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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4986/2024 R.G. e vertente tra
nata il [...] a [...], cod. fisc.: Parte 1
وelettivamente domiciliato a Messina presso lo Studio legale dell'avv. C.F. 1
PI NO, che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
nei confronti di
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, cod. fisc. P.IVA 1 elettivamente domiciliato presso gli uffici و
dell'Avvocatura dell' CP_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento benefici ex art. 3, co. III, Legge 104
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 25/09/2024, Parte 1 chiedeva al Giudice del Lavoro
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 6229/23, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dei benefici previsti ai sensi dell'art. 3, co. III, Legge 104.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento della provvidenza richiesta da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale. Vittoria e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
وdeducendo l'inammissibilità della domanda e chiedendo Si costituiva l' Controparte_2
il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere i benefici di legge richiesti, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. [...] Per 1 che ha accertato come non fossero integrati i presupposti sanitari per la provvidenza richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. La dott.ssa Persona 2 ctu nominata nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatore di numerose patologie -
CARDIOPATIA IPERTENSIVA 3^ CLASSE NYHA, DIABETE MELLITO, INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA, PARKINSONISMO E DEFICIT COGNITIVO DA VASCULOPATIA
CEREBRALE CRONICA, DEFICIT VISIVO - concludendo per il riconoscimento alla stessa dello status di soggetto portatore handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92. Osservava la consulente: "In considerazione di quanto documentato dagli esami eseguiti (ed in particolare dalla visita FKT del 07.11.2024 e dalla visita neuro- psichiatrica del 24.04.2025) e del carattere evolutivo delle affezioni di cui la perizianda è portatrice, la decorrenza dovrebbe risalire almeno al settembre 2024”.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dei benefici di legge ex art. 3, co. III a decorrere da settembre 2024 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono gravi motivi, determinati dal riconoscimento del diritto in data coeva al ricorso di merito per disporre la compensazione per metà di esse;
la restante parte va liquidata come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
,- accoglie il ricorso e pertanto riconosce il diritto in favore di invalida al Parte 1
100%, dei benefici di legge ex art. 3, co. III, Legge 104/1992 con decorrenza dal settembre
2024;
· condanna l'CP_3 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.347,25 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell'CP_3 le spese di C.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore del dott. Persona 2
Messina, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4986/2024 R.G. e vertente tra
nata il [...] a [...], cod. fisc.: Parte 1
وelettivamente domiciliato a Messina presso lo Studio legale dell'avv. C.F. 1
PI NO, che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
nei confronti di
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, cod. fisc. P.IVA 1 elettivamente domiciliato presso gli uffici و
dell'Avvocatura dell' CP_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento benefici ex art. 3, co. III, Legge 104
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 25/09/2024, Parte 1 chiedeva al Giudice del Lavoro
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 6229/23, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dei benefici previsti ai sensi dell'art. 3, co. III, Legge 104.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento della provvidenza richiesta da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale. Vittoria e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
وdeducendo l'inammissibilità della domanda e chiedendo Si costituiva l' Controparte_2
il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere i benefici di legge richiesti, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. [...] Per 1 che ha accertato come non fossero integrati i presupposti sanitari per la provvidenza richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. La dott.ssa Persona 2 ctu nominata nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatore di numerose patologie -
CARDIOPATIA IPERTENSIVA 3^ CLASSE NYHA, DIABETE MELLITO, INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA, PARKINSONISMO E DEFICIT COGNITIVO DA VASCULOPATIA
CEREBRALE CRONICA, DEFICIT VISIVO - concludendo per il riconoscimento alla stessa dello status di soggetto portatore handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92. Osservava la consulente: "In considerazione di quanto documentato dagli esami eseguiti (ed in particolare dalla visita FKT del 07.11.2024 e dalla visita neuro- psichiatrica del 24.04.2025) e del carattere evolutivo delle affezioni di cui la perizianda è portatrice, la decorrenza dovrebbe risalire almeno al settembre 2024”.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dei benefici di legge ex art. 3, co. III a decorrere da settembre 2024 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono gravi motivi, determinati dal riconoscimento del diritto in data coeva al ricorso di merito per disporre la compensazione per metà di esse;
la restante parte va liquidata come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
,- accoglie il ricorso e pertanto riconosce il diritto in favore di invalida al Parte 1
100%, dei benefici di legge ex art. 3, co. III, Legge 104/1992 con decorrenza dal settembre
2024;
· condanna l'CP_3 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.347,25 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell'CP_3 le spese di C.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore del dott. Persona 2
Messina, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando