Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 19/12/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.64/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 3990/PM del registro di Segreteria, promosso dal sig. Omissis Omissis, c.f. OMISSIS, nato a [...]
(omissis )il omissis e residente a omissis in via Omissis, n. omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti IC Lucarelli, c.f.
[...], e IC AN, c.f. [...], presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato a Campobasso in p.zza V.
Emanuele II, n. 9; i difensori hanno richiesto che ogni comunicazione e/o notificazione sia eseguita presso l’indirizzo pec avvocatonicolalavanga@pec.it;
contro l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, n. 21 a Roma;
nonché contro l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – sede provinciale di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., via G. Zurlo, n. 11, pag. 2 di 10 Campobasso, rappresentato e difeso dall’Avv. NE TE (C.F.
[...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it),
giusta procura generale alle liti del 23/1/2023, rep. 37590/7131, per notar OB FA di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11;
nonché contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentato come in atti, chiamato in giudizio ex art. 160-bis, c.g.c.;
Visti il ricorso introduttivo, le comparse di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;
Uditi – all’udienza del 17/12/2025, svoltasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Grazia Sechi – l'avv. IC AN per il ricorrente nonché l’avv. NE TE per l’Istituto resistente;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato mediante pec del 30/10/2023, il sig. Omissis Omissis ha adito la Sezione “AVVERSO 1) La Determinazione Dirigenziale n.
CB 191/U del 12 dicembre 2019, emessa dall’Ufficio Direzione Provinciale INPS di Campobasso, comunicata a mezzo p.e.c. in data 17.12.2019, di non accoglimento della domanda di riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria presentata dal sig.
Omissis; 2) ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente”, altresì indicando in epigrafe: “Oggetto del giudizio:
Riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria”. Ha rappresentato, in particolare, di aver prestato servizio per l’Arma dei Carabinieri dal omissis all’omissis, data in cui è stato collocato a riposo, su richiesta, con la qualifica pag. 3 di 10 di Brigadiere capo. Ha inoltre riferito di aver riportato “una serie di patologie –
quali, tra le tante, forti sinusiti, dolori da artrosi cervicale – di cui non aveva mai sofferto”, e ciò a causa delle mansioni espletate durante il servizio. Il sig.
Omissis ha aggiunto di aver presentato all’Inps – contestualmente al congedo di anzianità, in data 11/10/2016 – istanza di pensione privilegiata ordinaria.
Ha riferito che, nell’ambito di quel procedimento, “in data 10.01.2018, la CMO di Omissisi con verbale BL/B n. 036, all’unanimità, accertava l’idoneità del ricorrente all’ottenimento della pensione privilegiata attesa la conclamata e diagnosticata menomazione, ovverossia «sinusite frontale sx in atto; sinusite mascellare sx e frontale dx», dipendente da causa di servizio”. Tuttavia, con determinazione n.
CB 191/U del 12/12/2019 l’istanza era stata respinta dall’Istituto previdenziale, “ritenendo[si] la patologia indicata dal ricorrente non imputabile a causa di servizio”. Il ricorrente ha inoltre riferito che, presentato ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato, avverso la determinazione di diniego da ultimo citata, l’Istituto “non si pronunciava nei termini”, aggiungendo di aver inoltrato “nuovamente, in data 2 febbraio 2021, il medesimo ricorso amministrativo. Anche questo nuovo inoltro restava inevaso”.
Ha concluso chiedendo “IN VIA PRINCIPALE: 1. accertare e dichiarare che la patologia sofferta dal sig. Omissis Omissis dipende da causa di servizio ovvero risulta concausa di servizio anche quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata; 2. dichiarare, per l’effetto, il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie; 3. in ogni caso condannare parte resistente al pagamento di spese ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore pag. 4 di 10 antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA […] previa comparizione del ricorrente e della parte resistente, […] nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio, cui affidare l’incarico di verificare l’esistenza, nonché l’origine, natura e la causa della patologia patita dal sig. Omissis, che qui si intenda integralmente trascritta, accertando, altresì, la dipendenza della stessa da causa di servizio e, dunque, verificare la sussistenza delle condizioni ai fini della corresponsione e riconoscimento della pensione privilegiata”.
Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico in data 12/3/2024, si è costituito l’Inps, eccependo, “In via preliminare, [i] limiti della propria legittimazione passiva”. Ha sostenuto, in proposito, che l’Istituto sarebbe un mero ordinatore secondario di spesa. Ha argomentato che “Essendo la domanda di pensione privilegiata del 2016 agganciata proprio al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia […] di cui al verbale n. 1505 del 12/4/1994 ed essendo mancato il seguito – ad onere del Comando
– presso il Comitato per le Pensioni Privilegiate […], di tutta evidenza è che l’Istituto non avrebbe mai potuto riconoscere la pensione privilegiata in assenza del vincolante parere tecnico espresso dall’Organo di cui si è detto, unico legittimato a pronunciarsi”. I suesposti assunti sarebbero inoltre corroborati, secondo la tesi del resistente, dalla “circostanza che solo l’Ente datore di lavoro è in grado di contraddire sulla materia specifica oggetto del contendere ovvero la sussistenza di specifico nesso di causalità tra le patologie sofferte ed il servizio prestato in qualità di Carabiniere. Del tutto inutile a questi fini anche il verbale della Commissione Medica Ospedaliera n.036 del 10/1/2018 (di cui parla il ricorrente) non provenendo detto atto dal Comitato per le Pensioni Privilegiate, unico legittimato a pronunciarsi”.
