Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2005, n. 13332
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Sentenza 21 giugno 2005

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La sentenza del giudice di pace, resa in una controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, quindi decisa secondo equità (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), è ricorribile in cassazione per inesistenza della motivazione o per mera apparenza della stessa. (Nella specie la S. C. ha cassato, per inesistenza della motivazione, la sentenza del giudice di pace che, dopo aver omesso di esaminare un'eccezione di carenza di legittimazione passiva, aveva condannato i convenuti al risarcimento di danni da atto illecito, affermando che "dalla ricostruzione dell'accaduto e da un attento esame delle prove sia documentali che delle numerose prove testimoniali, risulta ampiamente provato l'"an debeatur", mentre è possibile pervenire ad una quantificazione equitativa per ciò che concerne il "quantum debeatur").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2005, n. 13332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13332
    Data del deposito : 21 giugno 2005

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