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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F ) in proprio e in qualità di liquidatore della C.F._2 [...]
P. IVA e C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Romoli ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Orvieto, via Garibaldi, 17, giusta delega in atti ricorrente/opponente
E
, (C.F. - P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante Presidente pro tempore, rappresentata e difesa come da delega prot. n. 89688 del
09/05/2025, dai dipendenti regionali dr. (C.F. ) e dr.ssa CP_3 C.F._3
(C.F. ) CP_4 C.F._4
- convenuto/opposto
Oggetto: controversie di diritto amministrativo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza cartolare del
26.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.3.2025 i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e la hanno proposto opposizione per
[...] Controparte_1
l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1358 dell'11/2/2025 della Regione dell'Umbria Direzione Regionale Programmazione Bilancio Cultura Turismo Servizio
Ragioneria, con la quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 2.029,31 entro trenta giorni dalla notifica, per violazione degli artt. 3 comma 9, 9, comma 2, punto F, lettera b) e comma 7 della DGR n. 627/2019, sanzionata dall'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 per avere omesso di richiedere il rinnovo, un anno prima della scadenza, della autorizzazione rilasciata in data 16/7/2013 dalla Provincia di Terni con atto n. 38299 scaduta nel 2017, inerente allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dalla lavorazione delle uve e la produzione di vino della denominata ”, sita in Orvieto, loc. Le CP_5 Parte_3
Velette n. 14/15.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto:
- in data 25.2.2021 è stato elevato alla SI.ra , quale legale rappresentante Parte_1 della . e alla in qualità di Parte_4 CP_6 Controparte_7 CP_6 proprietaria, dalla Regione Carabinieri Forestale Umbria, il verbale n. 22/2021 per la violazione dell'art. 124 del D.lgs n. 152/2006, dell'art. 3 comma 3, art. 9 comma 2 punto
F lettera b) e art. 9 comma 7 della DGR n. 627/2019, sanzionata dall'art. 133 comma 2 del medesimo d. lgs. N. 152/2006, in particolare, il giorno 25 febbraio 2021, nel corso di un sopralluogo presso la , in Orvieto, Loc. Le Velette n. 14/15, Controparte_8 era risultato che lo scarico dei reflui provenienti dalla cantina veniva convogliato in un degrassatore, in una fossa IMHOFF e in un impianto di fanghi attivi, e successivamente recapitato nel reticolo idrografico superficiale, questo scarico risultava autorizzato con atto n. 38299 del 16.7.2013 della Provincia di Terni, scaduto nel 2017, senza che fosse stato richiesto il rinnovo, con conseguente violazione delle norme sopra richiamate;
- la in data 2.4.2021, ha fatto pervenire i propri scritti Controparte_1 difensivi, evidenziando di essere subentrata, con contratto di affitto agrario, alla proprietà
titolare di licenza di scarico dei rifiuti rilasciato dalla Parte_5
Provincia di Terni il 16.7.2013 e che, nelle more del trasferimento, la
[...]
non aveva comunicato la scadenza dei termini dell'autorizzazione; Parte_5
- nell'audizione del 15.10.2024, è stato ribadito che la sanzione non poteva applicarsi al caso di mancato rinnovo, perché la Società aveva richiesto il rilascio CP_1 dell'Autorizzazione Unica Ambientale in data 9.9.2021, ottenuta con determinazione dirigenziale n. 9556 del 29.9.2021; - prescrizione dell'illecito amministrativo (l'autorizzazione è scaduta nell'anno 2017, quindi, l'illecito amministrativo è stato commesso nell'anno 2016), il processo verbale di contestazione è stato elevato in data 25/2/2021 e la sanzione irrogata soltanto nel febbraio
2025 per cui, ai sensi l'art. 28 della legge 689/1981 che prevede un termine quinquennale di prescrizione decorrente dal giorno della commessa violazione, l'illecito e la sanzione devono dirsi prescritti;
- irragionevolezza del termine decorso tra l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, infatti, a fronte di un accertamento effettuato il 25.2.2021, il provvedimento sanzionatorio è stato notificato soltanto il 20.2.2025, e cioè a distanza di ben quattro anni, evidenziando, altresì, che, dalla notifica della violazione nel 2021 fino alla notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2025, non è avvenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- infondatezza nel merito dell'accertamento e della sanzione irrogata, infatti, la società agricola non era la proprietaria della cantina , ma la CP_1 Parte_3 semplice affittuaria di fondo rustico, come da contratto del 30.9.2015, e la circostanza della scadenza dell'autorizzazione (concessa alla ) non era CP_1 Parte_5 stata oggetto di comunicazione da parte della proprietaria ed era, quindi, del tutto sconosciuta;
indipendentemente dalla sussistenza del contratto di affitto, l'autorizzazione compete al proprietario e, inoltre, la sanzione di cui all'art. 133, comma 2, del D. Lgs.
152/2006 consegue soltanto agli scarichi senza autorizzazione, ovvero a quelli a cui l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, ma non all'ipotesi di autorizzazione solamente scaduta;
Co
- la . ha ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale con Controparte_7 determinazione dirigenziale n. 9556 del 29.9.2021, a dimostrazione di come la stessa si sia sempre dotata delle autorizzazioni di legge.
Con decreto del 27.3.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione al 27.5.2025.
La si è costituita con comparsa depositata in data 15.5.2025 chiedendo il rigetto CP_2 della domanda stante l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
All'esito della prima udienza del 27.5.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, ha fissato l'udienza cartolare del 26.6.2025 per la decisione ex art 281sexies cpc.
All'udienza cartolare del 26/6/2025 lo scrivente giudice, lette le conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisone.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che, a seguito del sopralluogo del
19/02/2021 presso la cantina ”, i Carabinieri Forestali di Orvieto hanno accertato Parte_3 che lo scarico dei reflui provenienti dalla cantina veniva convogliato in un degrassatore, in una fossa IMHOFF e in un impianto a fanghi attivi, e successivamente, recapitato nel reticolo idrografico superficiale e, soprattutto, che lo scarico, autorizzato con atto n. 38299 del
16.07.2013 della Provincia di Terni, era scaduto nel 2017 e non era stato chiesto il rinnovo.
Pertanto, in data 25/02/2021, è stato redatto il verbale n. 22 per la violazione dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 3 comma 3, art. 9 comma 2 punto F lettera b) e art. 9 comma 7 della
DGR n. 627/2019, sanzionata dall'art. 133, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, notificato al trasgressore SI.ra e all'obbligato in solido Parte_1 Controparte_1
I ricorrenti hanno, quindi, presentato i propri scritti difensivi e richiesto audizione personale che
è stata espletata il 15/10/2024.
L'autorità amministrativa regionale, ritenendo sussistente la responsabilità del trasgressore e dell'obbligato in solido, sia sotto il profilo obbiettivo che soggettivo, ha adottato, in data
11/02/2025, la determinazione dirigenziale n. 1358 con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 2.000,00 oltre alle spese di notifica.
Ciò posto, in termini di ricostruzione fattuale, deve rilevarsi che le eccezioni sollevate dai ricorrenti sono infondate.
In primo luogo, infatti, non può ritenersi prescritto l'illecito amministrativo né la sanzione irrogata poiché, nel caso di specie, siamo di fronte ad un illecito permanente in cui la verificazione dell'evento si protrae per la durata del danno e della condotta che lo produce, fino alla cessazione della condotta dannosa (cfr. Cass. n. 14592 del 2019 e Cass. n. 3314 del 2020).
Deve ritenersi, contrariamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che la condotta punita non è semplicemente l'omessa richiesta di autorizzazione allo scarico, ma l'esercizio dello stesso in assenza del necessario permesso, che è proseguito senza ottenerlo, così continuando a ledere l'interesse giuridico protetto, come appurato con l'attività di accertamento.
Nel caso di specie, inoltre, risulta rispettato il termine quinquennale di prescrizione che deve essere fatto decorrere dal 19 febbraio 2021 (giorno del legittimo accertamento della violazione), termine che è stato oggetto di successivi atti interruttivi, al verificarsi dei quali ai sensi dell'art. 2945, comma 1, del c.c. sono iniziati a decorrere nuovi periodi di prescrizione.
Sono da ritenersi validi atti interruttivi: la notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo avvenuta il 5 marzo 2021; la notifica della convocazione all'audizione ex art. 18
L. 689/1981 innanzi all'Autorità procedente (con raccomandata del 26/04/2024 per il giorno 14 maggio 2024- audizione non svolta per assenza giustificata da certificato) e della seconda convocazione (con raccomandata del 25/04/2024 per il giorno 15 ottobre 2024), nonché da ultimo la notifica dell'ordinanza- ingiunzione oggetto di ricorso avvenuta in data 20 febbraio
2025.
La Cassazione ha specificato che l'audizione del trasgressore, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c., visto che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. 13 settembre 2018, n.
22388, Cass. 13 dicembre 2011, n. 26741 e Cass. 26 novembre 2008, n. 28238).
Nel caso di specie, dunque, non può dirsi decorso il termine di prescrizione in quanto la determinazione dirigenziale n. 1358 del 11/02/2025 è stata emessa e notificata al trasgressore entro il termine di cinque anni dal giorno del legittimo accertamento secondo le prescrizioni dell'art. 28 della L. 689/1981.
Infatti, la legge n. 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (artt. 14-18 L. 689/1981) e non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo la durata di tale fase finalizzata all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione, anche nell'interesse dell'incolpato. Ragione per cui deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di 5 anni, previsto dall'art. 28 della L. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Del pari, risulta non fondato il secondo motivo di ricorso, poiché l'illecito amministrativo di scarico senza autorizzazione non costituisce un illecito proprio e dello stesso rispondono anche coloro che gestiscono di fatto, e, quindi, operativamente, l'impianto da cui deriva lo scarico (cfr.
Cass., Sez. II, 14 febbraio 2006, n. 3176).
La violazione contestata non grava esclusivamente sul proprietario che ha realizzato l'impianto di scarico, ma si estende a chiunque ne abbia la gestione operativa di fatto, incluso il subentrante nell'attività, poiché la norma sanzionatoria colpisce non solo la condotta di chi apre lo scarico senza autorizzazione, ma anche quella di chi continui ad utilizzare lo scarico ancorché realizzato da altri: l'illecito perdura fino all'ottenimento dell'autorizzazione o alla cessazione dello scarico, non rilevando la circostanza che l'impianto sia stato realizzato da un precedente gestore.
Alla luce di questi principi, dunque, è evidente che la Controparte_1 subentrata alla precedente società nell'attività della , si è resa Controparte_8 responsabile dell'illecito amministrativo contestato. Da ultimo, quanto all'intervenuta autorizzazione unica ambientale (D.D.n. 9556 del 29.09.2021), pur essendo stata presentata in data 09.09.2021 (prot.n. 0165502) successivamente alla notifica del verbale sanzionatorio in oggetto, questa è stata valorizzata mediante l'applicazione della riduzione dei due terzi ai sensi dell'art. 140 del d.lgs.n. 152/2006, quantificando pertanto la sanzione nell'importo minimo di euro 2.000,00.
Tutto quanto esposto, quindi, conduce all'integrale rigetto del ricorso con conseguente conferma della determinazione dirigenziale n. 1358 dell'11/2/2025 della Regione dell' CP_2
Nulla sulle spese in quanto l'amministrazione si è difesa mediante i propri dipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 nei confronti , ogni altra Controparte_1 CP_2 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente il ricorso e conferma la determinazione dirigenziale n. 1358 dell'11/2/2025 della Regione dell'Umbria;
- nulla sulle spese.
Terni, 28.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F ) in proprio e in qualità di liquidatore della C.F._2 [...]
P. IVA e C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Romoli ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Orvieto, via Garibaldi, 17, giusta delega in atti ricorrente/opponente
E
, (C.F. - P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante Presidente pro tempore, rappresentata e difesa come da delega prot. n. 89688 del
09/05/2025, dai dipendenti regionali dr. (C.F. ) e dr.ssa CP_3 C.F._3
(C.F. ) CP_4 C.F._4
- convenuto/opposto
Oggetto: controversie di diritto amministrativo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza cartolare del
26.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.3.2025 i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e la hanno proposto opposizione per
[...] Controparte_1
l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1358 dell'11/2/2025 della Regione dell'Umbria Direzione Regionale Programmazione Bilancio Cultura Turismo Servizio
Ragioneria, con la quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 2.029,31 entro trenta giorni dalla notifica, per violazione degli artt. 3 comma 9, 9, comma 2, punto F, lettera b) e comma 7 della DGR n. 627/2019, sanzionata dall'art. 133, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 per avere omesso di richiedere il rinnovo, un anno prima della scadenza, della autorizzazione rilasciata in data 16/7/2013 dalla Provincia di Terni con atto n. 38299 scaduta nel 2017, inerente allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dalla lavorazione delle uve e la produzione di vino della denominata ”, sita in Orvieto, loc. Le CP_5 Parte_3
Velette n. 14/15.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto:
- in data 25.2.2021 è stato elevato alla SI.ra , quale legale rappresentante Parte_1 della . e alla in qualità di Parte_4 CP_6 Controparte_7 CP_6 proprietaria, dalla Regione Carabinieri Forestale Umbria, il verbale n. 22/2021 per la violazione dell'art. 124 del D.lgs n. 152/2006, dell'art. 3 comma 3, art. 9 comma 2 punto
F lettera b) e art. 9 comma 7 della DGR n. 627/2019, sanzionata dall'art. 133 comma 2 del medesimo d. lgs. N. 152/2006, in particolare, il giorno 25 febbraio 2021, nel corso di un sopralluogo presso la , in Orvieto, Loc. Le Velette n. 14/15, Controparte_8 era risultato che lo scarico dei reflui provenienti dalla cantina veniva convogliato in un degrassatore, in una fossa IMHOFF e in un impianto di fanghi attivi, e successivamente recapitato nel reticolo idrografico superficiale, questo scarico risultava autorizzato con atto n. 38299 del 16.7.2013 della Provincia di Terni, scaduto nel 2017, senza che fosse stato richiesto il rinnovo, con conseguente violazione delle norme sopra richiamate;
- la in data 2.4.2021, ha fatto pervenire i propri scritti Controparte_1 difensivi, evidenziando di essere subentrata, con contratto di affitto agrario, alla proprietà
titolare di licenza di scarico dei rifiuti rilasciato dalla Parte_5
Provincia di Terni il 16.7.2013 e che, nelle more del trasferimento, la
[...]
non aveva comunicato la scadenza dei termini dell'autorizzazione; Parte_5
- nell'audizione del 15.10.2024, è stato ribadito che la sanzione non poteva applicarsi al caso di mancato rinnovo, perché la Società aveva richiesto il rilascio CP_1 dell'Autorizzazione Unica Ambientale in data 9.9.2021, ottenuta con determinazione dirigenziale n. 9556 del 29.9.2021; - prescrizione dell'illecito amministrativo (l'autorizzazione è scaduta nell'anno 2017, quindi, l'illecito amministrativo è stato commesso nell'anno 2016), il processo verbale di contestazione è stato elevato in data 25/2/2021 e la sanzione irrogata soltanto nel febbraio
2025 per cui, ai sensi l'art. 28 della legge 689/1981 che prevede un termine quinquennale di prescrizione decorrente dal giorno della commessa violazione, l'illecito e la sanzione devono dirsi prescritti;
- irragionevolezza del termine decorso tra l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, infatti, a fronte di un accertamento effettuato il 25.2.2021, il provvedimento sanzionatorio è stato notificato soltanto il 20.2.2025, e cioè a distanza di ben quattro anni, evidenziando, altresì, che, dalla notifica della violazione nel 2021 fino alla notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2025, non è avvenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- infondatezza nel merito dell'accertamento e della sanzione irrogata, infatti, la società agricola non era la proprietaria della cantina , ma la CP_1 Parte_3 semplice affittuaria di fondo rustico, come da contratto del 30.9.2015, e la circostanza della scadenza dell'autorizzazione (concessa alla ) non era CP_1 Parte_5 stata oggetto di comunicazione da parte della proprietaria ed era, quindi, del tutto sconosciuta;
indipendentemente dalla sussistenza del contratto di affitto, l'autorizzazione compete al proprietario e, inoltre, la sanzione di cui all'art. 133, comma 2, del D. Lgs.
152/2006 consegue soltanto agli scarichi senza autorizzazione, ovvero a quelli a cui l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, ma non all'ipotesi di autorizzazione solamente scaduta;
Co
- la . ha ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale con Controparte_7 determinazione dirigenziale n. 9556 del 29.9.2021, a dimostrazione di come la stessa si sia sempre dotata delle autorizzazioni di legge.
Con decreto del 27.3.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione al 27.5.2025.
La si è costituita con comparsa depositata in data 15.5.2025 chiedendo il rigetto CP_2 della domanda stante l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
All'esito della prima udienza del 27.5.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, ha fissato l'udienza cartolare del 26.6.2025 per la decisione ex art 281sexies cpc.
All'udienza cartolare del 26/6/2025 lo scrivente giudice, lette le conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisone.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che, a seguito del sopralluogo del
19/02/2021 presso la cantina ”, i Carabinieri Forestali di Orvieto hanno accertato Parte_3 che lo scarico dei reflui provenienti dalla cantina veniva convogliato in un degrassatore, in una fossa IMHOFF e in un impianto a fanghi attivi, e successivamente, recapitato nel reticolo idrografico superficiale e, soprattutto, che lo scarico, autorizzato con atto n. 38299 del
16.07.2013 della Provincia di Terni, era scaduto nel 2017 e non era stato chiesto il rinnovo.
Pertanto, in data 25/02/2021, è stato redatto il verbale n. 22 per la violazione dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 3 comma 3, art. 9 comma 2 punto F lettera b) e art. 9 comma 7 della
DGR n. 627/2019, sanzionata dall'art. 133, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, notificato al trasgressore SI.ra e all'obbligato in solido Parte_1 Controparte_1
I ricorrenti hanno, quindi, presentato i propri scritti difensivi e richiesto audizione personale che
è stata espletata il 15/10/2024.
L'autorità amministrativa regionale, ritenendo sussistente la responsabilità del trasgressore e dell'obbligato in solido, sia sotto il profilo obbiettivo che soggettivo, ha adottato, in data
11/02/2025, la determinazione dirigenziale n. 1358 con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 2.000,00 oltre alle spese di notifica.
Ciò posto, in termini di ricostruzione fattuale, deve rilevarsi che le eccezioni sollevate dai ricorrenti sono infondate.
In primo luogo, infatti, non può ritenersi prescritto l'illecito amministrativo né la sanzione irrogata poiché, nel caso di specie, siamo di fronte ad un illecito permanente in cui la verificazione dell'evento si protrae per la durata del danno e della condotta che lo produce, fino alla cessazione della condotta dannosa (cfr. Cass. n. 14592 del 2019 e Cass. n. 3314 del 2020).
Deve ritenersi, contrariamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che la condotta punita non è semplicemente l'omessa richiesta di autorizzazione allo scarico, ma l'esercizio dello stesso in assenza del necessario permesso, che è proseguito senza ottenerlo, così continuando a ledere l'interesse giuridico protetto, come appurato con l'attività di accertamento.
Nel caso di specie, inoltre, risulta rispettato il termine quinquennale di prescrizione che deve essere fatto decorrere dal 19 febbraio 2021 (giorno del legittimo accertamento della violazione), termine che è stato oggetto di successivi atti interruttivi, al verificarsi dei quali ai sensi dell'art. 2945, comma 1, del c.c. sono iniziati a decorrere nuovi periodi di prescrizione.
Sono da ritenersi validi atti interruttivi: la notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo avvenuta il 5 marzo 2021; la notifica della convocazione all'audizione ex art. 18
L. 689/1981 innanzi all'Autorità procedente (con raccomandata del 26/04/2024 per il giorno 14 maggio 2024- audizione non svolta per assenza giustificata da certificato) e della seconda convocazione (con raccomandata del 25/04/2024 per il giorno 15 ottobre 2024), nonché da ultimo la notifica dell'ordinanza- ingiunzione oggetto di ricorso avvenuta in data 20 febbraio
2025.
La Cassazione ha specificato che l'audizione del trasgressore, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c., visto che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. 13 settembre 2018, n.
22388, Cass. 13 dicembre 2011, n. 26741 e Cass. 26 novembre 2008, n. 28238).
Nel caso di specie, dunque, non può dirsi decorso il termine di prescrizione in quanto la determinazione dirigenziale n. 1358 del 11/02/2025 è stata emessa e notificata al trasgressore entro il termine di cinque anni dal giorno del legittimo accertamento secondo le prescrizioni dell'art. 28 della L. 689/1981.
Infatti, la legge n. 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (artt. 14-18 L. 689/1981) e non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo la durata di tale fase finalizzata all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione, anche nell'interesse dell'incolpato. Ragione per cui deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di 5 anni, previsto dall'art. 28 della L. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Del pari, risulta non fondato il secondo motivo di ricorso, poiché l'illecito amministrativo di scarico senza autorizzazione non costituisce un illecito proprio e dello stesso rispondono anche coloro che gestiscono di fatto, e, quindi, operativamente, l'impianto da cui deriva lo scarico (cfr.
Cass., Sez. II, 14 febbraio 2006, n. 3176).
La violazione contestata non grava esclusivamente sul proprietario che ha realizzato l'impianto di scarico, ma si estende a chiunque ne abbia la gestione operativa di fatto, incluso il subentrante nell'attività, poiché la norma sanzionatoria colpisce non solo la condotta di chi apre lo scarico senza autorizzazione, ma anche quella di chi continui ad utilizzare lo scarico ancorché realizzato da altri: l'illecito perdura fino all'ottenimento dell'autorizzazione o alla cessazione dello scarico, non rilevando la circostanza che l'impianto sia stato realizzato da un precedente gestore.
Alla luce di questi principi, dunque, è evidente che la Controparte_1 subentrata alla precedente società nell'attività della , si è resa Controparte_8 responsabile dell'illecito amministrativo contestato. Da ultimo, quanto all'intervenuta autorizzazione unica ambientale (D.D.n. 9556 del 29.09.2021), pur essendo stata presentata in data 09.09.2021 (prot.n. 0165502) successivamente alla notifica del verbale sanzionatorio in oggetto, questa è stata valorizzata mediante l'applicazione della riduzione dei due terzi ai sensi dell'art. 140 del d.lgs.n. 152/2006, quantificando pertanto la sanzione nell'importo minimo di euro 2.000,00.
Tutto quanto esposto, quindi, conduce all'integrale rigetto del ricorso con conseguente conferma della determinazione dirigenziale n. 1358 dell'11/2/2025 della Regione dell' CP_2
Nulla sulle spese in quanto l'amministrazione si è difesa mediante i propri dipendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 nei confronti , ogni altra Controparte_1 CP_2 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente il ricorso e conferma la determinazione dirigenziale n. 1358 dell'11/2/2025 della Regione dell'Umbria;
- nulla sulle spese.
Terni, 28.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)