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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4677/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1072/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3384/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 23.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
IO NZ (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di citazione
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Steve Fucci (C.F.: ) C.F._3
e EP ST (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica
Conclusioni: per l'appellante: “1) Nel merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1072/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere … accogliere la domanda come formulata in primo grado e, per l'effetto, ferma l'accertata e dichiarata responsabilità della , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., per i danni subiti dal sig. , Parte_1
condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante, nessuno escluso, in particolare ed a solo scopo esemplificativo del danno non patrimoniale, quale il danno biologico differenziale, nella sua massima personalizzazione, nonché il danno patrimoniale, quale danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica, per un totale di euro 452.204,00 quale danno non patrimoniale ed euro € 234.397,02, quale danno patrimoniale, il tutto oltre interessi compensativi e legali, detratte le somme eventualmente già corrisposte, ovvero in quella maggiore o minore misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e1223 e seguenti c.c., che il
Giudice vorrà riconoscere, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie.
2) Condannare, in ogni caso, la struttura sanitaria appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
Si chiede, in via istruttoria, a codesta Ecc.ma Corte trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per l'appellata “… chiede rigettarsi la domanda Controparte_2
attorea perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze, impugnando e contestando per tutto quanto eccepito e dedotto dalla controparte. Conclude come in atti, e dunque in accoglimento del formulato appello incidentale ed in riforma dell'impugnata
Sentenza, chiede rigettarsi la domanda formulata in I° grado della condanna alla personalizzazione del danno nella riconosciuta misura del 34%, condannandosi l'appellante alla restituzione della relativa somma quantificata in € 34.000,00, su cui vanno liquidati anche gli interessi sino alla effettiva restituzione;
nel caso di non accoglimento dell'appello incidentale, chiede rigettare l'appello proposto dal Sig.
, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare per l'effetto le Parte_1
statuizioni della sentenza di I° grado con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Chiede introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 25.06.2013 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la clinica Pineta Grande esponendo:- CP_1
di essersi sottoposto nell'ottobre 2009 ad un intervento di protesi totale del ginocchio destro presso la di Castel Volturno;
- che tale intervento aveva CP_2 CP_1
causato nel paziente una sepsi periprotesica del ginocchio destro;
- che dalla documentazione prodotta si evinceva l'insorgenza di idrarto recidivante fin dalla fase di convalescenza del primo intervento cui seguiva terapia antibiotica;
- che il medico della struttura prescriveva fkt e disponeva un nuovo ricovero per revisione della sede chirurgica per via artroscopica;
- che, perdurando i disturbi, si proponeva nuovo ricovero per intervento di sinovialectomia;
- che seguivano altre terapie rivelatesi, tuttavia, inefficaci;
- che l'infezione periprotesica si ripresentava e necessitava di un ulteriore periodo di trattamento conclusosi con la fine del 2012 e con i trattamenti presso l'istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo; - che si era verificata un'infezione ad etiologia nosocomiale contratta in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico dell'ottobre del 2009, nonché l'inadeguato trattamento di tale complicanza iatrogena da parte dei sanitari;
- che ne era derivato un danno biologico permanente ed una lunga ed ininterrotta invalidità temporanea, perpetuatasi per circa 3 anni, tra l'ottobre del 2009 ed il dicembre del 2012, con necessità di 4 interventi chirurgici riparatori, di perpetuato trattamento e cure oltre provincia e oltre regione;
- che esso istante, per l'effetto, risultava totalmente inabile allo svolgimento del proprio lavoro di meccanico, che richiede ortostasi prolungata e dinamismo. Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo alla convenuta clinica, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“a) in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, e declamata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, solidale alternativa o proporzionale della convenuta per i motivi di cui in premessa, condannarla al risarcimento dei CP_2
danni tutti subiti dal sig. , nessuno escluso, quantificati in € Parte_1
315.214,00, quale danno differenziale tra il 53% D.B. a cui va sottratta la percentuale del 18% quale valore del danno originario, derivante dalla corretta riuscita dell'intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro.
A tale somma dovrà aggiungersi la percentuale del 7% di danno biologico psichico quantificata, sempre come da tabelle di Milano 2011, in € 10.897,00.
Ancora, per ITT al 100% per 547 gg (18 mesi) € 54.750,00. Per ITP al 75 % per 547 gg (18 mesi) € 41.025,00.
A tali somme andrà aggiunta la somma ulteriore di € 205.496,50 quale danno morale scaturito da tale illecito, per un totale di € 627.382,50.
Discorso a parte, infine, merita il danno provocato incidente sulla capacità lavorativa calcolato sulla scorta del criterio legislativo del triplo della pensione sociale ex art. 4 DL 857/76 (€ 4.596,02 x 3), ovvero pari ad € 13.788,06 annui, cioè dal 53° anno di età sino a quello presumibile di pensionamento (65) (€ 13.788,06 X
12 anni) € 165.456,72.
Pertanto, all'istante dovrà essere riconosciuta la somma complessiva di €
792.839,22, od in quella somma maggiore e/o minore che l'On. Interprete vorrà attribuire all'istante da determinarsi anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede se ritenuta necessaria.
Aggiungasi, inoltre, gli interessi e rivalutazione monetaria entrambi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, ricompreso nella competenza superiore alla somma di €
520.000/00 del giudicante adito;
b) condannare preliminarmente i convenuti al pagamento di quella somma ritenuta dall'On. Interprete, equa e giusta a titolo di provvisionale, stante anche le condizioni economiche dell'istante, prima meccanico, oggi senza lavoro.
c) condannare gli stessi come sopra al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato IO NZ anticipatario”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e CTU medico legale.
All'udienza del 15.10.2019, il Giudice riservava il giudizio per la decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, previa dichiarazione di responsabilità della convenuta per il sinistro per cui è causa, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento in favore di , della somma di € 227.933,00, oltre interessi Parte_1
compensativi e legali come in parte motiva;
2. condanna parte convenuta, al pagamento in favore di , delle spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 10.534,00, di cui € 1.524,00 per spese, e 9.010,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge se documentate, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”.
In data 4.11.2020 parte attrice proponeva istanza di correzione materiale della sentenza nella parte relativa all'importo stabilito in proprio favore per il danno non patrimoniale riconosciuto. All'esito dell'udienza cartolare all'uopo stabilita, il
Tribunale “rilevato che nel caso di specie non sussiste un mero errore di calcolo, evincibile icto oculi dalla sentenza, avendo parte ricorrente censurato un errore del giudicante nella liquidazione del danno riconosciuto a parte attrice, allegando, altresì, i criteri da applicare” rigettava l'istanza. § 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 4.05.2020, con citazione notificata il 12.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83,
D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, interponeva appello - iscritto a ruolo il 21.12.2020 - Parte_1
per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Nel merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n.
1072/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - nella persona del Giudice dr.ssa Luigia Franzese, in data 03.05.2020 e pubblicata il
04.05.2020,accogliere la domanda come formulata in primo grado e, per l'effetto, ferma l'accertata e dichiarata responsabilità della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., per i danni subiti dal sig. , Parte_1
condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante, nessuno escluso, in particolare ed a solo scopo esemplificativo del danno non patrimoniale, quale il danno biologico differenziale, nella sua massima personalizzazione, nonché il danno patrimoniale, quale danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica, per un totale di euro 452.204,00 quale danno non patrimoniale ed euro € 234.397,02, quale danno patrimoniale, il tutto oltre interessi compensativi e legali, detratte le somme eventualmente già corrisposte, ovvero in quella maggiore o minore misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e1223 e seguenti c.c., che il
Giudice vorrà riconoscere, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie.
2) Condannare, in ogni caso, la struttura sanitaria appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la che resisteva e chiedeva il rigetto del Controparte_2
gravame; proponeva, altresì, appello incidentale per l'accoglimento delle conclusioni seguenti: “- in accoglimento del formulato appello incidentale ed in riforma dell'impugnata Sentenza, rigettarsi la domanda formulata in I° grado della condanna alla personalizzazione del danno nella riconosciuta misura del 34%, condannandosi l'appellante alla restituzione della relativa somma quantificata in €
34.000,00, su cui vanno liquidati anche gli interessi sino alla effettiva restituzione;
..”.
Alla prima udienza di comparizione del 23.04.2021, il Collegio rinviava al
16.06.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ufficio.
All'udienza del 23.05.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, rilevato il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine, la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda, con le seguenti motivazioni:
“ … Ciò posto, parte attrice ha allegato di essersi ricoverata presso la clinica CP_1
dal 12.10.2009 al 19.10.2009, con diagnosi di ingresso di grave gonartrosi
[...]
bilaterale, più accentuata al ginocchio destro e di essersi sottoposto a un intervento di artroprotesi totale di ginocchio destro.
L'istante ha, altresì, allegato di aver contratto, per effetto di tale intervento, una sepsi periprotesica del ginocchio destro, di origine nosocomiale, il cui trattamento da parte dei sanitari è stato del tutto inadeguato.
Ciò posto, occorre evidenziare che la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione del dovere di diligenza, che va valutato, nel caso di specie, con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 8845 del 1995).
Infatti, il medico specialista, nell'adempimento dell'obbligazione professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art 1176, primo comma, c.c., ma è anche quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., che comporta il rispetto di tutte le regole e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che anche la struttura sanitaria è responsabile nei confronti del paziente per i danni derivanti dall'errata esecuzione della prestazione professionale posta a carico del medico.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura - pubblica o privata - deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità (cfr., ex multis, Cass. n. 22390 del 2006; Cass. n. 12362 del
2006; Cass. n. 9085 del 2006), essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella somministrazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche) già prescritte dalla l. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass. n. 1698 del 2006; Cass.
n. 13066 del 2004; Cass., SS.UU., n. 9556 del 2002).
Pertanto, l'eventuale responsabilità del centro ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione svolta dal sanitario (cfr. ex multis Cass. n. 1620 del 2012).
A tal fine, non rileva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sanitario e il centro, che si è avvalso del primo.
Infatti, perché si configuri la responsabilità della società convenuta, è necessario e sufficiente che la struttura si avvalga dell'opera del sanitario ovvero che sussista un collegamento tra la prestazione da lui eseguita e l'organizzazione aziendale, non rilevando neanche la circostanza che il sanitario risulti essere di fiducia dello stesso paziente ovvero scelto da quest'ultimo (cfr. ex multis, Cass. n. 8826 del 2007; Cass.
n. 13953 del 2007). Tale impostazione trova conferma nella legge n. 24 del 2017, che all'art. 7 riconduce nell'alveo della responsabilità contrattuale quella della struttura sanitaria.
Applicando al caso di specie tali principi, che questo giudice ritiene condivisibili ed intende far propri, la domanda di parte attrice deve reputarsi fondata nei limiti di cui si dirà.
Le specifiche allegazioni formulate da parte attrice sono state confermate dall'elaborato peritale.
In particolare, in sede di accertamenti peritali, si è acclarato che l'intervento di impianto di protesi totale del ginocchio dx dell'ottobre del 2009, effettuato presso la di LT (Ce), rappresenta l'evento etiologicamente Controparte_2
connesso, secondo il provato dinamismo evolutivo, alla sepsi periprotesica del ginocchio dx. (cfr. consulenza tecnica depositata dal dott. in data 06.10.2015, Per_1
pag. 14).
Si rileva come via sia una responsabilità della struttura sanitaria e dell'equipe operatoria del primo intervento, da cui derivò un intervento con una accentuata neutrofilia in I giornata p.o., che testimonia la presenza di focolai settici nell'immediato post - operatorio (cfr. consulenza tecnica depositata dal dott. Per_1
in data 06.10.2015, pag. 16).
Invero, il paziente già in I giornata postoperatoria mostrava un notevole innalzamento dei globuli bianchi (15.340) con una neutrofilia di 9.340, nonostante la somministrazione di 3 antibiotici di seconda e terza scelta quali targosid, vancomicina e ciproxin (cfr. integrazione di consulenza tecnica depositata dal dott.
in data 06.10.2015, pag. 1). Per_1
L'elaborato peritale ha, altresì, evidenziato l'inadeguato trattamento della predetta infezione da parte dei sanitari della clinica convenuta.
Invero, si è evidenziata la prescrizione in I giornata po di tre linee di antibiotici che solitamente vengono prescritti in II e III istanza, senza la presenza di una valutazione dei fattori di rischio preoperatori del paziente per una eventuale profilassi antibiotica preoperatoria e senza effettuare in tutto l'iter diagnostico terapeutico una consulenza infettivologica che avrebbe chiarito quali linee di antibiotico scegliere
(cfr. consulenza tecnica depositata dal dott. in data 06.10.2015, pag. 16). Per_1
Invero, l'antibioticoterapia, se non è mirata e ben dosata, può far diminuire i segni clinici dell'infezione ma non eradica la colonizzazione batterica, per cui provoca lo sviluppo di ceppi batterici che diventano sempre più resistenti alle successive terapie antibiotiche.
Nel caso di specie, la terapia antibiotica prescritta è stata sempre improvvisata e poco efficace (cfr. integrazione di consulenza tecnica depositata dal dott. in Per_1
data 06.10.2015, pag. 2).
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che nel prosieguo dell'iter diagnostico terapeutico, l'ortopedico della non ha mai Controparte_2
richiesto una scintigrafia con emazie marcate (cfr. consulenza tecnica depositata dal dott. in data 06.10.2015, pag. 17), così come non è mai stato effettuato un Per_1
tampone della ferita o un esame colturale con antibiogramma (cfr. integrazione di consulenza tecnica depositata dal dott. in data 06.10.2015, pag. 2). Per_1
Sussiste pertanto il nesso di causalità tra l'intervento di protesi del ginocchio e l'infezione per cui è causa, come testimoniato dalla presenza di un innalzamento dei globuli bianchi in I giornata postoperatoria, nonché un trattamento inadeguato della stessa da parte dei sanitari.
Invero, manca in cartella clinica, una qualsiasi consulenza infettivologica per stabilire nel singolo caso l'efficacia della terapia antibiotica.
A fronte di tale quadro probatorio, non può che ritenersi che la convenuta sia responsabile dei danni subiti dall'istante in conseguenza dell'inadeguato trattamento della complicanza iatrogena, non avendo quest'ultima né dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., di aver correttamente eseguito la prestazione professionale né che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile.
Tanto premesso, occorre procedere alla quantificazione dei danni lamentati da
[...]
e riconducibili alle lesioni subite dallo stesso per effetto della condotta Pt_1
illecita di parte convenuta. Partendo dall'esame del danno non patrimoniale, si deve ricordare che le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sentenze nn. 26972 e ss. del 2008) hanno definitivamente ricondotto a coerente unità il composito universo dei danni risarcibili, non condividendo l'impostazione che considerava le singole voci - danno biologico, morale ed esistenziale - come pregiudizi autonomamente liquidabili;
essi possono dunque venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (cfr. Cass., sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24864).
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, così estensivamente inteso, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408, che indica come parametro per tutto il territorio nazionale quello delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, già in uso a questo Tribunale
(e di cui nel caso di specie si tiene conto in relazione alla versione attualizzata al
2018), con le quali è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale”, sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali sia relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e c.d. danno morale.
