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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/08/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone delle seguenti magistrate:
Dr.ssa Margherita MONTE- Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna MANTOVANI- Consigliera
Dr.ssa Maria Teresa BRENA- Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6337/2024, pubblicata il 21/06/2024,
DA in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Barbara Lodovica MANCINI (C.F.
[...] P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso il suo Studio C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_2 amministratore unico con il patrocinio dell'Avv. Fabio SACCHELLI (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso il suo Studio C.F._2
CP_3
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Anna BERRA (C.F.
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliato presso il suo Studio C.F._4
- APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._5 dell'Avv. Gianfrancesco ESPOSITO (C.F. , elettivamente domiciliato presso C.F._6 il suo Studio
- APPELLATO pagina 1 di 17 (C.F. ), in persona del procuratore ad negotia Controparte_5 P.IVA_3 dr. , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo PALTRINIERI (C.F. Controparte_6
) e dell'Avv. Luca PALTRINIERI ( ), elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliata presso il loro Studio
- APPELLATA
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI:
Per : “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione ed in totale riforma della sentenza impugnata: In via preliminare: ACCERTARE e DICHIARARE
l'intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. dell'azione esperita nei confronti di e per Parte_1
l'effetto RIGETTARE tutte le domande proposte nei confronti della stessa. Sempre in via preliminare: ACCERTARE e
DICHIARARE l'intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c. dell'azione esperita nei confronti di
[...]
e per l'effetto RIGETTARE tutte le domande proposte nei confronti della stessa. Nel merito RIGETTARE Parte_1 tutte le domande formulate nei confronti di n quanto infondate in fatto sia in diritto per i motivi Parte_1 esposti in atti. Nel merito in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la presenza di vizi e difetti nell'immobile de quo, DICHIARARE che gli stessi non sono, comunque ed in ogni caso, ascrivibili a
per l'effetto RIGETTARE tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto sia in diritto per i motivi esposti in atti. Sempre nel merito: Nella denegata e non creduta
[...] ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la presenza di vizi e difetti nell'immobile de quo e che gli stessi dovessero essere ritenuti ascrivibili all' CONDANNARE a tenere indenne l da qualsivoglia somma la Parte_1 CP_7 Parte_1 stessa dovesse essere condannata a corrispondere al ricorrente in quanto la polizza è assolutamente operante per tutti i motivi esposti in atti. RIGETTARE tutte le domande svolte e/o reiterate ex adverso nei confronti dell In ogni caso: Parte_1
Con vittoria di spese, competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori e successive occorrende. In via istruttoria, si reiterano le istanze tutte già dedotte in primo grado e non ammesse. In via subordinata, in caso di reiterazione delle istanze istruttorie avversarie dedotte e non ammesse, si chiede ammettersi prova contraria per interrogatorio formale e testi sulle circostanze avversarie eventualmente formulate ed ammesse. Testimoni i medesimi indicati nella nostra memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c”;
Per “la Corte di Appello di Milano Voglia: “1) Rigettare in toto l'appello Controparte_1 proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
6337/2024 del Tribunale di Milano;
3) nella denegata ipotesi di cui ai punti 1) e 2), rigettare la domanda con cui parte appellante chiede che venga accertato e dichiarato che gli eventuali vizi e difetti dell'immobile siano ascrivibili a soggetti diversi dalla e di conseguenza anche alla società in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1 Controparte_1
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Subordinatamente in via istruttoria si rinvia a quanto depositato in fase di costituzione in causa”;
Per : “rigettare integralmente l'appello promosso dall'impresa con sua conseguente condanna CP_3 Parte_1 al pagamento delle spese legali dell'odierno appellato. In via cautelativa si riportano le conclusioni rassegnate in primo grado:
pagina 2 di 17 IN VIA PRINCIPALE 1) Respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti IN VIA PRINCIPALE 1) Respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA 2) In denegata ipotesi di non accoglimento di CP_ quanto sopra, limitare la condanna dell'arch. secondo la quota di responsabilità che eventualmente gli verrà riconosciuta, espunte le voci ascrivibili ad altri soggetti e tenuto conto della condotta attorea ex art. 1227 co. 1 c.c.”; IN VIA
ISTRUTTORIA è stata chiesta l'ammissione della prova per testi sulle circostanze trascritte nel foglio di precisazione delle conclusioni;
Per : “Respingere l'appello avversario in quanto inammissibile od Controparte_4 infondato e confermare integralmente la sentenza impugnata - In ogni caso, nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di doglianza ex adverso enucleati voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa , in persona del legale rapp.te pt, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. per le Parte_1 ragioni tutte esposte in premessa e segnatamente per i difetti, vizi ed inconvenienti dedotti e/o accertati e/o accertandi riguardanti il terrazzo dell'immobile di proprietà dell'attore; - Condannare, conseguentemente, l'impresa , in persona del legale Parte_1 rapp.te pt ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. al risarcimento dei danni occorsi a carico dell'attore come quantificati in sentenza;
- Accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa , in persona del legale rapp.te pt, nella rivestita Parte_1 qualità venditrice ed “installatrice” delle piastrelle LITHOVERDE ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 129 e seguenti del d.lgs. 206/2005, nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1512 c.c., 1490 c.c. e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni occorsi a carico dell'attore come quantificati in sentenza;
-Condannare i convenuti l'appellante e chi degli appellati avrà aderito ai motivi di appello principale a rifondere spese del presente grado di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, valutata, in ogni caso, la sussistenza o meno di responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96 c.p.c. Confermare per il resto la sentenza”. SUBORDINATAMENTE IN VIA ISTRUTTORIA è stata chiesta
l'ammissione delle prove per testi e interrogatorio formale trascritte nel foglio di precisazione delle conclusioni;
Per : “Nel merito, in via principale - Respingere nel miglior modo il Controparte_5 quarto motivo di appello proposto da involgente il rapporto assicurativo e la domanda di garanzia formulata Parte_1 dalla predetta nei confronti di siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto. Parte_1 Controparte_5
- Accogliere i primi tre motivi di appello proposti da volti ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 rigetto delle domande avanzate dal sig. nei confronti della predetta con conseguente Controparte_4 Parte_1 condanna dell'appellante alla restituzione in favore di dell'importo di €.24.000,00 dalla Controparte_5 predetta versati ad in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo Controparte_5 Parte_1 grado, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. - Con vittoria di spese. In via subordinata, cautelativa e meramente condizionata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.: -Darsi atto che la garanzia assicurativa prevede l'applicazione delle franchigie e degli scoperti ed opera a copertura dei soli danni riconducibili ad eventi compresi nelle condizioni di assicurazione e per la sola quota di responsabilità concretamente addebitata all'assicurata, con esclusione della responsabilità di natura solidale. -Spese rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza nr. 6337/2024 pubblicata in data Parte_1
21/06/2024 emessa dal Tribunale di Milano. Con la sentenza il Tribunale, in accoglimento della pagina 3 di 17 domanda risarcitoria proposta dall'attore sig. nei confronti della Controparte_4
e dell'Arch. ha condannato tali parti in solido tra loro al pagamento Parte_1 CP_3 della somma di € 156.773,50, ha respinto la domanda risarcitoria dell'attore per quanto proposta nei confronti della convenuta ha rigettato la domanda restitutoria proposta Controparte_1 dall'attore nei confronti di e, in parziale accoglimento della relativa domanda proposta CP_3 da ha condannato la terza chiamata in garanzia a Parte_1 Controparte_5 manlevare la fino a concorrenza dell'importo di € 25.000,00, di quanto Parte_1 quest'ultima eventualmente pagherà in esecuzione del primo capo della sentenza di condanna.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore sig. ha Controparte_4 allegato di essere proprietario di una prestigiosa unità immobiliare ubicata nel fabbricato condominiale di Via Conservatorio 30 in Milano, distribuita sui due livelli del sesto e settimo piano tra loro comunicanti;
l'immobile era stato oggetto di una radicale ristrutturazione negli anni 2011-
2012; le opere di ristrutturazione erano state affidate in appalto all' ed era stato Parte_1 designato direttore dei lavori l'Arch. ; il prezzo iniziale previsto per l'appalto ammontava CP_3 alla somma di € 1.291.658,63; nelle opere oggetto dell'appalto sono comprese quelle che riguardano la stratigrafia termo-impermeabile, la pavimentazione e le fioriere dell'esteso terrazzo ubicato al settimo piano dell'edificio e al secondo livello dell'abitazione dell'attore. L'attore ha allegato che, successivamente all'esecuzione dei lavori “si sono manifestate, via via in modo sempre più incipiente, efflorescenze salnitriche distribuite sulla superficie a vista della pavimentazione fronte ovest, preferenzialmente localizzate sugli sviluppi delle fughe d'accostamento delle piastrelle in pietra naturale” e, contestualmente, sono state rilevate “infiltrazioni d'acqua nella zona intradossale di un lucernario con vetrocamera a filo pavimento”; a più riprese l'attore aveva richiesto l'intervento dell'appaltatore, perché operasse le verifiche del caso e quindi per l'effettuazione di interventi, in concreto risultati non risolutivi. L'attore ha dedotto che la causa di tali fenomeni derivava dalla difettosa attività costruttiva della dalla difettosa attività di progettazione e direzione Parte_1 dei lavori dell'Arch. nonché all'inadeguatezza della pavimentazione prodotta dalla CP_3 [...]
Il Sig. ha invocato, quindi, la responsabilità risarcitoria solidale dei Controparte_1 CP_4 convenuti, precisando che la stessa derivava, quanto all' alternativamente dal Parte_1 disposto dell'art. 1669 c.c., dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. nonché, con riferimento alla pavimentazione, dalle norme in materia di vendita ed, in particolare, di vendita di beni di consumo, quanto all'Arch. , alternativamente dal disposto dell'art. 1669 c.c. e dall'inesatto adempimento CP_3 del contratto d'opera professionale e, quanto alla dalle norme in tema di Controparte_1 responsabilità del produttore di cui agli artt. 114 e ss. del codice del consumo. I convenuti si sono costituiti, chiedendo il rigetto delle domande;
l'Impresa stata autorizzata a chiamare in causa Pt_1 pagina 4 di 17 per essere manlevata. si è costituita, chiedendo il rigetto Controparte_5 CP_5 della domanda di manleva per l'inoperatività nella fattispecie della garanzia assicurativa e, in ogni caso, per l'infondatezza della domanda rivolta nei confronti della in subordine, Parte_1 ha chiesto che la propria eventuale condanna fosse pronunciata nei limiti della quota di CP_5 responsabilità effettivamente attribuibile all'assicurato ed avuto riguardo ai massimali, agli scoperti ed alle franchigie previsti in polizza.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE.
Il Tribunale ha ritenuto accertato, sulla base della C.T.U. espletata nel procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc, che il terrazzo di proprietà dell'attore oggetto, tra l'altro, della ristrutturazione eseguita dall'appaltatrice “effettivamente presenta dei difetti consistenti nell'insorgere di Parte_1 efflorescenze nelle fughe tra le diverse lastre costituenti la pavimentazione e, soprattutto, in un diffuso fenomeno, “present[e] in maniera generalizzata nel pavimento del terrazzo”, di esfoliazione delle stesse lastre”.
Il Tribunale ha ritenuto che tali difetti, globalmente considerati, siano riconducibili alla nozione di
“grave difetto” di cui all'art. 1669 c.c. e, quindi, ha affermato la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori Arch. , condannando tali convenuti, in solido Parte_1 CP_3 tra loro, al risarcimento dei danni liquidati in favore del Sig. nella somma di € 156.773,50, CP_4 pari all'importo di € 123.800,00 oltre IVA e rivalutazione per i costi delle opere necessarie ad eliminare i difetti alla pavimentazione ed al sistema di impermeabilizzazione del terrazzo;
ha rigettato la domanda dell'attore nei confronti della e la domanda restitutoria Controparte_1 proposta dall'attore nei confronti dell'Arch. relativamente al compenso professionale CP_3 allo stesso corrisposto;
in parziale accoglimento della relativa domanda, il Tribunale ha condannato a manlevare la fino a concorrenza dell'importo Controparte_5 Parte_1 di € 25.000,00, di quanto quest'ultima eventualmente pagherà in esecuzione del precedente punto
1 del dispositivo.
IL GIUDIZIO D'APPELLO.
L'appellante ha chiesto alla Corte, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione esperita dal sig. nei confronti di CP_4 Parte_1 ai sensi dell'art. 1667 c.c. e ai sensi dell'art. dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dall'attore; nel merito, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1 in quanto infondate in fatto sia in diritto;
nel merito in via subordinata, nel caso in cui dovesse
[...] essere ravvisata la presenza di vizi e difetti nell'immobile “de quo”, dichiarare che gli stessi non sono ascrivibili a e per l'effetto rigettare tutte le domande del sig. in Parte_1 CP_4 quanto infondate in fatto sia in diritto;
in via subordinata, nel caso in cui si ravvisino vizi e difetti nell'immobile ascrivibili all' condannare a tenere indenne l' Parte_1 CP_7 Parte_1 pagina 5 di 17 da qualsivoglia somma la stessa dovesse essere condannata a corrispondere al sig. in forza CP_4 della polizza assicurativa.
Si è costituito l'appellato , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_4 conferma integrale della sentenza;
in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi d'appello, l'affermazione di responsabilità dell' ai sensi e per gli effetti di Parte_1 cui all'art. 1667 c.c. e nella qualità venditrice ed “installatrice” delle piastrelle , con CP_8 conseguente condanna dell' al risarcimento dei danni occorsi a carico dell'attore Parte_1 come quantificati in sentenza;
condannare l'appellante e chi degli appellati avrà aderito ai motivi di appello principale a rifondere spese del presente grado di giudizio, valutata, in ogni caso, la sussistenza o meno di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appellato ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e “in via cautelativa” ha riportato CP_3 le conclusioni rassegnate in primo grado. ha chiesto, nel merito, in via principale il rigetto del quarto motivo di Controparte_9 appello proposto da involgente il rapporto assicurativo e la domanda di garanzia, Parte_1
l'accoglimento dei primi tre motivi di appello proposti da volti ad ottenere, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avanzate dal Sig. Controparte_4
nei confronti dell' con conseguente condanna dell'appellante alla
[...] Parte_1 restituzione in favore di dell'importo di € 24.000,00, detratta la franchigia, Controparte_9 versato da ad in forza della provvisoria esecutorietà della Controparte_9 Parte_1 sentenza di primo grado;
in via subordinata, cautelativa e meramente condizionata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., darsi atto che la garanzia assicurativa prevede l'applicazione delle franchigie e degli scoperti ed opera a copertura dei soli danni riconducibili ad eventi compresi nelle condizioni di assicurazione e per la sola quota di responsabilità concretamente addebitata all'assicurata, con esclusione della responsabilità di natura solidale.
La causa è stata trattata in prima udienza dinnanzi alla Consigliera Istruttrice e poi assunta in decisione dal Collegio a norma dell'art. 352 c.p.c.
I MOTIVI D'APPELLO.
L'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano in relazione ai Parte_1 seguenti capi della motivazione: I- Sul capo della motivazione in cui la sentenza, travisando le risultanze documentali ed istruttorie nonché mal interpretando i principi e le norme di diritto richiamate, ha ritenuto la fattispecie per cui è causa rientrante nella previsione di cui all'art. 1669 c.c.; II- Sul capo della motivazione in cui la sentenza ha rigettato
l'eccezione di decadenza e prescrizione svolta dall'esponente ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi e difetti effettuata ex adverso a distanza di oltre quattro anni dalla consegna dell'opera malgrado gli stessi siano stati immediatamente percepiti dall'attore; pagina 6 di 17 III- Sul capo della sentenza che ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Impresa appaltatrice, escludendo per converso il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno e l'incidenza causale della concorrente responsabilità della fornitrice del materiale lapideo scelto dalla committenza, il tutto in spregio alle risultanze della CTU;
IV- Sul capo della sentenza che ha accolto solo in parte la domanda di manleva assicurativa svolta dall'esponente nei confronti della propria compagnia assicuratrice Controparte_5 ritenendo operante un massimale di polizza di Euro 25.000,00.
DECISIONE DELLA CORTE.
Ad avviso della Corte i motivi d'appello proposti da in relazione alle predette Parte_1 parti della motivazione della sentenza sono infondati.
1)- Col primo motivo d'impugnazione l'appellante deduce, in sintesi, che i vizi riscontrati dal CTU non incidono in misura apprezzabile sulla funzionalità dell'opera appaltata né sulla sua durata, tant'è vero che l'attore ne ha “serenamente fruito per molti anni prima di determinarsi- con colpevole ritardo- ad agire in giudizio”, considerato che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sono stati eseguiti nel periodo 2011-2012 e sono stati ultimati nel 2013, vale a dire quasi 7 anni prima del deposito del ricorso per ATP (nel 2020) ed 8 anni prima dell'introduzione del primo grado del giudizio (nel 2021). L'appellante ribadisce che la fattispecie dev'essere inquadrata nella previsione dell'art. 1667 c.c.
1.1- La Corte rileva che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal sig. e nel Controparte_4 supplemento di CTU disposto dal Giudice per chiarimenti nella causa di merito, concludendo che nei confronti dell'appaltatore la fattispecie dev'essere inquadrata nella disciplina Parte_1 dell'art. 1669 c.c.
La Corte osserva che il sig. ha lamentato vizi nei lavori di ristrutturazione eseguiti CP_4 dall' nella porzione di attico ed attiguo terrazzo sita all'ultimo piano della Parte_1 proprietà, in particolare per quanto riguarda: A) la presenza di efflorescenze nei giunti del pavimento del terrazzo;
B) esfoliazioni della pavimentazione e rivestimenti del terrazzo;
C) infiltrazioni attraverso un lucernario del terrazzo al piano sottostante.
Il CTU ha effettivamente accertato nel corso dei sopralluoghi, con verifiche tecniche nel contraddittorio dei CTP, i vizi sub A e B, documentati anche dalle fotografie allegate, relativi alle efflorescenze a pavimento e alle esfogliazioni della pavimentazione del terrazzo.
Il CTU ha evidenziato che: le efflorescenze sulla pavimentazione sono dovute all'umidità presente nei materiali che costituiscono il sottofondo e all'acqua piovana;
l'esfogliazione del materiale del pavimento realizzato mediante l'incollaggio di listelli di pietra naturale, è dovuta CP_8 all'assorbimento di acqua, sia piovana sia quella presente nel sottofondo;
il - secondo CP_8 pagina 7 di 17 le indicazioni del produttore- è un materiale è sconsigliato per la copertura di terrazzi in esterno
“ma può essere impiegato se correttamente installato, trattato e manutenuto” (memoria CTU a chiarimento pag. 3).
Per quanto riguarda le cause di questi vizi, il CTU ha riferito quanto segue: “nel corso delle operazioni peritali è emerso che non è stata eseguita l'impermeabilizzazione del sottofondo cementizio, prima dalla posa a colla delle piastrelle, così come previsto in capitolato. Inoltre lo strato di colla posato non è continuo. Queste due circostanze hanno fatto si che il sottofondo si sia potuto riempire d'acqua mantenendo umida la piastrella. Si vedano per questo le foto 20 e 21.
Anche sulla scelta della piastrella, l'impresa avrebbe dovuto verificarne l'applicabilità e, se del caso, chiedere una variante o agire come nudus minister”; “il sistema di scarico del terrazzo fa si che vi sia un dislivello approssimativamente di 10 cm tra il piano dell'impermeabilizzazione e la quota dello scarico del terrazzo. Questo fatto fa si che, a seguito delle piogge persistenti, l'acqua si infiltra dalle fughe e rimane sul manto impermeabile fino alla sua evaporazione”.
Nella relazione dell'ATP il CTU ha concluso che i difetti riscontrati, tutti afferenti all'area del terrazzo, non sono di entità tale da determinare la rovina dell'opera, incidere sulla statica dell'edificio, compromettere e/o menomare l'uso a cui è destinata l'opera, ma che “viceversa, le esfogliazioni sono di entità tale da ridurre la durata ed il godimento del pavimento e del rivestimento in pietra Lithoverde”; nella relazione il CTU ha precisato che le esfoliazioni sono “presenti in maniera generalizzata nel pavimento del terrazzo, ed in alcuni casi nel rivestimento (ved. foto 16 e 17), entrambi in pietra
(pag. 5), CP_8
Il CTU nell'ATP ha dedotto la corresponsabilità tra l'appaltatore Impresa e il direttore dei Parte_1 lavori Arch. ha asserito, inoltre, la corresponsabilità del fornitore del pavimento CP_3
per il fatto che dalla documentazione tecnica “non si evince con CP_8 Controparte_1 chiarezza l'incompatibilità del materiale come pavimento esposto alle intemperie”. Ha ravvisato, inoltre, il concorso di colpa dell'attore, sotto il profilo della mancanza di corretta manutenzione negli anni desunta dalla “presenza di muschi e zone particolarmente sporche”, ritenendo la manutenzione importante “data la porosità della pietra”, ma nella memoria a chiarimento il CTU ha tuttavia precisato (pag. 6): “la documentazione fotografica allegata alla memoria (foto dalla n° 1 alla n° 5), chiariscono in maniera inequivocabile della carente manutenzione della pavimentazione dalla quale non sono state rimosse nemmeno le efflorescenze. Quanto alla persistenza di umidità nel sottofondo non è stata considerata nell'attribuire la responsabilità al ricorrente”. Sul quesito del Giudice “se la pavimentazione, qualora correttamente posata e manutenuta, avrebbe subito lo stesso deterioramento in assenza dell'accertato difetto del manto impermeabile”, il CTU ha così risposto nella memoria a chiarimento: “La risposta è affermativa. Infatti i pavimenti, anche se posati e manutenuti correttamente, non sono un manto impermeabile e quindi l'acqua piovana – o di altra natura – si sarebbe infiltrata nel sottofondo pagina 8 di 17 mantenendolo umido fino allo smaltimento dell'acqua che lo ha imbibito. Si ricorda che il predetto smaltimento non
è immediato ma avviene in più giorni, ed in ogni caso il sottofondo si mantiene umido per lunghi periodi dell'anno”
(pag. 4).
Per l'eliminazione dei vizi accertati il CTU ha elencato gli interventi necessari, del costo complessivo di 123.800,00 euro IVA esclusa. Si tratta, in sostanza, del rifacimento- a regola d'arte- della pavimentazione del terrazzo, a partire dall'adeguata preparazione del sottofondo mediante molatura della superficie, come si desume dagli interventi descritti dal CTU secondo le seguenti fasi essenziali: rimuovere la pavimentazione, i risvolti sulle facciate interne per i primi 20 cm nonché gli zoccolini in molare la superficie del sottofondo al fine di renderla idonea ad CP_8 accogliere la successiva posa della guaina cementizia;
formare le gusce di raccordo tra il piano orizzontale e le pareti verticali;
posare un nuovo manto impermeabile formato da un doppio strato di guaina cementizia tipo Mapelastic di circa 5 mm complessivi, avendo cura di interporre una rete anti alcali tipo Mapenet tra la prima e la seconda mano;
eseguire il risvolto sulle pareti verticali per circa 20 cm utilizzando sul cambio di direzione un nastro gommato con feltro resistente agli alcali tipo Mapeband;
posare un nuovo pavimento in Lithoverde color piombo o similare, avendo cura di attenersi strettamente alle prescrizioni contenute nelle schede tecniche ivi compreso il trattamento post posa.
1.2- A fronte di queste risultanze della CTU- documentate dalle fotografie allegate alla relazione in sede di ATP- la Corte condivide l'affermazione del Tribunale secondo cui nella fattispecie in esame valgono i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in tema responsabilità per rovina e difetti di cose immobili prevista dall'art. 1669 cod. civ.
Va considerato, infatti, che per giurisprudenza costante “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima” (come, ad esempio, si verifica nel caso di infiltrazioni di acqua e di umidità per difetto di copertura dell'edificio, cfr. Cass. n. 21351/2005; cfr. anche Cass. Sentenza n. 117/2000, secondo cui “tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento”).
Questi principi valgono anche per le opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, per gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino
(evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. Sezioni Unite n. 7756/2017). pagina 9 di 17 Nel caso in esame, nelle opere oggetto dell'appalto per la ristrutturazione dell'abitazione del Sig.
è compresa la pavimentazione dell'esteso terrazzo ubicato al settimo piano dell'edificio e CP_4 al secondo livello dell'abitazione dell'attore; i difetti riscontrati dal CTU attengono alle efflorescenze nei giunti del pavimento del terrazzo e, soprattutto, alle esfogliazioni “presenti in maniera generalizzata nel pavimento del terrazzo, ed in alcuni casi nel rivestimento”.
Questi difetti, ove non eliminati con gli interventi tecnici indicati dal CTU con costo complessivo di 123.800,00 euro oltre IVA, per la loro natura ed estensione pregiudicano in modo evidente il godimento del terrazzo e, quindi, in definitiva, compromettono in modo grave il godimento nel suo complesso dell'unità immobiliare, distribuita sui due livelli del sesto e settimo piano tra loro comunicanti.
Si tratta, quindi, di difetti gravi a norma dell'art. 1669 c.c., come correttamente affermato dal
Tribunale.
È, dunque, infondato il primo motivo d'appello dell' secondo cui la fattispecie Parte_1 dovrebbe essere inquadrata nella previsione dell'art. 1667 c.c. in quanto i vizi riscontrati non inciderebbero in misura apprezzabile sulla funzionalità dell'opera e sulla sua durata.
2)- Col secondo motivo di appello impugna il capo della motivazione della Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dall'appellante, ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi e difetti effettuata a distanza di oltre quattro anni dalla consegna dell'opera, “malgrado gli stessi siano stati immediatamente percepiti dall'attore”.
L'appellante ribadisce l'inquadramento dei vizi accertati nell'ambito della disciplina dell'art. 1667 e, comunque, afferma che erroneamente il Tribunale non ha considerato le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate in primo grado.
La Corte ribadisce che- per quanto sopra rilevato sub 1.2- le eccezioni di decadenza e di prescrizione devono essere valutate alla stregua della disciplina dell'art. 1669 cod. civ.
Al riguardo la Corte osserva che - secondo i principi consolidati espressi dalla Suprema Corte- “ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi;
quest'ultima,
a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso pagina 10 di 17 del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (fra le più recenti Cass.
Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023); “poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta”
(Cass. n. 8187 del 16/06/2000).
Ad avviso della Corte il Tribunale ha correttamente applicato tali principi nel caso in esame.
I lavori di ristrutturazione sono statati effettuati negli anni 2011-2012; con raccomandata in data
24 aprile 2017, inviata all' oltre che alle altre figure professionali poi coinvolte in Parte_1 causa, il Sig. ha fatto riferimento- tra l'altro- alla circostanza che “in più zone del terrazzo” CP_4 le piastrelle presentavano “gravissimi segni di deterioramento, anzi di sgretolamento”, le cui cause ancora non erano accertate (doc. 5 attore); con successiva comunicazione in data 23 marzo 2018
(doc. 6) il legale del Sig. ha formalizzato la denuncia dei vizi, la cui gravità e derivazione CP_4 causale era stata riscontrata tramite le verifiche di un tecnico di fiducia nel frattempo incaricato.
In effetti, la tipologia dei vizi della pavimentazione del terrazzo oggetto di denuncia- accertati in sede di ATP relativamente alle efflorescenze e all'esfogliazione del materiale del pavimento- non poteva evidenziare segni esteriori della gravità del fenomeno, né soprattutto della derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Tale rilievo è confermato dal fatto che l'ATP ha comportato la programmazione di “indagini invasive” sul pavimento del terrazzo (cfr. CTU pag.
3).
Ad avviso della Corte si deve confermare, pertanto, l'affermazione del Tribunale secondo cui la denuncia del 23 marzo 2018 (doc. 6 attore) è stata comunicata all'appaltatore, tempestivamente, a norma dell'art. 1669 cpc entro l'anno dalla scoperta della gravità dei vizi e della loro derivazione causale dalle opere di ristrutturazione del terrazzo, non essendo rilevante ai fini della decorrenza del termine per la denuncia la precedente raccomandata del 24 aprile 2017 (doc. 5 attore).
Come già ritenuto dal Tribunale, a seguito della denuncia del 23.3.2018 il termine di prescrizione annuale ex art. 1669, II comma c.c. è stato tempestivamente interrotto con le successive comunicazioni del 3.10.2018, del 14.3.2019 e del 31.1.2020 (doc. 10, 11 e 12 attore) e poi con il ricorso per ATP proposto nel febbraio del 2020 (R.G.N. 6384/2020), concluso col deposito della
CTU in data 15.3.2021; nel maggio del 2021 l'attore ha introdotto, infine, tempestivamente il giudizio di merito.
Per quanto rilevato si deve respingere il secondo motivo d'appello.
pagina 11 di 17 3) – Col terzo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'impresa appaltatrice e, per contro, sono stati esclusi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno e l'incidenza causale della concorrente responsabilità della fornitrice del materiale della pavimentazione scelto dalla committenza, “il tutto in spregio alle risultanze della CTU”.
L'Impresa Gotti ha allegato di essere subentrata nell'appalto in qualità di mera esecutrice dei lavori di ristrutturazione solo successivamente all'inizio degli stessi, allorché le demolizioni e la costruzione della soletta del sopralzo tra il 6° e il 7° piano dell'immobile, con getto e definizione delle quote dei solai, erano già state eseguite da altra impresa;
l'appellante ha dedotto che, se errore vi è stato, allora di esso dovrebbe rispondere il Progettista e Direttore dei Lavori, non l'impresa appaltatrice che ha agito “quale nudus minister”; l'appellante ha ribadito che le piastrelle del rivestimento sono composte di un materiale in pietra riciclata denominato “ , scelte CP_8 personalmente dal ricorrente e avvallate dal direttore dei lavori e dal fornitore della pietra
[...]
che ne hanno garantito la tenuta anche in ambienti esterni e quindi esposti agli agenti Controparte_1 atmosferici. L'appellante ha affermato che il CTU ha accertato che la principale causa di deterioramento della pavimentazione è imputabile all'attore che negli anni ha omesso completamente la manutenzione del terrazzo determinandone così l'ammaloramento. L'appellante ha concluso che, pertanto, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente una responsabilità dell' Gotti, “la stessa dovrà essere contemperata con quelle concorrenti di committente (ex Pt_1 art. 1227 c.c.), del produttore del materiale di rivestimento del terrazzo e con quella di gran lunga prevalente del Direttore Lavori”.
3.1- La Corte condivide, in primo luogo, i rilievi espressi dal Tribunale circa l'insussistenza del concorso di colpa del committente ex art. 1227, I comma c.c. rispetto al verificarsi dei gravi difetti nella pavimentazione del terrazzo accertati dal CTU, sopra descritti sub 1.1.
Dalla CTU espletata in sede di ATP risulta che le efflorescenze sulla pavimentazione del terrazzo sono dovute all'umidità presente nei materiali che costituiscono il sottofondo e all'acqua piovana;
l'esfogliazione del materiale del pavimento realizzato mediante l'incollaggio di listelli di CP_8 pietra naturale, è dovuta all'assorbimento di acqua, sia piovana sia quella presente nel sottofondo.
Riguardo alle cause di questi fenomeni, il CTU ha accertato che non è stata eseguita l'impermeabilizzazione del sottofondo cementizio prima della posa a colla delle piastrelle, così come previsto in capitolato e che lo strato di colla posato non è continuo;
ha aggiunto: “Queste due circostanze hanno fatto sì che il sottofondo si sia potuto riempire d'acqua mantenendo umida la piastrella”. Il CTU ha accertato, inoltre, come ulteriore concausa dell'assorbimento di acqua, che il sistema di scarico del terrazzo è stato realizzato con un dislivello di circa 10 cm tra il piano dell'impermeabilizzazione e la quota dello scarico del terrazzo;
questo comporta che, a seguito delle pagina 12 di 17 piogge persistenti, l'acqua si infiltra dalle fughe e rimane sul manto impermeabile fino alla sua evaporazione.
Ad avviso della Corte, come già affermato dal Tribunale, le predette cause dei vizi della pavimentazione riscontrati dal CTU- ossia la mancata impermeabilizzazione del sottofondo, la discontinuità dello strato di colla posato sotto piastrelle, il dislivello tra il piano dell'impermeabilizzazione e la quota dello scarico del terrazzo- sono imputabili ai lavori d'appalto non eseguiti a regola d'arte e, quanto alla mancata impermeabilizzazione, anche non in conformità al capitolato.
La responsabilità dell'appaltatore per gli evidenti errori nell'esecuzione della pavimentazione del terrazzo risulta assorbente rispetto al difetto di manutenzione ordinaria del terrazzo, prospettato dal CTU nell'ATP come profilo di responsabilità concorrente dell'attore.
Va precisato che dalla stessa relazione del CTU si desume che il difetto di manutenzione può aver avuto incidenza solo rispetto alla presenza di muschi e di zone particolarmente sporche sulla superficie della pavimentazione. Il CTU nella memoria a chiarimento ha precisato, infatti, che “la persistenza di umidità nel sottofondo non è stata considerata nell'attribuire la responsabilità al ricorrente” (pag. 6), ciò a conferma dell'irrilevanza- dal punto di vista del nesso eziologico- del difetto di ordinaria manutenzione del terrazzo rispetto al grave deterioramento della pavimentazione.
L' Gotti serl ha ribadito, inoltre, l'asserita responsabilità concorrente del committente e di Pt_1 per la scelta del materiale utilizzato per la pavimentazione esterna e, in Controparte_1 generale, la responsabilità concorrente del direttore dei lavori.
Al riguardo si precisa che il Tribunale ha affermato la responsabilità concorrente del direttore di lavori Arch. , il quale non ha impugnato la sentenza. Il giudicato sul punto non vale, tuttavia, CP_3 ad escludere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente.
Si deve considerare, al riguardo, che secondo i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte,
“l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto,
a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Ordinanza n. 23594/2017;
Cass. n. 8016/2012); in particolare per quanto concerne la scelta dei materiali impiegati per i lavori,
“la regola secondo cui la responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti della materia impiegata non è a priori esclusa pagina 13 di 17 dall'essere stata essa scelta dallo stesso committente, può trovare valida deroga nelle private pattuizioni, ove prevalga
l'esigenza di sottrarre l'appaltatore all'onere di complessi accertamenti preventivi, come nel caso in cui il committente riservi al direttore dei lavori un potere insindacabile di scelta e di controllo dei materiali tale da escludere ogni facoltà di determinazione e di decisione dell'appaltatore al riguardo” (Cass. n. 1391/1992).
Nel caso in esame l'appellante non ha assolto l'onere di provare di aver agito Parte_1 quale “nudus minister” rispetto ad istruzioni impartite dal committente o dal direttore dei lavori in merito alla scelta del materiale e all'esecuzione della pavimentazione.
L'appellante si è limitato a dedurre nei capitoli di prova orale che le piastrelle erano state “scelte” dall'attore e da sua moglie e che l'Arch. e avevano “affermato che il CP_3 Controparte_1 rivestimento di era adatto alla posa anche in ambienti esterni”. CP_8
Le circostanze dedotte sono irrilevanti al fine di escludere la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., in quanto da esse non si può desume l'esonero dell'appaltatore dall'obbligo di segnalare al direttore dei lavori o al committente i rischi di danni derivanti dall'utilizzo del materiale, ove ritenuto dall'appaltatore non idoneo all'impiego per la pavimentazione del terrazzo;
lo stesso CTU ha peraltro precisato nella memoria a chiarimento che- secondo le indicazioni del produttore- il prodotto è sconsigliato per la copertura di terrazzi in esterno “ma può essere impiegato se correttamente installato, trattato e manutenuto” (pag. 3).
Si deve confermare, quindi, il rilievo del Tribunale circa l'assenza di nesso causale tra l'impiego del materiale fornito da e i gravi difetti nella pavimentazione del terrazzo dovuti Controparte_1 invece - quale causa di per sé assorbente- all'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e in difformità rispetto al capitolato (mancata impermeabilizzazione del sottofondo, discontinuità dello strato di colla posato sotto piastrelle, inidoneo dislivello tra il piano dell'impermeabilizzazione e la quota dello scarico del terrazzo).
La Corte osserva, infine, che l'appellante ha affermato di essere subentrato ad altro appaltatore nell'esecuzione della pavimentazione del terrazzo;
nel capitolo n. 2 della memoria istruttoria ha dedotto: “Vero che quando l'Impresa Gotti è intervenuta le demolizioni e la costruzione della soletta del sopralzo tra il 6° e il 7° piano dell'immobile con getto e definizione delle quote dei solai, erano già state da eseguite da un'altra impresa”.
La circostanza- anche qualora fosse confermata- non varrebbe comunque ad esonerare l'appellante dalla responsabilità ex art. 1669 c.c., considerato che l'appaltatore assume verso il committente un'obbligazione "di risultato" rispetto all'opera completata e, pertanto, assume a proprio carico i rischi conseguenti al mancato rilievo di eventuali difetti nell'esecuzione di lavori da parte del precedente appaltatore.
Ne consegue l'integrale rigetto del terzo motivo d'appello.
pagina 14 di 17 4)- Col quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza col quale è stata accolta solo in parte la domanda di garanzia svolta dall' nei confronti di Parte_1 Controparte_5
ritenendo operante il massimale di euro 25.000,00 previsto in relazione alla garanzia aggiuntiva
[...] di cui all'art. 79 delle condizioni di polizza;
secondo l'appellante, nella fattispecie in esame valgono invece l'art. 68 e l'art. 65 della Sezione 9 delle condizioni generali di contratto, che prevedono il limite di € 150.000,00 per la copertura assicurativa, salva l'applicazione delle percentuali di scoperto indicate.
L'appellata ha replicato di aver aderito in primo grado alle difese della propria chiamante, CP_5 avverso ogni domanda formulata dall'attore in primo grado;
ha quindi dichiarato di “intendere fare proprie le ragioni dei primi tre motivi di impugnazione proposti dall'appellante volti ad ottenere, in riforma della decisione di primo grado, il rigetto di ogni domanda formulata dal Sig. nei CP_4 confronti di non avendo evidentemente da far valere ragioni di ingiustizia ulteriori Parte_1 rispetto ai motivi di impugnazione esposti sul punto”. L'appellata ha precisato: “ ha dato CP_5 la propria disponibilità ad adempiere alla statuizione così come richiesto da (all. A), provvedendo a Parte_1 versare alla predetta l'importo di € 24.000,00 (pari alla condanna manlevatoria, corrispondente al Parte_1 massimale impegnato, detratta la franchigia), con conseguente diritto di alla restituzione di tale importo CP_5 ove, in accoglimento dei primi tre motivi di appello, ogni domanda formulata nei confronti dell'assicurata sia respinta, ovvero sia ridotta la sua quota di corresponsabilità”.
Sul quarto motivo d'appello ha eccepito l'inammissibilità l'impugnazione di CP_5 [...] in quanto si tratta di una mera riproposizione delle argomentazioni esposte dall'appellante Parte_1 in primo grado, giustamente respinte dal Tribunale e, nel merito, ha ribadito le argomentazioni svolte in primo grado riguardo alla non applicabilità delle clausole 65 e 68 delle condizioni generali della polizza, sia per la tipologia di danno sia sotto un profilo strettamente temporale.
4.1- Il motivo d'appello è infondato.
Il Tribunale ha affermato che, con riferimento al caso di specie, non può operare la generale copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi oggetto della polizza in esame, prevedente un massimale di 5.000.000 di euro e che, invece, è operante la garanzia assicurativa aggiuntiva di cui all'art. 79 delle condizioni di polizza prevedente un massimale di € 25.000,00.
Al riguardo il Tribunale ha rilevato che l'art. 41 delle condizioni di polizza espressamente prevede, alla lettera o), che l'assicurazione per la R.C.T. non comprende i danni “alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori”, come quelli dei quali deve rispondere l'appellante, con la conseguenza che non può ritenersi operante in suo favore la generale copertura assicurativa per la responsabilità civile oggetto di polizza.
L'appellante censura la motivazione, affermando che la sentenza non ha tenuto conto del fatto che, tra le estensioni di garanzia stipulate dall' Gotti vi sono quelle previste dagli articoli 68 e 65 Pt_1 pagina 15 di 17 delle condizioni generali di contratto, che stabiliscono un massimale di polizza di euro 150.000,00 per sinistro.
La Corte osserva che l'art. 68 della sezione 9 delle condizioni generali di contratto, intitolato
“garanzia postuma attività completa”, così dispone: “In parziale deroga delle “Norme che regolano
l'Assicurazione”, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all per danni – anche Parte_3 derivanti da incendio- avvenuti compimento dei lavori di cui alla descrizione del rischio, esclusivamente in Pt_4 conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall' nonchè le spese Parte_3 di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse”. L'art. 65, intitolato “postuma”, prevede: “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, anche derivati da incendio, da difetto di esecuzione dei lavori descritti in polizza ed eseguiti presso terzi dall' stesso, o da persone che operano per suo conto, per morte, Parte_3 per lesioni personali e per i danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro esecuzione e consegna a Terzi dell'opera…L'Assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate e poste in opera, le spese di rifacimento del lavoro eseguito, le spese di rimpiazzo delle componenti, parti attrezzature o materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro”.
Dal tenore letterale delle predette clausole dell'art. 65 ed art. 68 si evince, quindi, non già la deroga all'art. 41 lett. 0, bensì la conferma dell'esclusione della copertura assicurativa per i danni alle opere eseguite dall' nonché per le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle Parte_3 stesse.
Ad avviso della Corte, si deve pertanto ribadire l'affermazione del Tribunale secondo cui la generale copertura assicurativa per la responsabilità civile oggetto della polizza non opera in relazione ai danni dei quali l'appellante deve rispondere ex art. 1669 c.c., che investono direttamente l'opera realizzata dall' (la pavimentazione del terrazzo) e non cose diverse da essa o Parte_1 persone.
Si deve, quindi, ribadire che nel caso in esame vale invece la garanzia aggiuntiva di cui all'art. 79 delle condizioni di polizza, in base al quale “A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, sono compresi in garanzia i danni alle opere in costruzione… e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non siano danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi o danni alle parti direttamente oggetto dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata… con un massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo”, con la franchigia ivi prevista.
Ne consegue l'integrale rigetto del quarto motivo d'appello, statuizione questa che esime la Corte dell'esaminare le istanze formulate in via subordinata dall'appellata Controparte_5
5)- Per il principio della soccombenza l'appellante dev'essere condannata a pagare le spese processuali in favore delle altre parti, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, in favore di e secondo i parametri medi per Controparte_1 CP_3 Controparte_4 pagina 16 di 17 le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo il parametro minimo per la fase di trattazione;
per il compenso si liquida secondo i parametri minimi per le quattro Controparte_5 fasi in quanto la difesa è stata limitata al quarto motivo d'appello con riferimento all'oggetto della garanzia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza nr. 6337/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 21/06/2024,
[...] così provvede:
I- rigetta integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza nr. Parte_1
6337/2024 emessa dal Tribunale di Milano, che conferma integralmente;
II- condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.154,00 per compenso oltre il rimborso del 15 % ex art. 2 DM n. 55\2014, oltre CPA ed IVA se dovuta, in favore di ciascuna delle seguenti parti: Controparte_1 CP_3 Controparte_4
e liquidate in favore di in € 7.158,50 per compenso oltre il
[...] Controparte_5 rimborso del 15 % ex art. 2 DM n. 55\2014, oltre CPA ed IVA se dovuta;
III- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 11 giugno 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone delle seguenti magistrate:
Dr.ssa Margherita MONTE- Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna MANTOVANI- Consigliera
Dr.ssa Maria Teresa BRENA- Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6337/2024, pubblicata il 21/06/2024,
DA in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Barbara Lodovica MANCINI (C.F.
