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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/08/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZI NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, ivi res.te alla via Canale n. 6, rappresentato e difeso dagli C.F._1
avv.ti Giuliana Pacione (c.f. ) e Ilia Di Carlo (c.f. C.F._2
), entrambe del Foro di Pescara, ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il loro studio sito -Cepagatti (Pe), alla via Marche n. 4, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 -corrente a Controparte_1
OM in Piazza Umberto I n.6, Partita IVA: in persona P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore Geom. -nato a [...] il CP_1
19.02.1969 ed ivi residente in [...], CF: CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Battisti Pietro (CF: ) con C.F._5
domicilio eletto presso il suo studio a Pescara in via Perugia n. 24, giusta procura in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 415/2024, pubbl. il 21/05/2024,
RG n. 1991/2021, Rep. n. 898/2024 del 22/05/2024, Sent. n. cronol. 3586/2024 del
21/05/2024; conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1
Co convenuto in giudizio la (in breve Controparte_2
[...]
, chiedendo l'integrale revoca della sentenza del Giudice di Pace di Pescara, CP_4
dott. Straccialini n. 415/2024, pubblicata il 21.05.2024, Rg n. 1991/2021, Rep. n.
898/2024 del 22.05.2024 sent. n. cronol. 3586/2024 del 21.05.2024, resa all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 239/2021.
pagina 2 di 7 Con tale decreto era stato ingiunto al sig. di pagare in favore della Pt_1 [...]
la complessiva somma di € 1.830,00, oltre agli interessi moratori e spese di CP_1
giudizio.
La somma oggetto dell'ingiunzione traeva origine dal presunto mancato pagamento da parte dell'opponente della fattura n. 8/2020, emessa dalla CP_1
e relativa a lavori di messa in sicurezza del muro in blocchi di pietra della
[...]
Maiella, sovrastante la strada comunale di Contrada Canale n. 6 del Comune di
OM (PE).
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria orale, rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto.
L'appellante, , censura la sentenza impugnata sostenendo che il Parte_1
giudice di prime cure non abbia correttamente valutato il materiale probatorio in atti nonché le risultanze dell'istruttoria orale;
ne ha dunque richiesto, vista la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, l'integrale riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'originaria opposizione.
Con comparsa di costituzione in appello si è costituita in giudizio la CP_1
contestando l'intero contenuto dell'atto di citazione in appello e concludendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 06.05.2025, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe accolto la domanda del convenuto appellato sulla base, asseritamente, della sola fattura emessa dalla n. 8/2020; il giudice di prime cure non avrebbe inoltre CP_1
pagina 3 di 7 adeguatamente motivato, a sostegno del rigetto dell'opposizione e della quantificazione del quantum preteso dal creditore, in ordine alla correlazione tra la fattura azionata e il richiamo in fattura ad un preventivo emesso dalla CP_1
ed allegato alla relazione tecnica trasmessa al dal Controparte_5
OM in uno con la IA (relazione che avrebbe invece indicato che CP_6
i lavori sarebbero stati fatti in economia).
continua affermando che il giudice di prime cure non avrebbe potuto Pt_1
accertare la regolare esecuzione delle opere in contratto in quanto dalle prove testimoniali emergerebbe che i lavori di rifacimento del muro non sarebbero stati eseguiti come da accordo;
ancora, sostiene l'appellante, tutti i lavori effettuati dal sarebbero stati liberamente prestati in quanto residente sulla stessa strada CP_1
oggetto dei lavori ed interessato alla rapida riapertura della stessa;
il CP_1
avrebbe limitato il suo contributo alla fornitura dell'inerte necessario, cavalletti, tavole, ed allaccio alla rete elettrica.
sostiene, in particolare, che il Giudice di prime cure non avrebbe preso in Pt_1
considerazione la testimonianza del OM , incaricato dal di CP_6 Pt_1
redigere la IA per la parte urbanistica e per lo svolgimento di tutti gli adempimenti, compreso il collaudo finale;
avrebbe confermato lo CP_6
svolgimento dei lavori della IA in economia, poiché non avrebbe mai ravvisato in cantiere la presenza di ditte delle quali avrebbe dovuto avere notizia per ragioni di sicurezza.
pagina 4 di 7 In sintesi, il giudicante avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulla fattura azionata e sulla testimonianza del dipendente, all'epoca dei fatti, della ditta convenuta AN.
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale e della documentazione in atti l'appello risulta infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come i testi Testimone_1
(dipendente della ditta appellata) nonché i testi e Testimone_2 Testimone_3
(vicini di casa della parte appellante) “hanno confermato che il AN è stato dipendente della e con ha lavorato per i lavori di CP_1 CP_1
messa in sicurezza del muro sovrastante la strada comunale di Contrada Canale
n. 6. “
La testimonianza dei figli di parte appellante, sebbene deponesse nel senso che i lavori in oggetto siano stati svolti interamente in economia, sotto questo profilo non risulta determinante, in assenza di ulteriori riscontri, a provare la circostanza, posto il legame di sangue che lega le parti.
Si noti inoltre che nella stessa relazione tecnica trasmessa dal geometra al CP_6
Comune viene esplicitamente riportato il preventivo emesso dalla ditta CP_1
in relazione all' “affidamento dei lavori ad impresa esecutrice” per € 6.100,00 oltre iva, accanto ad altra apposita sezione relativa invece a “lavori eseguiti in economia senza affidamento a ditte esterne” per € 3.000,00.
La circostanza per cui nulla è stato comunicato al geometra e/o al CP_6
Comune circa l'impiego di forza-lavoro e materiali forniti da ditta esterna non dimostra che non vi sia stato un loro impiego effettivo, come emerso dalla pagina 5 di 7 testimonianza degli stessi figli di , i quali hanno confermato la Parte_1
presenza in loco del signor AN nei giorni dal 14 al 18 luglio 2020.
L'ulteriore elemento fattuale, poi, in base al quale i lavori fatturati (€ 1.500,00 oltre iva) siano di importo inferiore a quanto preventivato (€ 6.100,00 oltre iva) appare comunque verosimile, secondo quanto emerge dall'istruttoria, rispetto al lavoro effettivamente svolto. Correttamente il Giudice di primo grado ha osservato che “l'importo finale appare del tutto in linea con il preventivo allegato alla IA
- in cui il totale dei lavori era stato calcolato per complessivi €.6.100,00 oltre Iva
- e con i prezzi di mercato se sol si tiene conto del costo giornaliero pari ad
€.300,00 per ciascuno dei cinque giorni dal 14 al 18 luglio 2020 per una ditta che sul posto si era dovuta avvalere di un operaio.”
Dagli atti non emerge, peraltro, prova alcuna della circostanza, sostenuta da parte appellante, secondo cui i lavori svolti dal avvalendosi di proprio operario CP_1
regolarmente pagato, siano stati effettuati a titolo gratuito, per spirito di liberalità.
I testi e hanno infine confermato l'apposizione del cartello di Tes_3 Tes_2
cantiere con i dati della Scia del 29.03.2020.
Per concludere, dunque, le doglianze attoree non meritano accoglimento.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite seguono allora la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi e si liquidano come da dispositivo.
Si rammenti che, a norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. inserito dall'articolo 1,
pagina 6 di 7 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, come nella fattispecie al vaglio, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
a norma del comma 1-bis il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 415/2024, pubbl. il 21/05/2024, RG n. 1991/2021, Rep. n. 898/2024 del 22/05/2024, Sent. n. cronol. 3586/2024 del 21/05/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara;
condanna DI OL al pagamento in favore della convenuta Pt_1 [...]
della somma di € 2.552,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater.
Pescara, 06/08/2025
Il Giudice
dott. ZI NG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZI NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, ivi res.te alla via Canale n. 6, rappresentato e difeso dagli C.F._1
avv.ti Giuliana Pacione (c.f. ) e Ilia Di Carlo (c.f. C.F._2
), entrambe del Foro di Pescara, ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il loro studio sito -Cepagatti (Pe), alla via Marche n. 4, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 -corrente a Controparte_1
OM in Piazza Umberto I n.6, Partita IVA: in persona P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore Geom. -nato a [...] il CP_1
19.02.1969 ed ivi residente in [...], CF: CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Battisti Pietro (CF: ) con C.F._5
domicilio eletto presso il suo studio a Pescara in via Perugia n. 24, giusta procura in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 415/2024, pubbl. il 21/05/2024,
RG n. 1991/2021, Rep. n. 898/2024 del 22/05/2024, Sent. n. cronol. 3586/2024 del
21/05/2024; conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1
Co convenuto in giudizio la (in breve Controparte_2
[...]
, chiedendo l'integrale revoca della sentenza del Giudice di Pace di Pescara, CP_4
dott. Straccialini n. 415/2024, pubblicata il 21.05.2024, Rg n. 1991/2021, Rep. n.
898/2024 del 22.05.2024 sent. n. cronol. 3586/2024 del 21.05.2024, resa all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 239/2021.
pagina 2 di 7 Con tale decreto era stato ingiunto al sig. di pagare in favore della Pt_1 [...]
la complessiva somma di € 1.830,00, oltre agli interessi moratori e spese di CP_1
giudizio.
La somma oggetto dell'ingiunzione traeva origine dal presunto mancato pagamento da parte dell'opponente della fattura n. 8/2020, emessa dalla CP_1
e relativa a lavori di messa in sicurezza del muro in blocchi di pietra della
[...]
Maiella, sovrastante la strada comunale di Contrada Canale n. 6 del Comune di
OM (PE).
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria orale, rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto.
L'appellante, , censura la sentenza impugnata sostenendo che il Parte_1
giudice di prime cure non abbia correttamente valutato il materiale probatorio in atti nonché le risultanze dell'istruttoria orale;
ne ha dunque richiesto, vista la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, l'integrale riforma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'originaria opposizione.
Con comparsa di costituzione in appello si è costituita in giudizio la CP_1
contestando l'intero contenuto dell'atto di citazione in appello e concludendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 06.05.2025, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe accolto la domanda del convenuto appellato sulla base, asseritamente, della sola fattura emessa dalla n. 8/2020; il giudice di prime cure non avrebbe inoltre CP_1
pagina 3 di 7 adeguatamente motivato, a sostegno del rigetto dell'opposizione e della quantificazione del quantum preteso dal creditore, in ordine alla correlazione tra la fattura azionata e il richiamo in fattura ad un preventivo emesso dalla CP_1
ed allegato alla relazione tecnica trasmessa al dal Controparte_5
OM in uno con la IA (relazione che avrebbe invece indicato che CP_6
i lavori sarebbero stati fatti in economia).
continua affermando che il giudice di prime cure non avrebbe potuto Pt_1
accertare la regolare esecuzione delle opere in contratto in quanto dalle prove testimoniali emergerebbe che i lavori di rifacimento del muro non sarebbero stati eseguiti come da accordo;
ancora, sostiene l'appellante, tutti i lavori effettuati dal sarebbero stati liberamente prestati in quanto residente sulla stessa strada CP_1
oggetto dei lavori ed interessato alla rapida riapertura della stessa;
il CP_1
avrebbe limitato il suo contributo alla fornitura dell'inerte necessario, cavalletti, tavole, ed allaccio alla rete elettrica.
sostiene, in particolare, che il Giudice di prime cure non avrebbe preso in Pt_1
considerazione la testimonianza del OM , incaricato dal di CP_6 Pt_1
redigere la IA per la parte urbanistica e per lo svolgimento di tutti gli adempimenti, compreso il collaudo finale;
avrebbe confermato lo CP_6
svolgimento dei lavori della IA in economia, poiché non avrebbe mai ravvisato in cantiere la presenza di ditte delle quali avrebbe dovuto avere notizia per ragioni di sicurezza.
pagina 4 di 7 In sintesi, il giudicante avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulla fattura azionata e sulla testimonianza del dipendente, all'epoca dei fatti, della ditta convenuta AN.
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale e della documentazione in atti l'appello risulta infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come i testi Testimone_1
(dipendente della ditta appellata) nonché i testi e Testimone_2 Testimone_3
(vicini di casa della parte appellante) “hanno confermato che il AN è stato dipendente della e con ha lavorato per i lavori di CP_1 CP_1
messa in sicurezza del muro sovrastante la strada comunale di Contrada Canale
n. 6. “
La testimonianza dei figli di parte appellante, sebbene deponesse nel senso che i lavori in oggetto siano stati svolti interamente in economia, sotto questo profilo non risulta determinante, in assenza di ulteriori riscontri, a provare la circostanza, posto il legame di sangue che lega le parti.
Si noti inoltre che nella stessa relazione tecnica trasmessa dal geometra al CP_6
Comune viene esplicitamente riportato il preventivo emesso dalla ditta CP_1
in relazione all' “affidamento dei lavori ad impresa esecutrice” per € 6.100,00 oltre iva, accanto ad altra apposita sezione relativa invece a “lavori eseguiti in economia senza affidamento a ditte esterne” per € 3.000,00.
La circostanza per cui nulla è stato comunicato al geometra e/o al CP_6
Comune circa l'impiego di forza-lavoro e materiali forniti da ditta esterna non dimostra che non vi sia stato un loro impiego effettivo, come emerso dalla pagina 5 di 7 testimonianza degli stessi figli di , i quali hanno confermato la Parte_1
presenza in loco del signor AN nei giorni dal 14 al 18 luglio 2020.
L'ulteriore elemento fattuale, poi, in base al quale i lavori fatturati (€ 1.500,00 oltre iva) siano di importo inferiore a quanto preventivato (€ 6.100,00 oltre iva) appare comunque verosimile, secondo quanto emerge dall'istruttoria, rispetto al lavoro effettivamente svolto. Correttamente il Giudice di primo grado ha osservato che “l'importo finale appare del tutto in linea con il preventivo allegato alla IA
- in cui il totale dei lavori era stato calcolato per complessivi €.6.100,00 oltre Iva
- e con i prezzi di mercato se sol si tiene conto del costo giornaliero pari ad
€.300,00 per ciascuno dei cinque giorni dal 14 al 18 luglio 2020 per una ditta che sul posto si era dovuta avvalere di un operaio.”
Dagli atti non emerge, peraltro, prova alcuna della circostanza, sostenuta da parte appellante, secondo cui i lavori svolti dal avvalendosi di proprio operario CP_1
regolarmente pagato, siano stati effettuati a titolo gratuito, per spirito di liberalità.
I testi e hanno infine confermato l'apposizione del cartello di Tes_3 Tes_2
cantiere con i dati della Scia del 29.03.2020.
Per concludere, dunque, le doglianze attoree non meritano accoglimento.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite seguono allora la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi e si liquidano come da dispositivo.
Si rammenti che, a norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. inserito dall'articolo 1,
pagina 6 di 7 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, come nella fattispecie al vaglio, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
a norma del comma 1-bis il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 415/2024, pubbl. il 21/05/2024, RG n. 1991/2021, Rep. n. 898/2024 del 22/05/2024, Sent. n. cronol. 3586/2024 del 21/05/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara;
condanna DI OL al pagamento in favore della convenuta Pt_1 [...]
della somma di € 2.552,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater.
Pescara, 06/08/2025
Il Giudice
dott. ZI NG
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