Accoglimento
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/06/2025, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05635/2025REG.PROV.COLL.
N. 07461/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7461 del 2022, proposto da SH IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Della Rocca, Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
contro
Regione Abruzzo, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Nereto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Teramo, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 00061/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province de L’Aquila e Teramo e del Comune di Nereto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società SH IA s.p.a., operativa nel Comune di Nereto, ove è titolare di un impianto di lavanderia industriale, in data del 13.10.2017 ha presentato un’istanza prot. 262806/17 per la realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi.
L’articolato procedimento è stato definito con provvedimento autorizzatorio unico Regionale (PAUR) negativo, mediante adozione della determinazione di G.R. della Regione Abruzzo n. DPC002/PAUR/011 del 28 aprile 2020.
Il predetto provvedimento è stato impugnato dalla SH IA s.p.a. dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo per chiederne l’annullamento, in uno agli atti istruttori presupposti e in particolare:
- del Verbale della Conferenza dei Servizi del 10.02.2020 con i precedenti Verbali di Conferenza dei Servizi;
- i pareri negativi resi in conferenza dei servizi dal Comune di Nereto (parere negativo di conformità urbanistica prot. 10104 del 26.11.2019; nota prot. 10105 del 26.11.2019; nota prot. 10087 del 25.11.2019; provvedimento prot. 1112/2020 del 10.02.2020 e presupposta attività istruttoria);
- parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo reso nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 10.02.2020;
- parere negativo al rilascio dell’A.I.A. assunto dalla Regione Abruzzo sempre nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 10.02.2020;
- le relazioni tecniche dei professionisti incaricati dal Comune di Nereto assunte a supporto del proprio giudizio di contrarietà all’intervento;
- i contributi critici di Comitati, Associazioni ambientali e gruppi politici e il “parere sanitario negativo” espresso dal Sindaco del Comune di Nereto.
La società ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni conseguenti al provvedimento di diniego.
Con sentenza n. 61 del 17 febbraio 2022 il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dalla Società SH IA S.p.a. che ha gravato la predetta sentenza con appello chiedendone la riforma in quanto errata in diritto.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Abruzzo, il Ministero della Cultura con la locale Soprintendenza ed il Comune di Nereto per resistere all’appello, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Alla udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusive con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive e confermato le conclusioni già rassegnate in atti.
L’appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Mediante l’appello in esame la SH IA ripropone tutti gli otto motivi di ricorso finalizzati a evidenziare una conduzione del procedimento caotica e contraddittoria a causa della ferma opposizione del Comune di Nereto alla realizzazione dell’impianto, con particolare riferimento all’istruttoria relativa al rilascio della autorizzazione paesaggistica, in ragione della interferenza dell’impianto con la fascia di rispetto del torrente Vibrata iscritto negli elenchi dei torrenti ex art. 142, comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 42 del 2004.
In particolare con il primo motivo l’appellante ha dedotto: “ Illegittimità della sentenza per error in iudicando in termini di travisamento dei presupposti e mancata/parziale disamina dei fatti e atti di causa; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 nonies, 7 e 97 della l. 241/1990, dell’art. 146 d. lgs. n. 42/2004 e dei principi sul legittimo affidamento e del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione e, comunque, insufficienza, perplessità ed irragionevolezza della motivazione. Violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronunzia sull’accertamento di responsabilità dell’ente comunale sotto il profilo risarcitorio ”.
Lamenta che l’attestazione di insussistenza del vincolo paesaggistico sull’area in esame - rilasciata dal Comune di Nereto con nota prot. 79/SUE del 19.03.2018 – sarebbe stata dallo stesso revocata solo in vista della Conferenza di Servizi del 26.11.2019, ossia con nota prot. 10087 del 25.11.2019 di “modifica in autotutela” della originaria dichiarazione. Contesta la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela (per decorso del limite temporale di 18 mesi, lesione del legittimo affidamento ingenerato e mancanza di un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento) nonché la violazione delle garanzie procedimentali per omesso coinvolgimento della SH nel necessario contraddittorio procedimentale.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse poiché il vincolo paesaggistico sussiste a prescindere da ciò che attesta il Comune, che non ha competenza in materia di perimetrazione delle aree vincolate. L’interessato può invece impugnare l’eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune – laddove a ciò delegato – o dalla Regione come pure il presupposto parere obbligatorio della Soprintendenza, adottati sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un’area vincolata in realtà insussistente.
Con il secondo motivo ha dedotto: “ Illegittimità della sentenza per error in iudicando in termini di travisamento dei fatti e degli atti di causa e dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e/o falsa
interpretazione/applicazione di legge ed in particolare degli artt. 27 bis, comma 8, d.lgs. n. 152/06; 146 d.lgs. n. 42/2004, 97 legge n. 241/1990, e dei più generali principi sulla correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa. difetto di istruttoria. difetto di motivazione sotto il profilo dell’insufficienza, dell’approssimazione, dell’illogicità, della contraddittorietà e della irragionevolezza. ”.
Lamenta la erroneità della sentenza del T.a.r. – nella parte in cui ha ritenuto legittimo il rifiuto di disporre la sospensione del procedimento, sul presupposto che si tratterebbe di potere eccezionale e discrezionale oltre che incompatibile con la natura perentoria del termine di conclusione del procedimento e comunque in quanto ritenuta non necessaria stante la completezza degli elementi acquisiti - per avere omesso di considerare che le plurime richieste di sospensione della procedura di Paur da parte della società non potevano ritenersi arbitrarie ed estemporanee, bensì trovavano oggettiva giustificazione nelle esigenze istruttorie formulate dalla stessa Amministrazione, ed in particolare dalla Soprintendenza, sia con nota 28.01.2020 (doc. 23 fasc. I grado) - a fronte della non ricomprensione del Comune di Nereto tra quelli delegati all’istruttoria e al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d. lgs n. 42/2004 -, sia in sede di Conferenza dei Servizi del 10.02.2020, ai fini della verifica di legittimità delle strutture preesistenti, utilizzate dalla SH ed in ipotesi prive, a loro volta, di autorizzazione paesaggistica.
Il motivo è in sé infondato, pur dovendosi osservare quanto segue ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento di diniego impugnato.
Il rifiuto di sospensione del procedimento per approfondimenti chiesto dalla società appare formalmente non irragionevole, dato il superamento del termine perentorio di conclusione del procedimento ed il ritardo accumulato a causa dell’andamento anomalo dell’istruttoria, ma in punto di fatto ha contribuito – come si vedrà meglio nella disamina del motivo seguente – a che il procedimento che ha portato alla determina conclusiva della conferenza di servizi ed al diniego di Paur fosse carente delle verifiche istruttorie necessarie ad accertare la sussistenza dei presupposti per la sanatoria ex art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 sulle strutture preesistenti prive di autorizzazione paesaggistica oltre ad una valutazione complessiva circa la possibile rilevanza paesaggistica dell’area.
Con il terzo e quarto motivo, proposti congiuntamente in quanto congiuntamente scrutinati dal T.a.r., ha dedotto: “ Illegittimità della sentenza per error in iudicando in termini di travisamento dei fatti e degli atti di causa e dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e/o falsa interpretazione e/o applicazione degli artt. 142 e 146 d. lgs. n. 42/04; della l.r. Abruzzo n. 2/2003 in materia di beni paesaggistici ed ambientali; della dgr regione Abruzzo n. 1152 del 27.11.2008 sui criteri di idoneità in capo agli enti delegati; della determinazione di g.r. della regione Abruzzo n. da/1 del 08.01.2008 approvativa dell’elenco dei comuni delegati; dell’art. 97 Cost e della legge n. 241/1990, e dei più generali principi sulla correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa e sulla tipicità degli atti amministrativi. Difetto di istruttoria. Vizio di motivazione per insufficienza, contraddittorietà ed irragionevolezza della stessa. Difetto di sindacato giurisdizionale in termini di omesso accertamento della illogicità, contraddittorietà ed incompletezza delle valutazioni poste a fondamento del diniego di autorizzazione paesaggistica. Eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo della ritenuta non sfruttabilità dell’area in esame ai fini edificatori. ”.
Lamenta la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui:
- ha omesso di considerare come il Comune avrebbe adottato esso stesso il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, in assenza del presupposto parere obbligatorio della Soprintendenza, e comunque in assenza di specifica competenza funzionale in materia, oltre che privo di idonea struttura tecnica a provvedere in materia paesaggistica non essendo stato a ciò delegato dalla Regione Abruzzo;
- ha omesso di considerare che la Soprintendenza avrebbe reso il proprio parere obbligatorio in conferenza di servizi sulla scorta delle mere risultanze dell’attività istruttoria condotta dal Comune di Nereto ossia di un organo incompetente in materia paesaggistica in quanto non delegato dalla Regione, privo delle competenze specialistiche necessarie nonché senza lo svolgimento delle verifiche e degli approfondimenti di cui lo stesso organo ministeriale aveva sollecitato.
Il motivo è fondato.
In generale risulta dirimente la circostanza che la Soprintendenza ha reso il proprio parere sulla base dell’istruttoria condotta dal Comune di Nereto che non rientra nel novero degli enti a ciò subdelegati dalla Regione Abruzzo. L’istruttoria competeva pertanto alla Regione, ed era la stessa Regione che avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione paesaggistica dopo aver acquisito il parere del Soprintendente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 a mente del quale “ La Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ”.
La base conoscitiva sulla cui scorta la Soprintendenza ha espresso il proprio parere in conferenza di servizi è stata dunque assunta tramite un organo privo della necessaria competenza specialistica al punto che il Comune ha ritenuto di poter adottare esso stesso finanche il provvedimento (negativo) relativo alla autorizzazione paesaggistica, senza neppure acquisire il presupposto parere obbligatorio della Soprintendenza (cfr. provvedimento prot. n. 1112/20 del 10 febbraio 2020). Non vale a sanare l’anomalia procedimentale e la violazione delle regole sulla competenza la circostanza che la Soprintendenza nella Conferenza dei Servizi del 10 febbraio 2020, precisava che “ Il Provvedimento definitivo di diniego al rilascio della Autorizzazione paesaggistica trasmesso dal Comune di Nereto è da intendersi quale proposta di parere della quale la Soprintendenza tiene conto nelle valutazioni di merito ” poiché in base all’art. 146, comma 6, in assenza di delega, l’attività di verifica istruttoria che confluisce nella relazione tecnica illustrativa e nella proposta di provvedimento di cui all’art. 146, comma 7, doveva comunque essere predisposta dalla Regione, senza che la Soprintendenza potesse valorizzare le verifiche condotte dal Comune, organo non solo incompetente per legge ma anche privo delle necessarie competenze specialistiche.
Inoltre in merito al parere paesaggistico successivamente resto in conferenza di servizi (cfr. p. 13 punto 9 verbale conferenza servizi) la Soprintendenza non poteva adottare un provvedimento soprassessorio dopo le indicazioni contraddittorie fornite dal Comune, negando sostanzialmente il parere, dovendo piuttosto farsi carico di verificare la sussistenza dei presupposti per la sanatoria ex art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 delle strutture preesistenti ed accertare se, rispetto al vincolo, potesse operare il regime di deroga di cui all’art. 142, comma 2, lett. a) e b) d. lgs. n. 42 del 2004. Tale verifica doveva essere condotta in vista della riunione finale della conferenza di servizi ed essendo stata omessa si è pervenuti ad un diniego che appare immotivato o quanto meno perplesso.
La Soprintendenza invece di chiedere termine per approfondimenti, dopo il lungo lasso temporale trascorso a discutere dei pareri resi in materia da organo incompetente (il Comune di Nereto), ha reso infatti un parere negativo solo perché si è trovata nella impossibilità di accertare preventivamente se vi fossero i presupposti per la deroga o per la sanatoria ex art. 167 d. lgs. n. 42 del 2004: ciò conferma che la richiesta di sospensione dei lavori, per approfondimenti, avanzata in conferenza dal legale della ricorrente (cfr. p. 13 punto 10) era in sostanza ragionevole e rendeva palese, seppur in fatto e da altra angolazione, l’illegittimità del parere contrario reso dalla Soprintendenza per difetto di istruttoria.
Il parere della Soprintendenza è anche intrinsecamente contraddittorio poiché al punto 11 di p.13, in replica alla richiesta del legale della ricorrente di cui al punto 10, ha affermato di avere tutte le informazioni necessarie - desumendole dall’istruttoria condotta dal Comune - per rendere il parere negativo mentre al punto 9 ha rappresentato la necessità di condurre degli approfondimenti in relazione alle strutture preesistenti, carenti di autorizzazione paesaggistica, e in relazione alla applicabilità della deroga al vincolo ex lege , ai sensi dell’art. 142, comma 2 lett. a) e b).
Dall’esame del punto 4 di p. 15 parrebbe che la Soprintendenza abbia optato per il parere negativo in ragione della mancanza della sanatoria delle opere già realizzate senza autorizzazione paesaggistica ma, così facendo, ha omesso di accertare se potesse operare la deroga ex art. 142 comma 2 di cui al precedente n. 10.
Il motivo è dunque fondato ed il diniego deve essere annullato con obbligo di rinnovare tutta l’istruttoria relativa al profilo paesaggistico.
Con il quarto motivo lamenta che il T.a.r. avrebbe, altresì, erroneamente fatto propria l’ulteriore censura comunale circa il fatto che l’intervento ricadrebbe in area di pericolosità idraulica di cui al PSDA, nonché circa l’assoggettamento a vincolo idrogeologico e a rischio esondazione.
Il motivo è fondato.
Quanto al vincolo idraulico (materia che resta nella cognizione di questo Giudice amministrativo e non del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in mancanza di apposito motivo di appello sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 9 c.p.a.), sebbene l’area interessata dall’ampliamento ricada in zona a pericolosità medio alta in base la piano di bacino, l’autorizzazione doveva essere rilasciata in sede di conferenza di servizi, e poiché in quella sede l’autorità competente non si è espressa, si prescinde ex lege dal parere.
Inoltre dal parere rilasciato dal Genio civile con nota del 4.12.2017- Prot. 308987/17, risulta che l’area non rientri nella fascia di rispetto idraulica (cfr. doc. 4 in fascicolo SH).
Ivi si legge che “ In riferimento alla nota prot. n. RA/265877/17 del 17/10/2017, acquisita da questo
Servizio in pari data con prot. n. RA/266157/17, con la quale si è invitati ad esaminare il progetto in epigrafe, si rappresenta che in relazione alle competenze del Servizio Genio Civile, non si rilevano occupazioni di aree del demanio idrico, ne interferenze con corsi d'acqua di competenza regionale (aree inondabili di cui al PSDA), per le quali è necessario l'acquisizione dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 .”.
Invero dalle difese delle parti emerge una sovrapposizione di titoli autorizzatori aventi finalità diverse: in particolare tra autorizzazione dell’autorità di Bacino per il rischio esondazioni del torrente limitrofo ed autorizzazione richiesta per la costruzione a meno di dieci metri dal piede del fiume che è l’autorizzazione idraulica ex regio decreto n. 523 del 1904.
In ogni caso il genio civile è stato interpellato e con la citata nota, relativa a tutta la disciplina idraulica, non ha reso parere ostativo.
Deve dunque concludersi nel senso che in conferenza di servizi non sono emersi elementi ostativi all’intervento in relazione ai profili idraulici.
Con il quinto motivo ha dedotto: “ Illegittimità della sentenza per error in iudicando in termini di travisamento dei fatti e degli atti di causa e dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e/o falsa interpretazione/applicazione del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti della regione Abruzzo e del d.lgs. 285/1992 (codice della strada) con particolare riferimento agli artt. 3 e 4. Difetto di istruttoria. Vizio di motivazione per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della stessa ”.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere sussistente la dedotta violazione della distanza di 500 metri dell’impianto dal centro abitato prescritta dal Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).
Il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (cfr. punto 18.6 allegato alla D.C.R. n. 110/08 del 2018), nel definire i criteri di localizzazione degli impianti, fissa infatti in ml. 500 la loro distanza dai centri abitati la cui nozione, alla luce della definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, n. 8 del codice della strada, è rinvenibile nella presenza di almeno 25 edifici, laddove nel caso di specie secondo il Comune di Nereto vi sarebbe un nucleo di 38 edifici posto a meno di 500 metri.
La Relazione di piano in allegato al PRGR, alla Tabella 18.6-1, nel prescrivere la distanza di mt 500 per gli impianti quale quello di specie, ha specificato, di seguito alla tabella, che le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell’impianto, recependo, quale nozione di centro abitato, quella definita dal d. lgs. n. 285/1992. Detta definizione è a sua volta contenuta all’art. 3, comma 1, n. 8) del Codice della Strada, e, a seguire, l’art. 4 pone in capo al Comune l’onere di specifica delimitazione del centro abitato mediante idonea cartografia (comma 2).
L’appellante lamenta che mancando la delibera di Giunta di delimitazione del centro abitato (in quanto la cartografia sarebbe andata smarrita per stessa ammissione del Comune) la predetta distanza non potrebbe ritenersi violata. Il Comune replica (p. 25 memoria di costituzione) che tale delimitazione sarebbe stata operata già con la Deliberazione n. 268 del 27 giugno 1995 e, successivamente confermata con la n. 27 del 22 febbraio 2006 e n. 237 del 25 ottobre 2007. Pertanto lo smarrimento (regolarmente denunciato alla magistratura) delle cartografie allegate alle predette delibere sarebbe irrilevante e tale da non poter obliterare il dato della presenza del predetto nucleo abitato a meno di 500 m., successivamente confermato con l’atto di Giunta CS/mc 27 Comunale n. 16 del 14 febbraio 2020 (doc. 8 fasc. Comune) che però è atto successivo alla conferenza di servizi tenutasi in data 10 febbraio 2020 e come tale irrilevante in base al principio tempus regit actum .
Il Comune aggiunge che il parere espresso dalla società ricorrente in ordine alla mancanza, nel raggio di 500 metri dall’area di localizzazione, di un centro abitato, sarebbe smentito sia dalla perizia tecnica redatta, su incarico del Comune, dall’Ing. A. Di Gaetano sia dalle misurazioni effettuate dal tecnico comunale, Geom. P. Pompa.
Entrambi avrebbero accertato l’inserimento dell’azienda SH IA all’interno del raggio di 500 m. da un insediamento abitativo costituito da oltre 25 abitazioni (cfr. punto 15 di p. 14 del verbale conclusivo di conferenza di servizi).
Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d. lgs. n. 285 del 1992 ai fini della delimitazione del centro abitato la relativa delibera di Giunta, al momento della pubblicazione sull’albo pretorio, deve necessariamente essere corredata da “idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso”; a tal fine non è sufficiente la delibera in sé, se non accompagnata dalla cartografia.
Poiché tuttavia non risulta che l’ANAS, a tal fine interpellata, abbia dato riscontro alla richiesta di avere copia delle cartografie andate smarrite relative alla delimitazione del centro abitato, e tenuto conto che è controverso in fatto che le 38 abitazioni indicate dal Comune configurino “un raggruppamento continuo” come richiesto dall’art. 3, comma 1, n. 8 del Codice della Strada per la sussistenza di un centro abitato, emerge una esigenza di approfondimento istruttorio che dovrà essere soddisfatta in sede di rinnovo del procedimento per le ragioni che saranno precisate nel prosieguo.
Allo stato dunque sussiste un difetto istruttoria anche in relazione alla verifica del rispetto della distanza dal centro abitato, che concorre ad inficiare la legittimità del diniego regionale.
Con il sesto motivo la società ha dedotto “ Illegittimità della sentenza per error in iudicando in termini di travisamento dei fatti e degli atti di causa e dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e/o falsa interpretazione/applicazione della normativa tecnica comunale ed in particolare degli artt. 6.4, 6.5, 4.3 e 6.7 NTA del pre del Comune di Nereto, nonché dell’art. 216, comma 5, rd 1265/1934 (t.u. leggi sanitarie). Difetto di istruttoria. Vizio di motivazione per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della stessa. Eccesso di potere giurisdizionale circa la presunta nocività dell’intervento sotto il profilo sanitario ”.
Lamenta la erroneità della sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto che risulterebbe chiaramente attestata la non conformità urbanistica dell’intervento come emerge dalla nota Prot. 10104 del 26.11.2019 del Comune di Nereto, stante la preclusione posta dall’art. 6.4 delle NTA del PRE che impedirebbe la localizzazione all’interno della Zona D di industrie insalubri.
La società contesta la eccepita incompatibilità dell’area prescelta per la localizzazione dal punto di vista urbanistico e in particolare l’affermazione del Comune secondo cui in zona D1 - zona produttiva di antica formazione - non sarebbe consentito localizzare industrie insalubri di prima classe.
Il T.a.r. sul punto ha osservato che “ nel caso di specie risulta chiaramente attestata la non conformità urbanistica dell’intervento come emerge dalla nota prot. 18104 del 26/11/ 2019 del Comune di Nereto stante la preclusione posta dall’art. 6.4 delle N.T.A. del P.R.E. che impedisce la localizzazione all’interno della zona D di industrie insalubri” (pagg. 10 e 11 sentenza) ”.
La statuizione del T.a.r. è tuttavia erronea in quanto le NTA (cfr. 6.4 e 6.5) non pongono una preclusione assoluta alla localizzazione di industrie insalubri in area D1 ma la consentono subordinatamente al rispetto di prescrizioni sia di ARTA (che, nel caso di specie, ha accertato il rispetto dei limiti di legge) sia eventualmente del sindaco anche per quanto concerne la necessità di evitare “ molestie alla quiete pubblica ”: sul punto il Comune sostiene la incompatibilità dell’impianto perché determina una “ situazione di oggettivo disagio esistenziale per la nocività delle emissioni che procurano uno stato di molestia per i residenti nella zona e di pericolo per la loro salute .”.
Il Collegio è dell’avviso che il parere reso sul punto dal Comune non possa ritenersi affetto da profili di eccesso di potere in termini di manifesta illogicità, essendo notorio che un impianto industriale possa arrecare disagio per la qualità della vita dei residenti, integrando pertanto una molestia per la quiete pubblica; tuttavia dovrà essere la Regione, in sede di valutazione delle posizioni prevalenti, a ponderare nuovamente tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, ad accertare se, in assenza di una preclusione assoluta alla localizzazione dell’impianto in zona D1, in base alle NTA, e tenuto conto delle prescrizioni già imposte da ARTA e dalla Provincia per limitare le emissioni di fumi e di rumori, le motivazioni addotte, in senso preclusivo, possano concorrere a giustificare ed in che misura una determina conclusiva negativa, soprattutto in considerazione del fatto che il punto 6.4 delle NTA prevede espressamente anche la possibilità dell’adozione, su richiesta del sindaco, di ulteriori cautele tendenti ad eliminare o ridurre eventuali effetti nocivi (nella specie, come si è detto, invero già oggetto di prescrizioni da parte delle autorità competenti) al fine di rendere possibile la localizzazione dell’attività anche se classificata come industria insalubre.
Con il settimo motivo la società ha dedotto: “ Illegittimità della sentenza per error in iudicando in termini di travisamento dei fatti e degli atti di causa e dei presupposti di atto e di diritto; violazione e/o falsa interpretazione/applicazione della normativa tecnica comunale ed in particolare dell’art. 6.4, lett. l, NTA del PRE del comune di Nereto, del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione in materia di distanza dalle strade. Difetto di istruttoria e di motivazione in ordine a circostanze decisive ai fini del decidere, quali la realizzazione a posteriori di via Pisacane rispetto allo stabilimento wash e l’allineamento del sito di intervento rispetto agli altri opifici posti anch’essi in adiacenza alla suddetta via. ”.
Lamenta la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha assunto che l’area di intervento sarebbe “ubicata ad una distanza inferiore a 10 metri dai limiti stradali posti dall’art. 2 comma 2 del Regolamento di esecuzione del codice della strada”, errando nei riferimenti normativi, peraltro esulanti dalle contestazioni provvedimentali.
A dire dell’appellante il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che:
- il sito di intervento risulta allineato rispetto agli altri opifici produttivi posti anch’essi in adiacenza alla via Pisacane e che lo stesso art. 6.4, lett. l) delle NTA ha dettato le proprie prescrizioni in materia di distanza dal confine stradale facendo salvo l’allineamento fornito dall’Ufficio tecnico. Un allineamento che di fatto sussiste e in base al quale il Comune avrebbe dovuto adeguarsi;
- i nuovi interventi per cui è causa ricadono all’interno della preesistente recinzione del sito produttivo e sono, quindi, irrilevanti sul contesto, che resta delimitato dalle esistenti recinzioni.
Osserva il Collegio che l’art. 26, comma 2, del Regolamento di esecuzione del codice della strada fissa le distanze delle costruzioni dal confine stradale e prescrive l’intercapedine di ml. 30 per le strade di tipo C (extraurbane secondarie) e di ml. 20 per le strade di tipo F (locali) e di 10 ml per quelle vicinali.
L’art. 6.4 delle N.T.A., alla lett. l) così dispone: “ D3 (distanza delle strade) un minimo assoluto di ml.10,00 dal confine stradale, fatto salvo allineamento fornito dall’UTC ”.
Nella specie, rispetto a via Pisacane, l’impianto è posto a meno di 10 metri.
L’appellante eccepisce che si tratterebbe di strada di lottizzazione privata ma le strade di lottizzazione sono comunque strade comunali, presumibilmente locali e quindi almeno la distanza di 10 metri dovrebbe essere rispettata a meno che il piano di lottizzazione non disponga diversamente.
Sussiste tuttavia, come si è visto, la possibilità in base alle NTA di costruire in allineamento a precedenti edifici: sul punto il Comune in modo laconico afferma a p. 33 che “ Nel caso concreto, la soc. SH non ha chiesto l’allineamento all’Ufficio Tecnico del Comune né quest’ultimo ha provveduto in tal senso per la risolutiva considerazione che gli edifici cui allinearsi sono posti ad una distanza dal confine superiore ai 10 metri .”.
Deve quindi concludersi nel senso che l’allineamento sia effettivamente possibile rispetto a edifici preesistenti che però nel caso di specie sono posti a distanza maggiore dei 10 m. mentre la piattaforma della appellante sarebbe posta a meno di 10 m.
Anche sul punto è necessario approfondire in sede istruttoria se la piattaforma della appellante possa essere costruita in allineamento rispetto agli edifici preesistenti, o se la deroga al regime delle distanze stradali possa trovare altro fondamento (ad esempio nella disciplina del piano di lottizzazione dell’area), fermo restando che anche il parere comunale sul rispetto o meno della distanza stradale confluirà nel giudizio conclusivo sulle posizioni prevalenti rimesso alla autorità procedente.
Con l’ottavo motivo la società deduce la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il T.a.r. ha rilevato la genericità e la inconferenza delle critiche mosse alle osservazioni proposte dalle associazioni ambientaliste e dai gruppi politici locali che hanno espresso contrarietà all’intervento, adducendo presunte criticità sotto il profilo, ambientale, sanitario e della sicurezza.
Poiché nessuno di tali contributi istruttori è stato valorizzato a supporto del gravato provvedimento regionale, va confermata la declaratoria di inammissibilità della censura per difetto di interesse in capo all’appellante.
In conclusione l’appello va accolto nei limiti e nei sensi di cui in motivazione con l’effetto di determinare la rimessione dell’affare alla conferenza di servizi per una rivalutazione delle posizioni prevalenti, tenuto conto dei pareri che dovranno essere rinnovati in esecuzione della presente sentenza anche sulla scorta degli approfondimenti istruttori indicati, con particolare riferimento al rispetto delle distanze dalle strade e dal centro abitato.
Nel caso di specie non viene infatti in rilievo un provvedimento plurimotivato ma si tratta di accertare in sede di rinnovazione del procedimento se i vizi dell’istruttoria accertati nella presente sede giurisdizionale, e le conseguenti nuove determinazioni che dovranno essere assunte dagli enti interessati, possano incidere sul giudizio relativo alle posizioni prevalenti riservato alla Regione.
In particolare l’accoglimento parziale con rimessione dell’affare alla conferenza, con termine che stimasi equo indicare in 120 giorni per rideterminarsi sui punti critici, consentirà anche alla Soprintendenza di rinnovare l’istruttoria, emendando gli errori del Comune che, di fatto, hanno vanificato le verifiche necessarie in relazione alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in relazione alle preesistenze.
In conclusione alla luce delle motivazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza appellata, l’appello va accolto, in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento del diniego regionale, del verbale conclusivo della conferenza di servizi del 10 febbraio 2020, del parere della Soprintendenza reso nella conferenza del 10 febbraio 2020 nonché dei pareri ed atti comunali sul rispetto delle distanze dalle strade e dal centro abitato, inficiati da difetto di istruttoria, ed obbligo della Regione di rideterminarsi nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, previa riconvocazione della conferenza dei servizi dove gli enti competenti rinnoveranno l’espressione dei pareri e delle autorizzazioni censurati con la presente pronuncia e l’ANAS sarà convocata per riferire in merito alla cartografia di delimitazione del centro abitato del Comune di Nereto.
Non essendovi allo stato prova circa la spettanza del bene della vita oggetto della istanza di autorizzazione, non v’è luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria, salva eventuale ripresentazione all’esito delle nuove determinazioni conclusive della Regione.
L’accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e in parziale riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO