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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 11787/2024
R.G.L. promossa da
nato a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
Via Oreto, n. 376, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo, Via Principe di Villafranca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Carmela Nicastro dal quale è rappresentato e difeso,
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria e domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente
-resistente -
Avente ad oggetto: Indebito
All'udienza dell'1.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rinfondere le spese di lite di parte ricorrente che liquida in € CP_1
150,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO
1 CP_ Con ricorso depositato il 31.07.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare che le somme pretese dall' non sono dovute per CP_2
intervenuta prescrizione ed ancora atteso che, per il periodo al quale si vorrebbe fare risalire l'indebito, vi è stata pronuncia giudiziale di questo Tribunale che ha definito i debiti ed i crediti tra le parti.
L' si è costituito con memoria chiedendo un rinvio in attesa della definizione CP_1
della contestazione in via amministrativa.
All'udienza di oggi entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la
CP_ materia del contendere atteso che l' ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di indebito ed a restituire le somme trattenute.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite ed il procuratore di quest'ultimo ne ha chiesto la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di indebito con la restituzione delle somme nelle more trattenute, dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo in favore del ricorrente e con CP_1
distrazione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 01.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 11787/2024
R.G.L. promossa da
nato a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
Via Oreto, n. 376, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo, Via Principe di Villafranca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Carmela Nicastro dal quale è rappresentato e difeso,
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria e domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente
-resistente -
Avente ad oggetto: Indebito
All'udienza dell'1.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rinfondere le spese di lite di parte ricorrente che liquida in € CP_1
150,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO
1 CP_ Con ricorso depositato il 31.07.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare che le somme pretese dall' non sono dovute per CP_2
intervenuta prescrizione ed ancora atteso che, per il periodo al quale si vorrebbe fare risalire l'indebito, vi è stata pronuncia giudiziale di questo Tribunale che ha definito i debiti ed i crediti tra le parti.
L' si è costituito con memoria chiedendo un rinvio in attesa della definizione CP_1
della contestazione in via amministrativa.
All'udienza di oggi entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la
CP_ materia del contendere atteso che l' ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di indebito ed a restituire le somme trattenute.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite ed il procuratore di quest'ultimo ne ha chiesto la compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di indebito con la restituzione delle somme nelle more trattenute, dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo in favore del ricorrente e con CP_1
distrazione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 01.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
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