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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n. 6387/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Favotto Davide con domicilio Parte_1
eletto presso il suo studio in Treviso, come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piccelli Giuseppina eletta presso il CP
suo studio in Treviso, come da mandato in calce alla comparsa di nuovo difensore.
-RESISTENTE-
E CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO nella persona del Procuratore CP_2
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni del ricorrente:
“nel merito:
1) disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore;
R_
2) individuarsi il diritto di visita secondo il calendario di CTU e come da piano genitoriale
sottoscritto; 3) assegnarsi la casa coniugale al sig. ; Pt_1
4) disporsi il mantenimento diretto della figlia;
5) Spese straordinarie suddivise come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Treviso;
6) autorizzarsi sin d'ora il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità
della minore.
Con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria:
nel denegato caso in cui il Giudice rimetta la causa in istruttoria, ammettendo quindi
capitoli di prova di controparte, si chiede l'ammissione a prova contraria indicando a testi i signori , e ”. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Conclusioni della resistente:
“Nel merito:
1) Disporre, possibilmente previa richiesta di relazione dei Servizi da depositarsi con
congruo anticipo rispetto al termine per le conclusionali, che la figlia minore resti R_
affidata ai Servizi del Distretto USSL 2 per le questioni sia di ordinaria che di
straordinaria amministrazione – in quest'ultimo caso previa consultazione dei genitori,
ed in ipotesi di loro insanabile dissenso con segnalazione del problema al Giudice - con
la calendarizzazione paritaria già in atto, come da CTU e Piano genitoriale;
2) assegnare la casa familiare alla signora affinché vi abiti con la figlia minore CP
; R_
3) disporre che i genitori si conformino, per la gestione dell'abbigliamento di , alle R_
indicazioni fornite dal Co.Ge nella relazione finale 18.04.2024 (ossia che gli stessi
acquistino i capi necessari per ciascuna stagione spartendosi al 50% sia i capi che la
spesa sostenuta);
4) disporre, modificando quanto indicato a pag 50 CTU, che il termine per la
comunicazione del luogo in cui l'altro genitore intende trascorrere le vacanze natalizie
con sia anticipato al 10 novembre di ogni anno (anziché 20 nov/1 dic come in R_
CTU);
2 5) considerata la disparità di redditi e patrimonio, non adeguatamente compensata
dall'assegnazione della casa coniugale – già nel 730/2023 l dichiarava un Pt_1
reddito da lavoro nettamente aumentato rispetto a quello del 2022, e pari al doppio di
quello della moglie - e considerati altresì i rimborsi fiscali di cui il marito sta continuando
a godere grazie al denaro messogli a disposizione dalla moglie, prevedere a carico del
signor per il concorso nel mantenimento di , con decorrenza dalla Pt_1 R_
domanda, un contributo mensile rivalutabile ISTAT pari ad euro 300,00 o del diverso
importo, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
spese straordinarie al
50% come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
6) Rifusione delle spese e competenze di lite.
In istruttoria:
ammettere le istanze di cui alle memorie 183 nn 2/3”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
Pare preliminare procedere ad una breve ricostruzione storica della vicenda di cui è
processo al fine di avere una panoramica completa utile al fine del decidere.
Il signor e la signora contraevano matrimonio civile in data Parte_1 CP
01.10.2016 in Treviso e dalla loro unione nasceva il 03.11.2016 . Persona_2
Il ricorrente premetteva che a seguito di insanabili contrasti le parti decidevano di separarsi e lo stesso reperiva, dopo diversi mesi di ricerca, una nuova abitazione ove fissava la propria attuale dimora;
che il presente procedimento giudiziale scaturiva dall'impossibilità constatata tra le parti di poter dialogare fattivamente e costruttivamente per il bene di . R_
A fronte di ciò il sig. adiva l'intestato ufficio affinché venisse pronunciata la Pt_1
separazione personale dei coniugi e venisse nominato un CTU incaricato a fornire ogni
3 elemento utile alla comprensione del contesto familiare e sociale in cui la figlia era inserita e, ad individuare quali fossero le soluzioni di maggiore tutela per la stessa per quanto concerneva il collocamento prevalente, l'affidamento e il calendario di visite.
Riferiva altresì di essere disponibile, in attesa della valutazione del Ctu, a versare la somma di € 250,00 mensili alla oltre al 50% delle spese straordinarie per il CP
mantenimento di . R_
Si costituiva in causa la convenuta la quale nel contestare quanto dedotto dal ricorrente aderiva alla domanda di separazione e alla nomina di un Ctu al fine di stabilire il miglior regime di affidamento, collocamento e turnazione della responsabilità genitoriale della minore e chiedeva che la casa famigliare venisse assegnata alla stessa;
che il signor si facesse carico integralmente del mutuo contratto per l'acquisto della casa Pt_1
familiare e che il ricorrente versasse a titolo di mantenimento per la somma R_
mensile di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva di poter godere integralmente dell'assegno unico ed universale.
All'udienza del 19.01.23 il Presidente, come da accordo raggiunto tra le parti in attesa dell'esito della Ctu, emetteva provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
confermava il calendario di visite concordato dalle parti;
poneva a carico del signor un assegno di mantenimento per la minore di euro 375,00 mensili oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie;
suddivideva il mutuo a carico di entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno;
disponeva infine Ctu nominando con ordinanza del 20.01.23
la dott.ssa Per_3
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, che riferiva l'incapacità dei genitori di porre la giusta attenzione su poiché ancora troppo focalizzati nelle loro R_
dinamiche che attenevano ad un mancato raggiungimento del divorzio psichico, con
4 ordinanza del 27.09.2023 il Presidente, come suggerito dal Ctu, affidava la minore ai Servizi Sociali competenti ed assegnava loro l'incarico di monitorare la R_
situazione familiare e di gestire le controversie sussistenti tra i genitori.
All'udienza del 25.10.2023, su istanza congiunta delle parti, veniva nominato un
Coordinatore Genitoriale e, a seguito del giuramento da parte dello stesso, il Presidente
confermava l'affidamento di ai Servizi Sociali, il calendario di permanenza Persona_2
della minore presso ciascun genitore come indicato nella relazione del Ctu, nonché
l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra altresì, disponeva il versamento CP
di euro 150,00 da parte del signor alla con decorrenza dal mese di Pt_1 CP
novembre 2023, a titolo di contributo al mantenimento della minore e poneva le spese straordinarie al 50% come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
La causa veniva successivamente rimessa davanti al giudice istruttore e in data
17.05.2024 veniva pubblicata sentenza parziale sullo status n.1005/2024.
Concessi i termini ex art.183, comma 6 cpc, all'udienza del 19.12.2024 sostituita con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
Affidamento della minore R_
Tenuto conto delle risultanze emerse dalla disposta Ctu e dalla relazione del
Coordinatore genitoriale, dalle quali è emersa una conflittualità esasperata tra i genitori,
tale da impedire loro di focalizzarsi sui reali bisogni ed interessi della figlia, al punto da non riuscire ad assumere le decisioni più banali che la riguardano, si ritiene opportuno e necessario proseguire con l'affidamento della minore ai Servizi Sociali Persona_2
competenti.
Gli stessi dovranno monitorare la situazione familiare e, ove possibile, gestire le
5 controversie attualmente sussistenti tra i genitori in modo da accompagnarli ad una cogenitorialità matura e responsabile;
potranno, altresì, prendere decisioni di ordinaria amministrazione in luogo dei genitori, nell'interesse di e, in caso di contrasto R_
sulle decisioni di straordinaria amministrazione, le parti dovranno adire il giudice tutelare preposto alla vigilanza che adotterà i provvedimenti compatibili ai propri poteri cosi come previsti per legge.
In ordine al programma di visita e permanenza della minore, si conferma il piano genitoriale redatto dal Ctu e successivamente modificato dal Coordinatore Genitoriale
di concerto con i genitori;
a modifica di quanto indicato a pag 50 della relazione del Ctu,
si dispone che il termine per la comunicazione del luogo in cui l'altro genitore intende trascorrere le vacanze natalizie con sia anticipato al 10 novembre di ogni anno R_
(anziché 20 nov/1 dic come in CTU), condividendo la richiesta sul punto formulata dalla convenuta.
Alla luce delle circostanze emerse nel corso del procedimento e della storia famigliare consolidata, si ritiene opportuno assegnare la casa famigliare alla madre affinché vi abiti con la minore.
Tale decisione trova fondamento nella volontà di tutelare e garantire le abitudini ormai consolidate di , la quale fin dalla separazione ha sempre vissuto stabilmente con R_
la madre.
Nonostante sia stato disposto un calendario di visite che preveda turni pressoché
paritari tra i genitori, si ritiene, infatti, che non vi siano opportune ragioni per modificare le abitudini e lo stile di vita della minore, anche in considerazione del fatto che ciò
potrebbe comportare ripercussioni negative sulla stessa.
In subordine, si evidenza che la si trova in una situazione di minore capacità CP
economica rispetto all' e che una diversa assegnazione della casa famigliare, Pt_1
6 oltre a non rispecchiare la realtà vissuta da , comporterebbe ulteriori difficoltà che R_
inevitabilmente si rifletterebbero sul benessere complessivo della minore.
***
Mantenimento della minore R_
Considerato gli attuali redditi delle parti, dai quali si rileva che il signor Pt_1
percepisce circa 1.800,00 euro al mese e la 1.300,00, la circostanza per la CP
quale il signor deve sostenere un canone locativo, il calendario di visita e Pt_1
permanenza disposto dalla Ctu, pare equo aderire a quanto stabilito in sede presidenziale all'udienza del 25.10.23 e disporre che il signor debba concorrere Pt_1
al mantenimento della minore versando mensilmente alla la somma di R_ CP
euro €.150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie a favore della figlia, come da protocollo in uso presso questo
Tribunale, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per la gestione dell'abbigliamento di i genitori si dovranno conformare, alle R_
indicazioni fornite dal Co.Ge nella relazione finale del 18.04.2024, ossia che gli stessi acquistino i capi necessari per ciascuna stagione spartendosi al 50% sia i capi che la spesa sostenuta;
richiesta formulata dalla convenuta che si ritiene di condividere perchè corrispondente ad un principio di bigenitorialità.
Per quanto riguarda l'assegno unico ed universale questo verrà percepito da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno come stabilito per legge a fronte della collocazione paritaria della minore confermata in questa sede. R_
Infine, per quanto attiene al pagamento della rata del mutuo della casa famigliare la regolamentazione è quella prevista da contratto.
***
Spese di lite
7 In ordine alle spese di lite, tenuto conto della prevalente soccombenza del ricorrente in ordine all'assegnazione della casa famigliare, affidamento della minore e mantenimento, le spese di lite vanno compensate in parte qua come da dispositivo.
Le spese del Ctu e il compenso del Co.Ge, così come già liquidati, vanno posti a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna in quanto disposti nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, rilevato che è già
stata pronunciata sentenza sul “vincolo” in data 16.05.2024, stabilisce le seguenti condizioni:
1. Affida la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti i quali Persona_2
dovranno monitorare la situazione familiare e, ove possibile, gestire le controversie attualmente sussistenti tra i genitori in modo da accompagnarli ad una cogenitorialità matura e responsabile;
potranno altresì prendere decisioni di ordinaria amministrazione in luogo dei genitori, nell'interesse di e, in caso R_
di contrasto sulle decisioni di straordinaria amministrazione, le parti dovranno adire il giudice tutelare preposto alla vigilanza che adotterà i provvedimenti compatibili ai propri poteri cosi come previsti per legge.
2. Assegna la casa famigliare alla signora affinché la stessa vi abiti CP
con la minore.
3. Il padre potrà vedere e stare con secondo il piano genitoriale redatto dal R_
Ctu e successivamente modificato dal Coordinatore Genitoriale di concerto con i genitori;
condividendo la richiesta sul punto formulata dalla convenuta a modifica di quanto indicato a pag 50 della relazione del Ctu, si dispone che il termine per
8 la comunicazione del luogo in cui l'altro genitore intende trascorrere le vacanze natalizie con sia anticipato al 10 novembre di ogni anno. R_
4. Il signor dovrà versare alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP
mantenimento della minore, la somma mensile di €.150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di novembre
2023, impregiudicati gli effetti del precedente provvedimento fino a tale data;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale. Per la gestione dell'abbigliamento di i genitori si dovranno R_
conformare, alle indicazioni fornite dal Co.Ge nella relazione finale del
18.04.2024, ossia che gli stessi acquistino i capi necessari per ciascuna stagione spartendosi al 50% sia i capi che la spesa sostenuta, richiesta formulata dalla convenuta che si ritiene di condividere perchè corrispondente ad un principio di bigenitorialità.
5. L'assegno unico ed universale verrà percepito nella misura di metà ciascuno tra i coniugi come per legge.
6. Liquida le spese di lite nella somma di €.6.000,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge e condanna il ricorrente a rifonderle alla convenuta nella misura di 1/3, compensando per la restante parte.
7. Pone le spese del Ctu e il compenso del Co.Ge, così come già liquidati, a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.04.2025
IL PRESIDENTE est. dott. Daniela Ronzani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n. 6387/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Favotto Davide con domicilio Parte_1
eletto presso il suo studio in Treviso, come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Piccelli Giuseppina eletta presso il CP
suo studio in Treviso, come da mandato in calce alla comparsa di nuovo difensore.
-RESISTENTE-
E CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO nella persona del Procuratore CP_2
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni del ricorrente:
“nel merito:
1) disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore;
R_
2) individuarsi il diritto di visita secondo il calendario di CTU e come da piano genitoriale
sottoscritto; 3) assegnarsi la casa coniugale al sig. ; Pt_1
4) disporsi il mantenimento diretto della figlia;
5) Spese straordinarie suddivise come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Treviso;
6) autorizzarsi sin d'ora il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità
della minore.
Con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria:
nel denegato caso in cui il Giudice rimetta la causa in istruttoria, ammettendo quindi
capitoli di prova di controparte, si chiede l'ammissione a prova contraria indicando a testi i signori , e ”. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Conclusioni della resistente:
“Nel merito:
1) Disporre, possibilmente previa richiesta di relazione dei Servizi da depositarsi con
congruo anticipo rispetto al termine per le conclusionali, che la figlia minore resti R_
affidata ai Servizi del Distretto USSL 2 per le questioni sia di ordinaria che di
straordinaria amministrazione – in quest'ultimo caso previa consultazione dei genitori,
ed in ipotesi di loro insanabile dissenso con segnalazione del problema al Giudice - con
la calendarizzazione paritaria già in atto, come da CTU e Piano genitoriale;
2) assegnare la casa familiare alla signora affinché vi abiti con la figlia minore CP
; R_
3) disporre che i genitori si conformino, per la gestione dell'abbigliamento di , alle R_
indicazioni fornite dal Co.Ge nella relazione finale 18.04.2024 (ossia che gli stessi
acquistino i capi necessari per ciascuna stagione spartendosi al 50% sia i capi che la
spesa sostenuta);
4) disporre, modificando quanto indicato a pag 50 CTU, che il termine per la
comunicazione del luogo in cui l'altro genitore intende trascorrere le vacanze natalizie
con sia anticipato al 10 novembre di ogni anno (anziché 20 nov/1 dic come in R_
CTU);
2 5) considerata la disparità di redditi e patrimonio, non adeguatamente compensata
dall'assegnazione della casa coniugale – già nel 730/2023 l dichiarava un Pt_1
reddito da lavoro nettamente aumentato rispetto a quello del 2022, e pari al doppio di
quello della moglie - e considerati altresì i rimborsi fiscali di cui il marito sta continuando
a godere grazie al denaro messogli a disposizione dalla moglie, prevedere a carico del
signor per il concorso nel mantenimento di , con decorrenza dalla Pt_1 R_
domanda, un contributo mensile rivalutabile ISTAT pari ad euro 300,00 o del diverso
importo, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
spese straordinarie al
50% come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
6) Rifusione delle spese e competenze di lite.
In istruttoria:
ammettere le istanze di cui alle memorie 183 nn 2/3”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
Pare preliminare procedere ad una breve ricostruzione storica della vicenda di cui è
processo al fine di avere una panoramica completa utile al fine del decidere.
Il signor e la signora contraevano matrimonio civile in data Parte_1 CP
01.10.2016 in Treviso e dalla loro unione nasceva il 03.11.2016 . Persona_2
Il ricorrente premetteva che a seguito di insanabili contrasti le parti decidevano di separarsi e lo stesso reperiva, dopo diversi mesi di ricerca, una nuova abitazione ove fissava la propria attuale dimora;
che il presente procedimento giudiziale scaturiva dall'impossibilità constatata tra le parti di poter dialogare fattivamente e costruttivamente per il bene di . R_
A fronte di ciò il sig. adiva l'intestato ufficio affinché venisse pronunciata la Pt_1
separazione personale dei coniugi e venisse nominato un CTU incaricato a fornire ogni
3 elemento utile alla comprensione del contesto familiare e sociale in cui la figlia era inserita e, ad individuare quali fossero le soluzioni di maggiore tutela per la stessa per quanto concerneva il collocamento prevalente, l'affidamento e il calendario di visite.
Riferiva altresì di essere disponibile, in attesa della valutazione del Ctu, a versare la somma di € 250,00 mensili alla oltre al 50% delle spese straordinarie per il CP
mantenimento di . R_
Si costituiva in causa la convenuta la quale nel contestare quanto dedotto dal ricorrente aderiva alla domanda di separazione e alla nomina di un Ctu al fine di stabilire il miglior regime di affidamento, collocamento e turnazione della responsabilità genitoriale della minore e chiedeva che la casa famigliare venisse assegnata alla stessa;
che il signor si facesse carico integralmente del mutuo contratto per l'acquisto della casa Pt_1
familiare e che il ricorrente versasse a titolo di mantenimento per la somma R_
mensile di euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva di poter godere integralmente dell'assegno unico ed universale.
All'udienza del 19.01.23 il Presidente, come da accordo raggiunto tra le parti in attesa dell'esito della Ctu, emetteva provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
confermava il calendario di visite concordato dalle parti;
poneva a carico del signor un assegno di mantenimento per la minore di euro 375,00 mensili oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie;
suddivideva il mutuo a carico di entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno;
disponeva infine Ctu nominando con ordinanza del 20.01.23
la dott.ssa Per_3
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, che riferiva l'incapacità dei genitori di porre la giusta attenzione su poiché ancora troppo focalizzati nelle loro R_
dinamiche che attenevano ad un mancato raggiungimento del divorzio psichico, con
4 ordinanza del 27.09.2023 il Presidente, come suggerito dal Ctu, affidava la minore ai Servizi Sociali competenti ed assegnava loro l'incarico di monitorare la R_
situazione familiare e di gestire le controversie sussistenti tra i genitori.
All'udienza del 25.10.2023, su istanza congiunta delle parti, veniva nominato un
Coordinatore Genitoriale e, a seguito del giuramento da parte dello stesso, il Presidente
confermava l'affidamento di ai Servizi Sociali, il calendario di permanenza Persona_2
della minore presso ciascun genitore come indicato nella relazione del Ctu, nonché
l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra altresì, disponeva il versamento CP
di euro 150,00 da parte del signor alla con decorrenza dal mese di Pt_1 CP
novembre 2023, a titolo di contributo al mantenimento della minore e poneva le spese straordinarie al 50% come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
La causa veniva successivamente rimessa davanti al giudice istruttore e in data
17.05.2024 veniva pubblicata sentenza parziale sullo status n.1005/2024.
Concessi i termini ex art.183, comma 6 cpc, all'udienza del 19.12.2024 sostituita con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
Affidamento della minore R_
Tenuto conto delle risultanze emerse dalla disposta Ctu e dalla relazione del
Coordinatore genitoriale, dalle quali è emersa una conflittualità esasperata tra i genitori,
tale da impedire loro di focalizzarsi sui reali bisogni ed interessi della figlia, al punto da non riuscire ad assumere le decisioni più banali che la riguardano, si ritiene opportuno e necessario proseguire con l'affidamento della minore ai Servizi Sociali Persona_2
competenti.
Gli stessi dovranno monitorare la situazione familiare e, ove possibile, gestire le
5 controversie attualmente sussistenti tra i genitori in modo da accompagnarli ad una cogenitorialità matura e responsabile;
potranno, altresì, prendere decisioni di ordinaria amministrazione in luogo dei genitori, nell'interesse di e, in caso di contrasto R_
sulle decisioni di straordinaria amministrazione, le parti dovranno adire il giudice tutelare preposto alla vigilanza che adotterà i provvedimenti compatibili ai propri poteri cosi come previsti per legge.
In ordine al programma di visita e permanenza della minore, si conferma il piano genitoriale redatto dal Ctu e successivamente modificato dal Coordinatore Genitoriale
di concerto con i genitori;
a modifica di quanto indicato a pag 50 della relazione del Ctu,
si dispone che il termine per la comunicazione del luogo in cui l'altro genitore intende trascorrere le vacanze natalizie con sia anticipato al 10 novembre di ogni anno R_
(anziché 20 nov/1 dic come in CTU), condividendo la richiesta sul punto formulata dalla convenuta.
Alla luce delle circostanze emerse nel corso del procedimento e della storia famigliare consolidata, si ritiene opportuno assegnare la casa famigliare alla madre affinché vi abiti con la minore.
Tale decisione trova fondamento nella volontà di tutelare e garantire le abitudini ormai consolidate di , la quale fin dalla separazione ha sempre vissuto stabilmente con R_
la madre.
Nonostante sia stato disposto un calendario di visite che preveda turni pressoché
paritari tra i genitori, si ritiene, infatti, che non vi siano opportune ragioni per modificare le abitudini e lo stile di vita della minore, anche in considerazione del fatto che ciò
potrebbe comportare ripercussioni negative sulla stessa.
In subordine, si evidenza che la si trova in una situazione di minore capacità CP
economica rispetto all' e che una diversa assegnazione della casa famigliare, Pt_1
6 oltre a non rispecchiare la realtà vissuta da , comporterebbe ulteriori difficoltà che R_
inevitabilmente si rifletterebbero sul benessere complessivo della minore.
***
Mantenimento della minore R_
Considerato gli attuali redditi delle parti, dai quali si rileva che il signor Pt_1
percepisce circa 1.800,00 euro al mese e la 1.300,00, la circostanza per la CP
quale il signor deve sostenere un canone locativo, il calendario di visita e Pt_1
permanenza disposto dalla Ctu, pare equo aderire a quanto stabilito in sede presidenziale all'udienza del 25.10.23 e disporre che il signor debba concorrere Pt_1
al mantenimento della minore versando mensilmente alla la somma di R_ CP
euro €.150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie a favore della figlia, come da protocollo in uso presso questo
Tribunale, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per la gestione dell'abbigliamento di i genitori si dovranno conformare, alle R_
indicazioni fornite dal Co.Ge nella relazione finale del 18.04.2024, ossia che gli stessi acquistino i capi necessari per ciascuna stagione spartendosi al 50% sia i capi che la spesa sostenuta;
richiesta formulata dalla convenuta che si ritiene di condividere perchè corrispondente ad un principio di bigenitorialità.
Per quanto riguarda l'assegno unico ed universale questo verrà percepito da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno come stabilito per legge a fronte della collocazione paritaria della minore confermata in questa sede. R_
Infine, per quanto attiene al pagamento della rata del mutuo della casa famigliare la regolamentazione è quella prevista da contratto.
***
Spese di lite
7 In ordine alle spese di lite, tenuto conto della prevalente soccombenza del ricorrente in ordine all'assegnazione della casa famigliare, affidamento della minore e mantenimento, le spese di lite vanno compensate in parte qua come da dispositivo.
Le spese del Ctu e il compenso del Co.Ge, così come già liquidati, vanno posti a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna in quanto disposti nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, rilevato che è già
stata pronunciata sentenza sul “vincolo” in data 16.05.2024, stabilisce le seguenti condizioni:
1. Affida la minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti i quali Persona_2
dovranno monitorare la situazione familiare e, ove possibile, gestire le controversie attualmente sussistenti tra i genitori in modo da accompagnarli ad una cogenitorialità matura e responsabile;
potranno altresì prendere decisioni di ordinaria amministrazione in luogo dei genitori, nell'interesse di e, in caso R_
di contrasto sulle decisioni di straordinaria amministrazione, le parti dovranno adire il giudice tutelare preposto alla vigilanza che adotterà i provvedimenti compatibili ai propri poteri cosi come previsti per legge.
2. Assegna la casa famigliare alla signora affinché la stessa vi abiti CP
con la minore.
3. Il padre potrà vedere e stare con secondo il piano genitoriale redatto dal R_
Ctu e successivamente modificato dal Coordinatore Genitoriale di concerto con i genitori;
condividendo la richiesta sul punto formulata dalla convenuta a modifica di quanto indicato a pag 50 della relazione del Ctu, si dispone che il termine per
8 la comunicazione del luogo in cui l'altro genitore intende trascorrere le vacanze natalizie con sia anticipato al 10 novembre di ogni anno. R_
4. Il signor dovrà versare alla signora a titolo di contributo al Pt_1 CP
mantenimento della minore, la somma mensile di €.150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di novembre
2023, impregiudicati gli effetti del precedente provvedimento fino a tale data;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale. Per la gestione dell'abbigliamento di i genitori si dovranno R_
conformare, alle indicazioni fornite dal Co.Ge nella relazione finale del
18.04.2024, ossia che gli stessi acquistino i capi necessari per ciascuna stagione spartendosi al 50% sia i capi che la spesa sostenuta, richiesta formulata dalla convenuta che si ritiene di condividere perchè corrispondente ad un principio di bigenitorialità.
5. L'assegno unico ed universale verrà percepito nella misura di metà ciascuno tra i coniugi come per legge.
6. Liquida le spese di lite nella somma di €.6.000,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge e condanna il ricorrente a rifonderle alla convenuta nella misura di 1/3, compensando per la restante parte.
7. Pone le spese del Ctu e il compenso del Co.Ge, così come già liquidati, a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.04.2025
IL PRESIDENTE est. dott. Daniela Ronzani
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