Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
La sentenza del giudice di pace, resa in una controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, quindi decisa secondo equità (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), è ricorribile in cassazione per inesistenza della motivazione o per mera apparenza della stessa. (Nella specie la S. C. ha cassato, per inesistenza della motivazione, la sentenza del giudice di pace che, dopo aver omesso di esaminare un'eccezione di carenza di legittimazione passiva, aveva condannato i convenuti al risarcimento di danni da atto illecito, affermando che "dalla ricostruzione dell'accaduto e da un attento esame delle prove sia documentali che delle numerose prove testimoniali, risulta ampiamente provato l'"an debeatur", mentre è possibile pervenire ad una quantificazione equitativa per ciò che concerne il "quantum debeatur").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2005, n. 13332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13332 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB IN, NA GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. CANTORE 17 INT 13, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO ANDREOZZI, difesi dall'avvocato D'ANGELO Matteo, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO IZZO, difesa dall'avvocato ALFINITO Giovanni, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3367/03 del Giudice di pace di SALERNO, emessa il 28 luglio 2003, depositata il 06/08/03;RG. 4520/1998. udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 24/05/05 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto, accolga il ricorso, con le conseguenze di legge.
La Corte:
PREMESSO
che con citazione notificata il 15/10/98 EN SA conveniva davanti al Giudice di Pace di Salerno i coniugi IN RT e GI NA e la loro figlia ER, da poco divenuta maggiorenne, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni - indicati in L. 530.000 ed accessori - causati nel settembre scorso alla tappezzeria della loro vettura Honda Civic tg. AR 828 XA dalla ER con la cicca di una sigaretta;
che i convenuti contestavano il quantum;
che espletata prova testimoniale l'adito Giudice, con sentenza esecutiva - 6 agosto 2003, accoglieva la domanda e dichiarata la responsabilità dei convenuti li condannava in solido al risarcimento dei danni, nella misura di euro 190,00 all'attualità, oltre alle spese processuali;
che i coniugi IB-NA hanno proposto ricorso per Cassazione articolato su tre motivi, ai quali ha resistito la SA con controricorso;
che il primo motivo, relativo all'omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei coniugi suindicati è fondato, atteso che la questione risultava già nel thema decidendum in primo grado e su di essa l'adito Giudice non si è pronunciato, ed anche gli altri due motivi attinenti all'inesistenza e/o mera apparenza della motivazione sono anch'essi manifestamente fondati, in quanto la laconica espressione "dalla ricostruzione dell'accaduto e da un attento esame delle prove sia documentali che delle numerose prove testimoniali, risulta ampiamente provato l'an debeatur, mentre è possibile pervenire ad una quantificazione-equitativa per ciò che concerne il quantum debeatur" non raggiunge quel minimo di sufficienza da renderla incensurabile in questa sede;
che, pertanto, il ricorso appare manifestamente fondato e va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altro Giudice di Pace di Salerno, che provvedere ad un nuovo esame alla luce dei rilievi soprasvolti, liquidando anche le spese di questo grado.
P.Q.M.
v. l'art. 375,2 co., c.p.c.;
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altro Giudice di Pace di Salerno anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2005