Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 14.01.2025, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 472/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marra, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Caserta alla via Dorso n. 16;
Appellante
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Controparte_1
Matteo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Macerata C. (CE) alla via G. Matteotti
n. 78;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 27.02.2021, l'appellante impugnava la sentenza del giudice del lavoro di S. Maria Capua Vetere n. 555 del 2021 con la quale era stata rigettata la domanda proposta nei confronti de Controparte_1
(impresa subentrante alla nel luglio 2013, nell'appalto dei servizi di pulizia CP_2
nel contratto tra la CO (committente) e la (appaltatrice) presso uffici Controparte_3
pubblici e caserme dei Carabinieri nella Provincia di Caserta e Scuola di Polizia di Caserta) diretta ad accertare il diritto a svolgere le ore di lavoro come effettuate presso la , CP_2 impresa cedente e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive rispetto all'orario originariamente svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria
In particolare, con varie argomentazioni sosteneva che nell'avvicendamento delle società non vi fosse stato alcun mutamento nelle condizioni del contratto di appalto “originario” tra la CO e il e che, pertanto, fosse illegittima Controparte_4
l'assunzione part-time del lavoratore per un numero di ore settimanali inferiore a quello precedente e, comunque, a quello minimo di 14 fissato dalla normativa vigente.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa, condividendosi le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
Come emerge dagli atti allegati, la Pt_1
-era stata dipendente della società cedente con contratto di lavoro part time di CP_2
60,67 ore mensili,
-con contratto del 14.07.2013 e decorrenza dal 15.07.2013, era stata assunta da CP_1
con un orario di 7,12 ore settimanali,
-con ordine di servizio del 15.07.2013 era stata invitata a prestare la sua opera nelle giornate di Lunedì - Mercoledì - Venerdì nel plesso della Questura di Caserta dalle ore 08,30 alle ore
10,54.
Con il ricorso di prime cure, deduceva una duplice violazione: la prima in relazione alle ore mensili svolte con la prima della cessione e la seconda in relazione al limite CP_2
minimo legale del contratto part time che per il CCNL di categoria non poteva essere inferiore alle 14 ore settimanali.
L'art. 4 del CCNL prevede: "In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda Parte_2
cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno quattro mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi
2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi.
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part- time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità …”.
Il primo giudice riteneva applicabile l'art. 4 lett. b) cit., concernente l'ipotesi di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, e sosteneva che del resto la riduzione dell'orario fosse stata accettata dalla lavoratrice con la firma del contratto;
rilevava, inoltre, che la predetta non avesse indicato eventuali ulteriori appalti della società al fine di svolgere altre ore di lavoro né fornito la prova della vincolatività dell'orario minimo di 14 ore settimanali;
escludeva, quindi, la illegittimità della riduzione dell'orario di servizio e rigettava la domanda.
La Corte, invece, evidenzia, innanzitutto, che dal contratto individuale di lavoro del
14.07.2013 non emergesse alcuna rinuncia espressa o implicita alla riduzione dell'orario.
Del resto, la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, così come la riduzione dell'orario di lavoro di un rapporto a tempo parziale (quale verificatasi nel caso in esame) richiedono l'espresso consenso scritto del lavoratore e il suddetto atto scritto non può essere sostituito da un comportamento di fatto del lavoratore di esecuzione del contratto con l'orario ridotto imposto dal datore di lavoro. Inoltre, ritiene che la società non avesse idoneamente provato la riduzione delle CP_1
commesse e quindi delle prestazioni di servizio del nuovo appalto con decorrenza
15.07.2013 rispetto al vecchio appalto con scadenza 14.07.2013.
Invero, l'odierna appellata non produceva in primo grado il contratto di appalto, limitandosi al deposito di documenti interni quali le buste paga, il contratto individuale di assunzione,
l'ordine di servizio, i bandi di gara e, inoltre, un ordine di affidamento del servizio da parte del 2010 (aggiudicatario dell'appalto) alla Controparte_5 società (che accettava l'affidamento), recante il seguente “Oggetto: Ordine di CP_1 affidamento n. CON1013413900165 del 08/07/2013 per l'erogazione dei sevizi e attività oggetto di Ordinativo Principale di Fornitura “Prefettura Utg di Caserta prot. 773530 del
19/06/2013”, accessivo al contratto quadro-stipulato tra il Controparte_5
2010 e la (membro del Consorzio) in
[...] Parte_3 data 20/05/2013, riferito ai rapporti collaborativi con i terzi, nell'ambito della fornitura di servizi di Facility Management oggetto della Convenzione stipulata in data 18/07/2012 per i lotti 8 e 10, in data 21/12/2012 per il lotto 2 e in data 16/05/2013 per il lotto 11 tra l'ATI costituita tra (mandataria) e Controparte_3 Controparte_6
(mandante) e ai sensi dell'art. 26 L. 488/99”.
[...] CP_7
Detto documento riguardava, in particolare, la fornitura del servizio di pulizia. In esso era previsto che “i servizi dovranno essere eseguiti per ogni immobile, così come specificato nel prospetto Allegato “A” (dettaglio dei servizi), che forma parte integrante e sostanziale del presente ordine. I servizi oggetto del presente affidamento decorreranno dal 15/07/2013 ed avranno termine il 14/07/2017. Le modalità delle prestazioni richieste sono quelle specificate negli allegati alla presente, che integrano ed aggiornano quelle del Disciplinare
Tecnico già allegato al Contratto Quadro in oggetto. Per l'espletamento dei servizi a Voi affidati con il presente ordine di affidamento, il corrispettivo è stato concordemente determinato in € 954.317,68 (euro novecentocinquantaquattromilatrecentodiciassette/68) comprensivi dei costi della sicurezza propri dell'impresa e dei costi della sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”.
Il suddetto ordine di affidamento con la relativa accettazione atteneva soltanto ai rapporti tra il e e non è idoneo a Controparte_6 CP_1
documentare quali fossero stati i rapporti e le condizioni contrattuali concordate tra il committente e il aggiudicatario dell'appalto. Né da tale CP_7 Controparte_5
documento si evince quale fosse stato il compenso pattuito tra CO e Controparte_5 per il servizio di pulizia di quei siti che il aveva successivamente affidato alla CP_5
società Né, ancora, è possibile operare un raffronto tra le condizioni contrattuali CP_1 di cui al precedente contratto di appalto aggiudicato all'impresa SC e quello CP_2
successivamente aggiudicato al . Controparte_6
Generico risulta, inoltre, il prospetto riportato nella memoria di costituzione di I grado, laddove erano raffrontati i mq. interni ed esterni previsti dall'appalto in esame con quelli previsti dal vecchio. Non era specificato, infatti, a quali dei numerosi immobili (indicati nell'allegato A dell'ordine di affidamento del servizio del alla società appellata) CP_5
si facesse riferimento né risultava alcun riscontro probatorio riguardo alle superfici indicate.
La società appellata non ha quindi provato - mediante produzione, quanto meno, del contratto di appalto tra la committente CO e il - Controparte_6
quanto asserito in merito alle modifiche dei termini, delle modalità e delle condizioni - anche economiche - dell'appalto aggiudicato al , né, indicato specificatamente le CP_5 superfici interne ed esterne di tutti gli immobili ricompresi nell'appalto, tali da giustificare la riduzione dell'orario lavorativo.
In altri termini, non sono emersi idonei riscontri documentali per dimostrare le modifiche oggettive dei termini e delle modalità dell'appalto nonché la riduzione delle prestazioni, rispetto al precedente appalto gestito dalla impresa SC . CP_2
Ciò che invece risulta dal contratto di affidamento tra la e la società Controparte_3
è che la prima metteva a disposizione della seconda “numero 11 (undici) CP_1 dipendenti”, personale di certo estraneo al precedente appalto, dimostrando così l'esigenza di ricorrere a personale esterno per assicurare la corretta esecuzione dell'appalto, in contrasto con la condotta posta in essere dalla odierna appellata, la quale riduceva le ore lavorative dei dipendenti provenienti dalla SC (cfr. contratto di affidamento Controparte_2 [...]
p. 93, in atti). CP_3
In ragione delle suesposte considerazioni, deve, pertanto, trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 4 lett. a) del CCNL non essendo stata provata dalla Parte_2
società appellata la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera b), che consentono la riduzione dell'orario. Ne consegue l'obbligo per l'impresa subentrante di garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico da almeno 4 mesi, senza possibilità di riduzione dell'orario.
Per l'interpretazione della norma del contratto collettivo vanno richiamati i principi espressi di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr. sentenza n. 12866 del 2024), che, nel ribadire i principi di cui all'ordinanza n. 22905/2023, a cui ha inteso dare seguito, ha osservato quanto segue:
“9. È pacifico che si verte in una ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 4 del CCNL in esame, trattandosi di subentro in un appalto nel settore delle pulizie senza variazioni sostanziali.
10. La questione di diritto che si pone è quella relativa, in questo caso, all'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante, sancito dalla suddetta disposizione: se, cioè, il mantenimento dei livelli occupazionali preveda anche l'obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione.
12. La risposta che questo Collegio ritiene di dare al problema di diritto, sopra precisato, è positiva, nel senso che il diritto alla riassunzione del dipendente deve ritenersi da effettuarsi alle “medesime condizioni”.
13. Ciò lo si desume da una serie di considerazioni, avendo riguardo al dato letterale della disposizione, che sul punto non limita espressamente il diritto, e alla ratio del precetto contrattuale.
14. Il primo argomento da considerare è di ordine sistematico ed è rappresentato da quanto previsto dalla fase preliminare del fenomeno successorio, disciplinata dall'art. 4 CCNL, relativamente agli obblighi cui sono tenute le imprese prima della scadenza del contratto di appalto.
15. La norma prevede, infatti, obblighi di informazione, sia per la azienda cessante che per quella subentrante.
16. Tali oneri, riguardanti la consistenza numerica degli addetti interessati, il rispettivo orario settimanale e la durata dei contatti, sono rivolti non solo per una corretta comunicazione agli Organi indicati ma, attraverso tale attività, sono finalizzati ad una sensibilizzazione delle imprese interessate diretta a valutare l'economicità della operazione, che non può prescindere, quindi, da una esatta conoscenza della situazione imprenditoriale sotto il profilo dei soggetti da assumere e dei compiti da questi svolti.
17. Il secondo argomento da valutare è più propriamente giuridico.
18. Se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile in capo ai suddetti lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere. 19. Tale situazione è tutelabile ex art. 2932 c.c. (Cass. n. 28246/2018).
20. Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi, per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la qualifica del lavoratore che agisca ex art. 2932 cc non possano che essere le medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale.
21. Il terzo argomento concerne, invece, un dato letterale che emerge dalla stessa disposizione: in particolare, nella parte in cui è garantita l'assunzione senza periodo di prova.
22. La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito della sicurezza delle condizioni lavorative di quest'ultimo e della reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
23. La causa del patto di prova è, infatti, individuabile nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutare l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.
24. L'assenza della previsione di tale periodo non può che trovare fondamento nel fatto che il lavoratore, con l'azienda subentrante, debba svolgere necessariamente le medesime mansioni espletate al momento della cessazione dell'appalto: solo questo contesto può, infatti, giustificare l'esclusione di un periodo di prova.
25. Infine, come quarto argomento, va richiamato quanto affermato da questa Corte (Cass.
n. 5260/2023) secondo cui <l del decreto legge al comma introdotto dalla di conversione febbraio n. ha previsto che more della completa attuazione normativa in materia tutela dei lavoratori impiegati imprese svolgono attivit servizi appalto e fine favorire la piena occupazione garantire l trattamento economico complessivo personale gi impiegato nel medesimo a seguito subentro un nuovo appaltatore non comporta delle disposizioni cui all> 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative". La disposizione ha quindi aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall'art. 24 della L. n. 223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di "favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad individuare l'ambito dell'esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass. n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018; da ultimo v. Cass. n. 9932 del 2022 e Cass. n. 10118 del 2022, non massimate)>.
26. Né, per concludere, può dirsi che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa lettura dell'art. 4 lett. a) del CCNL in esame, sia analoga a quella prevista dall'art. 2112
c.c., mirando quest'ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di quelle in atto con l'azienda cedente.
27. In ordine, infine, ai profili risarcitori, deve osservarsi che in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro in ipotesi rientrante nell'ambito applicativo del citato art. 4 il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno Controparte_8
destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l'inadempimento del datore di lavoro. 28. Il principio di diritto applicabile al caso di specie è, quindi, quello relativo all'ipotesi in cui, ove il datore di lavoro rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l'obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale (e non già precontrattuale) a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell'art. 1223 cod. civ., deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, da commisurarsi quanto meno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l'intero periodo dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione, salva la prova - della quale è onerato il datore di lavoro inadempiente - di eventuali fatti limitativi della sua responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ.
29. Ciò in un contesto in cui si era in presenza di un cambio appalto, ove il lavoratore aveva diritto ad essere assunto a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali dal nuovo appaltatore”.
Alla luce di tali principi deve, quindi, ritenersi che il datore di lavoro subentrante non potesse unilateralmente, senza il consenso scritto del lavoratore (di cui non vi è alcuna prova nel caso in esame, per le ragioni sopra dette) e senza che ricorresse l'ipotesi sub b) dell'art. 4
CCNL, ridurre l'orario di lavoro part-time della da 60,67 ore a 7,12 ore settimanali, Pt_1 ulteriormente ridotte con l'ordine di servizio del 15.07.2013 (Cfr. in tal senso anche Cass.
31491/2023).
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va accolto e la sentenza impugnata riformata, dovendosi dichiarare l'illegittimità della disposta riduzione dell'orario di lavoro, nonchè a titolo risarcitorio disporsi la condanna della società al pagamento dell'importo di € 6.400,61, così come richiesto in questo grado, a titolo di differenze tra la retribuzione percepita e quella che la avrebbe avuto diritto a Pt_1
percepire in caso di osservanza dell'orario pregresso, fino alla data di deposito del ricorso, oltre gli accessori di legge, dal dovuto al saldo.
Per le questioni affrontate, le oscillazioni giurisprudenziali in materia, il riferimento a recente giurisprudenza della Suprema Corte, le spese del doppio grado possono essere compensate per metà e seguono la soccombenza per la residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità della modifica dell'orario di lavoro della e Pt_1 condanna la società appellata al pagamento in favore della stessa della somma di euro
6.400,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo.
Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna la società appellata al pagamento della residua metà che liquida per il primo grado in € 1.300,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione, e per il presente grado in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 14.01.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente