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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 599/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MORELLI MATTEO Parte_1
Contro con l'avvDELAINI DANIELE CP_1
Oggi 16/01/2025 sono comparsi i procuratori delle parti e il ricorrente personalmente
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa rg 599/24 per controversia in materia di lavoro e promossa con domanda depositata in data 29.7.2024 da rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Morelli Parte_1
- RICORRENTE -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Delaini CP_1
- R
ESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
- Accertare e Dichiarare per i motivi esposti in narrativa, la nullità del patto di prova apposto nel contratto di lavoro intercorso tra il Dr. e e conseguentemente Accertare e Parte_1 CP_1
Dichiarare che tra il ricorrente e la società convenuta a far data dal 28 agosto 2023 si è instaurato un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato stabile e definitivo fin dalla sua origine e, per l'effetto, Condannare a reintegrare il lavoratore ed a pagare CP_1 al ricorrente l'indennità di cui all'art 3 comma 2 D.lgs 23/2015 dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, fatta salva la facoltà del lavoratore di rifiutare la prosecuzione del rapporto di lavoro in cambio del versamento dell'indennità di cui all'art 2 comma 3 del D.lgs 23/2015 pari a 15 mensilità.
In Via Subordinata:
- Accertare e Dichiarare per i motivi esposti in narrativa, che la prova prevista nel contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato intercorso tra il Dr. e a far data Parte_1 CP_1 dal 28 agosto 2023 si è svolta con modalità erronee, comunque tali da impedire al lavoratore di esprimere le proprie capacità professionali ed anche su mansioni significativamente diverse rispetto a quelle oggetto del patto di prova medesimo, nonché che il recesso si fonda su motivi illeciti anche a fronte del positivo superamento della prova e per l'effetto Condannare CP_1 a reintegrare il lavoratore ed a pagare al ricorrente l'indennità di cui all'art 3 comma 2
[...] D.lgs 23/2015 dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, fatta salva la facoltà del lavoratore di rifiutare la prosecuzione del rapporto di lavoro in cambio del versamento dell'indennità di cui all'art 2 comma 3 del D.lgs 23/2015 pari a 15 mensilità. In Via Ulteriormente Subordinata:
- nella denegata ipotesi che l'adito Giudice decida per un rimedio meramente risarcitorio -
Accertare e Dichiarare per i motivi tutti esposti in narrativa, che la prova prevista nel contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato intercorso tra il Dr. e a far data Parte_1 CP_1 dal 28 agosto 2023 si è svolta con modalità erronee, comunque tali da impedire al lavoratore di esprimere le proprie capacità professionali ed anche vertente su mansioni significativamente
2 diverse rispetto a quelle oggetto del patto di prova medesimo nonché che il recesso si fonda su motivi illeciti anche a fronte del positivo superamento della prova e per l'effetto Condannare a risarcire al ricorrente, ex art. 1223 e seg. c.c. il danno costituito dal danno CP_1 emergente (quale il periodo di prova non lavorato imposto dal datore in costanza di rapporto per gg. 9 e la penale di € 1.000,00 per mancato preavviso nel recesso dal contratto di locazione in Viadana) ed anche dal lucro cessante (ossia e le utilità economiche che il ricorrente avrebbe percepito ove il recesso non fosse stato determinato da finalità illecite e l'esperimento avesse avuto regolare svolgimento, quantificando il danno con riferimento alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito ove il rapporto di lavoro avesse avuto regolare esecuzione) quest'ultima voce da determinarsi in via equitativa;
Per la parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nonché all'integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto depositato in data 29.7.2024 conveniva avanti al Tribunale di TO la Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe CP_1
Il procuratore del ricorrente esponeva : che il Dott. visionava un'offerta di lavoro su Linkedin, nella quale venivano evidenziate Pt_1 tra le competenze richieste doti di leadership e team management e si parlava apertamente di mansione di coordinamento e gestione del team e si faceva riferimento alla presenza di una
“retribuzione supplementare: piano incentivante variabile”; che dopo adeguata selezione il ricorrente veniva assunto da con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 28.08.2023 presso la sede di Viadana (MN) , inquadramento nella Categoria Quadro, mansione: “Marketing and Communication Manager” , Qualifica 8^ livello del CCNL TE NT IN (; che il periodo di prova veniva indicato nel contratto in mesi 6 (sei) e, quindi, in scadenza al
28.02.2024;
che all'inizio del rapporto di lavoro, il Ricorrente scopriva di non avere alcun team da coordinare e di essere solo nel proprio ufficio;
che il lavoratore non ha avuto nessun reale confronto con la Dirigenza per definire insieme la road map degli obiettivi di sviluppo da raggiungere afferenti al suo ruolo;
che al Dr. è stato chiesto di redigere un piano marketing per il 2024, cosa che è stata fatta Pt_1 ma a ciò non ha fatto seguito alcun riscontro da parte della dirigenza e , per contro, gli è stato consegnato un grafico “GANTT” con poco più di alcune scadenze temporali (uscita delle collezioni stagionali, attività di marketing già pianificate) alle quali sostanzialmente adeguarsi;
che il ricorrente veniva sistematicamente escluso da decisioni fondamentali circa le campagne di marketing e comunicazione, nonché dalle decisioni sulle attività ed i materiali di marketing e comunicazione, decisioni che sarebbero ragionevolmente di naturale pertinenza della funzione marketing, venendo relegato nel migliore di casi ad un ruolo meramente esecutivo delle attività stesse;
che per esempio:
a) il ricorrente - mesi dopo essere stato assunto - scopriva che lo sviluppo del concetto e poi della gamma e del go to market della linea “la sartoria”, che durante il colloquio d'assunzione era stata presentata come un'innovazione che ragionevolmente avrebbe dovuto seguire l'ufficio marketing, era stata realizzata per altri canali direttamente dalla proprietà;
3 b) che il cambio packaging dello “SCALDOTTO”, uno dei prodotti più importanti dell'azienda, un'attività di pertinenza del Marketing, veniva realizzata direttamente dalla proprietà:
c) che lo stesso dicasi per il visual campagna e catalogo Primavera /Estate 2024 (che si prepara in autunno / inverno) ed il lancio del “GranScaldotto”; che al ricorrente, inoltre, veniva richiesto, con continuità, ritenendo la dirigenza che fosse compito suo di: i) svolgere attività di segreteria quale, per esempio, redigere le minute delle riunioni interne all'azienda, confezionare il verbale delle stesse e, poi, distribuirlo ai colleghi;
ii) seguire lo smantellamento di stand espositivi presso retailer, ossia i negozi al dettaglio iii) - in un caso almeno - scaricare ben 26 casse contenenti il materiale necessario per uno shooting fotografico, essendosi l'azienda rifiutata di pagare i costi di facchinaggio e non avendo il ricorrente, alcun budget autonomo di spesa;
che il Dr. infine, non è stato inserito in alcun piano di incentivazione variabile per l'anno Pt_1
2024, seppur la retribuzione avesse, per espressa previsione contrattuale, una parte variabile e neppure gli sono mai stati indicati gli obiettivi di business ed i target di risultato economico;
che nonostante ciò, il ricorrente si è impegnato nel proprio lavoro, pur di dimostrare attaccamento all'azienda e le proprie capacità, svolgendo del tutto correttamente le mansioni affidategli, senza mai ricevere alcun richiamo o contestazione.; che per tutta risposta, il lavoratore, il 12.02.2024 riceveva una comunicazione di recesso con cui veniva informato del mancato superamento del periodo di prova e, pertanto, il rapporto di lavoro doveva intendersi concluso a far data dal successivo 27.02.2024 ; che il licenziamento è stato ritualmente impugnato.
In diritto eccepiva preliminarmente la nullità del patto di prova poiché in contratto non sono esplicitate in modo chiaro e specifico le mansioni cui il Dott. avrebbe dovuto essere Pt_1 adibito, né espressamente, né per relationem in quanto il richiamo al livello 8 del CCNL applicato appare sterile e quanto mai generico, eccessivamente ampio e ben poco definitorio e la “relatio”, così instauratasi, non consente di sindacare ex ante su quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore, né di esplicare, il sindacato giudiziale sulla legittimità del recesso intimato in periodo di prova. Quanto alle conseguenze della eccepita nullità rilevava che in seguito all'introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti ,la mancata esplicitazione, da parte del datore di lavoro che recede per l'esito negativo dell'esperimento, di un fatto qualificabile come giusta causa o giustificato motivo, comporta l'applicazione della conseguenza per lui maggiormente sfavorevole, vale a dire la reintegrazione attenuata di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 e , conseguentemente rivendicava il riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art 3 comma 2 D.lgs 23/2015 dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione del versamento dell'indennità di cui all'art 2 comma 3 del D.lgs 23/2015 pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad
€ 6.923,07231/ mese lordi In via subordinata eccepiva la illegittimità del recesso datoriale e rivendicava parimenti il diritto alla reintegrazione in quanto il patto di prova de quo si è comunque svolto con modalità palesemente errate e inidonee in quanto , pur avendo il ricorrente presentato il proprio piano marketing per il 2024, non ha mai potuto confrontarsi con il proprio dirigente sulla visione dell'azienda in tale tematica al fine di stabilire, come da contratto collettivo, quanti e quali fossero gli obiettivi da fissare.
Ribadiva che in corso di rapporto di lavoro, alcune funzioni aziendali a lui sovraordinate ed in molti casi afferenti altro settore hanno realizzato, senza coinvolgimento alcuno del Dr. Pt_1 varie operazioni di marketing o, perché tenute totalmente nascoste al ricorrente o, perché gestite in parte per canali che lo esautoravano su alcuni aspetti delle stesse, mettendolo sempre davanti al fatto compiuto;
che al lavoratore non è stato assegnato nemmeno un piccolo budget di spesa
4 autonomo;
che il ricorrente è stato comandato con continuità a svolgere mansioni di vari livelli inferiori al suo;
che egli è stato lasciato senza obiettivi di lavoro definiti, limitato ed impedito, nello svolgere le sue funzioni, quando non, addirittura, comandato a svolgere mansioni palesemente estranee al proprio ruolo aziendale e che tutto questo ha impedito, di fatto, al lavoratore di mettere in opera le proprie capacità professionali, con l'autonomia, la discrezionalità d'azione e la propositività che il livello di quadro richiedeva. In via di estremo subordine, a fronte della nullità del licenziamento, rivendicava il diritto al risarcimento del danno, secondo i principi comuni ex art. 1223 e seg. c.c. e, quindi, tenendo conto non solo del danno emergente, come per esempio il periodo di prova non lavorato imposto dal datore in costanza di rapporto per gg. 9 e la penale di € 1.000,00 per mancato preavviso nel recesso dal contratto di locazione in Viadana ma anche di tutte le utilità economiche che lo stesso avrebbe percepito ove il recesso non fosse stato determinato da finalità illecite e l'esperimento avesse avuto regolare svolgimento.
Quantificava il danno con riferimento alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito ove il rapporto di lavoro avesse avuto regolare esecuzione, ricollegandosi lo scioglimento del rapporto ad un comportamento antigiuridico del datore di lavoro e determinando tale comportamento un danno risarcibile qualificabile come pregiudizio da mancata assunzione Concludeva come sopra riportato.
Si costituiva ritualmente la contestando la fondatezza del ricorso CP_1
In punto di fatto il procuratore della convenuta esponeva : che in data 15 giugno 2023 pubblicava sul sito di annunci lavorativi Indeed un'offerta CP_1 di lavoro per la figura di “Marketing and Communication Manager”, che veniva riscontrata dal ricorrente il quale, in data 17.06.2023, inviava sullo stesso sito la propria candidatura con allegato curriculum vitae ; che il dott. veniva quindi contattato dalla signora Responsabile delle Risorse Pt_1 Parte_2 Umane dell'azienda, con cui intercorreva uno scambio di mail volto a fissare un colloquio conoscitivo all'esito del quale egli era assunto con la posizione di “Marketing and Communication Manager” e la qualifica di Quadro di 8° livello;
che la Responsabile delle Risorse Umane ha predisposto l'onboarding (ossia il piano di inserimento del nuovo dipendente nell'azienda) e lo ha trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel processo , che immediatamente si sono attivati per iniziare l'induction aziendale del ricorrente , cui faceva seguito un breve periodo di affiancamento;
che per tutta la durata del rapporto, il dott. svolgeva i compiti e le mansioni contrattualmente Pt_1 previsti e dettagliatamente indicati nella descrizione dell'annuncio pubblicato sul sito Indeed, gestendo le attività di marketing e comunicazione, quali, a titolo esemplificativo: sviluppo ed tempistiche delle iniziative;
supervisione del processo e produzione di materiale marketing;
sviluppo di strategie di comunicazione visiva;
conduzione di ricerche di mercato;
analisi delle performance delle campagne di marketing;
gestione delle attività di comunicazione e delle relazioni con i media;
collaborazione con il team di vendita intrattenimento dei rapporti con partner di pubbliche relazioni, agenzie creative e altri fornitori esterni , come emerge dagli scambi di mail intercorsi tra il ricorrente, manager e potenziali o consolidati partners nella gestione delle CP_1 attività di marketing e comunicazione versate in atti . Tanto premesso contestava la fondatezza dell'eccezione di nullità del patto di prova rilevando che già la lettera di assunzione, di per sé sola, contiene un'esplicitazione delle mansioni precisa e specifica, posto che, oltre alla Posizione (MARKETING and COMMUNICATION MANAGER) ed alla Qualifica e Livello (QUADRO 8° LIVELLO CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO INDUSTRIA), viene altresì precisato che “La posizione riferisce a: AMMINISTRATORE CON DELEGA MERCATI E PRODOTTO” Ricordava che con riferimento alle mansioni dirigenziali, poi, per soddisfare il requisito della specificità non sono necessarie indicazioni di dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, le stesse siano determinabili e che non pare secondario il
5 fatto che l'esperienza (pluriennale) lavorativa del dott. sia maturata esclusivamente nel Pt_1 settore del marketing e della comunicazione come evincibile dal suo curriculum vitae. Aggiungeva che l'offerta di lavoro pubblicata sul sito Indeed da riportava in allegato CP_1 il c.d. Job Posting, a cui il ricorrente ha fatto espressamente riferimento rispondendo all'inserzione, nel quale erano precisate nei minimi dettagli le mansioni, le responsabilità ed i requisiti della figura professionale richiesta , con la conseguenza che costituisce quindi una vera e propria forzatura sostenere che egli non sia stato messo in condizione di individuare quali fossero le mansioni che gli sarebbero state assegnate in concreto nel ruolo di “Marketing and Communication Manager”. In ordine alle modalità di esperimento della prova richiamava la documentazione prodotta, che risulta di per sé sola sufficiente ed idonea a confutare le affermazioni del dott. con Pt_1 particolare riferimento alla presunta assenza di confronto con il proprio dirigente e di suo coinvolgimento nelle operazioni di marketing. Per mero scrupolo difensivo precisava che alla data in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro alcune campagne marketing e pubblicitarie erano ovviamente già state definite (stagione autunno/inverno 2023) o comunque impostate pressoché interamente (stagione primavera/estate
2024), ed è quindi del tutto naturale e logico che il dott. non sia stato coinvolto, se non Pt_1 parzialmente, alla loro realizzazione (l'aspetto decisionale sarebbe stato in ogni caso di competenza delle figure dirigenziali e non di un quadro); che nessuna previsione contrattuale imponeva al datore di lavoro di assegnare al ricorrente un budget di spesa autonomo e , in ogni caso , per la qualifica ricoperta non ve ne era la necessità; che la predisposizione e la distribuzione dei “verbali” delle riunioni mensili (trattasi in realtà di “meeting report”, che non è attività di segreteria) è sempre stata affidata al responsabile marketing;
che il fatto che per tre volte in sei mesi tale compito sia stato svolto dal dott. è dipeso verosimilmente da ragioni di opportunità, per Pt_1 consentire al lavoratore di acquisire esperienza e che “seguire lo smantellamento di stand espositivi” non appare attività che esula dalle mansioni ricoperte e comunque non risulta essere mai stata svolta dal ricorrente.
Per tutto quanto sopra esposto deduceva la perfetta legittimità del recesso e concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte .
La causa, istruita mediane prova testimoniale e prova documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa : Il ricorso merita accoglimento perché l'eccezione di nullità del patto di prova sollevata dal dott. appare fondata . Pt_1
La causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro.
Per evitare la illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate . La Cassazione ha piu' volte affermato che il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se, rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata. Se la categoria di un determinato livello accorpa una serie di profili professionali, è l'indicazione del singolo profilo a soddisfare l'esigenza di specificità delle mansioni, mentre l'indicazione della sola categoria difetterebbe di tale connotazione e sarebbe generica.
In tal modo è soddisfatta l'esigenza di una sufficiente predeterminazione dell'ambito dell'esperimento e quindi delle qualità professionali richieste al lavoratore in prova per il suo superamento in modo da consentire, in caso di recesso del datore di lavoro, quel controllo richiesto da C. cost. n. 189 del 1980. D'altro canto, è tutelato l'affidamento in buona fede delle parti sulla
6 validità del patto di prova perché il riferimento alla declaratoria contrattuale più specifica e dettagliata rappresenta un dato oggettivo e riconoscibile Il rinvio per relationem può pertanto palesarsi generico, se non consenta di individuare, con giudizio antecedente, quali siano le mansioni in concreto assegnate al lavoratore, non consentendo neppure l'esplicazione del sindacato giudiziale sulla legittimità del recesso intimato in periodo di prova. Si ritiene che l'onere della prova della specificità mansionaria del patto debba gravare sul datore di lavoro (al lavoratore spetterà, in ipotesi, la prova del suo superamento, nei limiti di rilevanza tracciati dalla giurisprudenza di legittimità).
Nella specie, nella lettera di assunzione del ricorrente le mansioni affidate al dott. non sono Pt_1 per nulla specificate in quanto nel contratto sottoscritto dalle parti in data 28.8.2023 esse sono state definite esclusivamente facendo riferimento al livello di inquadramento del CCNL che sarebbe stato applicato al rapporto di lavoro (quadro 8^ livello del CCNL TE NT IN ) e in esso è prevista la sola posizione attribuita al neo assunto ( Marketing and communication manager)
Nessun ausilio in ordine alla identificazione della mansioni affidate proviene dalla norma collettiva richiamata che attiene piuttosto al grado di responsabilità e di autonomia decisionale di una vastissima gamma di figure professionali Appartiene infatti al livello 8 con qualifica di quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell' impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per
l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. È evidente , come correttamente sottolineato dal ricorrente che , a fronte dell'assenza nella richiamata declaratoria del CCNL dell'indicazione specifica delle mansioni cui il lavoratore doveva essere adibito, il richiamo al CCNL non può supplire alla mancata individuazione delle stesse nella lettera di assunzione anche alla luce del fatto che la posizione , il profilo professionale espressamente assegnato al “Marketing and Comunication Manager” non è minimamente Pt_1 menzionato nel CCNL di settore .
Non si rinvengono infatti contrattualmente profili professionali che possano attagliarsi alla concreta assunzione del lavoratore ricorrente. Nessuna rilevanza puo' essere attribuita all'annuncio al quale ha risposto il ricorrente per la elementare ragione che le caratteristiche del candidato ideale e i compiti che esso sarebbe stato chiamato ad espletare nell'offerta di lavoro suddetta non sono stati riportati o, quanto meno, richiamati nella lettera di assunzione con la conseguenza che il patto di prova deve ritenersi nullo .
Considerato il vizio genetico diventa superfluo , oltre che arduo per i motivi già esposti , valutare la conformità al ruolo aziendale chiamato a rivestire delle mansioni assegnate e svolte concretamente dal ricorrente in costanza di rapporto . Ritenuta la nullità del patto di prova, ed essendo pacifico che al licenziamento di cui si discute è applicabile il d.lgs. n. 23/2015, questo giudice ritiene, secondo l'indicazione ermeneutica piu' convincente, che al recesso per mancato superamento del periodo di prova intimato in forza di patto di prova nullo sia applicabile l'art. 3, comma 1 d.lgs. 23/2015 (“Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per
7 ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”). La giurisprudenza di legittimità evidenzia infatti che, ove difettino i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, la nullità della clausola appositiva del patto di prova, non si estende all'intero contratto ma determina "la conversione (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario.., e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale" (Cass. 18.11.2000 n. 14950). Pertanto, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola, non può iscriversi nell'eccezionale recesso ad nutum di cui all'art. 2096 c.c., bensì "consiste in un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o giustificato motivo" (così Cass. 19.8.2005 n. 17045;
Cass. 22.3.1994 n. 2728). In sostanziale continuità con detto orientamento si pone la prevalente giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale "il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità, riferendosi ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non è sottratto alla applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, per cui la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro sarà quella prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, qualora il datore di lavoro non alleghi e dimostri la insussistenza del requisito dimensionale, o quella riconosciuta dalla legge n. 604 del 1966, in difetto delle condizioni necessarie per la applicabilità della tutela reale" (Cass. n. 17921/2016).
Secondo la giurisprudenza, quindi, il recesso intimato in presenza di patto di prova nullo deve essere ritenuto non a sua volta nullo, bensì sottoposto alla disciplina ordinaria dei licenziamenti. Escluso che nel caso in esame, possa discutersi di mero vizio formale di difetto di motivazione (art. 4 D. Lgs. 23/2015), posto che una motivazione, sia pur fallace, è stata esplicitata dal datore di lavoro nell'atto di recesso, non si ritiene nemmeno applicabile la tutela prevista per l' insussistenza del fatto materiale contestato (art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015), posto che, alla stregua del tenore letterale della norma, essa è applicabile ai soli licenziamenti di natura disciplinare, mentre il mancato superamento della prova di per sé non integra né presuppone necessariamente una condotta disciplinarmente rilevante.
Deve quindi ritenersi che, in presenza di patto di prova nullo, il recesso motivato con riferimento al mancato superamento della prova sia da ritenere (meramente) ingiustificato, perché intimato fuori dall'area della libera recedibilità, trovando, quindi, applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015 - testo vigente anche a seguito della nota pronuncia della Corte
Costituzionale 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194- che disciplina le ipotesi di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
Per queste ragioni, accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 13.2.2024 e per l'effetto deve condannarsi la a pagare a una somma pari a 6 mensilità dell'ultima CP_1 Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione soprattutto della durata del rapporto e quindi della scarsa anzianità del ricorrente
Le spese di lite sostenute dal ricorrente devono essere rifuse dalla società convenuta
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 12.2.24 e per l'effetto condanna a CP_1 corrispondere a una somma corrispondente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del TF;
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Così deciso in TO , il 16.1.2025
8 Il giudice
(Simona Gerola)
9
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. MORELLI MATTEO Parte_1
Contro con l'avvDELAINI DANIELE CP_1
Oggi 16/01/2025 sono comparsi i procuratori delle parti e il ricorrente personalmente
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa rg 599/24 per controversia in materia di lavoro e promossa con domanda depositata in data 29.7.2024 da rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Morelli Parte_1
- RICORRENTE -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Delaini CP_1
- R
ESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
- Accertare e Dichiarare per i motivi esposti in narrativa, la nullità del patto di prova apposto nel contratto di lavoro intercorso tra il Dr. e e conseguentemente Accertare e Parte_1 CP_1
Dichiarare che tra il ricorrente e la società convenuta a far data dal 28 agosto 2023 si è instaurato un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato stabile e definitivo fin dalla sua origine e, per l'effetto, Condannare a reintegrare il lavoratore ed a pagare CP_1 al ricorrente l'indennità di cui all'art 3 comma 2 D.lgs 23/2015 dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, fatta salva la facoltà del lavoratore di rifiutare la prosecuzione del rapporto di lavoro in cambio del versamento dell'indennità di cui all'art 2 comma 3 del D.lgs 23/2015 pari a 15 mensilità.
In Via Subordinata:
- Accertare e Dichiarare per i motivi esposti in narrativa, che la prova prevista nel contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato intercorso tra il Dr. e a far data Parte_1 CP_1 dal 28 agosto 2023 si è svolta con modalità erronee, comunque tali da impedire al lavoratore di esprimere le proprie capacità professionali ed anche su mansioni significativamente diverse rispetto a quelle oggetto del patto di prova medesimo, nonché che il recesso si fonda su motivi illeciti anche a fronte del positivo superamento della prova e per l'effetto Condannare CP_1 a reintegrare il lavoratore ed a pagare al ricorrente l'indennità di cui all'art 3 comma 2
[...] D.lgs 23/2015 dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, fatta salva la facoltà del lavoratore di rifiutare la prosecuzione del rapporto di lavoro in cambio del versamento dell'indennità di cui all'art 2 comma 3 del D.lgs 23/2015 pari a 15 mensilità. In Via Ulteriormente Subordinata:
- nella denegata ipotesi che l'adito Giudice decida per un rimedio meramente risarcitorio -
Accertare e Dichiarare per i motivi tutti esposti in narrativa, che la prova prevista nel contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato intercorso tra il Dr. e a far data Parte_1 CP_1 dal 28 agosto 2023 si è svolta con modalità erronee, comunque tali da impedire al lavoratore di esprimere le proprie capacità professionali ed anche vertente su mansioni significativamente
2 diverse rispetto a quelle oggetto del patto di prova medesimo nonché che il recesso si fonda su motivi illeciti anche a fronte del positivo superamento della prova e per l'effetto Condannare a risarcire al ricorrente, ex art. 1223 e seg. c.c. il danno costituito dal danno CP_1 emergente (quale il periodo di prova non lavorato imposto dal datore in costanza di rapporto per gg. 9 e la penale di € 1.000,00 per mancato preavviso nel recesso dal contratto di locazione in Viadana) ed anche dal lucro cessante (ossia e le utilità economiche che il ricorrente avrebbe percepito ove il recesso non fosse stato determinato da finalità illecite e l'esperimento avesse avuto regolare svolgimento, quantificando il danno con riferimento alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito ove il rapporto di lavoro avesse avuto regolare esecuzione) quest'ultima voce da determinarsi in via equitativa;
Per la parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nonché all'integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto depositato in data 29.7.2024 conveniva avanti al Tribunale di TO la Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe CP_1
Il procuratore del ricorrente esponeva : che il Dott. visionava un'offerta di lavoro su Linkedin, nella quale venivano evidenziate Pt_1 tra le competenze richieste doti di leadership e team management e si parlava apertamente di mansione di coordinamento e gestione del team e si faceva riferimento alla presenza di una
“retribuzione supplementare: piano incentivante variabile”; che dopo adeguata selezione il ricorrente veniva assunto da con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 28.08.2023 presso la sede di Viadana (MN) , inquadramento nella Categoria Quadro, mansione: “Marketing and Communication Manager” , Qualifica 8^ livello del CCNL TE NT IN (; che il periodo di prova veniva indicato nel contratto in mesi 6 (sei) e, quindi, in scadenza al
28.02.2024;
che all'inizio del rapporto di lavoro, il Ricorrente scopriva di non avere alcun team da coordinare e di essere solo nel proprio ufficio;
che il lavoratore non ha avuto nessun reale confronto con la Dirigenza per definire insieme la road map degli obiettivi di sviluppo da raggiungere afferenti al suo ruolo;
che al Dr. è stato chiesto di redigere un piano marketing per il 2024, cosa che è stata fatta Pt_1 ma a ciò non ha fatto seguito alcun riscontro da parte della dirigenza e , per contro, gli è stato consegnato un grafico “GANTT” con poco più di alcune scadenze temporali (uscita delle collezioni stagionali, attività di marketing già pianificate) alle quali sostanzialmente adeguarsi;
che il ricorrente veniva sistematicamente escluso da decisioni fondamentali circa le campagne di marketing e comunicazione, nonché dalle decisioni sulle attività ed i materiali di marketing e comunicazione, decisioni che sarebbero ragionevolmente di naturale pertinenza della funzione marketing, venendo relegato nel migliore di casi ad un ruolo meramente esecutivo delle attività stesse;
che per esempio:
a) il ricorrente - mesi dopo essere stato assunto - scopriva che lo sviluppo del concetto e poi della gamma e del go to market della linea “la sartoria”, che durante il colloquio d'assunzione era stata presentata come un'innovazione che ragionevolmente avrebbe dovuto seguire l'ufficio marketing, era stata realizzata per altri canali direttamente dalla proprietà;
3 b) che il cambio packaging dello “SCALDOTTO”, uno dei prodotti più importanti dell'azienda, un'attività di pertinenza del Marketing, veniva realizzata direttamente dalla proprietà:
c) che lo stesso dicasi per il visual campagna e catalogo Primavera /Estate 2024 (che si prepara in autunno / inverno) ed il lancio del “GranScaldotto”; che al ricorrente, inoltre, veniva richiesto, con continuità, ritenendo la dirigenza che fosse compito suo di: i) svolgere attività di segreteria quale, per esempio, redigere le minute delle riunioni interne all'azienda, confezionare il verbale delle stesse e, poi, distribuirlo ai colleghi;
ii) seguire lo smantellamento di stand espositivi presso retailer, ossia i negozi al dettaglio iii) - in un caso almeno - scaricare ben 26 casse contenenti il materiale necessario per uno shooting fotografico, essendosi l'azienda rifiutata di pagare i costi di facchinaggio e non avendo il ricorrente, alcun budget autonomo di spesa;
che il Dr. infine, non è stato inserito in alcun piano di incentivazione variabile per l'anno Pt_1
2024, seppur la retribuzione avesse, per espressa previsione contrattuale, una parte variabile e neppure gli sono mai stati indicati gli obiettivi di business ed i target di risultato economico;
che nonostante ciò, il ricorrente si è impegnato nel proprio lavoro, pur di dimostrare attaccamento all'azienda e le proprie capacità, svolgendo del tutto correttamente le mansioni affidategli, senza mai ricevere alcun richiamo o contestazione.; che per tutta risposta, il lavoratore, il 12.02.2024 riceveva una comunicazione di recesso con cui veniva informato del mancato superamento del periodo di prova e, pertanto, il rapporto di lavoro doveva intendersi concluso a far data dal successivo 27.02.2024 ; che il licenziamento è stato ritualmente impugnato.
In diritto eccepiva preliminarmente la nullità del patto di prova poiché in contratto non sono esplicitate in modo chiaro e specifico le mansioni cui il Dott. avrebbe dovuto essere Pt_1 adibito, né espressamente, né per relationem in quanto il richiamo al livello 8 del CCNL applicato appare sterile e quanto mai generico, eccessivamente ampio e ben poco definitorio e la “relatio”, così instauratasi, non consente di sindacare ex ante su quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore, né di esplicare, il sindacato giudiziale sulla legittimità del recesso intimato in periodo di prova. Quanto alle conseguenze della eccepita nullità rilevava che in seguito all'introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti ,la mancata esplicitazione, da parte del datore di lavoro che recede per l'esito negativo dell'esperimento, di un fatto qualificabile come giusta causa o giustificato motivo, comporta l'applicazione della conseguenza per lui maggiormente sfavorevole, vale a dire la reintegrazione attenuata di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 e , conseguentemente rivendicava il riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art 3 comma 2 D.lgs 23/2015 dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione del versamento dell'indennità di cui all'art 2 comma 3 del D.lgs 23/2015 pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad
€ 6.923,07231/ mese lordi In via subordinata eccepiva la illegittimità del recesso datoriale e rivendicava parimenti il diritto alla reintegrazione in quanto il patto di prova de quo si è comunque svolto con modalità palesemente errate e inidonee in quanto , pur avendo il ricorrente presentato il proprio piano marketing per il 2024, non ha mai potuto confrontarsi con il proprio dirigente sulla visione dell'azienda in tale tematica al fine di stabilire, come da contratto collettivo, quanti e quali fossero gli obiettivi da fissare.
Ribadiva che in corso di rapporto di lavoro, alcune funzioni aziendali a lui sovraordinate ed in molti casi afferenti altro settore hanno realizzato, senza coinvolgimento alcuno del Dr. Pt_1 varie operazioni di marketing o, perché tenute totalmente nascoste al ricorrente o, perché gestite in parte per canali che lo esautoravano su alcuni aspetti delle stesse, mettendolo sempre davanti al fatto compiuto;
che al lavoratore non è stato assegnato nemmeno un piccolo budget di spesa
4 autonomo;
che il ricorrente è stato comandato con continuità a svolgere mansioni di vari livelli inferiori al suo;
che egli è stato lasciato senza obiettivi di lavoro definiti, limitato ed impedito, nello svolgere le sue funzioni, quando non, addirittura, comandato a svolgere mansioni palesemente estranee al proprio ruolo aziendale e che tutto questo ha impedito, di fatto, al lavoratore di mettere in opera le proprie capacità professionali, con l'autonomia, la discrezionalità d'azione e la propositività che il livello di quadro richiedeva. In via di estremo subordine, a fronte della nullità del licenziamento, rivendicava il diritto al risarcimento del danno, secondo i principi comuni ex art. 1223 e seg. c.c. e, quindi, tenendo conto non solo del danno emergente, come per esempio il periodo di prova non lavorato imposto dal datore in costanza di rapporto per gg. 9 e la penale di € 1.000,00 per mancato preavviso nel recesso dal contratto di locazione in Viadana ma anche di tutte le utilità economiche che lo stesso avrebbe percepito ove il recesso non fosse stato determinato da finalità illecite e l'esperimento avesse avuto regolare svolgimento.
Quantificava il danno con riferimento alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito ove il rapporto di lavoro avesse avuto regolare esecuzione, ricollegandosi lo scioglimento del rapporto ad un comportamento antigiuridico del datore di lavoro e determinando tale comportamento un danno risarcibile qualificabile come pregiudizio da mancata assunzione Concludeva come sopra riportato.
Si costituiva ritualmente la contestando la fondatezza del ricorso CP_1
In punto di fatto il procuratore della convenuta esponeva : che in data 15 giugno 2023 pubblicava sul sito di annunci lavorativi Indeed un'offerta CP_1 di lavoro per la figura di “Marketing and Communication Manager”, che veniva riscontrata dal ricorrente il quale, in data 17.06.2023, inviava sullo stesso sito la propria candidatura con allegato curriculum vitae ; che il dott. veniva quindi contattato dalla signora Responsabile delle Risorse Pt_1 Parte_2 Umane dell'azienda, con cui intercorreva uno scambio di mail volto a fissare un colloquio conoscitivo all'esito del quale egli era assunto con la posizione di “Marketing and Communication Manager” e la qualifica di Quadro di 8° livello;
che la Responsabile delle Risorse Umane ha predisposto l'onboarding (ossia il piano di inserimento del nuovo dipendente nell'azienda) e lo ha trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel processo , che immediatamente si sono attivati per iniziare l'induction aziendale del ricorrente , cui faceva seguito un breve periodo di affiancamento;
che per tutta la durata del rapporto, il dott. svolgeva i compiti e le mansioni contrattualmente Pt_1 previsti e dettagliatamente indicati nella descrizione dell'annuncio pubblicato sul sito Indeed, gestendo le attività di marketing e comunicazione, quali, a titolo esemplificativo: sviluppo ed tempistiche delle iniziative;
supervisione del processo e produzione di materiale marketing;
sviluppo di strategie di comunicazione visiva;
conduzione di ricerche di mercato;
analisi delle performance delle campagne di marketing;
gestione delle attività di comunicazione e delle relazioni con i media;
collaborazione con il team di vendita intrattenimento dei rapporti con partner di pubbliche relazioni, agenzie creative e altri fornitori esterni , come emerge dagli scambi di mail intercorsi tra il ricorrente, manager e potenziali o consolidati partners nella gestione delle CP_1 attività di marketing e comunicazione versate in atti . Tanto premesso contestava la fondatezza dell'eccezione di nullità del patto di prova rilevando che già la lettera di assunzione, di per sé sola, contiene un'esplicitazione delle mansioni precisa e specifica, posto che, oltre alla Posizione (MARKETING and COMMUNICATION MANAGER) ed alla Qualifica e Livello (QUADRO 8° LIVELLO CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO INDUSTRIA), viene altresì precisato che “La posizione riferisce a: AMMINISTRATORE CON DELEGA MERCATI E PRODOTTO” Ricordava che con riferimento alle mansioni dirigenziali, poi, per soddisfare il requisito della specificità non sono necessarie indicazioni di dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, le stesse siano determinabili e che non pare secondario il
5 fatto che l'esperienza (pluriennale) lavorativa del dott. sia maturata esclusivamente nel Pt_1 settore del marketing e della comunicazione come evincibile dal suo curriculum vitae. Aggiungeva che l'offerta di lavoro pubblicata sul sito Indeed da riportava in allegato CP_1 il c.d. Job Posting, a cui il ricorrente ha fatto espressamente riferimento rispondendo all'inserzione, nel quale erano precisate nei minimi dettagli le mansioni, le responsabilità ed i requisiti della figura professionale richiesta , con la conseguenza che costituisce quindi una vera e propria forzatura sostenere che egli non sia stato messo in condizione di individuare quali fossero le mansioni che gli sarebbero state assegnate in concreto nel ruolo di “Marketing and Communication Manager”. In ordine alle modalità di esperimento della prova richiamava la documentazione prodotta, che risulta di per sé sola sufficiente ed idonea a confutare le affermazioni del dott. con Pt_1 particolare riferimento alla presunta assenza di confronto con il proprio dirigente e di suo coinvolgimento nelle operazioni di marketing. Per mero scrupolo difensivo precisava che alla data in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro alcune campagne marketing e pubblicitarie erano ovviamente già state definite (stagione autunno/inverno 2023) o comunque impostate pressoché interamente (stagione primavera/estate
2024), ed è quindi del tutto naturale e logico che il dott. non sia stato coinvolto, se non Pt_1 parzialmente, alla loro realizzazione (l'aspetto decisionale sarebbe stato in ogni caso di competenza delle figure dirigenziali e non di un quadro); che nessuna previsione contrattuale imponeva al datore di lavoro di assegnare al ricorrente un budget di spesa autonomo e , in ogni caso , per la qualifica ricoperta non ve ne era la necessità; che la predisposizione e la distribuzione dei “verbali” delle riunioni mensili (trattasi in realtà di “meeting report”, che non è attività di segreteria) è sempre stata affidata al responsabile marketing;
che il fatto che per tre volte in sei mesi tale compito sia stato svolto dal dott. è dipeso verosimilmente da ragioni di opportunità, per Pt_1 consentire al lavoratore di acquisire esperienza e che “seguire lo smantellamento di stand espositivi” non appare attività che esula dalle mansioni ricoperte e comunque non risulta essere mai stata svolta dal ricorrente.
Per tutto quanto sopra esposto deduceva la perfetta legittimità del recesso e concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte .
La causa, istruita mediane prova testimoniale e prova documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa : Il ricorso merita accoglimento perché l'eccezione di nullità del patto di prova sollevata dal dott. appare fondata . Pt_1
La causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro.
Per evitare la illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate . La Cassazione ha piu' volte affermato che il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se, rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata. Se la categoria di un determinato livello accorpa una serie di profili professionali, è l'indicazione del singolo profilo a soddisfare l'esigenza di specificità delle mansioni, mentre l'indicazione della sola categoria difetterebbe di tale connotazione e sarebbe generica.
In tal modo è soddisfatta l'esigenza di una sufficiente predeterminazione dell'ambito dell'esperimento e quindi delle qualità professionali richieste al lavoratore in prova per il suo superamento in modo da consentire, in caso di recesso del datore di lavoro, quel controllo richiesto da C. cost. n. 189 del 1980. D'altro canto, è tutelato l'affidamento in buona fede delle parti sulla
6 validità del patto di prova perché il riferimento alla declaratoria contrattuale più specifica e dettagliata rappresenta un dato oggettivo e riconoscibile Il rinvio per relationem può pertanto palesarsi generico, se non consenta di individuare, con giudizio antecedente, quali siano le mansioni in concreto assegnate al lavoratore, non consentendo neppure l'esplicazione del sindacato giudiziale sulla legittimità del recesso intimato in periodo di prova. Si ritiene che l'onere della prova della specificità mansionaria del patto debba gravare sul datore di lavoro (al lavoratore spetterà, in ipotesi, la prova del suo superamento, nei limiti di rilevanza tracciati dalla giurisprudenza di legittimità).
Nella specie, nella lettera di assunzione del ricorrente le mansioni affidate al dott. non sono Pt_1 per nulla specificate in quanto nel contratto sottoscritto dalle parti in data 28.8.2023 esse sono state definite esclusivamente facendo riferimento al livello di inquadramento del CCNL che sarebbe stato applicato al rapporto di lavoro (quadro 8^ livello del CCNL TE NT IN ) e in esso è prevista la sola posizione attribuita al neo assunto ( Marketing and communication manager)
Nessun ausilio in ordine alla identificazione della mansioni affidate proviene dalla norma collettiva richiamata che attiene piuttosto al grado di responsabilità e di autonomia decisionale di una vastissima gamma di figure professionali Appartiene infatti al livello 8 con qualifica di quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell' impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per
l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. È evidente , come correttamente sottolineato dal ricorrente che , a fronte dell'assenza nella richiamata declaratoria del CCNL dell'indicazione specifica delle mansioni cui il lavoratore doveva essere adibito, il richiamo al CCNL non può supplire alla mancata individuazione delle stesse nella lettera di assunzione anche alla luce del fatto che la posizione , il profilo professionale espressamente assegnato al “Marketing and Comunication Manager” non è minimamente Pt_1 menzionato nel CCNL di settore .
Non si rinvengono infatti contrattualmente profili professionali che possano attagliarsi alla concreta assunzione del lavoratore ricorrente. Nessuna rilevanza puo' essere attribuita all'annuncio al quale ha risposto il ricorrente per la elementare ragione che le caratteristiche del candidato ideale e i compiti che esso sarebbe stato chiamato ad espletare nell'offerta di lavoro suddetta non sono stati riportati o, quanto meno, richiamati nella lettera di assunzione con la conseguenza che il patto di prova deve ritenersi nullo .
Considerato il vizio genetico diventa superfluo , oltre che arduo per i motivi già esposti , valutare la conformità al ruolo aziendale chiamato a rivestire delle mansioni assegnate e svolte concretamente dal ricorrente in costanza di rapporto . Ritenuta la nullità del patto di prova, ed essendo pacifico che al licenziamento di cui si discute è applicabile il d.lgs. n. 23/2015, questo giudice ritiene, secondo l'indicazione ermeneutica piu' convincente, che al recesso per mancato superamento del periodo di prova intimato in forza di patto di prova nullo sia applicabile l'art. 3, comma 1 d.lgs. 23/2015 (“Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per
7 ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”). La giurisprudenza di legittimità evidenzia infatti che, ove difettino i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, la nullità della clausola appositiva del patto di prova, non si estende all'intero contratto ma determina "la conversione (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario.., e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale" (Cass. 18.11.2000 n. 14950). Pertanto, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola, non può iscriversi nell'eccezionale recesso ad nutum di cui all'art. 2096 c.c., bensì "consiste in un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o giustificato motivo" (così Cass. 19.8.2005 n. 17045;
Cass. 22.3.1994 n. 2728). In sostanziale continuità con detto orientamento si pone la prevalente giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale "il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità, riferendosi ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non è sottratto alla applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, per cui la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro sarà quella prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, qualora il datore di lavoro non alleghi e dimostri la insussistenza del requisito dimensionale, o quella riconosciuta dalla legge n. 604 del 1966, in difetto delle condizioni necessarie per la applicabilità della tutela reale" (Cass. n. 17921/2016).
Secondo la giurisprudenza, quindi, il recesso intimato in presenza di patto di prova nullo deve essere ritenuto non a sua volta nullo, bensì sottoposto alla disciplina ordinaria dei licenziamenti. Escluso che nel caso in esame, possa discutersi di mero vizio formale di difetto di motivazione (art. 4 D. Lgs. 23/2015), posto che una motivazione, sia pur fallace, è stata esplicitata dal datore di lavoro nell'atto di recesso, non si ritiene nemmeno applicabile la tutela prevista per l' insussistenza del fatto materiale contestato (art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015), posto che, alla stregua del tenore letterale della norma, essa è applicabile ai soli licenziamenti di natura disciplinare, mentre il mancato superamento della prova di per sé non integra né presuppone necessariamente una condotta disciplinarmente rilevante.
Deve quindi ritenersi che, in presenza di patto di prova nullo, il recesso motivato con riferimento al mancato superamento della prova sia da ritenere (meramente) ingiustificato, perché intimato fuori dall'area della libera recedibilità, trovando, quindi, applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015 - testo vigente anche a seguito della nota pronuncia della Corte
Costituzionale 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194- che disciplina le ipotesi di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
Per queste ragioni, accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 13.2.2024 e per l'effetto deve condannarsi la a pagare a una somma pari a 6 mensilità dell'ultima CP_1 Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione soprattutto della durata del rapporto e quindi della scarsa anzianità del ricorrente
Le spese di lite sostenute dal ricorrente devono essere rifuse dalla società convenuta
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 12.2.24 e per l'effetto condanna a CP_1 corrispondere a una somma corrispondente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del TF;
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Così deciso in TO , il 16.1.2025
8 Il giudice
(Simona Gerola)
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