Trib. Pavia, sentenza 03/02/2025, n. 151
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Sentenza 3 febbraio 2025

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Il Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da un soggetto fisico, attore, nei confronti di una società, convenuta, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per vizi e difformità riscontrati in un immobile sito in Voghera, costruito e successivamente alienato dalla convenuta. L'attore, basandosi su una scrittura privata del 2018 e un atto notarile del 2020, ha qualificato il rapporto contrattuale come appalto o, in subordine, contratto atipico misto vendita, lamentando inadempimenti della convenuta per vizi e difetti nella realizzazione dell'opera, difformità edilizie, violazione della buona fede contrattuale e, in subordine, condotta negligente ai sensi degli artt. 1669 e/o 2043 c.c. Le pretese risarcitorie riguardavano interventi per eliminare i vizi (€ 62.851,36), maggiori spese per utenze (€ 1.106,93), minor valore dell'immobile (€ 28.560,00) e danno non patrimoniale per disagio abitativo. La convenuta, invece, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità o il rigetto delle domande attoree per intervenuta accettazione del bene, decadenza o prescrizione della garanzia ai sensi degli artt. 1667, 1495 e 1669 c.c., contestando altresì l'applicabilità di quest'ultima norma e l'infondatezza della domanda relativa al minor valore dell'immobile.

Il Tribunale di Pavia, dopo aver qualificato il rapporto contrattuale come compravendita, anche in ipotesi di vendita di cosa futura, ha analizzato le garanzie legali applicabili, distinguendo tra l'art. 1669 c.c. per gravi difetti e l'art. 1490 c.c. per vizi che rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano il valore, precisando i termini di decadenza e prescrizione per entrambe le fattispecie. Accogliendo parzialmente le domande attoree, il giudice ha condannato la convenuta al pagamento di € 13.286,85, quale somma complessiva per l'eliminazione di specifici vizi ritenuti gravi e tempestivamente denunciati o comunque non decaduti/prescritti, quali il portale d'ingresso pedonale, l'insufficiente superficie di areazione, il ristagno d'acqua piovana, l'umidità ascendente sui muri del box auto, il dissesto del marciapiede, la piletta di scarico nel pavimento del box auto, il marciapiede perimetrale lato est e la rottura del vaso di espansione della caldaia. Sono state rigettate le domande relative all'inadeguatezza dei comignoli, al sistema di bloccaggio persiane, all'opacità delle persiane, alle macchie su copertura legno e cancello, al piedistallo pompa di calore, al passaggio pedonale, alla risemina del prato, alle muffe, al guasto motore ventilazione, all'isolamento parete perimetrale, alla rottura tegole e all'infiltrazione dalla doccia. Rigettate anche le domande relative al minor valore dell'immobile e alle maggiori spese per utenze, ritenute assorbite o infondate. Le spese di lite sono state integralmente compensate, mentre le spese di CTU sono state poste a carico di entrambe le parti in egual misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pavia, sentenza 03/02/2025, n. 151
    Giurisdizione : Trib. Pavia
    Numero : 151
    Data del deposito : 3 febbraio 2025

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