Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 , nella causa iscritta al n. 4332 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il giorno 1.1.1957 a RA IN (BN), elettivamente domiciliato in Parte_1
Moiano (BN), alla Via San Sebastiano n. 55 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Ciervo (C.F.
che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce su foglio C.F._1 separato ed allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del procuratore speciale, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla via Malta, 14, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Giuditta che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria;
NONCHE'
sede Controparte_2
, in persona del Direttore p.t., dr. rappresentato e difeso, giusta CP_2 Controparte_3 procura in atti, dalla dr.ssa Mauro M. Rosaria, Responsabile del Processo Legale e dal dr. CP_4
[...]
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 il ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720239000134935/000 in relazione ad una cartella esattoriale relativa e sanzioni amministrative elevate dall' di nell'anno 2009 Controparte_2 CP_2 per € 6.819,11
5 anni tra la notifica dell'atto impositivo e la notifica dell'odierna intimazione.
Si sono costituiti l' e l' chiedendo il Controparte_5 Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01). Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
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Parte ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 01720239002618237000 in relazione alla cartella esattoriale n. 017 2011 00068517 81/000 eccependo in primo luogo la mancata notifica.
L'eccezione è infondata.
L' ha provato di avere notificato la cartella esattoriale in data Controparte_1
25.5.2011 mediante consegna a familiare convivente.
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In secondo luogo la parte ha eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella..
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Tanto premesso l'Ente ha notificato la cartella esattoriale in data 26.5.2011
Successivamente l' ha provato di avere notificato l'intimazione di pagamento n. Controparte_6
017 2012 290024715 59/000 mediante consegna alla moglie in data 4.6.2012 (cfr. relata all.
). Controparte_1
Non vi è prova che l'Ente ha notificato atti interruttivi successivi.
Invero l'intimazione di pagamento n. 017 2017 90005388 84/000 depositata dall'
[...]
è priva di relata di notifica e non vi è , pertanto, prova della ricezione CP_6
L'Agente di Riscossione non ha fornito la prova di avere adempiuto alle formalità previste dalla norma.
L'avviso di ricevimento, infatti, costituisce “il solo documento idoneo a dimostrare sia
l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza”. (conf. Cass Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25985).
Di talché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata comporta la nullità della notifica.
* Tanto premesso, considerato il termine di prescrizione quinquennale il termine di prescrizione scadeva il 4.5.2017.
Pertanto risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo (4.5.2012) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio
(22.9.2023).
In accoglimento del ricorso, vanno dichiarati non dovuti i crediti oggetto della cartella esattoriale n. 017 2011 00068517 81/000 .
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Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di e Controparte_5 liquidate in misura minima stante la serialità delle questioni affrontate.
Stante l'estraneità dell' al sopra esaminato motivo di opposizione, le spese di lite vanno CP_2 invece integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto di intimazione impugnato e dichiara non dovuti i crediti di cui alla cartella esattoriale n 017 2011 00068517 81/000 per intervenuta prescrizione;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5 pagamento € 1.865,00 in favore della ricorrente oltre C.U. Iva, spese generali e cp.a con attribuzione;
3. compensa le spese nei confronti dell' . Controparte_2
Così deciso in Benevento, il 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari