicate in motivazione, fino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma in favore dell'attrice; condanna altresì la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che Parte_1 liquida nel complessivo importo di € 5.604,00 (di cui € 264,00 per esborsi, € 820,00 per la fase di studio, € 680,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.040,00 per la fase decisionale, applicata a quest'ultima la maggiorazione del compenso ex art. 4 co. 1-bis D.M. n° 55/2014 nella congrua misura del 20%), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta;
condanna altresì la compagnia convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di c.t.p., pari al complessivo ammontare di € 250,00; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 30 novembre 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 4240 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale-lesioni personali”, promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
IA NI n° 62, c.f. , rappresentata e difesa giusta procura C.F._1 depositata in data 19 maggio 2022 dall'avv. Marco Mellina Gottardo del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliati in Cesena, via Marinelli n° 43, presso lo studio del suddetto difensore, - attrice nei confronti della in qualità di mandataria della compagnia assicuratrice Controparte_1 del mezzo estero, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , con CP_2 sede in Milano, corso Porta Romana n° 89, c.f. , rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura in atti dall'avv. Maurizio Tamburini del foro di Milano, elettivamente domiciliata in Forlì, via Giorgio Regnoli n° 23, presso lo studio dell'avv. Stefania Ghetti.
-convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con “Nota di trattazione scritta autorizzata con provvedimento del 22.04.2025” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10 giugno 2025 l'attrice ha concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, Parte_1 contrariis reiectis, accertata la responsabilità nella causazione del sinistro di cui è stata vittima l'odierna attrice ed avvenuto in Norvegia il 24.07.2018 in capo alla sig.ra CP_3
, assicurata presso la compagnia norvegese , condannare
[...] Controparte_4
l'odierna convenuta nella sua qualità di compagnia mandataria italiana al risarcimento dei danni quantificati almeno in €. 10.000,00, quanto al danno biologico e morale subito in dipendenza del sinistro di cui è causa ed €. 3.851,80 per spese mediche e peritali (€. 2.116,00
1 riconosciute da CTU oltre €. 192,00 Dr. visita fisioterapica 14.03.2019, €. 400,00 Per_1
Dr. visita medico-legale di parte 4.07.20219, €. 366,00 Dr. assistenza Per_2 Per_2 operazioni peritali CTU 8.05.2024, €. 302,00 Dr. cconto CTU ft. 8 del 11.04.2024, Per_3
€. 109,08 Dr. saldo CTU ft 13 del 8.08.2024, €. 366,00 Dr. ft. 29 del Per_3 Per_4
11.04.2024), oltre ad €. 70,00 per la riparazione della bicicletta, ed €. 805,20 per traduzione norvegese-italiano, e così complessivamente €. 14.727,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal sinistro al saldo effettivo, o in quella minore o maggiore somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese di lite, (…) da liquidarsi con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55.2014 introdotto dall'art. 1 del D.M. n. 37.2018, stante la redazione delle difese con collegamenti diretti agli allegati ed indice navigabile, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”. Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 25 giugno 2025 la convenuta insistendo previamente per l'accoglimento delle istanze Controparte_1 istruttorie già formulate in atti, ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, -in via preliminare, dichiarare la carenza legittimazione passiva della convenuta con conseguente estromissione della stessa da giudizio. Vittoria di spese, competenze diritti ed onorari di causa.
- in via gradata, respingere la domanda di condanna della in quanto Controparte_1 mera mandataria. L'eventuale sentenza di accoglimento della domanda del danneggiato dovrà essere eseguita nei confronti della mandante, avendo il mandatario la qualità di mero rappresentante, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio - in estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono, nel merito, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata con vittoria di spese competenze ed onorari di lite;
- in via ulteriormente gradata, raggiunta la prova del fatto contestato, limitare la condanna al pagamento del danno effettivamente sofferto e secondo i parametri in uso dalla normativa norvegese, limitando il risarcimento al solo danno differenziale che sarà eventualmente accertato in corso di causa e ridurlo in relazione all'accertando e prevalente concorso di colpa ed ai dell'art. 1227 c.c., nella misura ritenuta di giustizia, con compensazione delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec alla in data 6 dicembre 2019 Controparte_1 agiva in giudizio nei confronti della suddetta convenuta al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni tutti (patrimoniali e non) subìti a seguito del sinistro occorsole in data
24 luglio 2018, allorquando la stessa, mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale che collega la città norvegese di Kabelsvag a quella di Leknes, veniva investita dall'autoveicolo Volvo V70, il quale sopraggiungeva da parte opposta e, nell'effettuare il sorpasso di un ulteriore veicolo antistante, urtava con lo specchietto laterale sinistro la mano sinistra dell'attrice; aggiungeva di essere stata immediatamente soccorsa dalla conducente CP_5
e di essere stata trasportata presso l'Ospedale di Leknes, ove veniva sottoposta ad
[...] accertamenti clinici strumentali, a seguito dei quali le veniva diagnosticata “una frattura scomposta della falange basale del quinto dito e del quinto metacarpo della mano sinistra”, sottoponendosi ad intervento chirurgico di osteosintesi percutanea ed immobilizzazione dell'arto mediante ingessatura. Pochi giorni dopo veniva dimessa e, tornata in , CP_1
2 intraprendeva un percorso terapeutico-riabilitativo. In data 15 ottobre 2018 le veniva certificata la guarigione clinica con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale.
In data 11 agosto 2018, l'attrice si rivolgeva alla Consap, al fine di individuare la compagnia mandataria italiana della e, al contempo, alla Polizia Controparte_6 norvegese della città di Bodo, intervenuta sul luogo del sinistro, chiedendo copia dei verbali di accertamento. Successivamente, la Consap individuava la quale Controparte_1 mandataria dell'assicurazione norvegese. In data 2 novembre 2018 l'odierna attrice sollecitava la predetta compagnia a prendere contatti per la trattazione del sinistro, essendo emersa l'esclusiva responsabilità del veicolo assicurato presso la mandante estera. Tuttavia, l'assicurazione convenuta eccepiva la mancata scadenza dei termini per la verifica della copertura ed evidenziava l'incompletezza della documentazione ricevuta. In data 16 novembre 2018, l'attrice invitava nuovamente la predetta società a nominare un medico legale al fine di valutare l'entità del danno senza ricevere alcun riscontro. In data 27 marzo 2019 la Pt_1 si sottoponeva a visita e, trascorso oltre un mese senza alcuna proposta transattiva, sollecitava la definizione della pratica. In data 21 maggio 2019 la convenuta inviava quietanza per l'importo di € 2.214,56 a tacitazione di ogni pretesa, ma tale somma non era considerata congrua dall'attrice in quanto corrispondente alle sole spese mediche documentate. La si sottoponeva quindi a perizia medico-legale di parte, dalla quale emergeva un Pt_1 periodo di inabilità temporanea totale di 24 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 28 giorni e un danno biologico permanente pari all'8-9% per un valore complessivo di € 22.602,25. Successivamente, la somma offerta dalla Compagnia veniva accettata dall'attrice quale mero acconto sul maggior danno;
ciononostante, la convenuta non provvedeva al versamento dell'importo promesso. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 4 giugno 2020 la compagnia assicurativa la quale chiedeva respingersi le pretese attoree Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, ravvisando la propria estraneità alla pretesa attorea, deducendo di rivestire la mera qualità di mandataria e di operare quale semplice rappresentante della mandante. Pertanto, chiedeva che l'eventuale accoglimento della domanda producesse effetti esclusivamente in capo alla mandante, con conseguente condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, dei diritti e degli onorari di giudizio. In via subordinata, la convenuta domandava il rigetto della domanda attorea, ritenuta infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento del fatto contestato, chiedeva che l'eventuale condanna fosse limitata al pagamento del solo danno effettivamente sofferto, da determinarsi secondo i parametri previsti dalla normativa norvegese, e circoscritto al danno differenziale eventualmente accertato nel corso del giudizio. Inoltre, invocava la riduzione del risarcimento in relazione al concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura ritenuta equa dal giudicante, con compensazione delle spese di lite. Nel corso del giudizio, previa trattazione cartolare della causa e concessione alle parti del termine di legge per il deposito delle rispettive memorie autorizzate, il Giudice ammetteva parzialmente le prove richieste;
in particolare, veniva assunto l'esame testimoniale di e venivano disposti la traduzione dei verbali redatti in lingua straniera, Testimone_1
3 l'informativa sulla normativa di diritto norvegese nonché la consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale.
Espletata la predetta attività istruttoria, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 26 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese illustrative finali.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dall'attrice, occorre in primo luogo evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di “carenza di legittimazione passiva” sollevata in sede di costituzione di giudizio dalla la quale ha a tale proposito dedotto quanto segue: “La Controparte_1 [...] non è un'assicurazione, ma è una società che gestisce il contenzioso di altre CP_1 compagnie in outsourcing. Nel caso che ci occupa la viene evocata in Controparte_1 giudizio n.q. di rappresentante processuale della compagnia estera. L'incarico conferito alla società estera è unicamente finalizzato alla gestione dei sinistri, senza tuttavia conferire alcuna rappresentanza processuale”. Orbene, sul punto occorre premettere che la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, recepita dalla Norvegia nel 2010, disciplina la competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni;
in particolare, gli artt. 8 e 11 stabiliscono che l'assicuratore domiciliato in uno Stato aderente può essere convenuto in un altro Stato vincolato dalla Convenzione, dinanzi al Giudice del luogo in cui l'attore è domiciliato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 13 dicembre 2007 (C-463/06), ha chiarito che
“in materia di responsabilità civile derivante da sinistro stradale verificatosi in uno Stato membro, la persona lesa può proporre azione giudiziale diretta contro l'assicuratore straniero dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui essa è domiciliata, purché l'azione diretta sia prevista dal diritto nazionale e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro”. Anche la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto, precisando che
“il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 152 Cod. Ass.ni è mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile. Ne consegue che egli può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza” (Cass. Civ. sez. III, sent. n° 10124/2015). L'art. 153 Cod. Ass. attribuisce inoltre alla vittima del sinistro avvenuto all'estero “il diritto di richiedere il risarcimento del danno al mandatario designato nel territorio della Repubblica”. Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'attribuzione di un diritto sostanziale comporti necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto nonché – per l'effetto – la legittimazione passiva ad essere convenuto in giudizio per la medesima causale. Pertanto, risulta evidente la legittimazione passiva nel presente procedimento della compagnia mandataria italiana con la quale – non a caso – l'attrice ha già Controparte_7 intrattenuto trattative stragiudiziali ed alla quale è stata inoltrata la documentazione relativa alla vertenza. La competenza del giudice adito è fondata sul combinato disposto dell'art. 9, co. 1° lett. b), e dell'art. 11 co. 2° del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, che consentono l'instaurazione del giudizio avanti al giudice del luogo di residenza dell'attore. Non 4 sussiste invece alcuna legittimazione passiva della conducente del veicolo, soggetto straniero non residente né domiciliato in Italia. L'azione giudiziaria nei confronti di tale soggetto non è disciplinata dalla legge italiana e sfugge pertanto alla giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'art. 3 l. n° 218/1995, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella citata sentenza n° 463 del 13 dicembre 2007. Ciò doverosamente premesso, occorre esaminare il merito della questione e quindi, in via logicamente preliminare, l'ascrivibilità della responsabilità risarcitoria – in relazione al sinistro de quo – alla Controparte_1
Anzitutto deve darsi atto che non è contestato tra le parti che sia Parte_1 effettivamente rimasta coinvolta nel sinistro per cui è causa;
parimenti non c'è contestazione in ordine al luogo del sinistro, identificato concordemente “nella località di Kabelsvag, su strada provinciale e a doppio senso di marcia”.
Per quanto concerne poi l'accertamento della effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa nei termini descritti in citazione, occorre evidenziare come la compagnia convenuta abbia dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta che “Non vi è prova alcuna della condotta di giuda della IG.ra . Non è dato sapere, infatti, se la stessa viaggiasse in sella alla Pt_1 propria bicicletta nel rispetto della normativa stradale norvegese o se abbia concorso alla causazione del sinistro. Il libello introduttivo è totalmente sfornito di supporto probatorio”.
Ciò posto, prima di entrare nel merito della questione occorre chiarire che ai sensi dell'art. 14 della legge n° 218/1995 l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal Giudice, il quale può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia, nonché interpellare esperti o istituzioni specializzate e richiedere l'ausilio delle parti. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. II, 29 dicembre 2016 n° 27365) ha chiarito come, relativamente alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 citato, l'obbligo del Giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto si estende anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti quale strumento utile per l'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, senza che sussista, in capo alla parte che la invochi, alcun onere di indicazione né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile. Pertanto nel caso di specie, essendo l'evento dannoso occorso in territorio norvegese, la legge sostanziale applicabile alla responsabilità civile è quella norvegese.
Ne consegue che la presente controversia, pur essendo devoluta alla cognizione del Giudice italiano, deve essere decisa secondo i criteri di responsabilità del danno previsti dall'ordinamento norvegese, ferma restando l'applicazione della legge processuale italiana quanto alle regole di rito. In tale prospettiva, il Tribunale ha richiesto al Ministero della Giustizia ed alla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna la trasmissione di una relazione informativa avente ad oggetto la normativa norvegese applicabile alla fattispecie, con particolare riferimento alla disciplina delle regole di condotta stradale dei ciclisti, ai criteri di valutazione dell'eventuale concorso di colpa, alle modalità di liquidazione del danno biologico sia temporaneo che permanente, al rimborso delle spese mediche documentate e all'eventuale spettanza di accessori, sotto il profilo della rivalutazione monetaria e degli interessi.
5 Tale attività istruttoria si pone quale strumento necessario per consentire al Giudice italiano di applicare correttamente la normativa sostanziale straniera, garantendo così la piena osservanza del principio di applicazione della legge del luogo dell'evento dannoso e la corretta liquidazione del risarcimento secondo i criteri previsti dall'ordinamento norvegese. Orbene, gli esperti interpellati hanno chiarito quanto segue: “In relazione alla fattispecie oggetto del giudizio vengono in rilievo, da una parte, l'obbligo di dotare la propria bicicletta del seguente equipaggiamento: luce anteriore di colore giallo o bianco;
luce posteriore di carattere rosso;
catarifrangente posteriore di colore rosso;
catarifrangenti di colore bianco o giallo sui pedali;
freno anteriore e posteriore funzionanti e azionabili indipendentemente tra loro;
segnalatore acustico (campanello). Dall'altra parte, va precisato che, nella guida, il ciclista è tenuto a rispettare pressoché le medesime norme vigenti per i conducenti di automezzi e, in particolare, l'obbligo di tenere la destra, di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e di astenersi dalla guida in stato di ebbrezza. Le regole generali sulla circolazione risultano in larga parte sovrapponibili a quelle vigenti nel nostro paese e sono ricomprese nella legge norvegese sulla circolazione (LAW-1965-06-18-4) che si allega in traduzione italiana non ufficiale (all. 1, legge norvegese sulla circolazione in traduzione italiana)”; ed ancora, per quanto concerne la valutazione del concorso di colpa: “se il danneggiato ha contribuito con la propria colpa alla produzione del danno, il risarcimento può essere ridotto
o escluso secondo ragionevolezza, tenendo in considerazione la condotta e l'apporto di questa nella produzione del danno, l'importanza del pregiudizio e ogni altra circostanza. Il giudice può provvedere analogamente quando il danneggiato o colui che richiede il risarcimento abba fallito nel rimuovere o ridurre a un ammontare ragionevole il rischio di pregiudizio o nel limitare il danno”. Sulle modalità di liquidazione del danno biologico, gli esperti interpellati si sono espressi nei seguenti termini: «dalle pertinenti disposizioni del già citato Indemnity Act, si desume che il la disciplina del risarcimento del danno alla persona, nelle sue componenti patrimoniale (es. spese mediche passate e future) e non patrimoniale, si atteggia conformemente ai criteri applicati dalla giurisprudenza italiana, volti a conseguire
l'integralità del risarcimento, con la sola eccezione della previsione di cui alla sezione 3-5, che configura un'ipotesi di risarcimento “punitivo”, al ricorrere di particolari circostanze. Il principio dell'integralità del risarcimento si riflette anche nella previsione dell'attualizzazione dell'importo (forfettario, per regola generale) fissato per il risarcimento del danno”. Orbene, esaminando la condotta della conducente dell'autovettura deve senz'altro ritenersi quest'ultima responsabile della causazione dei danni subiti dall'attrice; ed invero, dalla ricostruzione dei fatti emerge che mentre percorreva in bicicletta la Parte_1 carreggiata destra della strada, proseguendo in fila indiana dietro al marito , Testimone_1 viaggiando a velocità moderata, veniva urtata dallo specchietto sinistro della vettura Volvo V70 condotta da , la quale era impegnata in una manovra di sorpasso di un Controparte_5 camper, provenendo dalla direzione opposta;
l'urto determinava la caduta della ciclista e le conseguenti lesioni alla mano sinistra. La normativa norvegese in materia di circolazione stradale impone agli automobilisti un obbligo di particolare prudenza nei confronti dei ciclisti, soprattutto nelle manovre di sorpasso. La condotta della convenuta, consistita nell'eseguire un sorpasso in curva senza mantenere la distanza di sicurezza, integra una violazione delle regole di comportamento e fonda la sua
6 responsabilità esclusiva per l'evento. Non sussistono elementi idonei a configurare un concorso di colpa dell'attrice, la quale teneva una condotta regolare e conforme alle regole di circolazione. Alcuna prova di segno contrario è invero emersa dall'escussione del teste effettuata all'udienza del 11 ottobre 2021 (avendo egli confermato che “la Testimone_1 volvo nell'atto del sorpasso invadeva la nostra carreggiata (…) la volvo veniva in senso contrario a noi (…) Io non ho visto l'impatto perché ero davanti, ma ho sentito il colpo, poi mi sono girato e ho visto lo specchietto a terra e mia moglie nel fosso”); a tale proposito, manifestamente priva di pregio risulta l'eccezione della compagni convenuta di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del “stante l'interesse diretto e concreto del teste Tes_1 all'esito della lite (…) la sua posizione di coniuge in comunione legale lo rende portatore di un interesse patrimoniale immediato alla condanna della compagnia” posto che, com'è noto, le somme percepite da uno dei coniugi a titolo di risarcimento danni non entrano a far parte della comunione legale dei beni;
quanto poi all'attendibilità del teste può semplicemente osservarsi come la deposizione in disamina sia risultata pienamente coerente con le risultanze del rapporto di intervento redatto dagli operanti intervenuti sul luogo del sinistro, non essendovi pertanto valide ragioni per dubitare dell'attendibilità del Tes_1
Analogo discorso va fatto in relazione al rapporto elaborato dal Distretto di Polizia del Nordland in atti dal quale si evince, per quanto maggiormente rileva ai presenti fini, che: in occasione del sinistro la indossava regolarmente il casco (cfr. pag. 3); l'agente di Pt_1
Polizia Guri Aune è giunto alla conclusione che “L'indagata avrebbe Controparte_5 causato l'incidente per guida negligente con conseguente frattura del braccio sinistro della vittima” (cfr. pag. 5); la testimone oculare , amica della che Testimone_2 CP_5 nell'occorso si trovava a bordo dell'auto sul sedile anteriore del passeggero, ha riferito agli operanti che “si è accorta delle biciclette (…) quando l'auto stava transitando di fianco al camper, ossia quando l'auto dell'indagata si trovava nella corsia opposta” (cfr. pag. 7); la stessa ha rilasciato alla Polizia dichiarazioni ampiamente confessorie, Controparte_5 riconoscendo di avere urtato con lo specchietto laterale sinistro della propria autovettura la bicicletta condotta da nel corso di un'operazione di sorpasso di un camper ed Parte_1 ammettendo in tal modo “la propria colpevolezza per l'incidente occorso a Controparte_8 il 24.07.2019 tra le ore 10-11 per non aver adottato le sufficienti cautele” (cfr. pag. 22); quanto alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro stradale e le lesioni lamentate in citazione dalla l'Ospedale del Nordland ha dichiarato “che la paziente a seguito di incidente in Pt_1 bicicletta ha riportato una frattura alla mano senza interessamento dell'articolazione oltre a una frattura della falange prossimale del 5° dito” (cfr. pag. 23); il Capo della Polizia del Nordland ha contestato alla la violazione della Legge sulla circolazione stradale § 31 CP_5 primo comma “per aver violato la disposizione secondo cui chiunque circoli sulla strada deve essere vigile e attento e adottare le dovute cautele atte a evitare pericoli o danni e a intralciare
e disturbare senza motivo la circolazione”, infliggendo la sanzione dell'ammenda di 8.000,00 corone norvegesi senza – per quanto è dato sapere – contestare alcuna infrazione all'odierna attrice (cfr. pag. 25). Quanto sopra conferma pertanto l'insussistenza nel caso di specie di qualsivoglia concorso colposo della nella causazione del sinistro stradale in Pt_1 argomento.
7 Quanto alla liquidazione del danno, la Sezione 3-1 della legge norvegese sul risarcimento prevede che il ristoro copra i danni già subiti, la perdita di guadagno e le spese future prevedibili, con equiparazione del lavoro domestico al reddito e con detrazione delle prestazioni previdenziali ed assicurative eventualmente già percepite;
la Sezione 3-5 consente inoltre di riconoscere una somma forfettaria ragionevole a titolo di riparazione per il dolore e i danni non patrimoniali, qualora la lesione sia stata causata con colpa grave, come nel caso di specie, in cui la manovra di sorpasso è stata eseguita in violazione delle basilari regole di prudenza e sicurezza della circolazione stradale. Alla luce di quanto sopra, rilevato che non sussiste alcuna legittimazione passiva della conducente del veicolo, soggetto straniero non residente né domiciliato in Italia, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea formulata nei confronti della convenuta ed invero, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la Controparte_1 prova liberatoria ove si consideri che, per un verso, sul luogo del sinistro non è stata rinvenuta alcuna traccia di frenata antecedente all'investimento e, per altro verso, la conducente poteva nell'occorso agevolmente avvedersi della presenza della ciclista, giungendo da direzione di marcia opposta. Orbene, tale circostanza deve ritenersi altresì confermata dalle dichiarazioni rese dalla stessa convenuta agli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, dalle quali è emerso quanto segue: “Per tutto il tragitto era rimasta dietro le macchine fino a Svolvær e non aveva effettuato sorpassi, mantenendo il limite di velocità. Al Viking Museum (a Borge GA) era dietro un camper. Attraversato Vonheim riduceva la velocità a circa 20 chilometri all'ora perché il camper che precedeva aveva a sua volta rallentato non riuscendo a tenere una velocità più sostenuta nelle curve. A quel punto, avendo campo visivo libero, guardava oltre il cartello dei limiti di velocità (60) posto più in basso. Non avendo visto né macchine né biciclette provava a superare il camper. Il sospettato non riusciva ad accelerare, dicendo che procedeva ai 30 km / h a fronte dei 40 km / h tenuti fino a quel momento. Iniziava ad accelerare affiancando il camper aveva l'impressione che il conducente del camper le stesse dicendo qualcosa. Quando la parte anteriore della macchina del sospetto era all'altezza della ruota posteriore del camper quest'ultimo iniziava a stringerla verso il margine sinistro della corsia di sorpasso. Quando stava per ultimare la manovra il sospetto si accorgeva che dietro il cartello posto sul margine sinistro della strada e che le occultava parte della visuale stavano arrivando due ciclisti che non aveva visto quando aveva iniziato il sorpasso. Il sospetto ha colpito la ciclista ma non ha sentito il colpo tanto che la bambina che era dietro ha continuato a dormire. Il sospetto precisava di aver colpito la ciclista con lo specchietto della macchina e che si era rotta sia la calotta che lo specchio, che poi si era piegato. Il sospetto lo ha poi raddrizzato. Il sospettato ha rallentato subito dopo il colpo e ha fermato la macchina. Non era sicura di aver preso la bicicletta davanti o quella dietro (…) Il sospetto riconosce la responsabilità penale in ordine all'incidente occorso il 24.07.2018 tra le h. 10-11 all'incrocio di Vondheim, per non essere stata sufficientemente diligente e attenta. Non vide i ciclisti ma guidava lentamente e al di sotto del limite di velocità” (doc. 2 parte attrice - verbale tradotto); pertanto, la conducente non ha provato in alcun modo di aver fatto il possibile per evitare l'impatto, soprattutto considerato che ha colpito l'attrice con la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo dopo averne pacificamente invaso la corsia di pertinenza.
8 Deve pertanto ritenersi accertata la colpa esclusiva della conducente della Volvo V70 la quale, pur non potendo procedere ad un agevole superamento della bicicletta (della cui presenza, peraltro, afferma di non essersi avveduta), non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la ciclista, provenendo dal margine destro della carreggiata, abbia improvvisamente invaso la sede stradale;
in tale contesto, la conducente era tenuta ad osservare la massima prudenza, soprattutto in considerazione della presenza del camper, circostanza che rendeva prevedibile una condizione di visibilità disagevole.
Orbene, alla luce della situazione di fatto accertata al momento del sinistro ed avuto riguardo alla disciplina normativa applicabile al caso di specie, deve ritenersi sussistere l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autoveicolo; la condotta di guida della stessa è risultata gravemente negligente, non avendo percepito la presenza del velocipede che circolava lungo l'opposta corsia di marcia. La manovra di sorpasso del camper, peraltro, non poteva essere eseguita, attesa la visibilità non idonea a consentirne l'effettuazione in condizioni di sicurezza, né risulta dagli atti che la convenuta abbia realizzato l'apposita segnalazione preventiva, volta a manifestare l'intenzione di sorpassare. Ne consegue che l'urto con la bicicletta, della cui presenza la conducente non si era avveduta per inescusabile disattenzione, deve essere integralmente ascritto alla sua esclusiva responsabilità. Per tutte le superiori ragioni l'esclusiva responsabilità per il sinistro oggetto di causa va ascritta alla conducente della vettura e, pertanto, alla società odierna convenuta, nella sua pacifica veste di mandataria della compagnia norvegese che assicurava il veicolo. Ciò posto, relativamente ai danni alla persona subiti dall'attrice occorre fare riferimento alla C.T.U. medico-legale espletata nel corso del presente giudizio, che ha accertato le lesioni lamentate da e meglio documentate in atti nonché la loro riconducibilità Parte_1 causale al sinistro de quo, ed all'esito della quale sono state individuate una invalidità temporanea totale di 80 giorni, una invalidità parziale al 75% di 30 giorni, una invalidità parziale al 50% di 30 giorni, una invalidità parziale al 25% di 20 giorni e un danno permanente
– con riferimento all'integrità psico-fisica del soggetto – nella misura del 4%.
Le conclusioni tecniche cui sono giunti cc.tt.uu. dott. e dott. Persona_5 Per_6
vengono fatte proprie dal Tribunale stante la linearità e la rispondenza ai temi di
[...] indagine, dovendosi quindi intendere integralmente richiamate nella presente sede (sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n°
3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez. II, 24 agosto 2021 n° 984, e Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 2022 n° 15733); si osserva peraltro che i cc.tt.uu. hanno adeguatamente esposto nel proprio elaborato i criteri adottati per la quantificazione dei postumi lesivi permanenti, pari complessivamente al 4%. Si aggiunga per il resto a tale proposito che la senza aver ritualmente trasmesso Controparte_1 osservazioni critiche alla relazione preliminare di consulenza, solo in sede di comparsa conclusionale ha sollevato alcune contestazioni del tutto prive di pregio in quanto senza dubbio assorbite e superate dalle condivisibili conclusioni cui è giunto il collegio di cc.tt.uu. I postumi lesivi del sinistro sono stati descritti dai cc.tt.uu. nei seguenti termini: «A seguito delle lesioni riportate e' residuato un danno permanente all'integrità psico-fisica della Pz. (c.d. “danno biologico permanente” - I.P.) ascrivibile all'evento traumatico verificatosi a
9 seguito dell'incidente stradale e agli esiti dei trattamenti chirurgici resesi necessari per il loro trattamento, si quantificabile nella misura del 4% ( quattro per cento ) Il danno biologico non incide sulla attività lavorativa specifica del danneggiato»; ciò con l'opportuna precisazione – resa anch'essa dai consulenti d'ufficio nel proprio elaborato – che “Le fratture si sono verificate esclusivamente a causa del sinistro stradale, per cui vi è nesso di causa fra l'evento e le lesioni riportate in capo all'attrice ”. Parte_1
Orbene, per quanto concerne in primo luogo la determinazione del danno di natura non patrimoniale subìto da ed evidenziato preliminarmente che, nel caso di specie, Parte_1 lo stesso è risarcibile in quanto il fatto illecito realizzato ha per oggetto un bene (il diritto alla salute) ritenuto meritevole di tutela a livello costituzionale, può farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n° 209 in tema di “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli
a motore e di natanti (…) liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento”, tenendo conto che gli importi per la liquidazione del suddetto pregiudizio sono stati da ultimo aggiornati con d.m. del 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 176 del 31 luglio 2025, con decorrenza degli effetti a partire dal mese di aprile del 2025. Tanto premesso, prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema
Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la
“bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn. 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005 già sopra citato, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione. Trattasi peraltro di principi giuridici del tutto compatibili e coerenti rispetto a quelli validi nell'ambito del sistema normativo norvegese, secondo quanto già sopra riferito.
Sulla scorta dei supposti principi deve pertanto procedersi in questa sede alla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'odierna attrice. Orbene, una invalidità del 4% in un soggetto di anni 58 al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1 comporterà una 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121. 10 liquidazione del danno biologico di € 3.807,36 valutato all'attualità. Non emergono per il resto dagli atti circostanze da cui desumere che, nel caso concreto, la menomazione subìta dalla
– peraltro rientrante fra le c.d. micro-permanenti – a causa del sinistro in argomento Pt_1 abbia inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” né che “abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” nella danneggiata, non dovendosi pertanto procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Con riferimento poi alle invalidità temporanee, sulla base dell'invalidità – esclusivamente parziale – accertata dai cc.tt.uu. occorre procedere alla quantificazione della somma da riconoscersi a titolo di “danno biologico temporaneo”, facendo applicazione dell'importo indicato nella tabella di riferimento e pari ad € 56,18 per die. Vanno pertanto riconosciute alla danneggiata le seguenti somme:
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (75%) € 1.264,05,
• per n° 30 gg. di invalidità parziale (50%) € 842,70,
• per n° 20 gg. di invalidità parziale (25%) € 280,90, per un totale di € 2.387,65. Relativamente alla metodologia di calcolo va evidenziato che il valore del punto da considerare ai fini della liquidazione è quello vigente al momento della liquidazione stessa, giacché il risarcimento va attuato alla stregua delle regole in vigore al momento dell'aestimatio. Dovendosi pertanto intendere effettuata all'attualità la liquidazione del suddetto danno non patrimoniale, ne consegue che non è dovuta alcuna rivalutazione (peraltro neppure espressamente contemplata dalla normativa norvegese applicabile al caso di specie, la quale prevede esclusivamente un sistema di “attualizzazione dell'importo” in via forfettaria). Vanno invece riconosciuti in favore dell'odierna attrice gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Deve essere altresì riconosciuto in favore della il danno patrimoniale quale danno Pt_1 emergente, consistente in primo luogo negli esborsi di denaro effettuati per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese ritenute congrue dai cc.tt.uu. per un totale di € 2.116,00, cui va aggiunto l'importo di € 192,00 corrisposto dall'attrice in favore del dott. per la visita fisioterapica effettuata in data 14 marzo Per_1
2019, per un totale di € 2.308,00. Ulteriore voce di danno patrimoniale risarcibile è la spesa per la riparazione del velocipede e per la traduzione norvegese-italiano sostenuta dall'attrice, esborso che il Tribunale ritiene equo quantificare nel congruo importo di complessivi € 390,00 (opportunamente riducendo la somma di € 805,20 richiesta dall'attrice per la suddetta traduzione); spetta altresì in favore della il rimborso della spesa sostenuta per Pt_1
l'acquisizione della perizia medico-legale redatta dal fiduciario dott. da riconoscere Per_2 in questa sede nel congruo importo di € 300,00. Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla data documentata dei relativi pagamenti al saldo. Il danno risarcibile in favore dell'attrice ammonta quindi ad un totale di € 9.193,01, di cui € 2.998,00 a titolo di danno patrimoniale ed
€ 6.195,01 per danno non patrimoniale. Il tutto oltre interessi come sopra illustrato. Non si ravvisano i presupposti per riconoscere in favore della l'ulteriore posta del Pt_1
“risarcimento punitivo” genericamente invocata in atti, non essendo state neppure labialmente
11 specificate le “particolari circostanze” che la giustificherebbero ed anzi tenuto conto della modesta gravità della condotta dannosa.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per la dedotta perdita di chances lavorativa, ritiene il Tribunale che la stessa non possa trovare accoglimento in questa sede non avendo parte attrice fornito alcuna idonea allegazione, fermo restando che i cc.tt.uu. hanno evidenziati nella propria relazione di consulenza medico-legale che “Il danno biologico non incide sulla attività lavorativa specifica del danneggiato”; invero, la domanda risulta del tutto omessa nell'atto di citazione ed è stata formulata soltanto in maniera generica nel corso della successiva fase di trattazione, senza alcuna specificazione circa la natura del danno, la sua quantificazione e i presupposti fattuali e giuridici che ne giustificherebbero l'accoglimento. La mera allegazione generica contenuta in una memoria successiva non è idonea a integrare una valida domanda giudiziale, né può supplire alla mancanza di una compiuta esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato. Ne consegue che l'istanza risarcitoria in argomento deve essere rigettata in questa sede in quanto oltremodo generica prima ancora che sfornita di prova, oltre che espressamente confutata dagli esiti della C.T.U. in atti. A tale proposito va altresì evidenziata l'infondatezza della richiesta della compagnia convenuta di decurtare l'importo dell'eventuale risarcimento della somma di € 8.025,81 che il Comune di Cesena, alle dipendenze del quale lavora l'odierna attrice, ha domandato a titolo di “retribuzione corrisposta alla dipendente in oggetto, nel periodo di assenza dal servizio a causa di incidente stradale dal 24/7/2018”, trattandosi di voce di danno che non è stata riconosciuta in favore della cui in questa sede viene Pt_1 riconosciuto il diritto al risarcimento di pregiudizi di natura del tutto differente.
Alla luce delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione risultano all'evidenza superflue le istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dalla Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e – alla luce della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore dell'attrice, in applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00), limitando l'invocata maggiorazione degli onorari ai sensi dell'art. 4 co. 1-bis D.M. n° 55/2014 alla sola fase decisionale essendo stati utilizzati dalla difesa dell'attrice i collegamenti ipertestuale nei soli scritti conclusivi. Analogamente, le spese di C.T.U. – come liquidate da questo G.I. con decreto reso in data 22 luglio 2024– vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta. Per le medesime ragioni già sopra esplicitate la compagnia convenuta va infine condannata a rifondere in favore dell'odierna attrice le spese di c.t.p., da riconoscere in questa sede nel congruo ammontare complessivo di € 250,00. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così 12 provvede: accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di;
Controparte_5 accerta e dichiara che il danno subìto da ammonta complessivamente ad Parte_1
€ 9.193,01 (di cui € 2.998,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 6.195,01 per danno non patrimoniale) oltre interessi nei termini e con le rispettive decorrenze indicate in motivazione, fino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma in favore dell'attrice; condanna altresì la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che Parte_1 liquida nel complessivo importo di € 5.604,00 (di cui € 264,00 per esborsi, € 820,00 per la fase di studio, € 680,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.040,00 per la fase decisionale, applicata a quest'ultima la maggiorazione del compenso ex art. 4 co. 1-bis D.M. n° 55/2014 nella congrua misura del 20%), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta;
condanna altresì la compagnia convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di c.t.p., pari al complessivo ammontare di € 250,00; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 30 novembre 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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