Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
- Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Giambò, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
- A.Ris.Me Messina, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto sindacale n. -OMISSIS-, notificato il giorno successivo, con il quale il Comune di Messina ha omesso di riesaminare l’istanza prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 21 maggio 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la causa ha ad oggetto l’annullamento degli atti in epigrafi per le censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio;
Rilevato che il Comune di Messina si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato che parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di compensare le spese avuto riguardo alla definizione in rito della causa;
Ritenuto che, nella sussistenza dei relativi presupposti, parte ricorrente va definitivamente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ammette definitivamente parte ricorrente al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.