Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6130/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Brancati;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come verbale di udienza del 26.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 26.3.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato le
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 27.4.2013 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 21.3.2018, omologata da questo Tribunale il 29.3.2018;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della PE IN (nata dall'unione coniugale il 3.12.2011), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 27.4.2013;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 PE
“1. la figlia è collocata abitativamente presso la madre in Genova, via Tanini 26/8, e affidata in via condivisa a entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla educazione, istruzione e salute della bambina e tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
PE 2. frequenta e frequenterà il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera con relativi pernotti. Il sig. continuerà a provvedere a Pt_2
PE riaccompagnare la figlia a casa dalla madre, a sua cura e spese e a verificare che abbia fatto i compiti nel periodo di permanenza presso di sé;
2.1. ogni martedì e giovedì, durante tutto il periodo scolastico, il padre prenderà da scuola la figlia a fine corso per accompagnarla nelle varie attività extrascolastiche seguite dalla medesima per poi riaccompagnarla a casa per l'ora di cena (indicativamente verso le ore PE 20,00). Essendo intervenuto il parere favorevole della psicologa, , compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, si fermerà a dormire il martedì e il giovedì sera presso il padre, a cui
è demandato il compito di verificare che abbia fatto i compiti e/o aiutarla qualora ciò non sia stato fatto, e la mattina di riaccompagnare la figlia a scuola;
2.2. le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e altre festività saranno (come lo sono state in questi anni) organizzate di comune accordo, sempre nel rispetto del criterio dell'alternanza, PE nel modo migliore per affinché soffra il meno possibile della separazione e possa frequentare entrambi i genitori durante le feste. PEtanto le parti concordano di alternare le vacanze natalizie nei seguenti periodi: dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01, con scambio alternativamente ogni anno dei periodi fra i due genitori, salvo migliori e diversi accordi condivisi. In ogni caso fra i genitori varrà (come è valsa in questi anni) la regola concordata in sede di separazione secondo la quale “nei periodi di reciproca spettanza, avranno la possibilità PE di vedere , anche per qualche ora, o il 24 dicembre sera o il 25 dicembre mattina”;
2.3. quanto alle vacanze estive, le parti pattuiscono che (come avvenuto in questi anni) ciascun PE genitore potrà trascorrere con un periodo di due settimane, da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno salvo migliori accordi;
con l'impegno di entrambi i PE genitori di comunicarsi le località ed i numeri telefonici ove trascorreranno le vacanze con , in modo tale da permettere agli stessi i dovuti contatti telefonici con la IN;
3 più in generale sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori in ordine alle rispettive PE frequentazioni con , da assumere in ogni caso nel preminente interesse della IN;
PE 3. Quanto al contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia , il signor Pt_2
si impegna a corrispondere la somma mensile di € 700,00 (settecento euro) da versarsi alla Pt_ RA , mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente IBAN
[...] sulla banca INTESA SAN PAOLO, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, con rivalutazione annuale Istat al costo vita dall'anno successivo a tale data.
Pt_ Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra le somme arretrate da lui ancora Pt_2
PE dovute per il mantenimento ordinario pregresso della figlia , pari a euro 3.700,00, in due rate di euro 1.850,00 ciascuna, la prima da corrispondere entro il 31.5.2025 e la seconda entro il 31.7.2025.
Il Sig. si impegna a pagare direttamente al centro equestre le spese per l'equitazione Pt_2
PE in oggi praticata da che ammontano ad Euro 450,00 complessivi mensili. I ricorrenti Pt_ concordano che la RA contribuisca al riguardo rimborsando al sig. la Pt_2
somma massima di € 100,00 mensili. Eventuali ulteriori somme eccedenti l'importo di euro
450,00 mensili verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
PE 5. Nel caso in cui decidesse di non praticare più equitazione il pagamento e/o rimborso dell'importo di Euro 450,00 verrà immediatamente sospeso.
I ricorrenti concordano di ripartire al 50% le spese straordinarie mediche, ricreative, di studio e viaggio extrascolastici o scolastici, purché concordate, che dovessero rendersi necessarie e/o PE PE comunque opportune per la crescita di . Concordano altresì che, ove dovesse non praticare più equitazione ma iscriversi a un altro sport, le relative spese purché concordate siano suddivise paritariamente tra loro genitori.
Pt_ 6. la RA dichiara di aver venduto, d'accordo con il signor , l'abitazione Pt_2
coniugale sita a Genova-Quinto in Via Don Luigi Sturzo n. 16 e aver acquistato un'altra PE abitazione, di sua proprietà, sita in Genova - Via Tanini 26/8 ove vivere assieme alla figlia che entrambi i genitori concordano che sia sempre collocata presso la mamma.
7.
Considerato che
in seguito alla vendita dell'abitazione famigliare è stato estinto il mutuo bancario a carico del signor questi, per favorire la sistemazione abitativa gradita sia Pt_2
4 Pt_ PE alla RA che ad , ha corrisposto in data 11/10/2024 un bonifico di euro 10.000 e in data 09/12/2024 un bonifico di euro 30.000,00, alla RA , anche da intendere Parte_1
quale assegno divorzile una tantum pari appunto complessivamente a € 40.000. Con tale Pt_ versamento, la RA dichiara di rinunciare ad ogni altra richiesta economica a proprio favore a titolo di assegno divorzile.
Le parti danno dunque atto che si è adempiuta una delle condizioni economiche pattuite nel ricorso divorzile e afferente il rapporto fra i coniugi.
8. Le parti concordano che le spese della presente procedura vengano divise in parti eguali tra loro”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 39, parte II, serie A, anno 2013), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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