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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 1565/2024
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MONDINI GIUSEPPE ricorrente contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CASTELLOTTI FRANCESCA e dall'Avv. RATTO EMANUELE convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note conclusive scritte e verbale d'udienza del 25/2/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 08/02/2024 parte ricorrente ha opposto l'ordinanza-ingiunzione n.
1/2024, emessa dal Comune di Montichiari (BS) il 5/1/2024 e notificata il 9/1/2024, deducendo quanto segue: i) la è stata autorizzata all'estrazione di Parte_1
sabbia e ghiaia in località «Cascina Franca» in giusta autorizzazione n. CP_1
269/2010, successivamente prorogata con atto n. 3889/2015 fino al 24/1/2020; ii) il 27/6/2018 si è svolto un sopralluogo finalizzato a rilevare i quantitativi di materiale estratti nel 2018 i cui esiti sono stati comunicati il 25/10/2018 (doc. 10); iii) in data
12/12/2018 è stato notificato l'avvio del procedimento per violazione dell'art. 29,
L.R. 14/1998 (doc. 11) con contestuale sospensione dell'attività estrattiva (doc. 12); iv) eseguita l'ispezione in contraddittorio tra le parti ed esaurita l'attività istruttoria, in data 21/1/2019 è stata contestata alla ricorrente l'escavazione abusiva di 45.044 m3
(doc. 16), verbale di accertamento avverso il quale è stato esperito ricorso al Giudice amministrativo (doc. 19); v) respinto il ricorso (doc. 21) e disposta l'audizione del trasgressore (doc. 22-23) è stata infine notificata l'opposta ordinanza ingiunzione.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha interposto opposizione deducendone l'illegittimità per (a) estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi degli artt. 14
e 15, L. 689/1981; (b) violazione degli artt. 16 e 18, L. 689/1981; (c) prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28, L. 689/1981; (d) infondatezza nel merito della contestazione;
(e) rilevanza dello «ius superveniens» costituito dall'approvazione del nuovo Piano Cave.
In conclusione, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dell'opposta ordinanza-ingiunzione e, in subordine, la riduzione al minimo edittale.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione convenuta, costituitasi con memoria in data 12/6/2024 chiedendo il rigetto del ricorso, all'udienza svoltasi in data 27/6/2024 è stata revocata la sospensione concessa inaudita altera parte e fissata per discussione l'udienza del 25/2/2025 all'esito della quale è stata data lettura alle parti del dispositivo della sentenza con riserva di motivazione.
* * *
Parte ricorrente ha formulato plurime censure avverso il provvedimento impugnato che vanno trattate partitamente.
In primo luogo ha eccepito l'estinzione della pretesa sanzionatoria per inutile spirare del termine di cui all'art. 14, L. 689/1981. Al riguardo, la giurisprudenza ha sancito che: “In tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli
«estremi della violazione» (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), pag. 2/5 che non sia stata contestata immediatamente, decorre «dall'accertamento», momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione” (cfr. Cass. Civ. n.
5921/2005). Nel caso di specie, acquisiti in data 25/10/2018 gli esiti del rilevo topo- batimetrico dai quali è risulta l'escavazione in eccesso, il verbale di contestazione è stato notificato il 21/1/2019 ossia nel rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 2,
L. 689/1981.
Parimenti destituita di fondamento è la contestazione in ordine all'inosservanza delle procedure di cui all'art. 15, L. 689/1981, non essendo state svolte nel caso di specie delle “analisi di campioni” in laboratorio, ma esclusivamente delle rilevazioni.
Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto la violazione degli artt. 16 e 18, L. 689/1981, per non essere stata messa nelle condizioni di effettuare il pagamento in misura ridotta. A tale riguardo, si impongono due considerazioni. In primo luogo, va rilevato che con il verbale di contestazione e accertamento del 21/1/2019 (doc. 16) la Parte_1
[... era stata espressamente ammessa ad effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta. In secondo luogo, all'udienza del 27/6/2024 era stata sollecitata da parte del la rimessione in termini della ricorrente per effettuare il pagamento CP_1
agevolato, sollecitazione che quest'ultima non ha tuttavia inteso coltivare.
Con riferimento al motivo di doglianza relativo al decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28, L. 689/1981, decorrente “dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, si osserva quanto segue. Anche volendo assumere quale dies a quo per il computo del termine il 27/6/2018 (data del sopralluogo), la notifica del verbale di contestazione e accertamento del 21/1/2019 costituisce, ai sensi dell'art. 28 L. cit., un valido atto interruttivo della prescrizione (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 14886/2016), sicché al momento della notifica dell'opposta ordinanza-ingiunzione la pretesa non si era ancora prescritta.
Venendo al merito, l'opponente contesta la correttezza dei conteggi effettuati dal al fine di determinare l'escavazione eccedente i quantitativi autorizzati. CP_1 pag. 3/5 Al riguardo, giova rilevare che il Giudice amministrativo si è già pronunciato sul punto accertando, da un lato, che: “la documentazione prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente dimostra che gli accertamenti sfociati nei provvedimenti qui gravati sono stati effettuati senza ledere il contraddittorio” e, dall'altro, che: “le conclusioni del tecnico del non appaiono inficiate da un palese errore metodologico o CP_1
di calcolo, né parte ricorrente ha allegato elementi che possono condurre il Collegio
a metterle in discussione […]. Gli argomenti indicati dalla società Pt_1 Parte_1
[…] sono stati convincentemente superati dall'integrazione di istruttoria
[...]
compiuta dal Sicché, in questo quadro, il Collegio ritiene che non via sia CP_1
spazio per disporre una CTU” (cfr. doc. 21). Tali accertamenti rivestono ex art. 2909
c.c. efficacia di giudicato nell'ambito del presente giudizio, di talché le doglianze reiterate in questa sede dalla ricorrente non possono essere esaminate.
Stessa sorte merita la censura relativa all'omessa disamina del progetto di recupero ambientale presentato dalla società, avendo il già respinto tale questione CP_2
osservando che: “l'ordine di rimessione in pristino non è affatto incompatibile con
l'obbligo di ripristino ambientale convenzionalmente assunto dalla società
[...]
Il primo riguarda infatti le parti di cava che non dovevano essere Parte_1
scavate, il secondo la sistemazione finale della cava dopo che l'autorizzazione alla coltivazione della stessa ha esaurito i propri effetti” (cfr. doc. 21).
Da ultimo, parte opponente ha valorizzato l'approvazione del nuovo Piano Cave (cfr.
BURL 17/2/2024 – doc. 27) che ha innalzato i quantitativi estraibili al di sopra dei limiti contestati alla ricorrente. L'argomentazione, per quanto suggestiva, non coglie nel segno in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui:
“il principio del «favor rei», di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del «tempus regit actum»” (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 24375/2023).
In definitiva, i motivi di opposizione proposti dalla ricorrente devono essere respinti e per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione confermata. pag. 4/5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii. per una causa di valore superiore ad
€ 520.000,00, al netto della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'opposta ordinanza-ingiunzione n. 1 del
2024 emessa dal Comune di Montichiari (BS) il 5/1/2024 e notificata il 9/1/2024;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.831,00 per compensi (di cui € 2.304,00 per la fase di studio;
€
1.520,00 per la fase introduttiva;
€ 4.007,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Si comunichi.
Brescia, lì 24/03/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 1565/2024
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MONDINI GIUSEPPE ricorrente contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CASTELLOTTI FRANCESCA e dall'Avv. RATTO EMANUELE convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note conclusive scritte e verbale d'udienza del 25/2/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 08/02/2024 parte ricorrente ha opposto l'ordinanza-ingiunzione n.
1/2024, emessa dal Comune di Montichiari (BS) il 5/1/2024 e notificata il 9/1/2024, deducendo quanto segue: i) la è stata autorizzata all'estrazione di Parte_1
sabbia e ghiaia in località «Cascina Franca» in giusta autorizzazione n. CP_1
269/2010, successivamente prorogata con atto n. 3889/2015 fino al 24/1/2020; ii) il 27/6/2018 si è svolto un sopralluogo finalizzato a rilevare i quantitativi di materiale estratti nel 2018 i cui esiti sono stati comunicati il 25/10/2018 (doc. 10); iii) in data
12/12/2018 è stato notificato l'avvio del procedimento per violazione dell'art. 29,
L.R. 14/1998 (doc. 11) con contestuale sospensione dell'attività estrattiva (doc. 12); iv) eseguita l'ispezione in contraddittorio tra le parti ed esaurita l'attività istruttoria, in data 21/1/2019 è stata contestata alla ricorrente l'escavazione abusiva di 45.044 m3
(doc. 16), verbale di accertamento avverso il quale è stato esperito ricorso al Giudice amministrativo (doc. 19); v) respinto il ricorso (doc. 21) e disposta l'audizione del trasgressore (doc. 22-23) è stata infine notificata l'opposta ordinanza ingiunzione.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha interposto opposizione deducendone l'illegittimità per (a) estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi degli artt. 14
e 15, L. 689/1981; (b) violazione degli artt. 16 e 18, L. 689/1981; (c) prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28, L. 689/1981; (d) infondatezza nel merito della contestazione;
(e) rilevanza dello «ius superveniens» costituito dall'approvazione del nuovo Piano Cave.
In conclusione, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dell'opposta ordinanza-ingiunzione e, in subordine, la riduzione al minimo edittale.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione convenuta, costituitasi con memoria in data 12/6/2024 chiedendo il rigetto del ricorso, all'udienza svoltasi in data 27/6/2024 è stata revocata la sospensione concessa inaudita altera parte e fissata per discussione l'udienza del 25/2/2025 all'esito della quale è stata data lettura alle parti del dispositivo della sentenza con riserva di motivazione.
* * *
Parte ricorrente ha formulato plurime censure avverso il provvedimento impugnato che vanno trattate partitamente.
In primo luogo ha eccepito l'estinzione della pretesa sanzionatoria per inutile spirare del termine di cui all'art. 14, L. 689/1981. Al riguardo, la giurisprudenza ha sancito che: “In tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli
«estremi della violazione» (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), pag. 2/5 che non sia stata contestata immediatamente, decorre «dall'accertamento», momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione” (cfr. Cass. Civ. n.
5921/2005). Nel caso di specie, acquisiti in data 25/10/2018 gli esiti del rilevo topo- batimetrico dai quali è risulta l'escavazione in eccesso, il verbale di contestazione è stato notificato il 21/1/2019 ossia nel rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 2,
L. 689/1981.
Parimenti destituita di fondamento è la contestazione in ordine all'inosservanza delle procedure di cui all'art. 15, L. 689/1981, non essendo state svolte nel caso di specie delle “analisi di campioni” in laboratorio, ma esclusivamente delle rilevazioni.
Parte ricorrente ha, inoltre, dedotto la violazione degli artt. 16 e 18, L. 689/1981, per non essere stata messa nelle condizioni di effettuare il pagamento in misura ridotta. A tale riguardo, si impongono due considerazioni. In primo luogo, va rilevato che con il verbale di contestazione e accertamento del 21/1/2019 (doc. 16) la Parte_1
[... era stata espressamente ammessa ad effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta. In secondo luogo, all'udienza del 27/6/2024 era stata sollecitata da parte del la rimessione in termini della ricorrente per effettuare il pagamento CP_1
agevolato, sollecitazione che quest'ultima non ha tuttavia inteso coltivare.
Con riferimento al motivo di doglianza relativo al decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28, L. 689/1981, decorrente “dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, si osserva quanto segue. Anche volendo assumere quale dies a quo per il computo del termine il 27/6/2018 (data del sopralluogo), la notifica del verbale di contestazione e accertamento del 21/1/2019 costituisce, ai sensi dell'art. 28 L. cit., un valido atto interruttivo della prescrizione (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 14886/2016), sicché al momento della notifica dell'opposta ordinanza-ingiunzione la pretesa non si era ancora prescritta.
Venendo al merito, l'opponente contesta la correttezza dei conteggi effettuati dal al fine di determinare l'escavazione eccedente i quantitativi autorizzati. CP_1 pag. 3/5 Al riguardo, giova rilevare che il Giudice amministrativo si è già pronunciato sul punto accertando, da un lato, che: “la documentazione prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente dimostra che gli accertamenti sfociati nei provvedimenti qui gravati sono stati effettuati senza ledere il contraddittorio” e, dall'altro, che: “le conclusioni del tecnico del non appaiono inficiate da un palese errore metodologico o CP_1
di calcolo, né parte ricorrente ha allegato elementi che possono condurre il Collegio
a metterle in discussione […]. Gli argomenti indicati dalla società Pt_1 Parte_1
[…] sono stati convincentemente superati dall'integrazione di istruttoria
[...]
compiuta dal Sicché, in questo quadro, il Collegio ritiene che non via sia CP_1
spazio per disporre una CTU” (cfr. doc. 21). Tali accertamenti rivestono ex art. 2909
c.c. efficacia di giudicato nell'ambito del presente giudizio, di talché le doglianze reiterate in questa sede dalla ricorrente non possono essere esaminate.
Stessa sorte merita la censura relativa all'omessa disamina del progetto di recupero ambientale presentato dalla società, avendo il già respinto tale questione CP_2
osservando che: “l'ordine di rimessione in pristino non è affatto incompatibile con
l'obbligo di ripristino ambientale convenzionalmente assunto dalla società
[...]
Il primo riguarda infatti le parti di cava che non dovevano essere Parte_1
scavate, il secondo la sistemazione finale della cava dopo che l'autorizzazione alla coltivazione della stessa ha esaurito i propri effetti” (cfr. doc. 21).
Da ultimo, parte opponente ha valorizzato l'approvazione del nuovo Piano Cave (cfr.
BURL 17/2/2024 – doc. 27) che ha innalzato i quantitativi estraibili al di sopra dei limiti contestati alla ricorrente. L'argomentazione, per quanto suggestiva, non coglie nel segno in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui:
“il principio del «favor rei», di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del «tempus regit actum»” (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 24375/2023).
In definitiva, i motivi di opposizione proposti dalla ricorrente devono essere respinti e per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione confermata. pag. 4/5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii. per una causa di valore superiore ad
€ 520.000,00, al netto della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'opposta ordinanza-ingiunzione n. 1 del
2024 emessa dal Comune di Montichiari (BS) il 5/1/2024 e notificata il 9/1/2024;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 7.831,00 per compensi (di cui € 2.304,00 per la fase di studio;
€
1.520,00 per la fase introduttiva;
€ 4.007,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Si comunichi.
Brescia, lì 24/03/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5