[...] P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso il suo Studio C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Controparte_1 P.IVA_2 amministratore unico con il patrocinio dell'Avv. Fabio SACCHELLI (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso il suo Studio C.F._2
CP_3
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Anna BERRA (C.F.
[...] C.F._3
), elettivamente domiciliato presso il suo Studio C.F._4
- APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._5 dell'Avv. Gianfrancesco ESPOSITO (C.F. , elettivamente domiciliato presso C.F._6 il suo Studio
- APPELLATO pagina 1 di 17 (C.F. ), in persona del procuratore ad negotia Controparte_5 P.IVA_3 dr. , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo PALTRINIERI (C.F. Controparte_6
) e dell'Avv. Luca PALTRINIERI ( ), elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliata presso il loro Studio
- APPELLATA
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI:
Per : “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione ed in totale riforma della sentenza impugnata: In via preliminare: ACCERTARE e DICHIARARE
l'intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. dell'azione esperita nei confronti di e per Parte_1
l'effetto RIGETTARE tutte le domande proposte nei confronti della stessa. Sempre in via preliminare: ACCERTARE e
DICHIARARE l'intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c. dell'azione esperita nei confronti di
[...]
e per l'effetto RIGETTARE tutte le domande proposte nei confronti della stessa. Nel merito RIGETTARE Parte_1 tutte le domande formulate nei confronti di n quanto infondate in fatto sia in diritto per i motivi Parte_1 esposti in atti. Nel merito in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la presenza di vizi e difetti nell'immobile de quo, DICHIARARE che gli stessi non sono, comunque ed in ogni caso, ascrivibili a
per l'effetto RIGETTARE tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto sia in diritto per i motivi esposti in atti. Sempre nel merito: Nella denegata e non creduta
[...] ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la presenza di vizi e difetti nell'immobile de quo e che gli stessi dovessero essere ritenuti ascrivibili all' CONDANNARE a tenere indenne l da qualsivoglia somma la Parte_1 CP_7 Parte_1 stessa dovesse essere condannata a corrispondere al ricorrente in quanto la polizza è assolutamente operante per tutti i motivi esposti in atti. RIGETTARE tutte le domande svolte e/o reiterate ex adverso nei confronti dell In ogni caso: Parte_1
Con vittoria di spese, competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori e successive occorrende. In via istruttoria, si reiterano le istanze tutte già dedotte in primo grado e non ammesse. In via subordinata, in caso di reiterazione delle istanze istruttorie avversarie dedotte e non ammesse, si chiede ammettersi prova contraria per interrogatorio formale e testi sulle circostanze avversarie eventualmente formulate ed ammesse. Testimoni i medesimi indicati nella nostra memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c”;
Per “la Corte di Appello di Milano Voglia: “1) Rigettare in toto l'appello Controparte_1 proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
6337/2024 del Tribunale di Milano;
3) nella denegata ipotesi di cui ai punti 1) e 2), rigettare la domanda con cui parte appellante chiede che venga accertato e dichiarato che gli eventuali vizi e difetti dell'immobile siano ascrivibili a soggetti diversi dalla e di conseguenza anche alla società in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1 Controparte_1
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Subordinatamente in via istruttoria si rinvia a quanto depositato in fase di costituzione in causa”;
Per : “rigettare integralmente l'appello promosso dall'impresa con sua conseguente condanna CP_3 Parte_1 al pagamento delle spese legali dell'odierno appellato. In via cautelativa si riportano le conclusioni rassegnate in primo grado:
pagina 2 di 17 IN VIA PRINCIPALE 1) Respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti IN VIA PRINCIPALE 1) Respingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA 2) In denegata ipotesi di non accoglimento di CP_ quanto sopra, limitare la condanna dell'arch. secondo la quota di responsabilità che eventualmente gli verrà riconosciuta, espunte le voci ascrivibili ad altri soggetti e tenuto conto della condotta attorea ex art. 1227 co. 1 c.c.”; IN VIA
ISTRUTTORIA è stata chiesta l'ammissione della prova per testi sulle circostanze trascritte nel foglio di precisazione delle conclusioni;
Per : “Respingere l'appello avversario in quanto inammissibile od Controparte_4 infondato e confermare integralmente la sentenza impugnata - In ogni caso, nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di doglianza ex adverso enucleati voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa , in persona del legale rapp.te pt, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. per le Parte_1 ragioni tutte esposte in premessa e segnatamente per i difetti, vizi ed inconvenienti dedotti e/o accertati e/o accertandi riguardanti il terrazzo dell'immobile di proprietà dell'attore; - Condannare, conseguentemente, l'impresa , in persona del legale Parte_1 rapp.te pt ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c. al risarcimento dei danni occorsi a carico dell'attore come quantificati in sentenza;
- Accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa , in persona del legale rapp.te pt, nella rivestita Parte_1 qualità venditrice ed “installatrice” delle piastrelle LITHOVERDE ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 129 e seguenti del d.lgs. 206/2005, nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1512 c.c., 1490 c.c. e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni occorsi a carico dell'attore come quantificati in sentenza;
-Condannare i convenuti l'appellante e chi degli appellati avrà aderito ai motivi di appello principale a rifondere spese del presente grado di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, valutata, in ogni caso, la sussistenza o meno di responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96 c.p.c. Confermare per il resto la sentenza”. SUBORDINATAMENTE IN VIA ISTRUTTORIA è stata chiesta
l'ammissione delle prove per testi e interrogatorio formale trascritte nel foglio di precisazione delle conclusioni;
Per : “Nel merito, in via principale - Respingere nel miglior modo il Controparte_5 quarto motivo di appello proposto da involgente il rapporto assicurativo e la domanda di garanzia formulata Parte_1 dalla predetta nei confronti di siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto. Parte_1 Controparte_5
- Accogliere i primi tre motivi di appello proposti da volti ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 rigetto delle domande avanzate dal sig. nei confronti della predetta con conseguente Controparte_4 Parte_1 condanna dell'appellante alla restituzione in favore di dell'importo di €.24.000,00 dalla Controparte_5 predetta versati ad in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo Controparte_5 Parte_1 grado, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. - Con vittoria di spese. In via subordinata, cautelativa e meramente condizionata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.: -Darsi atto che la garanzia assicurativa prevede l'applicazione delle franchigie e degli scoperti ed opera a copertura dei soli danni riconducibili ad eventi compresi nelle condizioni di assicurazione e per la sola quota di responsabilità concretamente addebitata all'assicurata, con esclusione della responsabilità di natura solidale. -Spese rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza nr. 6337/2024 pubblicata in data Parte_1
21/06/2024 emessa dal Tribunale di Milano. Con la sentenza il Tribunale, in accoglimento della pagina 3 di 17 domanda risarcitoria proposta dall'attore sig. nei confronti della Controparte_4
e dell'Arch. ha condannato tali parti in solido tra loro al pagamento Parte_1 CP_3 della somma di € 156.773,50, ha respinto la domanda risarcitoria dell'attore per quanto proposta nei confronti della convenuta ha rigettato la domanda restitutoria proposta Controparte_1 dall'attore nei confronti di e, in parziale accoglimento della relativa domanda proposta CP_3 da ha condannato la terza chiamata in garanzia a Parte_1 Controparte_5 manlevare la fino a concorrenza dell'importo di € 25.000,00, di quanto Parte_1 quest'ultima eventualmente pagherà in esecuzione del primo capo della sentenza di condanna.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore sig. ha Controparte_4 allegato di essere proprietario di una prestigiosa unità immobiliare ubicata nel fabbricato condominiale di Via Conservatorio 30 in Milano, distribuita sui due livelli del sesto e settimo piano tra loro comunicanti;
l'immobile era stato oggetto di una radicale ristrutturazione negli anni 2011-
2012; le opere di ristrutturazione erano state affidate in appalto all' ed era stato Parte_1 designato direttore dei lavori l'Arch. ; il prezzo iniziale previsto per l'appalto ammontava CP_3 alla somma di € 1.291.658,63; nelle opere oggetto dell'appalto sono comprese quelle che riguardano la stratigrafia termo-impermeabile, la pavimentazione e le fioriere dell'esteso terrazzo ubicato al settimo piano dell'edificio e al secondo livello dell'abitazione dell'attore. L'attore ha allegato che, successivamente all'esecuzione dei lavori “si sono manifestate, via via in modo sempre più incipiente, efflorescenze salnitriche distribuite sulla superficie a vista della pavimentazione fronte ovest, preferenzialmente localizzate sugli sviluppi delle fughe d'accostamento delle piastrelle in pietra naturale” e, contestualmente, sono state rilevate “infiltrazioni d'acqua nella zona intradossale di un lucernario con vetrocamera a filo pavimento”; a più riprese l'attore aveva richiesto l'intervento dell'appaltatore, perché operasse le verifiche del caso e quindi per l'effettuazione di interventi, in concreto risultati non risolutivi. L'attore ha dedotto che la causa di tali fenomeni derivava dalla difettosa attività costruttiva della dalla difettosa attività di progettazione e direzione Parte_1 dei lavori dell'Arch. nonché all'inadeguatezza della pavimentazione prodotta dalla CP_3 [...]
Il Sig. ha invocato, quindi, la responsabilità risarcitoria solidale dei Controparte_1 CP_4 convenuti, precisando che la stessa derivava, quanto all' alternativamente dal Parte_1 disposto dell'art. 1669 c.c., dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. nonché, con riferimento alla pavimentazione, dalle norme in materia di vendita ed, in particolare, di vendita di beni di consumo, quanto all'Arch. , alternativamente dal disposto dell'art. 1669 c.c. e dall'inesatto adempimento CP_3 del contratto d'opera professionale e, quanto alla dalle norme in tema di Controparte_1 responsabilità del produttore di cui agli artt. 114 e ss. del codice del consumo. I convenuti si sono costituiti, chiedendo il rigetto delle domande;
l'Impresa stata autorizzata a chiamare in causa Pt_1 pagina 4 di 17 per essere manlevata. si è costituita, chiedendo il rigetto Controparte_5 CP_5 della domanda di manleva per l'inoperatività nella fattispecie della garanzia assicurativa e, in ogni caso, per l'infondatezza della domanda rivolta nei confronti della in subordine, Parte_1 ha chiesto che la propria eventuale condanna fosse pronunciata nei limiti della quota di CP_5 responsabilità effettivamente attribuibile all'assicurato ed avuto riguardo ai massimali, agli scoperti ed alle franchigie previsti in polizza.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE.
Il Tribunale ha ritenuto accertato, sulla base della C.T.U. espletata nel procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc, che il terrazzo di proprietà dell'attore oggetto, tra l'altro, della ristrutturazione eseguita dall'appaltatrice “effettivamente presenta dei difetti consistenti nell'insorgere di Parte_1 efflorescenze nelle fughe tra le diverse lastre costituenti la pavimentazione e, soprattutto, in un diffuso fenomeno, “present[e] in maniera generalizzata nel pavimento del terrazzo”, di esfoliazione delle stesse lastre”.
Il Tribunale ha ritenuto che tali difetti, globalmente considerati, siano riconducibili alla nozione di
“grave difetto” di cui all'art. 1669 c.c. e, quindi, ha affermato la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori Arch. , condannando tali convenuti, in solido Parte_1 CP_3 tra loro, al risarcimento dei danni liquidati in favore del Sig. nella somma di € 156.773,50, CP_4 pari all'importo di € 123.800,00 oltre IVA e rivalutazione per i costi delle opere necessarie ad eliminare i difetti alla pavimentazione ed al sistema di impermeabilizzazione del terrazzo;
ha rigettato la domanda dell'attore nei confronti della e la domanda restitutoria Controparte_1 proposta dall'attore nei confronti dell'Arch. relativamente al compenso professionale CP_3 allo stesso corrisposto;
in parziale accoglimento della relativa domanda, il Tribunale ha condannato a manlevare la fino a concorrenza dell'importo Controparte_5 Parte_1 di € 25.000,00, di quanto quest'ultima eventualmente pagherà in esecuzione del precedente punto
1 del dispositivo.
IL GIUDIZIO D'APPELLO.
L'appellante ha chiesto alla Corte, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione esperita dal sig. nei confronti di CP_4 Parte_1 ai sensi dell'art. 1667 c.c. e ai sensi dell'art. dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dall'attore; nel merito, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1 in quanto infondate in fatto sia in diritto;
nel merito in via subordinata, nel caso in cui dovesse
[...] essere ravvisata la presenza di vizi e difetti nell'immobile “de quo”, dichiarare che gli stessi non sono ascrivibili a e per l'effetto rigettare tutte le domande del sig. in Parte_1 CP_4 quanto infondate in fatto sia in diritto;
in via subordinata, nel caso in cui si ravvisino vizi e difetti nell'immobile ascrivibili all' condannare a tenere indenne l' Parte_1 CP_7 Parte_1 pagina 5 di 17 da qualsivoglia somma la stessa dovesse essere condannata a corrispondere al sig. in forza CP_4 della polizza assicurativa.
Si è costituito l'appellato , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_4 conferma integrale della sentenza;
in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi d'appello, l'affermazione di responsabilità dell' ai sensi e per gli effetti di Parte_1 cui all'art. 1667 c.c. e nella qualità venditrice ed “installatrice” delle piastrelle , con CP_8 conseguente condanna dell' al risarcimento dei danni occorsi a carico dell'attore Parte_1 come quantificati in sentenza;
condannare l'appellante e chi degli appellati avrà aderito ai motivi di appello principale a rifondere spese del presente grado di giudizio, valutata, in ogni caso, la sussistenza o meno di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appellato ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e “in via cautelativa” ha riportato CP_3 le conclusioni rassegnate in primo grado. ha chiesto, nel merito, in via principale il rigetto del quarto motivo di Controparte_9 appello proposto da involgente il rapporto assicurativo e la domanda di garanzia, Parte_1
l'accoglimento dei primi tre motivi di appello proposti da volti ad ottenere, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avanzate dal Sig. Controparte_4
nei confronti dell' con conseguente condanna dell'appellante alla
[...] Parte_1 restituzione in favore di dell'importo di € 24.000,00, detratta la franchigia, Controparte_9 versato da ad in forza della provvisoria esecutorietà della Controparte_9 Parte_1 sentenza di primo grado;
in via subordinata, cautelativa e meramente condizionata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., darsi atto che la garanzia assicurativa prevede l'applicazione delle franchigie e degli scoperti ed opera a copertura dei soli danni riconducibili ad eventi compresi nelle condizioni di assicurazione e per la sola quota di responsabilità concretamente addebitata all'assicurata, con esclusione della responsabilità di natura solidale.
La causa è stata trattata in prima udienza dinnanzi alla Consigliera Istruttrice e poi assunta in decisione dal Collegio a norma dell'art. 352 c.p.c.
I MOTIVI D'APPELLO.
L'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano in relazione ai Parte_1 seguenti capi della motivazione: I- Sul capo della motivazione in cui la sentenza, travisando le risultanze documentali ed istruttorie nonché mal interpretando i principi e le norme di diritto richiamate, ha ritenuto la fattispecie per cui è causa rientrante nella previsione di cui all'art. 1669 c.c.; II- Sul capo della motivazione in cui la sentenza ha rigettato
l'eccezione di decadenza e prescrizione svolta dall'esponente ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi e difetti effettuata ex adverso a distanza di oltre quattro anni dalla consegna dell'opera malgrado gli stessi siano stati immediatamente percepiti dall'attore; pagina 6 di 17 III- Sul capo della sentenza che ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Impresa appaltatrice, escludendo per converso il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno e l'incidenza causale della concorrente responsabilità della fornitrice del materiale lapideo scelto dalla committenza, il tutto in spregio alle risultanze della CTU;
IV- Sul capo della sentenza che ha accolto solo in parte la domanda di manleva assicurativa svolta dall'esponente nei confronti della propria compagnia assicuratrice Controparte_5 ritenendo operante un massimale di polizza di Euro 25.000,00.
DECISIONE DELLA CORTE.
Ad avviso della Corte i motivi d'appello proposti da in relazione alle predette Parte_1 parti della motivazione della sentenza sono infondati.
1)- Col primo motivo d'impugnazione l'appellante deduce, in sintesi, che i vizi riscontrati dal CTU non incidono in misura apprezzabile sulla funzionalità dell'opera appaltata né sulla sua durata, tant'è vero che l'attore ne ha “serenamente fruito per molti anni prima di determinarsi- con colpevole ritardo- ad agire in giudizio”, considerato che i lavori di ristrutturazione dell'immobile sono stati eseguiti nel periodo 2011-2012 e sono stati ultimati nel 2013, vale a dire quasi 7 anni prima del deposito del ricorso per ATP (nel 2020) ed 8 anni prima dell'introduzione del primo grado del giudizio (nel 2021). L'appellante ribadisce che la fattispecie dev'essere inquadrata nella previsione dell'art. 1667 c.c.
1.1- La Corte rileva che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal sig. e nel Controparte_4 supplemento di CTU disposto dal Giudice per chiarimenti nella causa di merito, concludendo che nei confronti dell'appaltatore la fattispecie dev'essere inquadrata nella disciplina Parte_1 dell'art. 1669 c.c.
La Corte osserva che il sig. ha lamentato vizi nei lavori di ristrutturazione eseguiti CP_4 dall' nella porzione di attico ed attiguo terrazzo sita all'ultimo piano della Parte_1 proprietà, in particolare per quanto riguarda: A) la presenza di efflorescenze nei giunti del pavimento del terrazzo;
B) esfoliazioni della pavimentazione e rivestimenti del terrazzo;
C) infiltrazioni attraverso un lucernario del terrazzo al piano sottostante.
Il CTU ha effettivamente accertato nel corso dei sopralluoghi, con verifiche tecniche nel contraddittorio dei CTP, i vizi sub A e B, documentati anche dalle fotografie allegate, relativi alle efflorescenze a pavimento e alle esfogliazioni della pavimentazione del terrazzo.
Il CTU ha evidenziato che: le efflorescenze sulla pavimentazione sono dovute all'umidità presente nei materiali che costituiscono il sottofondo e all'acqua piovana;
l'esfogliazione del materiale del pavimento realizzato mediante l'incollaggio di listelli di pietra naturale, è dovuta CP_8 all'assorbimento di acqua, sia piovana sia quella presente nel sottofondo;
il - secondo CP_8 pagina 7 di 17 le indicazioni del produttore- è un materiale è sconsigliato per la copertura di terrazzi in esterno
“ma può essere impiegato se correttamente installato, trattato e manutenuto” (memoria CTU a chiarimento pag. 3).
Per quanto riguarda le cause di questi vizi, il CTU ha riferito quanto segue: “nel corso delle operazioni peritali è emerso che non è stata eseguita l'impermeabilizzazione del sottofondo cementizio, prima dalla posa a colla delle piastrelle, così come previsto in capitolato. Inoltre lo strato di colla posato non è continuo. Queste due circostanze hanno fatto si che il sottofondo si sia potuto riempire d'acqua mantenendo umida la piastrella. Si vedano per questo le foto 20 e 21.
Anche sulla scelta della piastrella, l'impresa avrebbe dovuto verificarne l'applicabilità e, se del caso, chiedere una variante o agire come nudus minister”; “il sistema di scarico del terrazzo fa si che vi sia un dislivello approssimativamente di 10 cm tra il piano dell'impermeabilizzazione e la quota dello scarico del terrazzo. Questo fatto fa si che, a seguito delle piogge persistenti, l'acqua si infiltra dalle fughe e rimane sul manto impermeabile fino alla sua evaporazione”.
Nella relazione dell'ATP il CTU ha concluso che i difetti riscontrati, tutti afferenti all'area del terrazzo, non sono di entità tale da determinare la rovina dell'opera, incidere sulla statica dell'edificio, compromettere e/o menomare l'uso a cui è destinata l'opera, ma che “viceversa, le esfogliazioni sono di entità tale da ridurre la durata ed il godimento del pavimento e del rivestimento in pietra Lithoverde”; nella relazione il CTU ha precisato che le esfoliazioni sono “presenti in maniera generalizzata nel pavimento del terrazzo, ed in alcuni casi nel rivestimento (ved. foto 16 e 17), entrambi in pietra
(pag. 5), CP_8
Il CTU nell'ATP ha dedotto la corresponsabilità tra l'appaltatore Impresa e il direttore dei Parte_1 lavori Arch. ha asserito, inoltre, la corresponsabilità del fornitore del pavimento CP_3
per il fatto che dalla documentazione tecnica “non si evince con CP_8 Controparte_1 chiarezza l'incompatibilità del materiale come pavimento esposto alle intemperie”. Ha ravvisato, inoltre, il concorso di colpa dell'attore, sotto il profilo della mancanza di corretta manutenzione negli anni desunta dalla “presenza di muschi e zone particolarmente sporche”, ritenendo la manutenzione importante “data la porosità della pietra”, ma nella memoria a chiarimento il CTU ha tuttavia precisato (pag. 6): “la documentazione fotografica allegata alla memoria (foto dalla n° 1 alla n° 5), chiariscono in maniera inequivocabile della carente manutenzione della pavimentazione dalla quale non sono state rimosse nemmeno le efflorescenze. Quanto alla persistenza di umidità nel sottofondo non è stata considerata nell'attribuire la responsabilità al ricorrente”. Sul quesito del Giudice “se la pavimentazione, qualora correttamente posata e manutenuta, avrebbe subito lo stesso deterioramento in assenza dell'accertato difetto del manto impermeabile”, il CTU ha così risposto nella memoria a chiarimento: “La risposta è affermativa. Infatti i pavimenti, anche se posati e manutenuti correttamente, non sono un manto impermeabile e quindi l'acqua piovana – o di altra natura – si sarebbe infiltrata nel sottofondo pagina 8 di 17 mantenendolo umido fino allo smaltimento dell'acqua che lo ha imbibito. Si ricorda che il predetto smaltimento non
è immediato ma avviene in più giorni, ed in ogni caso il sottofondo si mantiene umido per lunghi periodi dell'anno”
(pag. 4).
Per l'eliminazione dei vizi accertati il CTU ha elencato gli interventi necessari, del costo complessivo di 123.800,00 euro IVA esclusa. Si tratta, in sostanza, del rifacimento- a regola d'arte- della pavimentazione del terrazzo, a partire dall'adeguata preparazione del sottofondo mediante molatura della superficie, come si desume dagli interventi descritti dal CTU secondo le seguenti fasi essenziali: rimuovere la pavimentazione, i risvolti sulle facciate interne per i primi 20 cm nonché gli zoccolini in molare la superficie del sottofondo al fine di renderla idonea ad CP_8 accogliere la successiva posa della guaina cementizia;
formare le gusce di raccordo tra il piano orizzontale e le pareti verticali;
posare un nuovo manto impermeabile formato da un doppio strato di guaina cementizia tipo Mapelastic di circa 5 mm complessivi, avendo cura di interporre una rete anti alcali tipo Mapenet tra la prima e la seconda mano;
eseguire il risvolto sulle pareti verticali per circa 20 cm utilizzando sul cambio di direzione un nastro gommato con feltro resistente agli alcali tipo Mapeband;
posare un nuovo pavimento in Lithoverde color piombo o similare, avendo cura di attenersi strettamente alle prescrizioni contenute nelle schede tecniche ivi compreso il trattamento post posa.
1.2- A fronte di queste risultanze della CTU- documentate dalle fotografie allegate alla relazione in sede di ATP- la Corte condivide l'affermazione del Tribunale secondo cui nella fattispecie in esame valgono i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in tema responsabilità per rovina e difetti di cose immobili prevista dall'art. 1669 cod. civ.
Va considerato, infatti, che per giurisprudenza costante “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima” (come, ad esempio, si verifica nel caso di infiltrazioni di acqua e di umidità per difetto di copertura dell'edificio, cfr. Cass. n. 21351/2005; cfr. anche Cass. Sentenza n. 117/2000, secondo cui “tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento”).
Questi principi valgono anche per le opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, per gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino
(evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. Sezioni Unite n. 7756/2017). pagina 9 di 17 Nel caso in esame, nelle opere oggetto dell'appalto per la ristrutturazione dell'abitazione del Sig.
è compresa la pavimentazione dell'esteso terrazzo ubicato al settimo piano dell'edificio e CP_4 al secondo livello dell'abitazione dell'attore; i difetti riscontrati dal CTU attengono alle efflorescenze nei giunti del pavimento del terrazzo e, soprattutto, alle esfogliazioni “presenti in maniera generalizzata nel pavimento del terrazzo, ed in alcuni casi nel rivestimento”.
Questi difetti, ove non eliminati con gli interventi tecnici indicati dal CTU con costo complessivo di 123.800,00 euro oltre IVA, per la loro natura ed estensione pregiudicano in modo evidente il godimento del terrazzo e, quindi, in definitiva, compromettono in modo grave il godimento nel suo complesso dell'unità immobiliare, distribuita sui due livelli del sesto e settimo piano tra loro comunicanti.
Si tratta, quindi, di difetti gravi a norma dell'art. 1669 c.c., come correttamente affermato dal
Tribunale.
È, dunque, infondato il primo motivo d'appello dell' secondo cui la fattispecie Parte_1 dovrebbe essere inquadrata nella previsione dell'art. 1667 c.c. in quanto i vizi riscontrati non inciderebbero in misura apprezzabile sulla funzionalità dell'opera e sulla sua durata.
2)- Col secondo motivo di appello impugna il capo della motivazione della Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dall'appellante, ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi e difetti effettuata a distanza di oltre quattro anni dalla consegna dell'opera, “malgrado gli stessi siano stati immediatamente percepiti dall'attore”.
L'appellante ribadisce l'inquadramento dei vizi accertati nell'ambito della disciplina dell'art. 1667 e, comunque, afferma che erroneamente il Tribunale non ha considerato le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate in primo grado.
La Corte ribadisce che- per quanto sopra rilevato sub 1.2- le eccezioni di decadenza e di prescrizione devono essere valutate alla stregua della disciplina dell'art. 1669 cod. civ.
Al riguardo la Corte osserva che - secondo i principi consolidati espressi dalla Suprema Corte- “ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi;
quest'ultima,
a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso pagina 10 di 17 del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (fra le più recenti Cass.
Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023); “poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta”
(Cass. n. 8187 del 16/06/2000).
Ad avviso della Corte il Tribunale ha correttamente applicato tali principi nel caso in esame.
I lavori di ristrutturazione sono statati effettuati negli anni 2011-2012; con raccomandata in data
24 aprile 2017, inviata all' oltre che alle altre figure professionali poi coinvolte in Parte_1 causa, il Sig. ha fatto riferimento- tra l'altro- alla circostanza che “in più zone del terrazzo” CP_4 le piastrelle presentavano “gravissimi segni di deterioramento, anzi di sgretolamento”, le cui cause ancora non erano accertate (doc. 5 attore); con successiva comunicazione in data 23 marzo 2018
(doc. 6) il legale del Sig. ha formalizzato la denuncia dei vizi, la cui gravità e derivazione CP_4 causale era stata riscontrata tramite le verifiche di un tecnico di fiducia nel frattempo incaricato.
In effetti, la tipologia dei vizi della pavimentazione del terrazzo oggetto di denuncia- accertati in sede di ATP relativamente alle efflorescenze e all'esfogliazione del materiale del pavimento- non poteva evidenziare segni esteriori della gravità del fenomeno, né soprattutto della derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Tale rilievo è confermato dal fatto che l'ATP ha comportato la programmazione di “indagini invasive” sul pavimento del terrazzo (cfr. CTU pag.
3).
Ad avviso della Corte si deve confermare, pertanto, l'affermazione del Tribunale secondo cui la denuncia del 23 marzo 2018 (doc. 6 attore) è stata comunicata all'appaltatore, tempestivamente, a norma dell'art. 1669 cpc entro l'anno dalla scoperta della gravità dei vizi e della loro derivazione causale dalle opere di ristrutturazione del terrazzo, non essendo rilevante ai fini della decorrenza del termine per la denuncia la precedente raccomandata del 24 aprile 2017 (doc. 5 attore).
Come già ritenuto dal Tribunale, a seguito della denuncia del 23.3.2018 il termine di prescrizione annuale ex art. 1669, II comma c.c. è stato tempestivamente interrotto con le successive comunicazioni del 3.10.2018, del 14.3.2019 e del 31.1.2020 (doc. 10, 11 e 12 attore) e poi con il ricorso per ATP proposto nel febbraio del 2020 (R.G.N. 6384/2020), concluso col deposito della
CTU in data 15.3.2021; nel maggio del 2021 l'attore ha introdotto, infine, tempestivamente il giudizio di merito.
Per quanto rilevato si deve respingere il secondo motivo d'appello.
pagina 11 di 17 3) – Col terzo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'impresa appaltatrice e, per contro, sono stati esclusi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno e l'incidenza causale della concorrente responsabilità della fornitrice del materiale della pavimentazione scelto dalla committenza, “il tutto in spregio alle risultanze della CTU”.
L'Impresa Gotti ha allegato di essere subentrata nell'appalto in qualità di mera esecutrice dei lavori di ristrutturazione solo successivamente all'inizio degli stessi, allorché le demolizioni e la costruzione della soletta del sopralzo tra il 6° e il 7° piano dell'immobile, con getto e definizione delle quote dei solai, erano già state eseguite da altra impresa;
l'appellante ha dedotto che, se errore vi è stato, allora di esso dovrebbe rispondere il Progettista e Direttore dei Lavori, non l'impresa appaltatrice che ha agito “quale nudus minister”; l'appellante ha ribadito che le piastrelle del rivestimento sono composte di un materiale in pietra riciclata denominato “ , scelte CP_8 personalmente dal ricorrente e avvallate dal direttore dei lavori e dal fornitore della pietra
[...]
che ne hanno garantito la tenuta anche in ambienti esterni e quindi esposti agli agenti Controparte_1 atmosferici. L'appellante ha affermato che il CTU ha accertato che la principale causa di deterioramento della pavimentazione è imputabile all'attore che negli anni ha omesso completamente la manutenzione del terrazzo determinandone così l'ammaloramento. L'appellante ha concluso che, pertanto, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente una responsabilità dell' Gotti, “la stessa dovrà essere contemperata con quelle concorrenti di committente (ex Pt_1 art. 1227 c.c.), del produttore del materiale di rivestimento del terrazzo e con quella di gran lunga prevalente del Direttore Lavori”.
3.1- La Corte condivide, in primo luogo, i rilievi espressi dal Tribunale circa l'insussistenza del concorso di colpa del committente ex art. 1227, I comma c.c. rispetto al verificarsi dei gravi difetti nella pavimentazione del terrazzo accertati dal CTU, sopra descritti sub 1.1.
Dalla CTU espletata in sede di ATP risulta che le efflorescenze sulla pavimentazione del terrazzo sono dovute all'umidità presente nei materiali che costituiscono il sottofondo e all'acqua piovana;
l'esfogliazione del materiale del pavimento realizzato mediante l'incollaggio di listelli di CP_8 pietra naturale, è dovuta all'assorbimento di acqua, sia piovana sia quella presente nel sottofondo.
Riguardo alle cause di questi fenomeni, il CTU ha accertato che non è stata eseguita l'impermeabilizzazione del sottofondo cementizio prima della posa a colla delle piastrelle, così come previsto in capitolato e che lo strato di colla posato non è continuo;
ha aggiunto: “Queste due circostanze hanno fatto sì che il sottofondo si sia potuto riempire d'acqua mantenendo umida la piastrella”. Il CTU ha accertato, inoltre, come ulteriore concausa dell'assorbimento di acqua, che il sistema di scarico del terrazzo è stato realizzato con un dislivello di circa 10 cm tra il piano dell'impermeabilizzazione e la quota dello scarico del terrazzo;
questo comporta che, a seguito delle pagina 12 di 17 piogge persistenti, l'acqua si infiltra dalle fughe e rimane sul manto impermeabile fino alla sua evaporazione.
Ad avviso della Corte, come già affermato dal Tribunale, le predette cause dei vizi della pavimentazione riscontrati dal CTU- ossia la mancata impermeabilizzazione del sottofondo, la discontinuità dello strato di colla posato sotto piastrelle, il dislivello tra il piano dell'impermeabilizzazione e la quota dello scarico del terrazzo- sono imputabili ai lavori d'appalto non eseguiti a regola d'arte e, quanto alla mancata impermeabilizzazione, anche non in conformità al capitolato.
La responsabilità dell'appaltatore per gli evidenti errori nell'esecuzione della pavimentazione del terrazzo risulta assorbente rispetto al difetto di manutenzione ordinaria del terrazzo, prospettato dal CTU nell'ATP come profilo di responsabilità concorrente dell'attore.
Va precisato che dalla stessa relazione del CTU si desume che il difetto di manutenzione può aver avuto incidenza solo rispetto alla presenza di muschi e di zone particolarmente sporche sulla superficie della pavimentazione. Il CTU nella memoria a chiarimento ha precisato, infatti, che “la persistenza di umidità nel sottofondo non è stata considerata nell'attribuire la responsabilità al ricorrente” (pag. 6), ciò a conferma dell'irrilevanza- dal punto di vista del nesso eziologico- del difetto di ordinaria manutenzione del terrazzo rispetto al grave deterioramento della pavimentazione.
L' Gotti serl ha ribadito, inoltre, l'asserita responsabilità concorrente del committente e di Pt_1 per la scelta del materiale utilizzato per la pavimentazione esterna e, in Controparte_1 generale, la responsabilità concorrente del direttore dei lavori.
Al riguardo si precisa che il Tribunale ha affermato la responsabilità concorrente del direttore di lavori Arch. , il quale non ha impugnato la sentenza. Il giudicato sul punto non vale, tuttavia, CP_3 ad escludere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente.
Si deve considerare, al riguardo, che secondo i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte,
“l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto,
a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Ordinanza n. 23594/2017;
Cass. n. 8016/2012); in particolare per quanto concerne la scelta dei materiali impiegati per i lavori,
“la regola secondo cui la responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti della materia impiegata non è a priori esclusa pagina 13 di 17 dall'essere stata essa scelta dallo stesso committente, può trovare valida deroga nelle private pattuizioni, ove prevalga
l'esigenza di sottrarre l'appaltatore all'onere di complessi accertamenti preventivi, come nel caso in cui il committente riservi al direttore dei lavori un potere insindacabile di scelta e di controllo dei materiali tale da escludere ogni facoltà di determinazione e di decisione dell'appaltatore al riguardo” (Cass. n. 1391/1992).
Nel caso in esame l'appellante non ha assolto l'onere di provare di aver agito Parte_1 quale “nudus minister” rispetto ad istruzioni impartite dal committente o dal direttore dei lavori in merito alla scelta del materiale e all'esecuzione della pavimentazione.
L'appellante si è limitato a dedurre nei capitoli di prova orale che le piastrelle erano state “scelte” dall'attore e da sua moglie e che l'Arch. e avevano “affermato che il CP_3 Controparte_1 rivestimento di era adatto alla posa anche in ambienti esterni”. CP_8
Le circostanze dedotte sono irrilevanti al fine di escludere la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., in quanto da esse non si può desume l'esonero dell'appaltatore dall'obbligo di segnalare al direttore dei lavori o al committente i rischi di danni derivanti dall'utilizzo del materiale, ove ritenuto dall'appaltatore non idoneo all'impiego per la pavimentazione del terrazzo;
lo stesso CTU ha peraltro precisato nella memoria a chiarimento che- secondo le indicazioni del produttore- il prodotto è sconsigliato per la copertura di terrazzi in esterno “ma può essere impiegato se correttamente installato, trattato e manutenuto” (pag. 3).
Si deve confermare, quindi, il rilievo del Tribunale circa l'assenza di nesso causale tra l'impiego del materiale fornito da e i gravi difetti nella pavimentazione del terrazzo dovuti Controparte_1 invece - quale causa di per sé assorbente- all'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e in difformità rispetto al capitolato (mancata impermeabilizzazione del sottofondo, discontinuità dello strato di colla posato sotto piastrelle, inidoneo dislivello tra il piano dell'impermeabilizzazione e la quota dello scarico del terrazzo).
La Corte osserva, infine, che l'appellante ha affermato di essere subentrato ad altro appaltatore nell'esecuzione della pavimentazione del terrazzo;
nel capitolo n. 2 della memoria istruttoria ha dedotto: “Vero che quando l'Impresa Gotti è intervenuta le demolizioni e la costruzione della soletta del sopralzo tra il 6° e il 7° piano dell'immobile con getto e definizione delle quote dei solai, erano già state da eseguite da un'altra impresa”.
La circostanza- anche qualora fosse confermata- non varrebbe comunque ad esonerare l'appellante dalla responsabilità ex art. 1669 c.c., considerato che l'appaltatore assume verso il committente un'obbligazione "di risultato" rispetto all'opera completata e, pertanto, assume a proprio carico i rischi conseguenti al mancato rilievo di eventuali difetti nell'esecuzione di lavori da parte del precedente appaltatore.
Ne consegue l'integrale rigetto del terzo motivo d'appello.
pagina 14 di 17 4)- Col quarto motivo l'appellante censura il capo della sentenza col quale è stata accolta solo in parte la domanda di garanzia svolta dall' nei confronti di Parte_1 Controparte_5
ritenendo operante il massimale di euro 25.000,00 previsto in relazione alla garanzia aggiuntiva
[...] di cui all'art. 79 delle condizioni di polizza;
secondo l'appellante, nella fattispecie in esame valgono invece l'art. 68 e l'art. 65 della Sezione 9 delle condizioni generali di contratto, che prevedono il limite di € 150.000,00 per la copertura assicurativa, salva l'applicazione delle percentuali di scoperto indicate.
L'appellata ha replicato di aver aderito in primo grado alle difese della propria chiamante, CP_5 avverso ogni domanda formulata dall'attore in primo grado;
ha quindi dichiarato di “intendere fare proprie le ragioni dei primi tre motivi di impugnazione proposti dall'appellante volti ad ottenere, in riforma della decisione di primo grado, il rigetto di ogni domanda formulata dal Sig. nei CP_4 confronti di non avendo evidentemente da far valere ragioni di ingiustizia ulteriori Parte_1 rispetto ai motivi di impugnazione esposti sul punto”. L'appellata ha precisato: “ ha dato CP_5 la propria disponibilità ad adempiere alla statuizione così come richiesto da (all. A), provvedendo a Parte_1 versare alla predetta l'importo di € 24.000,00 (pari alla condanna manlevatoria, corrispondente al Parte_1 massimale impegnato, detratta la franchigia), con conseguente diritto di alla restituzione di tale importo CP_5 ove, in accoglimento dei primi tre motivi di appello, ogni domanda formulata nei confronti dell'assicurata sia respinta, ovvero sia ridotta la sua quota di corresponsabilità”.
Sul quarto motivo d'appello ha eccepito l'inammissibilità l'impugnazione di CP_5 [...] in quanto si tratta di una mera riproposizione delle argomentazioni esposte dall'appellante Parte_1 in primo grado, giustamente respinte dal Tribunale e, nel merito, ha ribadito le argomentazioni svolte in primo grado riguardo alla non applicabilità delle clausole 65 e 68 delle condizioni generali della polizza, sia per la tipologia di danno sia sotto un profilo strettamente temporale.
4.1- Il motivo d'appello è infondato.
Il Tribunale ha affermato che, con riferimento al caso di specie, non può operare la generale copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi oggetto della polizza in esame, prevedente un massimale di 5.000.000 di euro e che, invece, è operante la garanzia assicurativa aggiuntiva di cui all'art. 79 delle condizioni di polizza prevedente un massimale di € 25.000,00.
Al riguardo il Tribunale ha rilevato che l'art. 41 delle condizioni di polizza espressamente prevede, alla lettera o), che l'assicurazione per la R.C.T. non comprende i danni “alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori”, come quelli dei quali deve rispondere l'appellante, con la conseguenza che non può ritenersi operante in suo favore la generale copertura assicurativa per la responsabilità civile oggetto di polizza.
L'appellante censura la motivazione, affermando che la sentenza non ha tenuto conto del fatto che, tra le estensioni di garanzia stipulate dall' Gotti vi sono quelle previste dagli articoli 68 e 65 Pt_1 pagina 15 di 17 delle condizioni generali di contratto, che stabiliscono un massimale di polizza di euro 150.000,00 per sinistro.
La Corte osserva che l'art. 68 della sezione 9 delle condizioni generali di contratto, intitolato
“garanzia postuma attività completa”, così dispone: “In parziale deroga delle “Norme che regolano
l'Assicurazione”, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all per danni – anche Parte_3 derivanti da incendio- avvenuti compimento dei lavori di cui alla descrizione del rischio, esclusivamente in Pt_4 conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Sono esclusi i danni alle opere eseguite dall' nonchè le spese Parte_3 di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle stesse”. L'art. 65, intitolato “postuma”, prevede: “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, anche derivati da incendio, da difetto di esecuzione dei lavori descritti in polizza ed eseguiti presso terzi dall' stesso, o da persone che operano per suo conto, per morte, Parte_3 per lesioni personali e per i danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro esecuzione e consegna a Terzi dell'opera…L'Assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate e poste in opera, le spese di rifacimento del lavoro eseguito, le spese di rimpiazzo delle componenti, parti attrezzature o materiali utilizzati per l'esecuzione del lavoro”.
Dal tenore letterale delle predette clausole dell'art. 65 ed art. 68 si evince, quindi, non già la deroga all'art. 41 lett. 0, bensì la conferma dell'esclusione della copertura assicurativa per i danni alle opere eseguite dall' nonché per le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle Parte_3 stesse.
Ad avviso della Corte, si deve pertanto ribadire l'affermazione del Tribunale secondo cui la generale copertura assicurativa per la responsabilità civile oggetto della polizza non opera in relazione ai danni dei quali l'appellante deve rispondere ex art. 1669 c.c., che investono direttamente l'opera realizzata dall' (la pavimentazione del terrazzo) e non cose diverse da essa o Parte_1 persone.
Si deve, quindi, ribadire che nel caso in esame vale invece la garanzia aggiuntiva di cui all'art. 79 delle condizioni di polizza, in base al quale “A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, sono compresi in garanzia i danni alle opere in costruzione… e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non siano danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi o danni alle parti direttamente oggetto dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata… con un massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo”, con la franchigia ivi prevista.
Ne consegue l'integrale rigetto del quarto motivo d'appello, statuizione questa che esime la Corte dell'esaminare le istanze formulate in via subordinata dall'appellata Controparte_5
5)- Per il principio della soccombenza l'appellante dev'essere condannata a pagare le spese processuali in favore delle altre parti, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, in favore di e secondo i parametri medi per Controparte_1 CP_3 Controparte_4 pagina 16 di 17 le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo il parametro minimo per la fase di trattazione;
per il compenso si liquida secondo i parametri minimi per le quattro Controparte_5 fasi in quanto la difesa è stata limitata al quarto motivo d'appello con riferimento all'oggetto della garanzia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza nr. 6337/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 21/06/2024,
[...] così provvede:
I- rigetta integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza nr. Parte_1
6337/2024 emessa dal Tribunale di Milano, che conferma integralmente;
II- condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.154,00 per compenso oltre il rimborso del 15 % ex art. 2 DM n. 55\2014, oltre CPA ed IVA se dovuta, in favore di ciascuna delle seguenti parti: Controparte_1 CP_3 Controparte_4
e liquidate in favore di in € 7.158,50 per compenso oltre il
[...] Controparte_5 rimborso del 15 % ex art. 2 DM n. 55\2014, oltre CPA ed IVA se dovuta;
III- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 11 giugno 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte
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