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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/08/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 538/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, P. I.V.A. , con sede in Milano, Piazza Duse n. 3, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Giannarelli e Giorgia Chimenz, domiciliata presso lo studio della prima in La Spezia, Via dei Colli 23,
-attrice -
Contro
già , PIVA , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
sede in Arquata Scrivia (AL), Via Bruno Buozzi, 11 E, rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Grattarola domiciliata presso il difensore in Alessandria, via Trotti 46,
-convenuta-
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_3 P.IVA_3
Bassi, domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Crocefisso n. 5,
-terza chiamata-
***
1 CONCLUSIONI
*Per l'attrice, , come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere, contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
In via preliminare in rito Rigettare l'istanza di astensione così come formulata da parte
convenuta, per nullità ed irritualità dell'eccezione svolta, per i motivi di cui in atti.
Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti, di cui ai quattro ordini
- Ordine N 000283 del 18/04/17, Ordine N 001986 del 03/05/18, Ordine N 003240 del
28/01/19, Ordine N 004419 del 16/10/19 - in premessa, è qualificabile come contratto misto di
fornitura di sistema informatico - automatizzato;
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti per infruttuoso decorso del termine
essenziale di adempimento e, per l'effetto, condannare la parte convenuta alla restituzione
delle somme versate alla Convenuta a titolo di acconto di cui alle fatture n 61 del 31/10/2017
per l'Ordine n 000283 - Revamping Formatura - pari ad € 29.400,00; n 34 del 26/06/18, n 45
del 10/08/18, n 9 del 23/03/19, n 30 del 05/07/19 per l'Ordine n 001986 - Animisteria Cold
Box - pari ad € 130.680,60; n 10 del 20/03/19 per l'Ordine n 003240 - Baia 1 - pari ad €
8.400,00; n 76 del 10/12/19, n 82 del 17/12/2019, n 83 del 17/12/2019 per l'Ordine n 4419 -
Ascensore discensore – pari ad € 108.500,00;
Il tutto per un ammontare complessivo pagato pari ad € 276.980,60, dedotto il valore
dell'hardware fornito, pari ad € 156.087,14, per un importo netto pari ad € 120.933,46 o la
diversa somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso accertare la responsabilità contrattuale della parte Convenuta e sentirla
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dall' attrice nella misura accertata nel corso
del giudizio di ATP pari ad € 545.941,27, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
2 rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, con condanna alla refusione delle spese
processuali e delle spese del giudizio di ATP 1292/2020;
In via subordinata
-qualora codesto Ill.mo Tribunale ritenga non essenziale il termine pattuito, accertare e
dichiarare l'inadempimento contrattuale di e l'intervenuta risoluzione del P_
contratto – di cui in atti – per inadempimento della Convenuta ai sensi degli artt. 1453 e segg.
cc e per l'effetto sentir condannare la medesima alla restituzione degli acconti corrisposti
dall'attrice di cui alle fatture, o nella diversa misura accertata nel corso del giudizio: n 61 del
31/10/2017 per l' Ordine n 000283 - Revamping Formatura - pari ad € 29.400,00; n 34 del
26/06/18, n 45 del 10/08/18, n 9 del 23/03/19, n 30 del 05/07/19 per l'Ordine n 001986 -
Animisteria Cold Box - pari ad € 130.680,00; n 10 del 20/03/19 per l'Ordine n 003240 - Baia 1
- pari ad € 8.400,00; n 76 del 10/12/19, n 82 del 17/12/2019, n 83 del 17/12/2019 per l'Ordine
n 4419 - Ascensore discensore – pari ad € 108.500,00;
Il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 276.980,60, dedotto il valore dell'hardware
fornito, pari ad € 156.087,14 per un importo netto pari ad € 120.933,46 o la diversa somma
ritenuta di giustizia;
- in ogni caso accertare la responsabilità contrattuale della parte Convenuta e sentirla
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura accertata nel corso
del giudizio di ATP pari ad € 545.941,27, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, con condanna alla refusione delle spese
processuali e delle spese del giudizio di ATP 1292/2020;
In ogni caso:
- rigettare la domanda svolta da parte convenuta di accertamento della nullità del
procedimento per ATP o della relazione finale dell'ATP disposto da questo ill.mo Tribunale
avente rg. 1292/2020 per le ragioni esposte in narrativa;
3 - rigettare le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, in quanto infondate in fatto ed
in diritto, per i motivi di cui in atti;
- rigettare le domande della terza chiamata svolte in via principale;
e comunque rigettarsi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende”.
*Per la convenuta come in foglio di precisazione delle conclusioni: P_
“Voglia l'ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, previa ammissione delle istanze
istruttorie dedotte dalla esponente nelle memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 cpc, previa
rinnovazione della consulenza tecnica nel merito: accertare e dichiarare la nullità del
procedimento per ATP o della relazione finale dell'ATP disposto da questo ill.mo Tribunale
avente rg. 1292/2020 per le ragioni esposte in narrativa;
respingere le domanda attoree di risoluzione dei contratti per vano spirare dei termini
essenziali, in quanto infondate in fatto e in diritto;
respingere le domande attoree di risoluzione dei contratti per inadempimento della esponente
per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex artt. 2226 cod. civ. o in subordine ex art. 1667
cod. civ., o in quanto infondate in fatto e in diritto;
respingere le domande di risarcimento danni in quanto nulle per indeterminatezza e/o in
quanto infondate in fatto e in diritto;
respingere tutte le restanti domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nel caso di accoglimento delle domande di risarcimento del danno
formulate dall'attrice, dichiarare la in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, con sede della rappresentanza generale in Italia in Via Gabrio
Casati 1, 20123 Milano, a manlevare integralmente la in persona del suo P_
4 legale rappresentante pro tempore, dichiarando tenuta la Compagnia a risarcire i danni
direttamente all'attrice in luogo della convenuta;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ha realizzato tutto o parte P_
di quanto previsto negli ordini n. 283, 1986, 3240 e 4419, nonché negli ordini integranti opere
extra indicate in comparsa di risposta, e per l'effetto condannare la , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla convenuta la
somma di € 499.319,00 (€ 195.519,40 a titolo di mancato saldo di quanto previsto negli ordini
ed € 303.800,00 per opere extra), o la somma meglio vista in corso di causa.
Con vittoria delle spese di lite”.
*Per la terza chiamata , come in foglio di precisazione Controparte_5
delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le
migliori declaratorie e statuizioni del caso, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertare e
dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per i P_
fatti di causa e, pertanto, respingere tutte le domande proposte nei confronti della stessa, in
quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento, in ogni caso, della
domanda di manleva e indennizzo da essa avanzata;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande formulate da parte attrice e di accertamento di una qualsivoglia
responsabilità in capo a in relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare, per P_
le causali in atti, l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo ad
, e, conseguentemente, respingere la domanda di indennizzo e di condanna CP_3
svolta nei suoi confronti;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
5 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande
formulate da parte attrice e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo a
, nonché nella denegata ipotesi in cui si venisse accertata l'operatività della P_
polizza contratta con Arch (e dei successivi rinnovi contrattuali), condannare quest'ultima,
previa riduzione di quanto da questa dovuto, stante l'inosservanza da parte dell'Assicurato
del disposto contrattuale degli artt. 1892 c.c. e 1915 c.c., al solo ed esclusivo indennizzo dei
soli eventuali danni accertati in capo alla convenuta, nei limiti della quota di pertinenza
riconosciuta, con esclusione di qualsiasi eventuale addebito ascrivibile a parte attrice,
naturalmente nei limiti del massimale previsto dalla polizza, pari ad € 1.500.000,00;, detratta,
in ogni caso, la franchigia di € 2.500,00, contrattualmente prevista.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 11.03.2022 la conveniva in giudizio la Parte_1
già , deducendo l'inadempimento P_ Controparte_2
di obbligazioni contrattuali derivanti da una serie di commesse affidate nel periodo compreso tra l'anno 2017 e il 2019, nell'ambito di un più ampio progetto di automazione e ammodernamento degli impianti produttivi situati presso lo stabilimento aziendale di
[...]
, nel Comune di Follo (SP). Pt_2
L'attrice, realtà industriale operante dal 1969 nel settore della fonderia in ghisa di seconda fusione, con produzione rivolta ai comparti dell'energia, della macchina utensile, della siderurgia e dei trasporti, precisava di avere affidato alla convenuta l'esecuzione di quattro ordini principali – successivamente integrati da un quinto – per la fornitura e l'installazione di
6 impianti automatizzati, sistemi informatici integrati e software di gestione industriale, destinati a supportare la transizione digitale della produzione.
In particolare, risultavano oggetto dei contratti:
– l'ordine n. 000283 del 18 aprile 2017, relativo al revamping del sistema di formatura staffe esistente, mediante aggiornamento hardware e completo rifacimento del software di supervisione (SCADA) e di sicurezza;
– l'ordine n. 001986 del 3 maggio 2018, avente ad oggetto l'implementazione di un sistema automatizzato per la movimentazione delle anime prodotte nella linea animisteria “cold box”;
– l'ordine n. 003240 del 28 gennaio 2019 e l'ordine n. 004419 del 16 ottobre 2019,
concernenti, rispettivamente, la realizzazione di una “baia 1” e di un ascensore industriale automatizzato;
– un ordine integrativo del 17 maggio 2019 (n. 000408), relativo alla fornitura di due inverter da installare sulla rulliera dell'impianto di formatura.
L'attrice deduceva che tali ordini, qualificabili come contratti misti di fornitura, appalto e prestazioni intellettuali, prevedevano attività complesse e integrate, comprensive della fornitura di hardware, progettazione software, programmazione e collaudo, oltre all'assistenza in fase di avviamento. Le specifiche tecniche allegate ai singoli ordini erano da considerarsi parte integrante dei contratti, così come i verbali delle riunioni tecniche intercorse tra le parti.
Nonostante gli impegni assunti, la società convenuta si sarebbe resa inadempiente rispetto a ciascuna delle commesse affidatele.
In particolare, lamentava: il mancato completamento delle forniture Parte_1
hardware; l'assenza o l'insufficienza delle attività di sviluppo e installazione del software di controllo;
la consegna di componenti difettosi o malfunzionanti;
la presenza di gravi anomalie nei sistemi installati, tali da rendere non utilizzabili o non sicuri gli impianti durante i turni produttivi.
7 L'attrice sosteneva di aver reiteratamente sollecitato la convenuta a porre rimedio ai malfunzionamenti riscontrati, attraverso comunicazioni scritte, contestazioni tecniche e richieste di intervento correttivo. Nonostante ciò, - pur avendo più volte P_
fornito rassicurazioni verbali – non avrebbe ottemperato agli obblighi contrattuali, né si attivava per sostituire i componenti difettosi o per correggere gli errori nel software di automazione, aggravando così la situazione di criticità operativa della committente.
L'inadempimento contrattuale assumeva, nella prospettazione attorea, connotati di particolare gravità, atteso che l'inefficienza degli impianti determinava danni diretti e indiretti alla produzione, ritardi nelle consegne, perdite economiche e costi aggiuntivi legati alla necessità
di interventi sostitutivi e manutenzioni straordinarie.
Alla luce di quanto sopra, e in considerazione dell'impossibilità di pervenire ad una soluzione stragiudiziale, l'attrice proponeva, in via preliminare, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale della Spezia, al fine di documentare lo stato degli impianti, quantificare i danni subiti e valutare le responsabilità della convenuta. Il
procedimento, iscritto al n. RGN 1292/2020 (parti coincidenti con quelle del presente procemento), si concludeva con il deposito, in data 24 maggio 2021, della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. la quale accertava, in sintesi, quanto segue: Persona_1
– la presenza di vizi e difetti di progettazione, costruzione e installazione negli impianti forniti;
–l'incompletezza delle forniture rispetto a quanto pattuito nei singoli ordini;
– l'inidoneità funzionale dei sistemi installati, in quanto privi dei requisiti minimi di sicurezza e continuità produttiva richiesti;
– i danni materiali e patrimoniali subiti da quantificati complessivamente in Parte_1
€ 545.941,27.
L'attrice riferiva infine che, a fronte di detti accertamenti, la convenuta non solo non si attivava per porre rimedio alla situazione, ma si sottraeva anche a ogni confronto conciliativo,
8 omettendo di formulare proposte risarcitorie o di collaborare per la bonaria definizione della vertenza.
Secondo la prospettazione attorea, tale persistente inerzia avrebbe definitivamente compromesso il rapporto fiduciario tra le parti, rendendo impossibile il conseguimento dello scopo contrattuale e giustificando, oltre alla richiesta risarcitoria, la domanda principale di risoluzione dei contratti per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
*Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta ed P_
istanza di chiamata in causa del terzo ( ) del 10.06.2022, Controparte_3
contestando integralmente la domanda attorea e le risultanze del procedimento per A.T.P.
RG 1292 / 2025.
Nel merito, la respingeva l'intera ricostruzione dei fatti fornita dalla P_
controparte, definendola parziale e inattendibile. Sosteneva che i ritardi e gli eventuali inadempimenti lamentati erano in realtà imputabili a condotte negligenti della Parte_1
stessa, la quale non eseguiva o eseguiva male le opere di sua competenza
[...]
previste contrattualmente, come i montaggi meccanici e le installazioni elettriche. Adduceva a titolo di esempio l'ordine n. 283 del 2017, per il quale i ritardi sarebbero stati causati dalla mancata predisposizione, da parte dell'attrice, delle necessarie componenti meccaniche ed elettriche su cui installare i software e gli hardware. La convenuta inoltre rimarcava che l'attrice aveva modificato, in corso d'opera, lo stato dei luoghi (sostituendo la linea di indurimento), costringendola a rivedere gran parte del lavoro già svolto e a ritardare ulteriormente la consegna. A ciò si aggiungeva, a detta di , il fatto che alcuni P_
disservizi erano stati causati dalla che forniva componenti Parte_1
elettroniche di scarsa qualità. La convenuta evidenziava altresì di aver svolto numerosi lavori
"extra" non pagati e produceva il carteggio di email completo per dimostrare come fosse l'attrice a essere in ritardo.
9 Relativamente al procedimento di ATP, la ne sollevava la nullità per svariate P_
ragioni. Sosteneva che il quesito peritale, nella sua parte relativa alla quantificazione dei danni da mancata produzione, era inammissibile e di natura meramente esplorativa, in quanto non spettava al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) accertare l'esistenza di tali danni,
ma alla parte attrice dimostrarli con idonea documentazione, che a suo dire non era stata prodotta. La convenuta poi rilevava che la CTU era viziata da nullità anche per la quantificazione del danno, in quanto il perito si basava su un documento prodotto tardivamente dalla stessa Oltre a ciò, affermava che l'intera perizia Parte_1
era nulla per "apparenza", in quanto il CTU non svolgeva alcuna indagine concreta (non accendeva un PC, non verificava i programmi, né effettuava prove), limitandosi ad ascoltare verbalmente le narrazioni dei rappresentanti e dei tecnici della Parte_1
Sulle domande di risoluzione del contratto, eccepiva in via preliminare la prescrizione e la decadenza dei diritti della controparte, per la tardiva denuncia dei vizi e la tardiva proposizione della causa, superando i termini previsti dagli articoli 2226 o 1667 del Codice
Civile.
Contestava poi l'inadempimento, riportando le conclusioni del CTU che, pur con le critiche già
esposte, non aveva accertato la mancata consegna di hardware e software..
Infine, contestava la domanda di risoluzione per termine essenziale, sostenendo che tale termine non era mai stato accettato e, in ogni caso, l'attrice vi aveva tacitamente rinunciato,
come si evinceva dalla tardività delle contestazioni, avanzate circa tre anni dopo l'ordine,
senza far valere lo spirare del termine.
