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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14182/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.sa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 14182/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Perrino e dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Lunardo, giusta procura allegata all'atto di citazione;
-attore- contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giada Caputo e Francesca Fucaloro, giusta procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: parte attrice ha concluso nel seguente modo:
“- ritenere e dichiarare che la votazione dell'assemblea dei soci della “ CP_1 Controparte_1
del 30.05.2019, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio di detta società al
[...]
31.12.2018, si è conclusa con l'espressione, tra soci favorevoli e contrari, di due volontà di egual valore, pari ciascuna al 50% del capitale sociale, tale da non consentire di intendere quale dei predetti gruppi dovesse prevalere;
- per l'effetto ritenere e dichiarare che la deliberazione di approvazione del bilancio della
“ al 31.12.2018, di cui al verbale di assemblea del 30.05.2019, è Controparte_1 illegittima e perciò invalida in quanto assunta in violazione dell'inderogabile principio
1 maggioritario, non potendosi riscontrare, nella votazione effettuata dai soci in assemblea, una chiara espressione di una maggioranza favorevole alla approvazione del bilancio de quo;
- ritenere e dichiarare che, in ogni caso, la deliberazione di approvazione del bilancio della
“ al 31.12.2018, di cui al verbale di assemblea del 30.05.2019, è Controparte_1 illegittima in quanto assunta in violazione dell'art. 16 dello statuto della predetta società, così come correttamente interpretato ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.;
- conseguentemente, annullare la delibera del 30.05.2019 di approvazione del bilancio al
31.12.2018 della “ ; Controparte_1
- in ogni caso, ove voglia considerarsi realizzato, con l'assemblea del 5.2.2020, il presupposto di cui agli artt. 2377, comma 8, e 2479-ter, comma 4, c.c., provvedere ai sensi di tali disposizioni sulle spese di lite e sul risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase cautelare, questi ultimi non ancora liquidati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - premesso di essere titolare della Parte_1 quota pari al 25% del capitale sociale della , al quale partecipano Controparte_1 anche il lui fratello , nella pari misura del 25%, e , per la residua quota Parte_2 Parte_3 del 50% - ha impugnato ex art. 2479 ter, comma 1, c.c., deducendone l'invalidità, la delibera adottata il 30.05.2019 dall'assemblea dei soci della predetta società, con il voto contrario dell'odierno attore e del socio , per aver sancito l'approvazione del bilancio di Parte_2 esercizio al 31.12.2018 con il solo voto favorevole del socio , titolare di una quota (del Parte_3
50%) pari alla partecipazione complessivamente detenuta dai due soci dissenzienti (anch'essa del
50%), dunque, in violazione della regola della maggioranza.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'impugnativa Controparte_1 avversaria, deducendone l'infondatezza per le argomentazioni esposte nella propria comparsa di risposta.
Con ordinanza del giudice istruttore del 13-15 gennaio 2020 emessa nell'ambito del sub- procedimento R.G. n. 14182-1/2019 introdotto dall'attore con ricorso ex artt. 2479-ter, comma 4,
2378, comma 3, 2377, comma 8, c.c. e 700 c.p.c. incidentale al presente giudizio di merito, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, veniva disposta la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, con contestuale ordine alla società convenuta di provvedere, a sua cura e spese, all'iscrizione del dispositivo del medesimo provvedimento nel Registro delle Imprese.
2 In data 5.2.2020 si celebrava una nuova assemblea dei soci della società convenuta, con il seguente punto all'ordine del giorno: “approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, in sostituzione della deliberazione del 30.05.2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479-ter comma 4, e 2377 comma 8 del c.c.”. All'esito di detta assemblea, tuttavia, il bilancio di esercizio al
31.12.2018 non veniva approvato per mancato raggiungimento del quorum deliberativo all'uopo necessario, a causa del voto favorevole all'approvazione del bilancio espresso dal solo socio
[...]
, cui si contrapponeva nuovamente il voto contrario manifestato dai soci e Parte_3 Parte_1
. Parte_2
Tanto premesso, fermo restando la conferma dell'ordinanza del 13-15 gennaio 2020 – che si richiama integralmente - che ha sospeso in via cautelare l'efficacia esecutiva della delibera di assemblea dei soci della del 30.5.2019 per violazione del principio Controparte_1 della maggioranza da parte della medesima delibera assembleare, è pacifico che, durante la pendenza del presente giudizio e, in particolare, dopo l'emissione della predetta ordinanza cautelare, si è celebrata in data 5.2.2020 una ulteriore assemblea dei soci della Controparte_1
avente quale punto all'ordine del giorno la “approvazione del bilancio relativo
[...] all'esercizio 2018, in sostituzione della deliberazione del 30.05.2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479-ter comma 4, e 2377 comma 8 del c.c.”: all'esito di detta assemblea, nel corso della quale è stato dato atto della sospensione dell'efficacia della precedente delibera del 30.5.2019, non
è stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2018 per mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
Questa nuova delibera, adottata dall'assemblea in data 5.2.2020, integra i presupposti della fattispecie di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. (applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall'art. 2479-ter, ultimo comma, c.c.), a norma del quale “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge
e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno”.
Con riguardo alla predetta disposizione, in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità” (Cass., sez. 1, n. 8816 del 29/03/2023).
Nella specie, la delibera di assemblea dei soci del 5.2.2020, quantunque non abbia approvato il
3 bilancio di esercizio al 31.12.2018, ha comunque rimosso il vizio in procedendo – ossia la mancanza del quorum minimo per deliberare validamente previsto dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c.
- da cui era affetta la precedente delibera del 30.5.2019 impugnata nel presente giudizio, con conseguente carenza di specifico interesse ad agire in capo all'attore al momento della decisione, tale da comportare la cessazione della materia del contendere.
Né la configurazione nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2377, comma
8, c.c. è impedita dalla circostanza, rilevata dall'attore nel corso del giudizio, che dalla visura camerale della del 27.11.2020 risulta la seguente annotazione: Controparte_1
“ordinanza del Tribunale di Palermo di annullamento della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018. Verbale di approvazione bilancio 2018 a seguito ordinanza del Tribunale di
Palermo”.
Infatti, tale circostanza attiene alla materiale modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera (di non approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018) emessa dall'assemblea dei soci in data 5.2.2020, che non forma oggetto della domanda sottoposta al Tribunale (dinanzi al quale è stata impugnata la precedente delibera del 30.5.2019).
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti per sopravvenuta carenza di interesse delle stesse all'emissione di una pronuncia sulla validità (o meno) dell'impugnata delibera assemblare ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c..
Come stabilito in via generale dall'art. 2377, comma 8, c.c., le spese di lite vanno poste a carico della società convenuta. Infatti, la domanda proposta da era fondata e sarebbe stata Parte_1 dunque accolta ove non fosse intervenuta la seconda delibera emessa dall'assemblea dei soci in data
5.2.2020 che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio di merito, nonché di quelle relative al procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, che si liquidano nell'importo di euro 8.265,00 (di cui euro 1.063,00 per spese vive) per il giudizio di merito e nell'importo di euro 3.285,00 (di cui euro 545,00 per spese vive) per il procedimento cautelare e, dunque, nell'importo totale di euro 11.550,00, oltre spese generali del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in virtù dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. n.
55/2014 (e successive modificazioni) ed avuto riguardo all'attività difensiva svolta in giudizio dall'attore.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta dal Pt_1 ex art. 2377, comma 8, c.c., in ragione dell'assoluta mancata allegazione di un pregiudizio subìto dall'attore.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti;
- Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite nella misura complessiva di euro 11.550,00 oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in materia di imprese il 13.6.2025
Il Giudice La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Antonio Giuseppe Polizzi.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.sa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 14182/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da
, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Perrino e dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Lunardo, giusta procura allegata all'atto di citazione;
-attore- contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giada Caputo e Francesca Fucaloro, giusta procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: parte attrice ha concluso nel seguente modo:
“- ritenere e dichiarare che la votazione dell'assemblea dei soci della “ CP_1 Controparte_1
del 30.05.2019, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio di detta società al
[...]
31.12.2018, si è conclusa con l'espressione, tra soci favorevoli e contrari, di due volontà di egual valore, pari ciascuna al 50% del capitale sociale, tale da non consentire di intendere quale dei predetti gruppi dovesse prevalere;
- per l'effetto ritenere e dichiarare che la deliberazione di approvazione del bilancio della
“ al 31.12.2018, di cui al verbale di assemblea del 30.05.2019, è Controparte_1 illegittima e perciò invalida in quanto assunta in violazione dell'inderogabile principio
1 maggioritario, non potendosi riscontrare, nella votazione effettuata dai soci in assemblea, una chiara espressione di una maggioranza favorevole alla approvazione del bilancio de quo;
- ritenere e dichiarare che, in ogni caso, la deliberazione di approvazione del bilancio della
“ al 31.12.2018, di cui al verbale di assemblea del 30.05.2019, è Controparte_1 illegittima in quanto assunta in violazione dell'art. 16 dello statuto della predetta società, così come correttamente interpretato ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.;
- conseguentemente, annullare la delibera del 30.05.2019 di approvazione del bilancio al
31.12.2018 della “ ; Controparte_1
- in ogni caso, ove voglia considerarsi realizzato, con l'assemblea del 5.2.2020, il presupposto di cui agli artt. 2377, comma 8, e 2479-ter, comma 4, c.c., provvedere ai sensi di tali disposizioni sulle spese di lite e sul risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase cautelare, questi ultimi non ancora liquidati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - premesso di essere titolare della Parte_1 quota pari al 25% del capitale sociale della , al quale partecipano Controparte_1 anche il lui fratello , nella pari misura del 25%, e , per la residua quota Parte_2 Parte_3 del 50% - ha impugnato ex art. 2479 ter, comma 1, c.c., deducendone l'invalidità, la delibera adottata il 30.05.2019 dall'assemblea dei soci della predetta società, con il voto contrario dell'odierno attore e del socio , per aver sancito l'approvazione del bilancio di Parte_2 esercizio al 31.12.2018 con il solo voto favorevole del socio , titolare di una quota (del Parte_3
50%) pari alla partecipazione complessivamente detenuta dai due soci dissenzienti (anch'essa del
50%), dunque, in violazione della regola della maggioranza.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto dell'impugnativa Controparte_1 avversaria, deducendone l'infondatezza per le argomentazioni esposte nella propria comparsa di risposta.
Con ordinanza del giudice istruttore del 13-15 gennaio 2020 emessa nell'ambito del sub- procedimento R.G. n. 14182-1/2019 introdotto dall'attore con ricorso ex artt. 2479-ter, comma 4,
2378, comma 3, 2377, comma 8, c.c. e 700 c.p.c. incidentale al presente giudizio di merito, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, veniva disposta la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, con contestuale ordine alla società convenuta di provvedere, a sua cura e spese, all'iscrizione del dispositivo del medesimo provvedimento nel Registro delle Imprese.
2 In data 5.2.2020 si celebrava una nuova assemblea dei soci della società convenuta, con il seguente punto all'ordine del giorno: “approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, in sostituzione della deliberazione del 30.05.2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479-ter comma 4, e 2377 comma 8 del c.c.”. All'esito di detta assemblea, tuttavia, il bilancio di esercizio al
31.12.2018 non veniva approvato per mancato raggiungimento del quorum deliberativo all'uopo necessario, a causa del voto favorevole all'approvazione del bilancio espresso dal solo socio
[...]
, cui si contrapponeva nuovamente il voto contrario manifestato dai soci e Parte_3 Parte_1
. Parte_2
Tanto premesso, fermo restando la conferma dell'ordinanza del 13-15 gennaio 2020 – che si richiama integralmente - che ha sospeso in via cautelare l'efficacia esecutiva della delibera di assemblea dei soci della del 30.5.2019 per violazione del principio Controparte_1 della maggioranza da parte della medesima delibera assembleare, è pacifico che, durante la pendenza del presente giudizio e, in particolare, dopo l'emissione della predetta ordinanza cautelare, si è celebrata in data 5.2.2020 una ulteriore assemblea dei soci della Controparte_1
avente quale punto all'ordine del giorno la “approvazione del bilancio relativo
[...] all'esercizio 2018, in sostituzione della deliberazione del 30.05.2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479-ter comma 4, e 2377 comma 8 del c.c.”: all'esito di detta assemblea, nel corso della quale è stato dato atto della sospensione dell'efficacia della precedente delibera del 30.5.2019, non
è stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2018 per mancato raggiungimento del quorum deliberativo.
Questa nuova delibera, adottata dall'assemblea in data 5.2.2020, integra i presupposti della fattispecie di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. (applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall'art. 2479-ter, ultimo comma, c.c.), a norma del quale “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge
e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno”.
Con riguardo alla predetta disposizione, in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità” (Cass., sez. 1, n. 8816 del 29/03/2023).
Nella specie, la delibera di assemblea dei soci del 5.2.2020, quantunque non abbia approvato il
3 bilancio di esercizio al 31.12.2018, ha comunque rimosso il vizio in procedendo – ossia la mancanza del quorum minimo per deliberare validamente previsto dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c.
- da cui era affetta la precedente delibera del 30.5.2019 impugnata nel presente giudizio, con conseguente carenza di specifico interesse ad agire in capo all'attore al momento della decisione, tale da comportare la cessazione della materia del contendere.
Né la configurazione nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2377, comma
8, c.c. è impedita dalla circostanza, rilevata dall'attore nel corso del giudizio, che dalla visura camerale della del 27.11.2020 risulta la seguente annotazione: Controparte_1
“ordinanza del Tribunale di Palermo di annullamento della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018. Verbale di approvazione bilancio 2018 a seguito ordinanza del Tribunale di
Palermo”.
Infatti, tale circostanza attiene alla materiale modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera (di non approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018) emessa dall'assemblea dei soci in data 5.2.2020, che non forma oggetto della domanda sottoposta al Tribunale (dinanzi al quale è stata impugnata la precedente delibera del 30.5.2019).
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti per sopravvenuta carenza di interesse delle stesse all'emissione di una pronuncia sulla validità (o meno) dell'impugnata delibera assemblare ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c..
Come stabilito in via generale dall'art. 2377, comma 8, c.c., le spese di lite vanno poste a carico della società convenuta. Infatti, la domanda proposta da era fondata e sarebbe stata Parte_1 dunque accolta ove non fosse intervenuta la seconda delibera emessa dall'assemblea dei soci in data
5.2.2020 che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio di merito, nonché di quelle relative al procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, che si liquidano nell'importo di euro 8.265,00 (di cui euro 1.063,00 per spese vive) per il giudizio di merito e nell'importo di euro 3.285,00 (di cui euro 545,00 per spese vive) per il procedimento cautelare e, dunque, nell'importo totale di euro 11.550,00, oltre spese generali del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in virtù dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. n.
55/2014 (e successive modificazioni) ed avuto riguardo all'attività difensiva svolta in giudizio dall'attore.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta dal Pt_1 ex art. 2377, comma 8, c.c., in ragione dell'assoluta mancata allegazione di un pregiudizio subìto dall'attore.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti;
- Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite nella misura complessiva di euro 11.550,00 oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in materia di imprese il 13.6.2025
Il Giudice La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Antonio Giuseppe Polizzi.
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