TRIB
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/11/2024, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2118/2024 R.G. promosso con ricorso in data 7 ottobre 2024 da parte di:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 6 (C.F. ) C.F._1
e nata in [...] il [...], residente in [...]
n. 6 (C.F. ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, ai fini del presente atto dall'Avv. Piera Buscaroli, del Foro di Ferrara,
C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Argenta (FE), Via Don CodiceFiscale_3
Minzoni n. 5, con dochiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. B), n. 2 L. 28/12/2005, n. 263, di poter ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di Telefax 0532 800895 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: – PEC: , come da Email_1 Email_2
mandato telematico da intendersi in calce al presente atto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente – come in effetti fanno già da tempo - e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2) La casa coniugale resterà in uso momentaneamente alla moglie. 3) I coniugi si sono accordati affinché il marito versi alla moglie per n. 18 mesi la somma di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di
Gennaio 2025. 4) I coniugi dichiarano di avere già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica e non. 5) Le spese legali sono interamente a carico del marito.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 8 novembre 2024.
In data 31 ottobre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici fra le parti e le relative statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20/11/1983, e , nata in [...] il giorno 02/0271982, unitisi in Parte_2
matrimonio ad Argenta il 12/12/2007.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Argenta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
2 Così deciso in Ferrara il giorno 13 novembre 2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2118/2024 R.G. promosso con ricorso in data 7 ottobre 2024 da parte di:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 6 (C.F. ) C.F._1
e nata in [...] il [...], residente in [...]
n. 6 (C.F. ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, ai fini del presente atto dall'Avv. Piera Buscaroli, del Foro di Ferrara,
C.F. , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Argenta (FE), Via Don CodiceFiscale_3
Minzoni n. 5, con dochiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. B), n. 2 L. 28/12/2005, n. 263, di poter ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di Telefax 0532 800895 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: – PEC: , come da Email_1 Email_2
mandato telematico da intendersi in calce al presente atto
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente – come in effetti fanno già da tempo - e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2) La casa coniugale resterà in uso momentaneamente alla moglie. 3) I coniugi si sono accordati affinché il marito versi alla moglie per n. 18 mesi la somma di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di
Gennaio 2025. 4) I coniugi dichiarano di avere già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica e non. 5) Le spese legali sono interamente a carico del marito.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 8 novembre 2024.
In data 31 ottobre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici fra le parti e le relative statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20/11/1983, e , nata in [...] il giorno 02/0271982, unitisi in Parte_2
matrimonio ad Argenta il 12/12/2007.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Argenta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
2 Così deciso in Ferrara il giorno 13 novembre 2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
Il Presidente
Dott. Stefano Scati