Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 467/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 467/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliato in Salerno, alla via Luigi Guerc
[...] io dell'avv. Maria Maddalena Gaeta che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Napoli, alla via Torquato T studio degli avv.ti Francesca Castellano e Lucia Gallitelli che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi oltre sei alla data di sott ella Convenzione di Negoziazione Assistita di separazione personale dei coniugi, con autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno del 26.10.2020, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione Assistita di separazione personale dei coniugi, con autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: 1) i figli , nato a [...] il [...], ed , nata ad [...]_2
Eboli il 12, saranno affidati in maniera condivisa ad ent itori, con collocazione primaria prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre, sita in Eboli alla Via Virgilio n.
7. Il diritto - dovere di visita del padre viene di seguito così regolamentato: 2) il padre ha diritto di vedere e tenere con sé i figli ed il sabato Per_1 Per_2
o la domenica a settimane alterne, dalle ore 15.0 re iorno del sabato e dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nel giorno di domenica, avendo egli manifestato l'impossibilità di essere presente negli altri giorni per motivi di lavoro. La sig.ra comunque esprime la propria ampia disponibilità a favorire Controparte_1
l'incontr nche con altri mezzi, quale il costante contatto telefonico, e che il padre possa incontrare la prole anche in giorni diversi da quelli sopra prestabiliti, compatibilmente con le esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori e con le esigenze lavorative paterne, purché venga avvisata almeno 24 ore prima;
3) le festività natalizie e pasquali saranno suddivise in due periodi di uguale durata, ciascuno comprendente una ricorrenza principale (Natale o Capodanno, comprese le vigilie) che i figli trascorreranno alternativamente con ciascuno dei genitori;
4) durante il periodo estivo ciascuno dei genitori potrà andare in vacanza con i figli per un periodo continuativo di 7 giorni, la cui determinazione sarà fatta con almeno 15 giorni di anticipo o fin dal momento in cui sia stata programmata la vacanza, anche fuori sede. Durante detto periodo il genitore che tiene con sé i figli è obbligato a comunicare all'altro il luogo della vacanza ed una utenza telefonica cui essere raggiunto o attraverso la quale comunicare con i figli, rimanendo invece sospeso il diritto di visita;
5) i genitori si preoccuperanno di assicurare ai figli di trascorrere con ciascuno di essi le loro festività personali (compleanno, onomastico) e quelle dei rispettivi nonni. Nei giorni del loro compleanno ed onomastico ed resteranno, Per_1 Per_2 assieme ed alternativamente, con ciascuno dei g
6) i genitori si impegnano a non frapporre alcun ostacolo ai rapporti tra i figli e le rispettive famiglie di origine materna e paterna, e si impegnano a collaborare tra di loro per la serenità dei rapporti con i nonni, gli zii ed i cugini materni e paterni;
7) si obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli minori Parte_2
versando in favore della signora , un assegno Per_1 Per_2 Controparte_1
d otale di euro 800,00, in ragione per ciascun figlio;
8) si obbliga, altresì, a versare in favore della moglie un assegno Parte_2 di 0,00;
9) entrambi gli assegni saranno automaticamente rivalutati, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo, secondo gli indici Istat;
10) la somma complessiva di euro 900,00 sarà corrisposta da a Parte_2 [...]
entro il giorno 7 di ogni mese, a decorrere dal CP_1
bonifico bancario da eseguirsi sul seguente conto corrente bancario IBAN: [...];
11) le parti concordano che percepisca per intero, e quindi nella Controparte_1 misura del 100%, l'Assegno U le per i figli a carico;
12) entrambi i coniugi si impegnano a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, Le anzidette spese straordinarie saranno regolamentate secondo il protocollo, sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Napoli in data 7 marzo 2018 e precisamente: Sono considerate spese straordinarie non subordinate al consenso di entrambi i genitori: SPESE SCOLASTICHE: - le spese relative a tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
- i libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio d'anno scolastico e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- abbonamento al trasporto pubblico;
SPESE EXTRASCOLASTICHE: - un corso all'anno per attività extrascolastiche (sportiva o d'istruzione) e relativi accessori;
- pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
- spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo;
- spese per la patente. SPESE MEDICO - SANITARIE: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, i relativi tickets sanitari e le spese mediche in quanto prescritte. Sono considerate spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: SPESE SCOLASTICHE. tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
- tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
- corsi di specializzazione e master;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. SPESE EXTRASCOLASTICHE: - corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
- spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
- viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
- spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Relativamente a tali spese straordinarie da concordare, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di avere inviato comunicazione scritta all'altro genitore, con l'indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19 maggio 2007 nel Comune di Eboli (SA) tra nato a [...]_2
(SA) il 05.04.1984, C.F.: , nata a [...]_1
Battipaglia (SA) il 23.01.1 Registro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Eboli (SA) (Anno 2007, Atto n. 2, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi