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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4819/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado
Avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Edmondo De Amicis n. 6, elettivamente dom.to in Corso Francesco Ferrucci n. 75, Torino, presso lo studio dell'Avv. MUSOLINO NIVES
Parte adottante nei confronti di: nata a [...] il [...], residente in [...]
Edmondo De Amicis n. 6
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024 il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere, Pt_1
esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig.ra Parte_2
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare la sig.ra riferiva, in particolare che a seguito della relazione avviata con la Parte_2
sig.ra , divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 7.01.1989, aveva CP_1
instaurato con , figlia della signora, un profondo legame affettivo di natura filiale che si era Pt_2 consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza dell'1.07.2024 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano altresì il loro assenso la sig.ra e il sig. , rispettivamente CP_1 Persona_1
madre e marito dell'adottanda.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.
* * *
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante sig. è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come Pt_1 età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottanda il 15.05.1968 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la sig.ra madre dell'adottanda, nonché il sig. marito CP_1 Per_1 dell'adottanda, e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, l'adottanda ha chiesto di voler mantenere soltanto il proprio cognome originario
, senza che allo stesso venga anteposto o posposto quello dell'adottante . Parte_2 Pt_1
Ritiene il Collegio che tale richiesta non possa trovare accoglimento. Il dato legislativo di cui all'art. 299 comma 1 c.c., soprattutto se confrontato col disposto di cui all'art. 262 c.c., esprime infatti una forte indicazione nel senso della necessaria assunzione del cognome dell'adottante insieme al proprio cognome originario, indicazione non smentita ma indirettamente confermata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"), la quale ha previsto la possibilità per le parti di richiedere che il cognome dell'adottante venga posposto anziché anteposto al cognome originario, non già la possibilità di radicale sostituzione del cognome originario od omissione del cognome dell'adottante. Deve pertanto trovare applicazione la regola di cui all'art. 299 co. 1 c.c., che stabilisce che “l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] Parte_2
da parte di nato a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottanda assuma il cognome , anteposto al proprio Pt_1 Parte_2
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino in data 13/09/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado
Avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Edmondo De Amicis n. 6, elettivamente dom.to in Corso Francesco Ferrucci n. 75, Torino, presso lo studio dell'Avv. MUSOLINO NIVES
Parte adottante nei confronti di: nata a [...] il [...], residente in [...]
Edmondo De Amicis n. 6
Parte adottanda e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024 il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere, Pt_1
esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig.ra Parte_2
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare la sig.ra riferiva, in particolare che a seguito della relazione avviata con la Parte_2
sig.ra , divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 7.01.1989, aveva CP_1
instaurato con , figlia della signora, un profondo legame affettivo di natura filiale che si era Pt_2 consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza dell'1.07.2024 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano altresì il loro assenso la sig.ra e il sig. , rispettivamente CP_1 Persona_1
madre e marito dell'adottanda.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere la causa è stata trattenuta a decisione.
* * *
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante sig. è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come Pt_1 età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e l'adottanda il 15.05.1968 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la sig.ra madre dell'adottanda, nonché il sig. marito CP_1 Per_1 dell'adottanda, e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, l'adottanda ha chiesto di voler mantenere soltanto il proprio cognome originario
, senza che allo stesso venga anteposto o posposto quello dell'adottante . Parte_2 Pt_1
Ritiene il Collegio che tale richiesta non possa trovare accoglimento. Il dato legislativo di cui all'art. 299 comma 1 c.c., soprattutto se confrontato col disposto di cui all'art. 262 c.c., esprime infatti una forte indicazione nel senso della necessaria assunzione del cognome dell'adottante insieme al proprio cognome originario, indicazione non smentita ma indirettamente confermata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"), la quale ha previsto la possibilità per le parti di richiedere che il cognome dell'adottante venga posposto anziché anteposto al cognome originario, non già la possibilità di radicale sostituzione del cognome originario od omissione del cognome dell'adottante. Deve pertanto trovare applicazione la regola di cui all'art. 299 co. 1 c.c., che stabilisce che “l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] Parte_2
da parte di nato a [...] il [...]. Parte_1
Dispone che l'adottanda assuma il cognome , anteposto al proprio Pt_1 Parte_2
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino in data 13/09/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo