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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 240/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Maria Fico;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mariangela Mesoraca
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 5.3.2025, con ordinanza di pari data, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.2.2024, premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 415/2023, di data 30.5.2023, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con confermando le Controparte_1 condizioni pattuite dai coniugi in sede di separazione, ossia: affidamento condiviso dei figli minori (nata il [...]) ed (nato il [...]) con collocamento presso la Per_1 Per_2
1 MAe;
assegnazione della casa coniugale alla MAe;
una certa regolamentazione delle visite;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole per complessivi € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
- nel novembre 2023 e sino al giugno 2024 la minore , a causa di gravi incompatibilità Per_1 caratteriali con la MAe, veniva temporaneamente affidata dalla MAe ai nonni paterni
(cfr. verbale Carabinieri in atti), con cui oramai viveva stabilmente;
- non avendo i nonni paterni sufficienti disponibilità economiche, il mantenimento della minore gravava sul padre;
- il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva aperto un fascicolo relativo alla minore;
- nel settembre 2023 egli era diventato padre di un terzo figlio, avuto dalla compagna, che era disoccupata e perciò il mantenimento del medesimo gravava interamente su di lui;
- egli sosteneva mensilmente le spese relative al canone di locazione, pari a € 500,00, ed alla rata di un finanziamento pregresso;
tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni:
“- Che la minor , rimanga affidata ai nonni paterni anche successivamente al Persona_3 mese di giugno 2024 e, il padre corrisponda a titolo di mantenimento Parte_1 esclusivo la somma mensile di € 200,00, oltre le spese straordinarie, somma che andrà corrisposta ai nonni patern;
Parte_2 Persona_4
- Che il minor , rimanga collocato presso la MA , e che Parte_2 Controparte_1 la stessa provveda al suo esclusivo mantenimento (spese ordinarie e straordinarie);
- Che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita da parte del nei Parte_1 confronti dei figli minori e , rimangano ferme le condizioni Persona_3 Parte_2 stabilite nelle sentenze di separazione giudiziale e di divorzio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 integrale del ricorso, contestando la sussistenza di fatti sopravvenuti e deducendo che a far data dal 9.4.2024 la minore era stata riaffidata a lei (cfr. verbale dei Carabinieri in Per_1 atti).
Alla prima udienza il Tribunale confermava, in via provvisoria, le condizioni divorzili già in essere e disponeva un rinvio della causa per l'ascolto della minore ex art. 473-bis.
4. c.p.c..
La causa veniva riservata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe. Il P.M. interveniva regolarmente.
2 2. Si deve verificare se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti in sede di divorzio.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio.
In tanto è possibile provvedere a detta revisione, in quanto siano successivamente al divorzio mutate le condizioni economico-patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate nel caso in esame dalle parti (v. Cass. civ., Sez. I, ordinanza,
14.4.2022, n. 12318 in materia di revisione di condizioni di divorzio).
3. Nel caso di specie, le domande avanzate dal ricorrente vanno disattese.
Ed invero, l'istruttoria ha permesso di accertare l'insussistenza di fatti nuovi tali da incidere sull'assetto relativo al collocamento della figlia minore e, conseguentemente, su quello economico.
In proposito, oltre alla documentazione prodotta in atti, va valorizzata l'audizione della minore (classe 2011), la quale all'udienza del 3.12.2024 ha riferito quanto segue: Per_1
“Vivo attualmente con mia MAe, adesso i rapporti con lei sono buoni. Da novembre 2023 ad aprile 2024 ho vissuto a casa dei miei nonni paterni a Scandale perché i rapporti con mia MAe non andavano bene perché litigavamo. Mio padre vive a Torino, sono stata a casa sua, con lui e la sua compagna, questa estate dal 28 giugno al 10 agosto;
siamo stati bene.
Io vorrei restare a vivere con mia MAe;
qui ho le mie amicizie, con cui esco spesso. Ho amiche e amici più o meno della mia età e alcuni di due-tre anni più grandi. Frequento il primo anno delle superiori a Crotone (IPSIAM), non ho hobby;
nel tempo libero esco con le mie amiche”.
Orbene, è noto che il criterio del superiore interesse del minore (c.d. best interest of the child), che informa l'intera normativa a tutela del fanciullo, così come sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni allo stesso dedicate, fa sì che alle dichiarazioni del minore si debba attribuire primaria importanza con il riconoscimento di quello spazio di autodeterminazione e di quella sfera di autonomia tanto più ampi quanto più decrescente è la incapacità del minore, in rapporto al grado raggiunto di maturità.
3 Dunque, alla luce delle risultanze processuali raccolte, deve essere confermata la collocazione della minore presso la MAe e, a fronte delle circostanze emerse dalla trattazione della causa, si ritiene opportuno disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza del giudice tutelare ex art. 337 c.c., incaricando i Servizi Sociali del Comune di
Scandale (KR) di eseguire lo stretto monitoraggio del nucleo familiare, anche mediante visite domiciliari periodiche nell'abitazione della resistente , ove costei vive con Controparte_1 la figlia , e di relazionare al giudice tutelare con cadenza trimestrale (o con Per_1 tempestività, laddove sussistano ragioni di pregiudizio per la minore).
3.1. Quanto, poi, alla condizione economica, il ricorrente ha dedotto un peggioramento della sua situazione, rimasto tuttavia indimostrato.
Non può, infatti, attribuirsi alcun rilievo al contratto di locazione (per il quale egli asserisce di pagare € 500,00 al mese quale canone) poiché non vi è prova che lo stesso sia stato registrato.
Quanto ai dedotti finanziamenti, va rammentato che per la determinazione dell'importo dell'assegno può tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali (cfr. Cass. n. 10380 del 2012), circostanza questa che nel caso di specie non è stata provata (si veda quanto affermato da Cass. n. 19107/2015, secondo cui nella determinazione del reddito, ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive;
non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre).
Si precisa poi che la circostanza, allegata dal ricorrente della nascita di una nuova figlia dalla sua nuova compagna, che comporterebbe a suo carico nuovi e maggiori oneri di spesa, non può essere valorizzata in punto di elisione o riduzione dell'assegno in difetto della prova che tali oneri gravino esclusivamente su di lui e non, invece, anche sulla MAe della piccola, della quale non si allega né l'assoluta incapacità di lavoro né l'impossidenza economica
(Cass. n. 6289/2014).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo l'importo indicato in dispositivo, applicati i parametri minimi ex d.m. 147/2022, considerate l'attività processuale
4 concretamente svolta e la natura delle questioni trattate e tenuto conto dell'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
Con riferimento all'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato ed alla contestuale richiesta della procuratrice della stessa di distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c., premessa la pronuncia delle Sezioni Unite 26.3.2021, n. 8561 secondo cui “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam"
- con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente”, e considerato ancora che “la richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore, non vale a concretare una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato;
infatti, in presenza di un provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio statale per il quale non sia intervenuta revoca nei casi previsti dalla legge, e ove non risulti in modo certo ed univoco la volontà della parte di rinunciare al beneficio stesso, il giudice, in sede di regolamento delle spese processuali, non può tenere conto dell'eventuale richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore d'ufficio, ma deve, in ogni caso, emettere il provvedimento di liquidazione, a norma dell'art. 14, comma 2, l. n. 533/1973. Infatti, il procuratore non può disporre di un beneficio (l'ammissione al patrocinio) che è attribuito alla parte;
sicché la richiesta di distrazione non può essere ritenuta come implicita rinuncia ad un beneficio di cui il procuratore non può disporre. Anche perché l'impegno ad anticipare le spese non significa rinuncia alle stesse da parte dell'avvocato, e l'ammissione non riguarda solo le spese e competenze del difensore, ma anche le altre spese del processo, ad esempio per consulenti, che nel caso di specie potrebbero essere necessari. Dunque, ove vi sia l'ammissione al gratuito patrocino, l'eventuale richiesta di distrazione delle spese deve essere considerata inefficace” (cfr. TAR Campania sez. VII, 4.8.2021, n. 5447), va considerata inefficace la richiesta di distrazione delle spese di lite, la quale, tuttavia, non
5 può, ad un tempo, comportare rinuncia al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza del giudice tutelare ex art. 337
c.c., incaricando i Servizi Sociali del Comune di Scandale (KR) di eseguire lo stretto monitoraggio del nucleo familiare, anche mediante visite domiciliari periodiche nell'abitazione della resistente , ove costei vive con la figlia , Controparte_1 Per_1
e di relazionare al giudice tutelare con cadenza trimestrale (o con tempestività, laddove sussistano ragioni di pregiudizio per la minore).
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del
15%, in favore dello Stato.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali di Scandale.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 240/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Maria Fico;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mariangela Mesoraca
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 5.3.2025, con ordinanza di pari data, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.2.2024, premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 415/2023, di data 30.5.2023, il Tribunale di Crotone aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con confermando le Controparte_1 condizioni pattuite dai coniugi in sede di separazione, ossia: affidamento condiviso dei figli minori (nata il [...]) ed (nato il [...]) con collocamento presso la Per_1 Per_2
1 MAe;
assegnazione della casa coniugale alla MAe;
una certa regolamentazione delle visite;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole per complessivi € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
- nel novembre 2023 e sino al giugno 2024 la minore , a causa di gravi incompatibilità Per_1 caratteriali con la MAe, veniva temporaneamente affidata dalla MAe ai nonni paterni
(cfr. verbale Carabinieri in atti), con cui oramai viveva stabilmente;
- non avendo i nonni paterni sufficienti disponibilità economiche, il mantenimento della minore gravava sul padre;
- il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva aperto un fascicolo relativo alla minore;
- nel settembre 2023 egli era diventato padre di un terzo figlio, avuto dalla compagna, che era disoccupata e perciò il mantenimento del medesimo gravava interamente su di lui;
- egli sosteneva mensilmente le spese relative al canone di locazione, pari a € 500,00, ed alla rata di un finanziamento pregresso;
tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni:
“- Che la minor , rimanga affidata ai nonni paterni anche successivamente al Persona_3 mese di giugno 2024 e, il padre corrisponda a titolo di mantenimento Parte_1 esclusivo la somma mensile di € 200,00, oltre le spese straordinarie, somma che andrà corrisposta ai nonni patern;
Parte_2 Persona_4
- Che il minor , rimanga collocato presso la MA , e che Parte_2 Controparte_1 la stessa provveda al suo esclusivo mantenimento (spese ordinarie e straordinarie);
- Che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita da parte del nei Parte_1 confronti dei figli minori e , rimangano ferme le condizioni Persona_3 Parte_2 stabilite nelle sentenze di separazione giudiziale e di divorzio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 integrale del ricorso, contestando la sussistenza di fatti sopravvenuti e deducendo che a far data dal 9.4.2024 la minore era stata riaffidata a lei (cfr. verbale dei Carabinieri in Per_1 atti).
Alla prima udienza il Tribunale confermava, in via provvisoria, le condizioni divorzili già in essere e disponeva un rinvio della causa per l'ascolto della minore ex art. 473-bis.
4. c.p.c..
La causa veniva riservata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe. Il P.M. interveniva regolarmente.
2 2. Si deve verificare se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata dalle parti in sede di divorzio.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nel ritenere che il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi, implica l'essenziale valorizzazione delle variazioni intervenute successivamente al divorzio.
In tanto è possibile provvedere a detta revisione, in quanto siano successivamente al divorzio mutate le condizioni economico-patrimoniali dell'uno e/o dell'altro coniuge o la situazione relativamente ai figli, essendo al contrario del tutto esclusa la possibilità di procedere alla revisione attraverso la mera rivalutazione delle circostanze significative già a suo tempo considerate nel caso in esame dalle parti (v. Cass. civ., Sez. I, ordinanza,
14.4.2022, n. 12318 in materia di revisione di condizioni di divorzio).
3. Nel caso di specie, le domande avanzate dal ricorrente vanno disattese.
Ed invero, l'istruttoria ha permesso di accertare l'insussistenza di fatti nuovi tali da incidere sull'assetto relativo al collocamento della figlia minore e, conseguentemente, su quello economico.
In proposito, oltre alla documentazione prodotta in atti, va valorizzata l'audizione della minore (classe 2011), la quale all'udienza del 3.12.2024 ha riferito quanto segue: Per_1
“Vivo attualmente con mia MAe, adesso i rapporti con lei sono buoni. Da novembre 2023 ad aprile 2024 ho vissuto a casa dei miei nonni paterni a Scandale perché i rapporti con mia MAe non andavano bene perché litigavamo. Mio padre vive a Torino, sono stata a casa sua, con lui e la sua compagna, questa estate dal 28 giugno al 10 agosto;
siamo stati bene.
Io vorrei restare a vivere con mia MAe;
qui ho le mie amicizie, con cui esco spesso. Ho amiche e amici più o meno della mia età e alcuni di due-tre anni più grandi. Frequento il primo anno delle superiori a Crotone (IPSIAM), non ho hobby;
nel tempo libero esco con le mie amiche”.
Orbene, è noto che il criterio del superiore interesse del minore (c.d. best interest of the child), che informa l'intera normativa a tutela del fanciullo, così come sancito in tutte le convenzioni e dichiarazioni allo stesso dedicate, fa sì che alle dichiarazioni del minore si debba attribuire primaria importanza con il riconoscimento di quello spazio di autodeterminazione e di quella sfera di autonomia tanto più ampi quanto più decrescente è la incapacità del minore, in rapporto al grado raggiunto di maturità.
3 Dunque, alla luce delle risultanze processuali raccolte, deve essere confermata la collocazione della minore presso la MAe e, a fronte delle circostanze emerse dalla trattazione della causa, si ritiene opportuno disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza del giudice tutelare ex art. 337 c.c., incaricando i Servizi Sociali del Comune di
Scandale (KR) di eseguire lo stretto monitoraggio del nucleo familiare, anche mediante visite domiciliari periodiche nell'abitazione della resistente , ove costei vive con Controparte_1 la figlia , e di relazionare al giudice tutelare con cadenza trimestrale (o con Per_1 tempestività, laddove sussistano ragioni di pregiudizio per la minore).
3.1. Quanto, poi, alla condizione economica, il ricorrente ha dedotto un peggioramento della sua situazione, rimasto tuttavia indimostrato.
Non può, infatti, attribuirsi alcun rilievo al contratto di locazione (per il quale egli asserisce di pagare € 500,00 al mese quale canone) poiché non vi è prova che lo stesso sia stato registrato.
Quanto ai dedotti finanziamenti, va rammentato che per la determinazione dell'importo dell'assegno può tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali (cfr. Cass. n. 10380 del 2012), circostanza questa che nel caso di specie non è stata provata (si veda quanto affermato da Cass. n. 19107/2015, secondo cui nella determinazione del reddito, ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive;
non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre).
Si precisa poi che la circostanza, allegata dal ricorrente della nascita di una nuova figlia dalla sua nuova compagna, che comporterebbe a suo carico nuovi e maggiori oneri di spesa, non può essere valorizzata in punto di elisione o riduzione dell'assegno in difetto della prova che tali oneri gravino esclusivamente su di lui e non, invece, anche sulla MAe della piccola, della quale non si allega né l'assoluta incapacità di lavoro né l'impossidenza economica
(Cass. n. 6289/2014).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo l'importo indicato in dispositivo, applicati i parametri minimi ex d.m. 147/2022, considerate l'attività processuale
4 concretamente svolta e la natura delle questioni trattate e tenuto conto dell'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
Con riferimento all'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato ed alla contestuale richiesta della procuratrice della stessa di distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c., premessa la pronuncia delle Sezioni Unite 26.3.2021, n. 8561 secondo cui “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam"
- con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente”, e considerato ancora che “la richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore, non vale a concretare una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato;
infatti, in presenza di un provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio statale per il quale non sia intervenuta revoca nei casi previsti dalla legge, e ove non risulti in modo certo ed univoco la volontà della parte di rinunciare al beneficio stesso, il giudice, in sede di regolamento delle spese processuali, non può tenere conto dell'eventuale richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore d'ufficio, ma deve, in ogni caso, emettere il provvedimento di liquidazione, a norma dell'art. 14, comma 2, l. n. 533/1973. Infatti, il procuratore non può disporre di un beneficio (l'ammissione al patrocinio) che è attribuito alla parte;
sicché la richiesta di distrazione non può essere ritenuta come implicita rinuncia ad un beneficio di cui il procuratore non può disporre. Anche perché l'impegno ad anticipare le spese non significa rinuncia alle stesse da parte dell'avvocato, e l'ammissione non riguarda solo le spese e competenze del difensore, ma anche le altre spese del processo, ad esempio per consulenti, che nel caso di specie potrebbero essere necessari. Dunque, ove vi sia l'ammissione al gratuito patrocino, l'eventuale richiesta di distrazione delle spese deve essere considerata inefficace” (cfr. TAR Campania sez. VII, 4.8.2021, n. 5447), va considerata inefficace la richiesta di distrazione delle spese di lite, la quale, tuttavia, non
5 può, ad un tempo, comportare rinuncia al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza del giudice tutelare ex art. 337
c.c., incaricando i Servizi Sociali del Comune di Scandale (KR) di eseguire lo stretto monitoraggio del nucleo familiare, anche mediante visite domiciliari periodiche nell'abitazione della resistente , ove costei vive con la figlia , Controparte_1 Per_1
e di relazionare al giudice tutelare con cadenza trimestrale (o con tempestività, laddove sussistano ragioni di pregiudizio per la minore).
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del
15%, in favore dello Stato.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali di Scandale.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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