Nel caso di specie, il c.t.u., le cui conclusioni questo giudice ritiene pienamente condivisibili, ha valutato un danno biologico permanente pari al 25%, un'inabilità temporanea totale (I.T.T.) di 540 giorni (18 mesi) al 100% ed un'inabilità temporanea parziale di 540 giorni (18 mesi) al 75%.
Ora, in virtù delle suddette tabelle, il computo del danno viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto, mentre, quanto all'inabilità temporanea, il pregiudizio può equamente liquidarsi nell'importo giornaliero di Euro 100,00 sempre con riferimento ai valori di cui alle citate tabelle
(che indicano una forbice di valori monetari tra un minimo di Euro 98,00 ed un massimo, rappresentato dall'aumento personalizzato del precedente valore fino al
50%).
Quindi, atteso che l'istante, al momento del sinistro aveva 50 anni, il danno non patrimoniale da riconoscere sarebbe pari all'importo di Euro
(133.433,00+54.000,00+40.500,00=) 227.933,00.
Il Tribunale ha ritenuto di dover effettuare un ulteriore aumento in via personalizzata della suddetta somma (pur possibile secondo le citate Tabelle), applicando la massima percentuale prevista (34%), in considerazione del lungo percorso terapeutico e riabilitativo che ha dovuto affrontare l'istante, per effetto della non corretta condotta dei sanitari della struttura convenuta, soprattutto se si considera che il si è dovuto sottoporre a diversi trattamenti terapeutici in diversi presidi Pt_1
sanitari e per un ampio periodo di tempo ( circa 3 anni), con alterazione della propria vita familiare e relazionale e con evidente sofferenza non solo fisica ma anche psichica.
In ordine alla rivalutazione delle somme riconosciute a e alla Parte_1
corresponsione degli interessi, si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Su tale importo vanno riconosciuti, altresì, gli interessi, corrispondenti al danno subito dall'istante per la mancata corresponsione dell'equivalente in denaro già al momento dell'illecito.
Trattandosi di illecito contrattuale, il dies a quo di decorrenza degli stessi deve identificarsi con la data della domanda giudiziale.
[…]
Tali interessi, inoltre, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione […] non possono essere riconosciuti, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (25 giugno 2013), sulla somma liquidata per il capitale, come definitivamente rivalutata all'attualità; deve essere invece operata, sulla base di indici, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, una devalutazione dell'importo al suddetto momento, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità, e sulle somme così risultanti, calcolare, anno per anno, gli interessi.
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c. adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra la data della domanda giudiziale (25 giugno 2013) ed il suo risarcimento (quasi sette anni dopo) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dalla data della domanda giudiziale, sull'importo sopra liquidato di Euro 227.933,00 svalutato al 25 giugno
2013, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,026 dell'ultima rilevazione (marzo
2020) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad Euro 222.156,92 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 25 giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto (cioè, somma rivalutata più interessi compensativi), che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Deve, invece, reputarsi infondata la domanda di risarcimento danni da riduzione della capacità lavorativa specifica.
In merito, occorre evidenziare che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato.
“Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo a una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse una attività lavorativa produttiva di reddito e, inoltre, attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali e ambientali dell'infortunato, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere data anche per presunzioni, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno” (Cass. n.
2758 del 2015; conforme Cass. n. 5786 del 2017).
Ciò posto, parte attrice, pur deducendo di aver svolto l'attività di meccanico e di non poterla più esercitare per effetto degli esiti dell'intervento chirurgico del 13.10.2009, non ha né allegato né provato il reddito prodotto o percepito in modo stabile ovvero per un certo periodo di tempo prima del sinistro, e che non avrebbe più percepito per effetto del sinistro, pur gravando sullo stesso il relativo onere ex art. 2697 c.c.
Invero, il non ha fornito elementi che potessero indurre il Tribunale a Pt_1
comprendere il reddito prodotto o percepito al momento del sinistro, elemento essenziale per liquidare il danno patrimoniale futuro, che in quanto danno - conseguenza va allegato e provato (cfr. in motivazione Corte Cost. n. 445 del 1995). È onere del danneggiato, infatti, dimostrare la contrazione dei propri redditi, non potendo la liquidazione ex art. 1226 c.c. sopperire all'onere delle parti (cfr. Cass. n.
21988 del 2019).
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, come successivamente modificato, il quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. art. 28 del d.m. citato), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, con attribuzione.
Le spese di c.t.u., già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere le somme già versate a titolo di acconto o che saranno versate al CTU in forza del suddetto decreto di liquidazione”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la quantificazione del danno biologico, siccome il CTU ha osservato che un intervento di artoprotesi correttamente eseguito avrebbe comportato postumi del 15%, tenuto conto delle patologie coesistenti, mentre ha quantificato le menomazioni sopravvenute causalmente correlate al danno iatrogenico, nella misura del 40%; evidenzia che nonostante venga dichiarata la piena condivisione delle conclusioni del C.T.U., il Tribunale non qualifica il danno subito come un danno differenziale e lo valuta come mero danno biologico permanente pari al 25%; (40% - 15%), mentre il danno non patrimoniale che andava riconosciuto nella sua massima personalizzazione (così come statuito dal Tribunale), doveva essere pari ad euro 239.929,00 (ovvero 40% - 15%: euro 298.154,00 (40%) - euro
58.225,00 (15%).
La doglianza è fondata.
Come accertato dal CTU, da un corretto intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro sarebbe conseguito un danno nella misura del 15%, a fronte di quello di fatto conseguito, pari al 40%. Ebbene, secondo costante orientamento della Suprema Corte, il danno iatrogeno differenziale prodotto da colpa medica, insistente su una pregressa situazione di salute già compromessa del paziente, deve essere stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario previsto dalle tabelle di Milano in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, reliquati in ipotesi di corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, costituenti conseguenza di causa indipendente da quella per cui è causa (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 27/09/2021 , n. 26117, Cassazione civile sez. VI,
29/09/2022, n.28327; Cassazione civile sez. III, 28/06/2023, n.18442).
Nel quantificare il pregiudizio, quindi, va sottratto dal valore monetario di euro
281.062,00, corrispondente, secondo l'applicata Tabella di Milano da ultimo elaborate (ed. 2024) (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018, non essendo stato peraltro dedotto e provato il pagamento di alcuna somma), ad un'invalidità del 40% per una persona di 50 anni (quanti ne aveva il all'epoca dell'intervento), Pt_1
l'importo di euro 47.645,00, equivalente ad un danno biologico del 15% relativo ad una persona di pari età, ottenendo, per differenza, l'importo di euro 233.417,00. A tale importo va aggiunta la somma di € 94.500,00 a titolo di invalidità temporanea come quantificata dal Tribunale, non oggetto di censura.
Il detto importo di € 233.417,00 non va aumentato in virtù della c.d. personalizzazione riconosciuta, invece dal Tribunale, siccome è fondato il gravame incidentale proposto sul punto dall appellata. Al riguardo, l CP_4 CP_4
appellata ha dedotto che non è stata fornita alcuna prova di circostanze specifiche ed eccezionali che la giustificherebbero, mentre quelle indicate dal Tribunale sono analoghe in ciascun soggetto paragonabile all'odierno appellante che abbia subito la medesima lesione e pertanto già rientranti nella valutazione del danno biologico standard. Ebbene, secondo pacifico orientamento, la personalizzazione danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sicché implica la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. n. 23778 del 2014); inoltre, le anzidette circostanze, integrando un fatto costitutivo della pretesa, devono essere allegate in modo circostanziato e provate, anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici (cfr., fra le tante, Cass.
n.24210 /2015). Il < affrontare l'istante>>, < propria vita familiare e relazionale e con evidente sofferenza non solo fisica ma anche psichica>>, quali circostanze evidenziate dal Tribunale per giustificare la riconosciuta personalizzazione, non rappresentano altro che profili già valutati dal
CTU in sede di valutazione del danno da invalidità temporanea, mentre la generica alterazione della vita familiare e relazionale, di cui discorre la gravata sentenza, rappresenta uno pregiudizio indefettibilmente dipendente dalla perdita anatomica o funzionale, ovverosia il danno dinamico-relazionale, già compreso nel riconosciuto danno biologico invalidità permanente (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. III,
04/03/2022, n.7192).
§ 5.
Con il primo motivo, parte appellante deduce, altresì, che il CTU ha errato nella valutazione dell'invalidità permanente derivante dall'evento lesivo riportandosi alle note controdeduttive redatte dal consulente di parte, il quale ha, in particolare, dedotto che occorre considerare - in proiezione futura- gli aspetti involutivi osteo - articolari, in particolar modo cartilaginei, siccome il ginocchio è stato sottoposto per tre anni ad un carico abnorme e lo sarà anche in futuro, nonostante il suo già precario background articolare;
il CTP ha anche evidenziato il danno psichico, quale conseguenza degli eventi sofferti, in particolare, il DPTS, che rappresenta l'espressione di un'elaborazione psicopatologica di un evento traumatico costituito dalla sofferenza fisica ingiustamente scaturita dal danno iatrogenico;
evidenzia che tale disturbo si pone in rapporto causa - effetto con gli eventi stressanti patiti, con il lungo periodo di degenza, con l'abbandono del lavoro, con le impellenti necessità economiche per il sostegno della famiglia, con il forzoso riadattamento del proprio stile di vita;
conclude nel senso che il danno articolare attuale deve essere stimato nella misura del 38%, mentre il danno psichico, nella misura del 15 % e, dunque, ad esso appellante va riconosciuto un danno complessivo pari al 53%.
La doglianza è infondata. Secondo le valutazioni del CTP il danno conseguente all'intervento subito dal ginocchio è valutabile nella misura del 38%, mentre il CTU lo ha valutato nella misura del 40%, considerata la ipotrofia del Pt_2
quadricipite con ridotta capacità tenere la stazione eretta e deambulazione con due appoggi.>> e nella anzidetta quantificazione il CTU ha considerato, altresì, gli esiti permanenti di natura psichica consistenti in un Disturbo Post-Traumatico da Stress.
Ne consegue che le valutazioni dei due tecnici sono lievemtne differenti quanto al danno subito dal ginocchio destro – quantificato in misura maggiore dal CTU -, mentre non è stata prodotta alcuna documentazione medica comprovante un danno psichico o comunque cure funzionali ad un siffatto danno per giustificarne una valutazione, quale fatta dal Ctp, nella misura complessiva del 15 %. In sostanza, può affermarsi che la correttezza e logicità del percorso argomentativo svolto dal CTU non siano validamente confutate dalle contrarie osservazioni dell'appellante, che, nel prospettare percentuali diverse rispetto a quelle indicate dall'ausiliare, non offrono, tuttavia, convincenti ragioni per indurre questa Corte a discostarsi dalla valutazione del consulente.
§ 5. Con il secondo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda di riconoscimento dei danni da riduzione della capacità lavorativa;
in particolare, deduce che è stato dimostrato che le menomazioni derivanti dal danno iatrogenico hanno avuto un peso rilevante sul forzoso abbandono del lavoro di meccanico svolto da esso istante, non solo per il danno patrimoniale diretto scaturito da ben tre anni di assenza dal posto di lavoro che, per un piccolo artigiano, equivale al fallimento della propria impresa, ma anche e soprattutto poiché le menomazioni residuate lo hanno reso totalmente inidoneo allo svolgimento di tale attività che richiede, oltre ad un ottima stabilità in ortostasi, anche notevole dinamismo posturale;
assume che l'incidenza delle menomazioni accertate sulla capacità lavorativa specifica è pari al
100% e che anche il C.T.U. ha riconosciuto la grave incidenza delle lesioni subite sulle attività occupazionali;
che il Tribunale, pur in assenza del “reddito prodotto o percepito in modo stabile ovvero per un certo periodo di tempo prima del sinistro”, avrebbe potuto tener conto del fatto che esso istante con la sua invalidità non potrà più lavorare e quindi liquidare il suddetto danno in via equitativa;
che il Tribunale avrebbe potuto considerare l'incidenza della subita invalidità sulla capacità lavorativa generica, evidenziata dallo stesso CTU;
che era stata chiesta una valutazione anche di tipo equitativo circostanziato, richiesta rimasta disattesa;
su tali premesse, il Pt_1
chiede la liquidazione della somma aggiuntiva di € 234.397,02 a titolo di danno incidente sulla capacità lavorativa, calcolata sulla scorta del criterio legislativo del triplo della pensione sociale ex art. 4 DL 857/76 (€ 4.596,02 x 3), ovvero pari ad €
13.788,06 annui, cioè dal 50° anno di età sino a quello presumibile di pensionamento
(67 anni) (€ 13.788,06 X 17 anni).
Il motivo è infondato.
Il chiesto danno patrimoniale da lucro cessante, come noto, non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità di guadagno;
detto danno, che va provato dal danneggiato, deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione, anche tramite presunzioni, che il soggetto leso svolgesse, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali, alle condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (cfr., fra le tante,
Cass. 4673 del 10/03/2016; Cass. n. 14517 del 10/07/2015). Insomma, il soggetto leso deve dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso (cfr., fra le ultime, Cass. 14/09/2025, n.25156). Nella specie, alcuna prova è stata fornita dello svolgimento della dedotta attività lavorativa di meccanico all'epoca dell'evento dannoso e tanto, alla luce delle predette coordinate interpretative, non consente di riconoscere il reclamato danno.
Va, poi, aggiunto che il in primo grado non ha richiesto alcun danno da lesione Pt_1
della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa;
per contro, parte appellante, anche in primo grado, ha dedotto che gli eventi dannosi subito lo hanno costretto ad abbandonare l'attività lavorativa di meccanico in precedenza svolta, deducendo dunque un danno esclusivamente patrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. III,
11/11/2019, n.28988).
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è parzialmente fondato, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza va Controparte_1
condannata al risarcimento del danno, in favore di , nella misura di € Parte_1
327.917,00 ( € 233.417,00 +€ 94.500,00).
Al , vanno riconosciuti, altresì, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai Pt_1
costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr.
Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 327.917,00, “devalutato” alla data del fatto, 12.10.2009, risulta pari a € 248.046,14 (indice a quo 121,8- indice ad quem 135,5) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al
31.8.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -, pari ad € 62.392,69.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 390.309,69 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.9.2025 fino al soddisfo.
Le spese processuali del primo grado, da porre a carico della soccombente
[...]
vanno nuovamente regolamentate secondo lo scaglione relativo alle CP_1
controversie di valore fino ad euro 520.000,00 – anziché fino ad € 260.000,00, quale considerato dalla gravata sentenza - e la relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione della non complessità delle questioni esaminate;
le spese del presente grado, da porre sempre a carico di
[...]
siccome resta soccombente seppur fondato sia il gravame incidentale, CP_1
vanno quantificate secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad €
260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, ovvero il maggior importo riconosciuto a titolo di danno biologico.
Le spese processuali liquidate in favore dell'appellante vanno distratte in favore dell'avv. IO NZ, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 12.12.2020, avverso la sentenza in epigrafe Pt_1
indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto ragione l'appello proposto da;
Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1
c) per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
390.309,69, oltre interessi legali dal 1.9.2025 fino al soddisfo;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1
liquida, in relazione al primo grado in € 1.524,00 per esborsi e € 12.678,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IO
NZ e in relazione al secondo grado in € 804,00 per esborsi e € 7.642,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IO
NZ.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25.9.2026.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4677/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1072/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3384/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 23.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
IO NZ (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di citazione
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Steve Fucci (C.F.: ) C.F._3
e EP ST (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica
Conclusioni: per l'appellante: “1) Nel merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1072/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere … accogliere la domanda come formulata in primo grado e, per l'effetto, ferma l'accertata e dichiarata responsabilità della , in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., per i danni subiti dal sig. , Parte_1
condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante, nessuno escluso, in particolare ed a solo scopo esemplificativo del danno non patrimoniale, quale il danno biologico differenziale, nella sua massima personalizzazione, nonché il danno patrimoniale, quale danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica, per un totale di euro 452.204,00 quale danno non patrimoniale ed euro € 234.397,02, quale danno patrimoniale, il tutto oltre interessi compensativi e legali, detratte le somme eventualmente già corrisposte, ovvero in quella maggiore o minore misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e1223 e seguenti c.c., che il
Giudice vorrà riconoscere, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie.
2) Condannare, in ogni caso, la struttura sanitaria appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
Si chiede, in via istruttoria, a codesta Ecc.ma Corte trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per l'appellata “… chiede rigettarsi la domanda Controparte_2
attorea perché inammissibile ed improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze, impugnando e contestando per tutto quanto eccepito e dedotto dalla controparte. Conclude come in atti, e dunque in accoglimento del formulato appello incidentale ed in riforma dell'impugnata
Sentenza, chiede rigettarsi la domanda formulata in I° grado della condanna alla personalizzazione del danno nella riconosciuta misura del 34%, condannandosi l'appellante alla restituzione della relativa somma quantificata in € 34.000,00, su cui vanno liquidati anche gli interessi sino alla effettiva restituzione;
nel caso di non accoglimento dell'appello incidentale, chiede rigettare l'appello proposto dal Sig.
, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare per l'effetto le Parte_1
statuizioni della sentenza di I° grado con vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Chiede introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 25.06.2013 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la clinica Pineta Grande esponendo:- CP_1
di essersi sottoposto nell'ottobre 2009 ad un intervento di protesi totale del ginocchio destro presso la di Castel Volturno;
- che tale intervento aveva CP_2 CP_1
causato nel paziente una sepsi periprotesica del ginocchio destro;
- che dalla documentazione prodotta si evinceva l'insorgenza di idrarto recidivante fin dalla fase di convalescenza del primo intervento cui seguiva terapia antibiotica;
- che il medico della struttura prescriveva fkt e disponeva un nuovo ricovero per revisione della sede chirurgica per via artroscopica;
- che, perdurando i disturbi, si proponeva nuovo ricovero per intervento di sinovialectomia;
- che seguivano altre terapie rivelatesi, tuttavia, inefficaci;
- che l'infezione periprotesica si ripresentava e necessitava di un ulteriore periodo di trattamento conclusosi con la fine del 2012 e con i trattamenti presso l'istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo; - che si era verificata un'infezione ad etiologia nosocomiale contratta in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico dell'ottobre del 2009, nonché l'inadeguato trattamento di tale complicanza iatrogena da parte dei sanitari;
- che ne era derivato un danno biologico permanente ed una lunga ed ininterrotta invalidità temporanea, perpetuatasi per circa 3 anni, tra l'ottobre del 2009 ed il dicembre del 2012, con necessità di 4 interventi chirurgici riparatori, di perpetuato trattamento e cure oltre provincia e oltre regione;
- che esso istante, per l'effetto, risultava totalmente inabile allo svolgimento del proprio lavoro di meccanico, che richiede ortostasi prolungata e dinamismo. Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo alla convenuta clinica, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“a) in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, e declamata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, solidale alternativa o proporzionale della convenuta per i motivi di cui in premessa, condannarla al risarcimento dei CP_2
danni tutti subiti dal sig. , nessuno escluso, quantificati in € Parte_1
315.214,00, quale danno differenziale tra il 53% D.B. a cui va sottratta la percentuale del 18% quale valore del danno originario, derivante dalla corretta riuscita dell'intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro.
A tale somma dovrà aggiungersi la percentuale del 7% di danno biologico psichico quantificata, sempre come da tabelle di Milano 2011, in € 10.897,00.
Ancora, per ITT al 100% per 547 gg (18 mesi) € 54.750,00. Per ITP al 75 % per 547 gg (18 mesi) € 41.025,00.
A tali somme andrà aggiunta la somma ulteriore di € 205.496,50 quale danno morale scaturito da tale illecito, per un totale di € 627.382,50.
Discorso a parte, infine, merita il danno provocato incidente sulla capacità lavorativa calcolato sulla scorta del criterio legislativo del triplo della pensione sociale ex art. 4 DL 857/76 (€ 4.596,02 x 3), ovvero pari ad € 13.788,06 annui, cioè dal 53° anno di età sino a quello presumibile di pensionamento (65) (€ 13.788,06 X
12 anni) € 165.456,72.
Pertanto, all'istante dovrà essere riconosciuta la somma complessiva di €
792.839,22, od in quella somma maggiore e/o minore che l'On. Interprete vorrà attribuire all'istante da determinarsi anche a mezzo di CTU che sin da adesso si richiede se ritenuta necessaria.
Aggiungasi, inoltre, gli interessi e rivalutazione monetaria entrambi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, ricompreso nella competenza superiore alla somma di €
520.000/00 del giudicante adito;
b) condannare preliminarmente i convenuti al pagamento di quella somma ritenuta dall'On. Interprete, equa e giusta a titolo di provvisionale, stante anche le condizioni economiche dell'istante, prima meccanico, oggi senza lavoro.
c) condannare gli stessi come sopra al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato IO NZ anticipatario”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e CTU medico legale.
All'udienza del 15.10.2019, il Giudice riservava il giudizio per la decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, previa dichiarazione di responsabilità della convenuta per il sinistro per cui è causa, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento in favore di , della somma di € 227.933,00, oltre interessi Parte_1
compensativi e legali come in parte motiva;
2. condanna parte convenuta, al pagamento in favore di , delle spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 10.534,00, di cui € 1.524,00 per spese, e 9.010,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge se documentate, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”.
In data 4.11.2020 parte attrice proponeva istanza di correzione materiale della sentenza nella parte relativa all'importo stabilito in proprio favore per il danno non patrimoniale riconosciuto. All'esito dell'udienza cartolare all'uopo stabilita, il
Tribunale “rilevato che nel caso di specie non sussiste un mero errore di calcolo, evincibile icto oculi dalla sentenza, avendo parte ricorrente censurato un errore del giudicante nella liquidazione del danno riconosciuto a parte attrice, allegando, altresì, i criteri da applicare” rigettava l'istanza. § 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 4.05.2020, con citazione notificata il 12.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83,
D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da Covid - 19, interponeva appello - iscritto a ruolo il 21.12.2020 - Parte_1
per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Nel merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n.
1072/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - nella persona del Giudice dr.ssa Luigia Franzese, in data 03.05.2020 e pubblicata il
04.05.2020,accogliere la domanda come formulata in primo grado e, per l'effetto, ferma l'accertata e dichiarata responsabilità della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., per i danni subiti dal sig. , Parte_1
condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'appellante, nessuno escluso, in particolare ed a solo scopo esemplificativo del danno non patrimoniale, quale il danno biologico differenziale, nella sua massima personalizzazione, nonché il danno patrimoniale, quale danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica, per un totale di euro 452.204,00 quale danno non patrimoniale ed euro € 234.397,02, quale danno patrimoniale, il tutto oltre interessi compensativi e legali, detratte le somme eventualmente già corrisposte, ovvero in quella maggiore o minore misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e1223 e seguenti c.c., che il
Giudice vorrà riconoscere, tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie.
2) Condannare, in ogni caso, la struttura sanitaria appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la che resisteva e chiedeva il rigetto del Controparte_2
gravame; proponeva, altresì, appello incidentale per l'accoglimento delle conclusioni seguenti: “- in accoglimento del formulato appello incidentale ed in riforma dell'impugnata Sentenza, rigettarsi la domanda formulata in I° grado della condanna alla personalizzazione del danno nella riconosciuta misura del 34%, condannandosi l'appellante alla restituzione della relativa somma quantificata in €
34.000,00, su cui vanno liquidati anche gli interessi sino alla effettiva restituzione;
..”.
Alla prima udienza di comparizione del 23.04.2021, il Collegio rinviava al
16.06.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ufficio.
All'udienza del 23.05.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, rilevato il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. nell'assegnato termine, la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda, con le seguenti motivazioni:
“ … Ciò posto, parte attrice ha allegato di essersi ricoverata presso la clinica CP_1
dal 12.10.2009 al 19.10.2009, con diagnosi di ingresso di grave gonartrosi
[...]
bilaterale, più accentuata al ginocchio destro e di essersi sottoposto a un intervento di artroprotesi totale di ginocchio destro.
L'istante ha, altresì, allegato di aver contratto, per effetto di tale intervento, una sepsi periprotesica del ginocchio destro, di origine nosocomiale, il cui trattamento da parte dei sanitari è stato del tutto inadeguato.
Ciò posto, occorre evidenziare che la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione del dovere di diligenza, che va valutato, nel caso di specie, con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 8845 del 1995).
Infatti, il medico specialista, nell'adempimento dell'obbligazione professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art 1176, primo comma, c.c., ma è anche quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., che comporta il rispetto di tutte le regole e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che anche la struttura sanitaria è responsabile nei confronti del paziente per i danni derivanti dall'errata esecuzione della prestazione professionale posta a carico del medico.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura - pubblica o privata - deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità (cfr., ex multis, Cass. n. 22390 del 2006; Cass. n. 12362 del
2006; Cass. n. 9085 del 2006), essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella somministrazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche) già prescritte dalla l. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v. Cass. n. 1698 del 2006; Cass.
n. 13066 del 2004; Cass., SS.UU., n. 9556 del 2002).
Pertanto, l'eventuale responsabilità del centro ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione svolta dal sanitario (cfr. ex multis Cass. n. 1620 del 2012).
A tal fine, non rileva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sanitario e il centro, che si è avvalso del primo.
Infatti, perché si configuri la responsabilità della società convenuta, è necessario e sufficiente che la struttura si avvalga dell'opera del sanitario ovvero che sussista un collegamento tra la prestazione da lui eseguita e l'organizzazione aziendale, non rilevando neanche la circostanza che il sanitario risulti essere di fiducia dello stesso paziente ovvero scelto da quest'ultimo (cfr. ex multis, Cass. n. 8826 del 2007; Cass.
n. 13953 del 2007). Tale impostazione trova conferma nella legge n. 24 del 2017, che all'art. 7 riconduce nell'alveo della responsabilità contrattuale quella della struttura sanitaria.
Applicando al caso di specie tali principi, che questo giudice ritiene condivisibili ed intende far propri, la domanda di parte attrice deve reputarsi fondata nei limiti di cui si dirà.
Le specifiche allegazioni formulate da parte attrice sono state confermate dall'elaborato peritale.
In particolare, in sede di accertamenti peritali, si è acclarato che l'intervento di impianto di protesi totale del ginocchio dx dell'ottobre del 2009, effettuato presso la di LT (Ce), rappresenta l'evento etiologicamente Controparte_2
connesso, secondo il provato dinamismo evolutivo, alla sepsi periprotesica del ginocchio dx. (cfr. consulenza tecnica depositata dal dott. in data 06.10.2015, Per_1
pag. 14).
Si rileva come via sia una responsabilità della struttura sanitaria e dell'equipe operatoria del primo intervento, da cui derivò un intervento con una accentuata neutrofilia in I giornata p.o., che testimonia la presenza di focolai settici nell'immediato post - operatorio (cfr. consulenza tecnica depositata dal dott. Per_1
in data 06.10.2015, pag. 16).
Invero, il paziente già in I giornata postoperatoria mostrava un notevole innalzamento dei globuli bianchi (15.340) con una neutrofilia di 9.340, nonostante la somministrazione di 3 antibiotici di seconda e terza scelta quali targosid, vancomicina e ciproxin (cfr. integrazione di consulenza tecnica depositata dal dott.
in data 06.10.2015, pag. 1). Per_1
L'elaborato peritale ha, altresì, evidenziato l'inadeguato trattamento della predetta infezione da parte dei sanitari della clinica convenuta.
Invero, si è evidenziata la prescrizione in I giornata po di tre linee di antibiotici che solitamente vengono prescritti in II e III istanza, senza la presenza di una valutazione dei fattori di rischio preoperatori del paziente per una eventuale profilassi antibiotica preoperatoria e senza effettuare in tutto l'iter diagnostico terapeutico una consulenza infettivologica che avrebbe chiarito quali linee di antibiotico scegliere
(cfr. consulenza tecnica depositata dal dott. in data 06.10.2015, pag. 16). Per_1
Invero, l'antibioticoterapia, se non è mirata e ben dosata, può far diminuire i segni clinici dell'infezione ma non eradica la colonizzazione batterica, per cui provoca lo sviluppo di ceppi batterici che diventano sempre più resistenti alle successive terapie antibiotiche.
Nel caso di specie, la terapia antibiotica prescritta è stata sempre improvvisata e poco efficace (cfr. integrazione di consulenza tecnica depositata dal dott. in Per_1
data 06.10.2015, pag. 2).
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che nel prosieguo dell'iter diagnostico terapeutico, l'ortopedico della non ha mai Controparte_2
richiesto una scintigrafia con emazie marcate (cfr. consulenza tecnica depositata dal dott. in data 06.10.2015, pag. 17), così come non è mai stato effettuato un Per_1
tampone della ferita o un esame colturale con antibiogramma (cfr. integrazione di consulenza tecnica depositata dal dott. in data 06.10.2015, pag. 2). Per_1
Sussiste pertanto il nesso di causalità tra l'intervento di protesi del ginocchio e l'infezione per cui è causa, come testimoniato dalla presenza di un innalzamento dei globuli bianchi in I giornata postoperatoria, nonché un trattamento inadeguato della stessa da parte dei sanitari.
Invero, manca in cartella clinica, una qualsiasi consulenza infettivologica per stabilire nel singolo caso l'efficacia della terapia antibiotica.
A fronte di tale quadro probatorio, non può che ritenersi che la convenuta sia responsabile dei danni subiti dall'istante in conseguenza dell'inadeguato trattamento della complicanza iatrogena, non avendo quest'ultima né dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., di aver correttamente eseguito la prestazione professionale né che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile.
Tanto premesso, occorre procedere alla quantificazione dei danni lamentati da
[...]
e riconducibili alle lesioni subite dallo stesso per effetto della condotta Pt_1
illecita di parte convenuta. Partendo dall'esame del danno non patrimoniale, si deve ricordare che le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (sentenze nn. 26972 e ss. del 2008) hanno definitivamente ricondotto a coerente unità il composito universo dei danni risarcibili, non condividendo l'impostazione che considerava le singole voci - danno biologico, morale ed esistenziale - come pregiudizi autonomamente liquidabili;
essi possono dunque venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (cfr. Cass., sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24864).
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, così estensivamente inteso, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione, sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408, che indica come parametro per tutto il territorio nazionale quello delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, già in uso a questo Tribunale
(e di cui nel caso di specie si tiene conto in relazione alla versione attualizzata al
2018), con le quali è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale”, sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali sia relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e c.d. danno morale.
Nel caso di specie, il c.t.u., le cui conclusioni questo giudice ritiene pienamente condivisibili, ha valutato un danno biologico permanente pari al 25%, un'inabilità temporanea totale (I.T.T.) di 540 giorni (18 mesi) al 100% ed un'inabilità temporanea parziale di 540 giorni (18 mesi) al 75%.
Ora, in virtù delle suddette tabelle, il computo del danno viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto, mentre, quanto all'inabilità temporanea, il pregiudizio può equamente liquidarsi nell'importo giornaliero di Euro 100,00 sempre con riferimento ai valori di cui alle citate tabelle
(che indicano una forbice di valori monetari tra un minimo di Euro 98,00 ed un massimo, rappresentato dall'aumento personalizzato del precedente valore fino al
50%).
Quindi, atteso che l'istante, al momento del sinistro aveva 50 anni, il danno non patrimoniale da riconoscere sarebbe pari all'importo di Euro
(133.433,00+54.000,00+40.500,00=) 227.933,00.
Il Tribunale ha ritenuto di dover effettuare un ulteriore aumento in via personalizzata della suddetta somma (pur possibile secondo le citate Tabelle), applicando la massima percentuale prevista (34%), in considerazione del lungo percorso terapeutico e riabilitativo che ha dovuto affrontare l'istante, per effetto della non corretta condotta dei sanitari della struttura convenuta, soprattutto se si considera che il si è dovuto sottoporre a diversi trattamenti terapeutici in diversi presidi Pt_1
sanitari e per un ampio periodo di tempo ( circa 3 anni), con alterazione della propria vita familiare e relazionale e con evidente sofferenza non solo fisica ma anche psichica.
In ordine alla rivalutazione delle somme riconosciute a e alla Parte_1
corresponsione degli interessi, si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Su tale importo vanno riconosciuti, altresì, gli interessi, corrispondenti al danno subito dall'istante per la mancata corresponsione dell'equivalente in denaro già al momento dell'illecito.
Trattandosi di illecito contrattuale, il dies a quo di decorrenza degli stessi deve identificarsi con la data della domanda giudiziale.
[…]
Tali interessi, inoltre, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione […] non possono essere riconosciuti, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (25 giugno 2013), sulla somma liquidata per il capitale, come definitivamente rivalutata all'attualità; deve essere invece operata, sulla base di indici, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, una devalutazione dell'importo al suddetto momento, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità, e sulle somme così risultanti, calcolare, anno per anno, gli interessi.
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c. adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra la data della domanda giudiziale (25 giugno 2013) ed il suo risarcimento (quasi sette anni dopo) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dalla data della domanda giudiziale, sull'importo sopra liquidato di Euro 227.933,00 svalutato al 25 giugno
2013, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,026 dell'ultima rilevazione (marzo
2020) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad Euro 222.156,92 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 25 giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto (cioè, somma rivalutata più interessi compensativi), che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Deve, invece, reputarsi infondata la domanda di risarcimento danni da riduzione della capacità lavorativa specifica.
In merito, occorre evidenziare che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato.
“Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo a una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse una attività lavorativa produttiva di reddito e, inoltre, attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali e ambientali dell'infortunato, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere data anche per presunzioni, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno” (Cass. n.
2758 del 2015; conforme Cass. n. 5786 del 2017).
Ciò posto, parte attrice, pur deducendo di aver svolto l'attività di meccanico e di non poterla più esercitare per effetto degli esiti dell'intervento chirurgico del 13.10.2009, non ha né allegato né provato il reddito prodotto o percepito in modo stabile ovvero per un certo periodo di tempo prima del sinistro, e che non avrebbe più percepito per effetto del sinistro, pur gravando sullo stesso il relativo onere ex art. 2697 c.c.
Invero, il non ha fornito elementi che potessero indurre il Tribunale a Pt_1
comprendere il reddito prodotto o percepito al momento del sinistro, elemento essenziale per liquidare il danno patrimoniale futuro, che in quanto danno - conseguenza va allegato e provato (cfr. in motivazione Corte Cost. n. 445 del 1995). È onere del danneggiato, infatti, dimostrare la contrazione dei propri redditi, non potendo la liquidazione ex art. 1226 c.c. sopperire all'onere delle parti (cfr. Cass. n.
21988 del 2019).
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, come successivamente modificato, il quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. art. 28 del d.m. citato), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, con attribuzione.
Le spese di c.t.u., già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere le somme già versate a titolo di acconto o che saranno versate al CTU in forza del suddetto decreto di liquidazione”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la quantificazione del danno biologico, siccome il CTU ha osservato che un intervento di artoprotesi correttamente eseguito avrebbe comportato postumi del 15%, tenuto conto delle patologie coesistenti, mentre ha quantificato le menomazioni sopravvenute causalmente correlate al danno iatrogenico, nella misura del 40%; evidenzia che nonostante venga dichiarata la piena condivisione delle conclusioni del C.T.U., il Tribunale non qualifica il danno subito come un danno differenziale e lo valuta come mero danno biologico permanente pari al 25%; (40% - 15%), mentre il danno non patrimoniale che andava riconosciuto nella sua massima personalizzazione (così come statuito dal Tribunale), doveva essere pari ad euro 239.929,00 (ovvero 40% - 15%: euro 298.154,00 (40%) - euro
58.225,00 (15%).
La doglianza è fondata.
Come accertato dal CTU, da un corretto intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro sarebbe conseguito un danno nella misura del 15%, a fronte di quello di fatto conseguito, pari al 40%. Ebbene, secondo costante orientamento della Suprema Corte, il danno iatrogeno differenziale prodotto da colpa medica, insistente su una pregressa situazione di salute già compromessa del paziente, deve essere stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario previsto dalle tabelle di Milano in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, reliquati in ipotesi di corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, costituenti conseguenza di causa indipendente da quella per cui è causa (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 27/09/2021 , n. 26117, Cassazione civile sez. VI,
29/09/2022, n.28327; Cassazione civile sez. III, 28/06/2023, n.18442).
Nel quantificare il pregiudizio, quindi, va sottratto dal valore monetario di euro
281.062,00, corrispondente, secondo l'applicata Tabella di Milano da ultimo elaborate (ed. 2024) (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018, non essendo stato peraltro dedotto e provato il pagamento di alcuna somma), ad un'invalidità del 40% per una persona di 50 anni (quanti ne aveva il all'epoca dell'intervento), Pt_1
l'importo di euro 47.645,00, equivalente ad un danno biologico del 15% relativo ad una persona di pari età, ottenendo, per differenza, l'importo di euro 233.417,00. A tale importo va aggiunta la somma di € 94.500,00 a titolo di invalidità temporanea come quantificata dal Tribunale, non oggetto di censura.
Il detto importo di € 233.417,00 non va aumentato in virtù della c.d. personalizzazione riconosciuta, invece dal Tribunale, siccome è fondato il gravame incidentale proposto sul punto dall appellata. Al riguardo, l CP_4 CP_4
appellata ha dedotto che non è stata fornita alcuna prova di circostanze specifiche ed eccezionali che la giustificherebbero, mentre quelle indicate dal Tribunale sono analoghe in ciascun soggetto paragonabile all'odierno appellante che abbia subito la medesima lesione e pertanto già rientranti nella valutazione del danno biologico standard. Ebbene, secondo pacifico orientamento, la personalizzazione danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sicché implica la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. n. 23778 del 2014); inoltre, le anzidette circostanze, integrando un fatto costitutivo della pretesa, devono essere allegate in modo circostanziato e provate, anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici (cfr., fra le tante, Cass.
n.24210 /2015). Il < affrontare l'istante>>, < propria vita familiare e relazionale e con evidente sofferenza non solo fisica ma anche psichica>>, quali circostanze evidenziate dal Tribunale per giustificare la riconosciuta personalizzazione, non rappresentano altro che profili già valutati dal
CTU in sede di valutazione del danno da invalidità temporanea, mentre la generica alterazione della vita familiare e relazionale, di cui discorre la gravata sentenza, rappresenta uno pregiudizio indefettibilmente dipendente dalla perdita anatomica o funzionale, ovverosia il danno dinamico-relazionale, già compreso nel riconosciuto danno biologico invalidità permanente (cfr., fra le ultime, Cassazione civile sez. III,
04/03/2022, n.7192).
§ 5.
Con il primo motivo, parte appellante deduce, altresì, che il CTU ha errato nella valutazione dell'invalidità permanente derivante dall'evento lesivo riportandosi alle note controdeduttive redatte dal consulente di parte, il quale ha, in particolare, dedotto che occorre considerare - in proiezione futura- gli aspetti involutivi osteo - articolari, in particolar modo cartilaginei, siccome il ginocchio è stato sottoposto per tre anni ad un carico abnorme e lo sarà anche in futuro, nonostante il suo già precario background articolare;
il CTP ha anche evidenziato il danno psichico, quale conseguenza degli eventi sofferti, in particolare, il DPTS, che rappresenta l'espressione di un'elaborazione psicopatologica di un evento traumatico costituito dalla sofferenza fisica ingiustamente scaturita dal danno iatrogenico;
evidenzia che tale disturbo si pone in rapporto causa - effetto con gli eventi stressanti patiti, con il lungo periodo di degenza, con l'abbandono del lavoro, con le impellenti necessità economiche per il sostegno della famiglia, con il forzoso riadattamento del proprio stile di vita;
conclude nel senso che il danno articolare attuale deve essere stimato nella misura del 38%, mentre il danno psichico, nella misura del 15 % e, dunque, ad esso appellante va riconosciuto un danno complessivo pari al 53%.
La doglianza è infondata. Secondo le valutazioni del CTP il danno conseguente all'intervento subito dal ginocchio è valutabile nella misura del 38%, mentre il CTU lo ha valutato nella misura del 40%, considerata la ipotrofia del Pt_2
quadricipite con ridotta capacità tenere la stazione eretta e deambulazione con due appoggi.>> e nella anzidetta quantificazione il CTU ha considerato, altresì, gli esiti permanenti di natura psichica consistenti in un Disturbo Post-Traumatico da Stress.
Ne consegue che le valutazioni dei due tecnici sono lievemtne differenti quanto al danno subito dal ginocchio destro – quantificato in misura maggiore dal CTU -, mentre non è stata prodotta alcuna documentazione medica comprovante un danno psichico o comunque cure funzionali ad un siffatto danno per giustificarne una valutazione, quale fatta dal Ctp, nella misura complessiva del 15 %. In sostanza, può affermarsi che la correttezza e logicità del percorso argomentativo svolto dal CTU non siano validamente confutate dalle contrarie osservazioni dell'appellante, che, nel prospettare percentuali diverse rispetto a quelle indicate dall'ausiliare, non offrono, tuttavia, convincenti ragioni per indurre questa Corte a discostarsi dalla valutazione del consulente.
§ 5. Con il secondo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda di riconoscimento dei danni da riduzione della capacità lavorativa;
in particolare, deduce che è stato dimostrato che le menomazioni derivanti dal danno iatrogenico hanno avuto un peso rilevante sul forzoso abbandono del lavoro di meccanico svolto da esso istante, non solo per il danno patrimoniale diretto scaturito da ben tre anni di assenza dal posto di lavoro che, per un piccolo artigiano, equivale al fallimento della propria impresa, ma anche e soprattutto poiché le menomazioni residuate lo hanno reso totalmente inidoneo allo svolgimento di tale attività che richiede, oltre ad un ottima stabilità in ortostasi, anche notevole dinamismo posturale;
assume che l'incidenza delle menomazioni accertate sulla capacità lavorativa specifica è pari al
100% e che anche il C.T.U. ha riconosciuto la grave incidenza delle lesioni subite sulle attività occupazionali;
che il Tribunale, pur in assenza del “reddito prodotto o percepito in modo stabile ovvero per un certo periodo di tempo prima del sinistro”, avrebbe potuto tener conto del fatto che esso istante con la sua invalidità non potrà più lavorare e quindi liquidare il suddetto danno in via equitativa;
che il Tribunale avrebbe potuto considerare l'incidenza della subita invalidità sulla capacità lavorativa generica, evidenziata dallo stesso CTU;
che era stata chiesta una valutazione anche di tipo equitativo circostanziato, richiesta rimasta disattesa;
su tali premesse, il Pt_1
chiede la liquidazione della somma aggiuntiva di € 234.397,02 a titolo di danno incidente sulla capacità lavorativa, calcolata sulla scorta del criterio legislativo del triplo della pensione sociale ex art. 4 DL 857/76 (€ 4.596,02 x 3), ovvero pari ad €
13.788,06 annui, cioè dal 50° anno di età sino a quello presumibile di pensionamento
(67 anni) (€ 13.788,06 X 17 anni).
Il motivo è infondato.
Il chiesto danno patrimoniale da lucro cessante, come noto, non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità di guadagno;
detto danno, che va provato dal danneggiato, deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione, anche tramite presunzioni, che il soggetto leso svolgesse, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali, alle condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (cfr., fra le tante,
Cass. 4673 del 10/03/2016; Cass. n. 14517 del 10/07/2015). Insomma, il soggetto leso deve dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso (cfr., fra le ultime, Cass. 14/09/2025, n.25156). Nella specie, alcuna prova è stata fornita dello svolgimento della dedotta attività lavorativa di meccanico all'epoca dell'evento dannoso e tanto, alla luce delle predette coordinate interpretative, non consente di riconoscere il reclamato danno.
Va, poi, aggiunto che il in primo grado non ha richiesto alcun danno da lesione Pt_1
della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa;
per contro, parte appellante, anche in primo grado, ha dedotto che gli eventi dannosi subito lo hanno costretto ad abbandonare l'attività lavorativa di meccanico in precedenza svolta, deducendo dunque un danno esclusivamente patrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. III,
11/11/2019, n.28988).
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è parzialmente fondato, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza va Controparte_1
condannata al risarcimento del danno, in favore di , nella misura di € Parte_1
327.917,00 ( € 233.417,00 +€ 94.500,00).
Al , vanno riconosciuti, altresì, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai Pt_1
costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr.
Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 327.917,00, “devalutato” alla data del fatto, 12.10.2009, risulta pari a € 248.046,14 (indice a quo 121,8- indice ad quem 135,5) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al
31.8.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -, pari ad € 62.392,69.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 390.309,69 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.9.2025 fino al soddisfo.
Le spese processuali del primo grado, da porre a carico della soccombente
[...]
vanno nuovamente regolamentate secondo lo scaglione relativo alle CP_1
controversie di valore fino ad euro 520.000,00 – anziché fino ad € 260.000,00, quale considerato dalla gravata sentenza - e la relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione della non complessità delle questioni esaminate;
le spese del presente grado, da porre sempre a carico di
[...]
siccome resta soccombente seppur fondato sia il gravame incidentale, CP_1
vanno quantificate secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad €
260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, ovvero il maggior importo riconosciuto a titolo di danno biologico.
Le spese processuali liquidate in favore dell'appellante vanno distratte in favore dell'avv. IO NZ, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 12.12.2020, avverso la sentenza in epigrafe Pt_1
indicata, così provvede:
a) accoglie per quanto ragione l'appello proposto da;
Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1
c) per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
390.309,69, oltre interessi legali dal 1.9.2025 fino al soddisfo;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1
liquida, in relazione al primo grado in € 1.524,00 per esborsi e € 12.678,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IO
NZ e in relazione al secondo grado in € 804,00 per esborsi e € 7.642,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IO
NZ.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25.9.2026.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.