Decreto cautelare 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 7 luglio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 21899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21899 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21899/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6416 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del 15 gennaio 2025, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha pubblicato il Bando per il reclutamento di “numero complessivo di n. 3246 (2952 uomini e 294 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria”;
- della comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2025, con la quale è stata rigettata l’istanza di differimento, proposta dal sig. -OMISSIS-, per lo svolgimento della prova di efficienza fisica;
- del provvedimento del 14 maggio 2025, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha dichiarato “NON IDONEO” l’odierno ricorrente, per il mancato superamento della prova di “Corsa 1000 mt”;
- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto;
per l'accertamento del diritto del ricorrente all’ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali, nonché alla ripetizione della prova fisica in data da definirsi, in condizioni di completa guarigione clinica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota del 18.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha depositato, in data 18 novembre 2025, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
Ritenuto, quanto alla pronuncia sulle spese, che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI OI, Presidente
Ida Tascone, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | RI OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.