Ordinanza cautelare 14 maggio 2009
Sentenza 10 novembre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 10/11/2010, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04575/2010 REG.SEN.
N. 01109/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
NA SS, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Elisa Zambelli, con domicilio eletto presso gli stessi in SC, via Romanino 16;
contro
COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in SC, via Ferramola 14;
nei confronti di
NC RE & C SNC, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Bellicini, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in SC, via Zima 3;
PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA, non costituitasi in giudizio;
PROVINCIA DI BRESCIA, non costituitasi in giudizio;
ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, non costituitasi in giudizio;
ASL DI VALLECAMONICA-SEBINO, non costituitasi in giudizio;
ARPA, non costituitasi in giudizio;
ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
a) nel ricorso introduttivo
- della deliberazione consiliare n. 19 del 15 luglio 2008, con la quale è stato adottato il piano di lottizzazione artigianale PE12/A in via Sicula in variante al PRG;
- della deliberazione consiliare n. 20 del 15 luglio 2008, con la quale è stato adottato il piano di lottizzazione artigianale PE12/B in via Sicula in variante al PRG;
b) nei primi motivi aggiunti
- della deliberazione consiliare n. 43 del 18 dicembre 2008, con la quale sono state esaminate le osservazioni ed è stato approvato in via definitiva il piano di lottizzazione artigianale PE12/A;
- della deliberazione consiliare n. 44 del 18 dicembre 2008, con la quale sono state esaminate le osservazioni ed è stato approvato in via definitiva il piano di lottizzazione artigianale PE12/B;
c) nei secondi motivi aggiunti
- della deliberazione consiliare n. 4 del 27 gennaio 2009, con la quale è stato adottato il PGT;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cividate Camuno e di TI IG & C. snc;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35 comma 2 lett. c) cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con le deliberazioni consiliari impugnate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti il Comune ha modificato il PRG mediante procedura semplificata ex art. 2 comma 2 lett. e)-f) della LR 23 giugno 1997 n. 23. In dettaglio il Comune ha riperimetrato il piano esecutivo PE12, classificato in parte come zona C2 (residenziale di espansione) e in parte come zona di rispetto dell’abitato, e lo ha suddiviso nei PE12/A e PE12/B con destinazione D4 (artigianale e commerciale di espansione). La nuova superficie dell’area interessata è di 6.318 mq, con un incremento di 1.531 mq. La superficie propriamente artigianale e commerciale è pari a 5.749 mq (meno del 10% della superficie con la stessa destinazione situata in località Borgo Olcese).
2. La ricorrente DA VA, che ha la propria abitazione nelle immediate vicinanze dell’area soggetta alle modifiche, contesta sia la procedura seguita per il cambio di zonizzazione sia la ragionevolezza della scelta urbanistica. Il danno temuto è rappresentato dall’aumento del traffico pesante lungo via Sicula, che oltre a provocare disagi rafforzerebbe la decisione del Comune di realizzare una nuova strada di collegamento con la SP 112 (v. ricorso n. 1110/2008).
3. Il Comune e la controinteressata TI IG & C. snc si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Con atto depositato il 7 ottobre 2010 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto che non sia pronunciata alcuna decisione sulle spese essendo intervenuta una convenzione tra le parti che ha regolato questo punto. Il Comune e la controinteressata hanno sottoscritto per adesione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
| Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a: |
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| IL FUNZIONARIO |