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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1474/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Arcoleo Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Partinico (Pa), Via della Perseveranza,
38.
- ricorrente –
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_2
sede legale in Belmonte Mezzagno (Pa).
-resistente contumace-
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la società , in persona del legale Parte_2
1 rappresentante pro-tempore e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze dal
07.02.2021 al 15.07.2021, con le mansioni di autotrasportatore, inquadrato nel livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, nei giorni e secondo gli orari analiticamente indicati in ricorso, lamentava di aver percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro una retribuzione inferiore all'effettiva quantità di lavoro prestato, di non aver mai avuto corrisposta la mensilità del mese di novembre 2017, il trattamento di fine rapporto nonché
l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna della convenuta a pagargli, per i titoli di cui sopra e come da conteggio allegato al ricorso, la somma complessiva “di €
11.601,46 lorde, che al netto delle somme già erogate e delle ritenute fiscali e previdenziali ammontano ad € 7.024,07 nette, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare effettivamente dovuta in esito al presente giudizio e all'eventuale CTU, per il periodo dal 07.02.2021 al 15.07.2021., oltre accessori e spese di lite” (cfr. conclusioni del ricorso).
La parte resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26.03.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, in ordine alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e delle altre spettanze economiche non percepite, va osservato che la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande può senz'altro dirsi acquisita sia alla luce della documentazione versata agli atti
(copia UNILAV, estratto del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, conteggi delle differenze retributive spettanti e carta conducente cronotachigrafica), sia in considerazione dell'interrogatorio formale reso dalla resistente, la quale ha confermato che il “ Parte_1
ha lasciato il posto di lavoro il 18.06.2021 e precisando “che essendo nel periodo della pandemia ha svolto turni anche festivi in sostituzione di altri colleghi. (cfr. verbale di
2 udienza dell'11.03.2024).
Alla luce di quanto sopra, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, può ritenersi, quindi, acclarato che lavorò alle dipendenze della società Parte_1 [...]
, dall'08 febbraio 2021 al 18 giugno 2021, dal lunedì alla Parte_2
domenica, secondo l'orario risultante dalla scheda cronotachigrafica versata in atti (cfr. doc. n. 3), con le mansioni di autista di autotrasportatore, inquadrato al livello B3 del
CCNL Autotrasporto Merci e Logistica.
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU che si giudicano corretti e ai quali si rinvia – la “ ”, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata, a titolo di differenze retributive, ratei di 13^ e 14^ mensilità, compenso per il lavoro straordinario, domenicale e festivo svolto nonché TFR, per il periodo di lavoro dall'08.02.2021 al 18.06.2021, dal lunedì alla domenica, sulla base del numero di ore giornaliere effettuate, così come emergenti dalla Carta Conducente, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 10.026,40, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del
[...]
credito e fino al soddisfo.
Va, invece, respinta la pretesa al pagamento dell'indennità per la mancata fruizione delle ferie, dei permessi non goduti e del Bonus IRPEF, per mancanza di prova dei relativi presupposti di fatto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si pongono, infine, a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
PQM
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO – nella contumacia della società - così provvede: Parte_2
-in accoglimento del ricorso, condanna la “ ”, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro-tempore, a pagare a per i titoli Parte_1
di cui in motivazione, la somma complessiva di € 10.026,40, oltre interessi legali e
3 rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
-condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato Benedetta Arcoleo dichiaratasi antistataria, che si liquidano in complessivi €
2.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese 27.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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