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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/06/2024, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
Sentenza n. anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in persona del giudice unico, dr.ssa Michela Palladino, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al N. 2186/2022 RG, riservata in decisione all'udienza del 1.3.2024, avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
(CF: rappr.to e difeso dagli avv.ti Corrado Tortorella Parte_1 C.F._1
Esposito e Monica Vassallo, dom.to come in atti.
ATTORE
E
(CF: ), rappr.to e difeso dall'avv. Generoso Benigni, CP_1 C.F._2
dom.to come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni pervenuti alle parti per successione alla madre , deceduta in data 12.6.2021; Persona_1
parte convenuta, costituendosi, aderiva alla domanda di scioglimento della comunione richiedendo escludersi dalla stessa la metà delle somme giacenti su libretti di risparmio e buoni postali, cointestati alla defunta e ad esso convenuto . CP_1
All'udienza del 1.3.2024 la causa veniva trattenuta in decisione per la sola determinazione della massa ereditaria dividenda.
Nell'asse ereditario sono compresi:
bene immobile sito in Frigento, id. in Catasto al fgl 14, part. 47, sub 2, completo di arredi;
libretto di risparmio acceso c/o n.18935690 con saldo € 0,36, alla data del decesso;
Organizzazione_1
libretto di risparmio acceso c/o n. 29585156 con saldo, alla data del decesso, di € Organizzazione_1
133.992,54;
n. 19285623 e n. 19585627 di € 30.000,00 ciascuno, per complessivi € 87.559,12 (saldo Organizzazione_2 già comprensivi degli interessi).
La questione controversa, da decidere in questa sede, riguarda esclusivamente le somme giacenti su libretti Co e quelle investite in , al fine di determinare quale parte delle dette somme sia caduta in comunione ereditaria.
Ed invero sia i libretti di risparmio che i risultano tutti oggetto di cointestazione tra la defunta Org_2
e il convenuto . Persona_1 CP_1
Co Parte attrice deduce che sia i libretti che i sono stati alimentati e/o acquistati con denaro della sola de cuius, da cui il diritto, in sede di scioglimento della comunione, alla metà delle somme ivi giacenti investendo la comunione ereditaria il 100% delle somme.
Parte convenuta, al contrario, eccepisce la titolarità in proprio per il 50% delle somme giacenti, per effetto della cointestazione, con la conseguenza che solo l'altro 50% entrerebbe in comunione ereditaria.
Aggiunge altresì di essersi occupato da solo della assistenza alla propria madre, vivendo parte attrice stabilmente al nord Italia, e che anche avrebbe ricevuto, anteriormente al decesso, Parte_1
donazioni in danaro da parte della propria madre. Sui libretti di deposito.
L'art. 1854 c.c., attribuisce ai cointestatari la qualità di creditori o debitori solidali del conto, sia nei rapporti interni che verso i terzi, presupponendone la contitolarità; tuttavia la Cassazione ha precisato che la presunzione di contitolarità è una presunzione iuris tantum che determina la sola inversione dell'onere della prova cosicchè “rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione” dare prova della stessa (Cass. 1877/2015);
ancora i rapporti interni tra correntisti rimangono regolati dalla norma di cui all'art. 1298 c.c. dettata in tema di solidarietà per la quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente
“con la conseguenza che ove il saldo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul rapporto medesimo (Cass. 77/2018).
Sui BFP.
Quanto ai BPF la Suprema Corte con la sentenza n. 10991/2013 ha precisato che “la cointestazione dei buoni postali fruttiferi, che peraltro non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione, configura una donazione indiretta, in quanto attraverso il negozio direttamente concluso con un terzo (nella specie, l'Ente postale) la parte, che deposita il danaro, raggiunge un effetto ulteriore ovvero attua una attribuzione patrimoniale a favore di colui che ne diventa beneficiario per la quota corrispondente, in quanto - essendo contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta - è come tale legittimato a fare valere i relativi diritti”.
Presupposto della donazione indiretta è che il danaro depositato ed investito nel buono sia riconducibile ad uno solo dei cointestatari il quale, proprio attraverso la cointestazione del titolo acquistato con solo denaro proprio, realizza la fattispecie donativa indiretta del 50% del danaro investito.
Quando ciò accada va considerato che come ogni donazione, in caso di domanda di divisione ereditaria, i beni donati dal de cuius al coniuge o ai figli devono essere conferiti necessariamente alla massa per collazione secondo quanto previsto dall'art. 737 c.c. che recita “i figli, i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati;
la dispensa dalla collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”.
Egualmente, in caso di azione di riduzione per lesione di legittima, il relativo valore andrebbe imputato alla massa. Va pertanto verificato se parte attrice ha fornito prova della provenienza delle somme confluite sul libretto Org di deposito e nei da parte della sola madre . Persona_1
Tale prova è stata fornita e risulta dalla specifica produzione documentale degli estratti conto relativi al
Co rapporto di deposito, dal 2009 al 2021, dai quali si trae anche la prova che i venivano acquistati con danaro della sola . Per_1
Ed invero l'estratto conto relativo al libretto 18935690, con saldo € 0,36, denota una totale assenza di movimentazione dal 2012 sino al 2022; mentre dall'estratto conto relativo all'altro libretto di risparmio n.
29585156, dal settembre 2009 sino al gennaio 2022, risulta che gli unici accrediti di somme sono stati costituiti dallo stipendio/pensione della defunta per € 2116,90 , divenuta per effetto di successiva rivalutazione € 2160,09, somma in cui risulta compresa anche la pensione di reversibilità del coniuge premorto.
Nessun accredito risulta riconducibile al convenuto , il quale, peraltro, non contesta le CP_1
risultanze degli estratti conto eccependo soltanto un generico accordo intervenuto con la propria madre in base al quale la cointestazione del libretto sarebbe stata una forma di corrispettivo della assistenza prestata alla stessa;
eccezione del tutto generica in ordine all'an, al quando e al quantum e come tale infondata.
Né il ha formulato eccezione specifica e circostanziata in ordine alle somme asseritamente CP_1 donate dalla defunta all'attore, non essendovi alcuna allegazione né sul quando né sul quantum delle Per_1
somme donate.
Co Quanto ai essi non sono stati depositati.
Tuttavia, pacifica la circostanza che siano esistenti e cointestati e che ammontino ad € 30.000,00 ciascuno, risulta dall'estratto conto postale avente ad oggetto i buoni fruttiferi cointestati alla defunta, che in data
6.12.2011 veniva acquistato il BFP 19285623 con scadenza al 6.12.2023, mentre in data 9.12.2011 veniva acquistato il BFP n. 19585627 con scadenza al 6.12.2023.
Vi è prova nell'estratto conto del libretto di risparmio che alle stesse date venivano prelevate le somme di € Org 30.000,00 cadauna contestualmente confluite nell'acquisto dei né parte convenuta ha contestato e suffragato probatoriamente tale deduzione già prospettata dall'attore in citazione.
Risulta pertanto fornita la prova sia in ordine al superamento della presunzione di contitolarità delle somme giacenti sul libretto di risparmio, sia del carattere di donazione indiretta, ai sensi dell'art. 809 c.c., del 50% di ognuno dei BFP, ragione per cui rientrano nella comunione ereditaria l'intera somma giacente sul libretto n.
29585156 nonché il 100% del valore dei BFP, di cui il 50% già di titolarità del de cuius, e l'altro 50% oggetto di obbligo di conferimento per collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., in quanto somma oggetto di donazione indiretta. Si provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio di divisione.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in persona del Giudice Unico dr.ssa Michela Palladino, definitivamente pronunziando così provvede, ogni altra eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che la massa ereditaria in successione di è così composta: Persona_1
a) bene immobile sito in Frigento, id. in Catasto al fgl 14, part. 47, sub 2, completo di arredi;
b) somma giacente sul libretto di risparmio c/o n. 29585156, di € Organizzazione_1
133.992,54, oltre interessi se corrisposti;
c) l'intera somma investita nei BFP 19285623 e n. 19585627, al valore nominale, ciascuno di €
30.000,00, di cui la metà in titolarità del de cuius e l'altra metà oggetto di obbligo di conferimento per collazione da parte di . CP_1
2. Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
3. Spese al definitivo.
Così deciso in Avellino il 10.6.2024
Il Giudice Unico
Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in persona del giudice unico, dr.ssa Michela Palladino, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al N. 2186/2022 RG, riservata in decisione all'udienza del 1.3.2024, avente ad oggetto: divisione ereditaria
TRA
(CF: rappr.to e difeso dagli avv.ti Corrado Tortorella Parte_1 C.F._1
Esposito e Monica Vassallo, dom.to come in atti.
ATTORE
E
(CF: ), rappr.to e difeso dall'avv. Generoso Benigni, CP_1 C.F._2
dom.to come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni pervenuti alle parti per successione alla madre , deceduta in data 12.6.2021; Persona_1
parte convenuta, costituendosi, aderiva alla domanda di scioglimento della comunione richiedendo escludersi dalla stessa la metà delle somme giacenti su libretti di risparmio e buoni postali, cointestati alla defunta e ad esso convenuto . CP_1
All'udienza del 1.3.2024 la causa veniva trattenuta in decisione per la sola determinazione della massa ereditaria dividenda.
Nell'asse ereditario sono compresi:
bene immobile sito in Frigento, id. in Catasto al fgl 14, part. 47, sub 2, completo di arredi;
libretto di risparmio acceso c/o n.18935690 con saldo € 0,36, alla data del decesso;
Organizzazione_1
libretto di risparmio acceso c/o n. 29585156 con saldo, alla data del decesso, di € Organizzazione_1
133.992,54;
n. 19285623 e n. 19585627 di € 30.000,00 ciascuno, per complessivi € 87.559,12 (saldo Organizzazione_2 già comprensivi degli interessi).
La questione controversa, da decidere in questa sede, riguarda esclusivamente le somme giacenti su libretti Co e quelle investite in , al fine di determinare quale parte delle dette somme sia caduta in comunione ereditaria.
Ed invero sia i libretti di risparmio che i risultano tutti oggetto di cointestazione tra la defunta Org_2
e il convenuto . Persona_1 CP_1
Co Parte attrice deduce che sia i libretti che i sono stati alimentati e/o acquistati con denaro della sola de cuius, da cui il diritto, in sede di scioglimento della comunione, alla metà delle somme ivi giacenti investendo la comunione ereditaria il 100% delle somme.
Parte convenuta, al contrario, eccepisce la titolarità in proprio per il 50% delle somme giacenti, per effetto della cointestazione, con la conseguenza che solo l'altro 50% entrerebbe in comunione ereditaria.
Aggiunge altresì di essersi occupato da solo della assistenza alla propria madre, vivendo parte attrice stabilmente al nord Italia, e che anche avrebbe ricevuto, anteriormente al decesso, Parte_1
donazioni in danaro da parte della propria madre. Sui libretti di deposito.
L'art. 1854 c.c., attribuisce ai cointestatari la qualità di creditori o debitori solidali del conto, sia nei rapporti interni che verso i terzi, presupponendone la contitolarità; tuttavia la Cassazione ha precisato che la presunzione di contitolarità è una presunzione iuris tantum che determina la sola inversione dell'onere della prova cosicchè “rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione” dare prova della stessa (Cass. 1877/2015);
ancora i rapporti interni tra correntisti rimangono regolati dalla norma di cui all'art. 1298 c.c. dettata in tema di solidarietà per la quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente
“con la conseguenza che ove il saldo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul rapporto medesimo (Cass. 77/2018).
Sui BFP.
Quanto ai BPF la Suprema Corte con la sentenza n. 10991/2013 ha precisato che “la cointestazione dei buoni postali fruttiferi, che peraltro non sono titoli di credito ma documenti di legittimazione, configura una donazione indiretta, in quanto attraverso il negozio direttamente concluso con un terzo (nella specie, l'Ente postale) la parte, che deposita il danaro, raggiunge un effetto ulteriore ovvero attua una attribuzione patrimoniale a favore di colui che ne diventa beneficiario per la quota corrispondente, in quanto - essendo contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta - è come tale legittimato a fare valere i relativi diritti”.
Presupposto della donazione indiretta è che il danaro depositato ed investito nel buono sia riconducibile ad uno solo dei cointestatari il quale, proprio attraverso la cointestazione del titolo acquistato con solo denaro proprio, realizza la fattispecie donativa indiretta del 50% del danaro investito.
Quando ciò accada va considerato che come ogni donazione, in caso di domanda di divisione ereditaria, i beni donati dal de cuius al coniuge o ai figli devono essere conferiti necessariamente alla massa per collazione secondo quanto previsto dall'art. 737 c.c. che recita “i figli, i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati;
la dispensa dalla collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”.
Egualmente, in caso di azione di riduzione per lesione di legittima, il relativo valore andrebbe imputato alla massa. Va pertanto verificato se parte attrice ha fornito prova della provenienza delle somme confluite sul libretto Org di deposito e nei da parte della sola madre . Persona_1
Tale prova è stata fornita e risulta dalla specifica produzione documentale degli estratti conto relativi al
Co rapporto di deposito, dal 2009 al 2021, dai quali si trae anche la prova che i venivano acquistati con danaro della sola . Per_1
Ed invero l'estratto conto relativo al libretto 18935690, con saldo € 0,36, denota una totale assenza di movimentazione dal 2012 sino al 2022; mentre dall'estratto conto relativo all'altro libretto di risparmio n.
29585156, dal settembre 2009 sino al gennaio 2022, risulta che gli unici accrediti di somme sono stati costituiti dallo stipendio/pensione della defunta per € 2116,90 , divenuta per effetto di successiva rivalutazione € 2160,09, somma in cui risulta compresa anche la pensione di reversibilità del coniuge premorto.
Nessun accredito risulta riconducibile al convenuto , il quale, peraltro, non contesta le CP_1
risultanze degli estratti conto eccependo soltanto un generico accordo intervenuto con la propria madre in base al quale la cointestazione del libretto sarebbe stata una forma di corrispettivo della assistenza prestata alla stessa;
eccezione del tutto generica in ordine all'an, al quando e al quantum e come tale infondata.
Né il ha formulato eccezione specifica e circostanziata in ordine alle somme asseritamente CP_1 donate dalla defunta all'attore, non essendovi alcuna allegazione né sul quando né sul quantum delle Per_1
somme donate.
Co Quanto ai essi non sono stati depositati.
Tuttavia, pacifica la circostanza che siano esistenti e cointestati e che ammontino ad € 30.000,00 ciascuno, risulta dall'estratto conto postale avente ad oggetto i buoni fruttiferi cointestati alla defunta, che in data
6.12.2011 veniva acquistato il BFP 19285623 con scadenza al 6.12.2023, mentre in data 9.12.2011 veniva acquistato il BFP n. 19585627 con scadenza al 6.12.2023.
Vi è prova nell'estratto conto del libretto di risparmio che alle stesse date venivano prelevate le somme di € Org 30.000,00 cadauna contestualmente confluite nell'acquisto dei né parte convenuta ha contestato e suffragato probatoriamente tale deduzione già prospettata dall'attore in citazione.
Risulta pertanto fornita la prova sia in ordine al superamento della presunzione di contitolarità delle somme giacenti sul libretto di risparmio, sia del carattere di donazione indiretta, ai sensi dell'art. 809 c.c., del 50% di ognuno dei BFP, ragione per cui rientrano nella comunione ereditaria l'intera somma giacente sul libretto n.
29585156 nonché il 100% del valore dei BFP, di cui il 50% già di titolarità del de cuius, e l'altro 50% oggetto di obbligo di conferimento per collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., in quanto somma oggetto di donazione indiretta. Si provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio di divisione.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in persona del Giudice Unico dr.ssa Michela Palladino, definitivamente pronunziando così provvede, ogni altra eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che la massa ereditaria in successione di è così composta: Persona_1
a) bene immobile sito in Frigento, id. in Catasto al fgl 14, part. 47, sub 2, completo di arredi;
b) somma giacente sul libretto di risparmio c/o n. 29585156, di € Organizzazione_1
133.992,54, oltre interessi se corrisposti;
c) l'intera somma investita nei BFP 19285623 e n. 19585627, al valore nominale, ciascuno di €
30.000,00, di cui la metà in titolarità del de cuius e l'altra metà oggetto di obbligo di conferimento per collazione da parte di . CP_1
2. Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
3. Spese al definitivo.
Così deciso in Avellino il 10.6.2024
Il Giudice Unico
Michela Palladino