Affermata poi, nel merito, la “insussistenza del diritto per insussistenza dei pag. 5 di 10 presupposti sanitari, oltre che per insussistenza del nesso eziologico con il servizio prestato”, l’Istituto si è opposto alla richiesta di CTU proposta dal ricorrente, evocando la necessità di estendere il contraddittorio al Comando dell’Arma dei Carabinieri.
Ha concluso chiedendo “previa estensione del contradditorio al COMANDO DELL’ARMA DEI CARABINIERI – [di] respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari (ovvero esenzione in caso di soccombenza, vista l’assenza di presupposti per l’addebitabilità di profili di culpa in agendo a carico di questo Ente)”.
Con ord. n. 3/2024, resa all’esito dell’udienza del 20/3/2024 –
considerate sussistenti “esigenze di economia processuale, di pienezza del contraddittorio e di compiuta conoscenza degli atti inerenti al procedimento per cui è causa” – è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio ex art. 160-bis, c.g.c. nei confronti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, nei sensi di cui alla motivazione di quel provvedimento.
Con comparsa depositata telematicamente il 26/6/2024, si è costituita in giudizio l’amministrazione militare, ripercorrendo innanzitutto le fasi amministrative della vicenda per cui è causa. Pregiudizialmente, ha eccepito
“l’assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo citato (n. 1789 in data 15.04.1996), in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata per cui sussiste la giurisdizione speciale di codesta Corte dei Conti”. Ne ha concluso, dopo aver argomentato in merito al riparto di giurisdizione tra giudice contabile ed amministrativo nella materia de qua, che “il ricorso dovrà ritenersi, in via pregiudiziale, inammissibile per difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria pag. 6 di 10 adita”. Nel merito, le difese dell’amministrazione sono compendiate nell’assunto seguente: “per quanto attiene alla posizione di questa Amministrazione, la stessa ha posto in essere le attività normativamente previste dalla disciplina vigente all’epoca dei fatti e concluso l’iter amministrativo seguente alle domande proposte dall’odierno ricorrente, come da documentazione innanzi richiamata”. Non sono state rassegnate conclusioni.
Con ordinanza n. 8/2024, resa all’esito dell’udienza del 11/7/2024, è stato ordinato “al Collegio medico legale del Ministero della Difesa – Sezione speciale presso la Corte dei conti, acquisita tutta la documentazione medica ed amministrativa presente nel fascicolo, ed effettuata se del caso una visita di controllo, anche per delega, di dare risposta al seguente quesito: “se la patologia «sinusite frontale sx» – accertata nei termini di cui al verbale della c.m.o. di Omissisi, n. 36 del 10/1/2018 – sia ancora sussistente e se sia riconducibile al servizio prestato dal sig.
Omissis Omissis presso l’Arma dei Carabinieri, come illustrato e descritto negli atti di causa, e quale sia la relativa ascrizione tabellare FISSA per la prosecuzione, l'udienza del 15/1/2025”;
Il Cml, con nota prot. n. 7774-1 del 17/12/2024, ha comunicato l’inizio delle operazioni peritali il giorno 21/1/2025, contestualmente chiedendo una proroga di 180 giorni per la consegna del previsto parere. All’udienza del 15/1/2025, in accoglimento della suddetta richiesta di proroga, la discussione è stata rinviata all’udienza del 9/7/2025, disponendosi il deposito della relazione finale secondo lo schema procedurale già delineato nella precedente ordinanza.
pag. 7 di 10 Con ordinanza fuori udienza n. 5/2025, preso atto del mancato completamento dell’adempimento istruttorio, la discussione è stata rinviata all’udienza odierna.
Con comunicazione pec in data 24/7/2025, il Collegio medico legale ha presentato il proprio parere tecnico definitivo, nel quale sono rassegnate le seguenti conclusioni: ““la patologia «sinusite frontale sx» meglio inquadrabile come “sinusopatia cronica frontale bilaterale e mascellare sinistra” – accertata nei termini di cui al verbale della C.M.O. di Omissisi, n. 36 del 10/1/2018 – sia ancora sussistente e riconducibile al servizio prestato dal sig. Omissis OMISSIS presso l’Arma dei Carabinieri, come illustrato e descritto negli atti di causa ed ascrivibile ad una 8^ ctg di tabella A meritevole, pertanto, di un trattamento pensionistico di privilegio ad vitam”.
All’udienza del 17/12/2025, sono comparsi l'avv. IC AN, anche in sostituzione dell’avv. IC Lucarelli, per il ricorrente nonché l’avv.
NE TE per l’Istituto previdenziale.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso è fondato e perciò deve essere accolto.
Il sig.Omissis reagisce alla determinazione Inps n. CB 191/U in data 12/12/2019, con la quale l’Istituto ha respinto la sua domanda di pensione privilegiata n. PEDPE0302 dell’11/10/2016, per la patologia “SINUSITE FRONTALE SX” (v. all. 4 al ricorso).
Come chiarito nella precedente ord. n. 8/2024, alle cui motivazioni si fa richiamo, il thema decidendum è dunque incentrato nella valutazione del diritto alla pensione privilegiata relativamente a quella patologia, la cui pag. 8 di 10 connessione causale con il servizio prestato era già stata oggetto di accertamento medico positivo (v. verbale c.m.o. di Omissis in data 10/1/2018, all. 10 comparsa Arma dei Carabinieri).
Tuttavia – per ragioni che appaiono legate alla pluralità di domande esistenti in capo al ricorrente, che ad ogni buon conto non rilevano nella presente sede – l’Istituto aveva concluso il procedimento con un provvedimento di diniego.
Aveva infatti recepito, senza che fosse espletato il rituale passaggio per il Comitato di verifica delle cause di servizio, la valutazione della commissione medica la quale, valorizzando una precedente domanda di equo indennizzo del sig. Omissis, aveva inopinatamente formalizzato la tardività dell’istanza oggetto del procedimento in corso.
Alla luce del quadro regolatorio di riferimento (v. art. 6 d.p.r. n.
461/2001 con le norme ivi richiamate), tale vaglio non spettava alla commissione.
Per giunta, in disparte il regime regolatorio dell’equo indennizzo e gli adempimenti procedurali che presiedono all’erogazione di quel beneficio (in merito, v. ex multis quanto chiarito da Sez. giur. Calabria, sent. n. 110/2023),
l’art. 169 del d.p.r. n. 1092/1973 stabilisce che “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte”. Cosa che non è accaduta nel caso di specie, avendo il sig. Omissis presentato la domanda di pensione in data 11/10/2010, primo giorno di collocamento in congedo. È ben vero che egli vi aveva rappresentato come già ottenuto l’accertamento di dipendenza da causa di pag. 9 di 10 servizio, benché, come detto, tale accertamento riguardasse un’altra istanza, e tuttavia la questione andava affrontata nel procedimento, tanto più che esso era correttamente proseguito con il ricordato e prescritto accertamento medico presso la c.m.o. di Omissis, ancora una volta positivo.
Il seguito dato dall’Istituto previdenziale, pertanto, non può essere condiviso, anche alla luce del nuovo ed ulteriore accertamento medico disposto in via istruttoria nel presente giudizio, che ha definitivamente accertato che “la patologia «sinusite frontale sx» meglio inquadrabile come
“sinusopatia cronica frontale bilaterale e mascellare sinistra” – accertata nei termini di cui al verbale della C.M.O. di Omissis, n. 36 del 10/1/2018 – sia ancora sussistente e riconducibile al servizio prestato dal sig. Omissis OMISSIS presso l’Arma dei Carabinieri, come illustrato e descritto negli atti di causa ed ascrivibile ad una 8^ ctg di tabella A meritevole, pertanto, di un trattamento pensionistico di privilegio ad vitam”. Non ravvisandosi, nel sopra citato accertamento medico, alcun profilo di insufficienza o contraddittorietà, va pertanto dichiarato il diritto del sig.
Omissis al corrispondente trattamento di pensione privilegiata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione – ai fini esecutivi – che la somma liquidata al ricorrente va distratta in favore del difensore avv. IC AN, sottoscrittore del ricorso, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice monocratico delle pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e dichiara il diritto del sig. Omissis Omissis alla pensione pag. 10 di 10 privilegiata di categoria 8° della Tabella A, dalla data di cessazione dal servizio, per la patologia “sinusite frontale sx”.
Condanna l’Istituto previdenziale all’erogazione dei ratei pregressi dalla data suindicata, sui quali spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, fermi restando i limiti di cumulabilità ex art. 144 d.p.r. n. 1092/1973.
Condanna l’Istituto previdenziale e l’Arma dei Carabinieri, in solido, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese come per legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, disponendo l’annotazione ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il giudice
GI CC
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 19 dicembre 2025 F.to Il Responsabile della Segreteria ES LO (f.to Digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del Giudice, emesso ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del suesteso provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi del convenuto o, se esistenti, di dante o aventi causa o di persone comunque interessate ivi riportate. Il Responsabile della Segreteria ES LO