In conclusione, la si opponeva alle richieste avversarie, sostenendo che gli P_
inadempimenti erano imputabili alla stessa, che la perizia d'ufficio Parte_1
era inattendibile e nulla, e che le domande di risoluzione erano infondate sia per questioni procedurali che di merito.
10 *Il Giudice, con provvedimento del 12.08.2022, autorizzava al convenuto alla chiamata in causa del terzo Controparte_3
*Si costituiva altresì la terza chiamata in causa , con comparsa Controparte_3
di costituzione depositata il 30.01.2023, contestando sia la domanda attorea che la richiesta di manleva.
L'eccezione principale sollevata dall'assicuratore riguardava l'inutilizzabilità e la nullità
dell'elaborato peritale esperito nel giudizio di ATP. Sebbene il Consulente Tecnico d'Ufficio
avesse confermato la sussistenza dei malfunzionamenti, ometteva di accertarne in modo esaustivo le cause. Pur formulando una conclusione circa l'inidoneità dell'hardware e del software forniti da , il CTU riconosceva che l'indagine non era stata P_
approfondita, limitandosi a recepire le allegazioni verbali dei tecnici di parte attrice in soli due sopralluoghi. La Compagnia sosteneva, pertanto, che il perito non aveva CP_3
svolto una puntuale verifica circa il contributo causale della stessa, Parte_1
la quale, era dato pacifico, si occupava in autonomia dell'installazione di parte della componentistica. La Compagnia chiedeva il rinnovo dell'indagine peritale.
A fondamento del diniego di manleva e indennizzo, la Compagnia CU sollevava una serie di eccezioni dirimenti, tutte volte a dimostrare l'inoperatività del contratto di polizza per i seguenti motivi:
- inoperatività per mancata dichiarazione delle circostanze di rischio: la polizza stipulata, di tipo claims made, prevedeva l'obbligo per l'assicurato di dichiarare ogni circostanza di cui fosse a conoscenza e che potesse ragionevolmente dar luogo a una richiesta risarcitoria. La
Compagnia produceva in atti un carteggio di comunicazioni (email del 2017 e 2018) che dimostrerebbe come la fosse a conoscenza dei malfunzionamenti e delle P_
contestazioni della ben prima della stipula e dei successivi rinnovi Parte_1
11 della polizza. Tale reticenza, qualificabile ai sensi dell'art. 1892 c.c. come dolo o colpa grave,
avrebbe esonerato l'assicuratore dal proprio obbligo indennitario;
-violazione degli obblighi informativi: la Compagnia rilevava la violazione, da parte della
, dell'obbligo di comunicare agli assicuratori ogni richiesta di risarcimento o P_
circostanza idonea a generarne una, entro 30 giorni, come previsto contrattualmente e dall'art. 1915 c.c. Tale omissione, connotata da dolo o colpa grave, comportava la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo;
-inoperatività per specifiche esclusioni di copertura: la compagnia richiamava alcune clausole del contratto di polizza che escludevano in ogni caso la copertura. Nello specifico, l'art. 3.14
escludeva i danni derivanti da "vizi o difetti di beni o prodotti venduti, forniti, riparati,
modificati, prodotti, installati," circostanza che corrispondeva all'oggetto del contendere.
Inoltre, invocava l'art. 3.11, che escludeva la copertura per i "danni materiali" (alle attrezzature) se non derivanti direttamente da un'attività di programmazione, e l'art. 3.8, che escludeva i danni derivanti da "inadempimento contrattuale," qualora non conseguenti a un atto illecito.
Pertanto la concludeva per il rigetto delle domande attoree Controparte_3
e la conseguente insussistenza di ogni obbligo di manleva;
in via subordinata, per l'ipotesi di accertamento di una responsabilità di , chiedeva di accertare l'inoperatività P_
della polizza e, nel denegato caso di operatività della polizza, chiedeva la riduzione dell'indennizzo.
*All'udienza del 02.02.2023 le parti insistevano come nei rispettivi atti difensivi ed il Giudice
concedeva i termini ex art. 183 co. 6 cpc e fissava l'udienza del 12.10.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie. Successivamente, con ordinanza del 16.02.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
12 All'udienza del 13.02.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisone con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Osservato
La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta nei termini che seguono.
*Preliminarmente è necessario dare conto dell'esito dell'espletata procedura di accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento nr. 1292 / 2020 RG (la perizia dell'ATP è stata prodotta come documento n. 51 ). Parte_1
Nell'ambito di tale procedimento veniva posto il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esaminato lo stato
dei luoghi, sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
1a. Descriva il contenuto dell'ordine n. 001986 del 03.05.2018 (animisteria automatica cold
box) commissionato da ad Parte_1 P_
1b. Descriva le opere extracontrattuali svolte da sugli impianti di cui P_
all'ordine n. 001986 del 03.05.2018 (animisteria automatica cold box) commissionato da
ad e ne quantifichi il valore in base agli Parte_1 P_
indicatori di mercato.
1c. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 001986 del 03.05.2018
(animisteria automatica cold box) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od
installazione, illustri le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
1d. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 001986 del 03.05.2018
(animisteria automatica cold box) imputabili a vizi di manutenzione, illustri le opere necessarie
per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
1e. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 001986 del 03.05.2018
(animisteria automatica cold box) imputabili sia a vizi di progettazione o costruzione od
13 installazione sia a vizi di manutenzione, indicando la percentuale di con-causalità di ciascuna
tipologia di vizio, illustri le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
1f. Descriva e quantifichi i danni subiti da per effetto dei difetti di Parte_1
funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 001986 del 03.05.2018 (animisteria
automatica cold box) imputabili a vizi di progettazione o costruzione o montaggio, riconducibili
alle seguenti voci: perdite di produzione;
prodotti difettosi;
danni materiali ad altre attrezzature
od altri macchinari produttivi;
incremento dei costi del personale dipendente;
costi di
manutenzione (limitando la disamina a quella ordinaria o straordinaria che non sarebbe stata
necessaria se gli impianti non avessero presentato vizi di progettazione o costruzione od
installazione); perdita di ore lavorative da parte della direzione volte ad accertare e contestare
i malfunzionamenti.
2a. Descriva il contenuto dell'ordine n. 004419 del 16.10.2019 (ascensore discensore)
commissionato da ad Parte_1 P_
2b. Descriva le opere extracontrattuali svolte da sugli impianti di cui P_
all'ordine n. 004419 del 16.10.2019 (ascensore discensore) commissionato da
[...]
ad e ne quantifichi il valore in base agli indicatori di Parte_1 P_
mercato.
2c. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 004419 del 16.10.2019
(ascensore discensore) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, illustri
le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
2d. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 004419 del 16.10.2019
(ascensore discensore) imputabili a vizi di manutenzione, illustri le opere necessarie per la
loro riparazione e ne quantifichi i costi.
2e. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 004419 del 16.10.2019
(ascensore discensore) imputabili sia a vizi di progettazione o costruzione od installazione sia
14 a vizi di manutenzione, indicando la percentuale di con-causalità di ciascuna tipologia di vizio,
illustri le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
2f. Descriva e quantifichi i danni subiti da per effetto dei difetti di Parte_1
funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 004419 del 16.10.2019 (ascensore
discensore) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, riconducibili alle
seguenti voci: perdite di produzione;
prodotti difettosi;
danni materiali ad altre attrezzature od
altri macchinari produttivi;
incremento dei costi del personale dipendente;
costi di
manutenzione (limitando la disamina a quella ordinaria o straordinaria che non sarebbe stata
necessaria se gli impianti non avessero presentato vizi di progettazione, costruzione od
installazione); perdita di ore lavorative da parte della direzione volte ad accertare e contestare
i malfunzionamenti.
3a. Descriva il contenuto dell'ordine n. 003240 del 28.10.2019 (baia 1) commissionato da
ad Parte_1 P_
3b. Descriva le opere extracontrattuali svolte da sugli impianti di cui P_
all'ordine n. 003240 del 28.10.2019 (baia 1) commissionato da Parte_1
ad e ne quantifichi il valore in base agli indicatori di mercato. P_
3c. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 003240 del 28.10.2019
(baia 1) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, illustri le opere
necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
3d. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 003240 del 28.10.2019
(baia 1) imputabili a vizi di manutenzione, illustri le opere necessarie per la loro riparazione e
ne quantifichi i costi.
3e. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 003240 del 28.10.2019
(baia 1) imputabili sia a vizi di progettazione o costruzione od installazione sia a vizi di
15 manutenzione, indicando la percentuale di con-causalità di ciascuna tipologia di vizio, illustri
le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
3f. Descriva e quantifichi i danni subiti da per effetto dei difetti di Parte_1
funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 003240 del 28.10.2019 (baia 1) imputabili a
vizi di progettazione o costruzione od installazione, riconducibili alle seguenti voci: perdite di
produzione; prodotti difettosi;
danni materiali ad altre attrezzature od altri macchinari
produttivi; incremento dei costi del personale dipendente;
costi di manutenzione (limitando la
disamina a quella ordinaria o straordinaria che non sarebbe stata necessaria se gli impianti
non avessero presentato vizi di progettazione, costruzione od installazione); perdita di ore
lavorative da parte della direzione volte ad accertare e contestare i malfunzionamenti.
4a. Descriva il contenuto dell'ordine n. 00283 del 18.04.2017 (revamping formatura)
commissionato da ad Parte_1 P_
4b. Descriva le opere extracontrattuali svolte da sugli impianti di cui P_
all'ordine n. 00283 del 18.04.2017 (revamping formatura) commissionato da
[...]
ad e ne quantifichi il valore in base agli indicatori di Parte_1 P_
mercato.
4c. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 00283 del 18.04.2017
(revamping formatura) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, illustri
le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi
4d. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 00283 del 18.04.2017
(revamping formatura) imputabili a vizi di manutenzione, illustri le opere necessarie per la loro
riparazione e ne quantifichi i costi.
4e. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 00283 del 18.04.2017
(revamping formatura) imputabili sia a vizi di progettazione o costruzione od installazione sia
16 a vizi di manutenzione, indicando la percentuale di con-causalità di ciascuna tipologia di vizio,
illustri le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
4f. Descriva e quantifichi i danni subiti da per effetto dei difetti di Parte_1
funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 00283 del 18.04.2017 (revamping formatura)
imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, riconducibili alle seguenti
voci: perdite di produzione;
prodotti difettosi;
danni materiali ad altre attrezzature od altri
macchinari produttivi;
incremento dei costi del personale dipendente;
costi di manutenzione
(limitando la disamina a quella straordinaria che non sarebbe stata necessaria se gli impianti
non avessero presentato vizi di progettazione, costruzione od installazione); perdita di ore
lavorative da parte della direzione volte ad accertare e contestare i malfunzionamenti”.
All'esito dell'elaborato peritale, il consulente d'ufficio ha evidenziato come, durante il sopralluogo eseguito presso lo stabilimento della società attrice, siano emerse plurime e gravi disfunzioni operative relative agli impianti oggetto dei contratti dedotti in giudizio. Tali
disfunzioni sono risultate non episodiche, ma frequenti e a carattere sistemico, al punto da compromettere in modo significativo la regolarità della produzione.
In particolare, è stato accertato che le forniture effettuate dalla società convenuta, sebbene materialmente corrispondenti ai quantitativi pattuiti, presentano caratteri di inadeguatezza funzionale tali da compromettere l'efficienza e l'affidabilità degli impianti. Le anomalie riscontrate – tra cui errori imprevedibili, variazioni nei risultati a fronte di comandi identici,
blocchi di sistema – sono stati ricondotti dal perito a una progettazione carente, sia sotto il profilo dell'hardware sia, soprattutto, sotto quello del software.
Il consulente ha posto in evidenza, con argomentazione tecnica puntuale, che la documentazione progettuale messa a disposizione da è risultata gravemente P_
lacunosa. In particolare, mancano gli schemi elettrici, le descrizioni dei materiali e dei componenti utilizzati, nonché – dato di rilievo centrale – i codici sorgente dei software
17 installati. Le specifiche allegate agli ordini risultano, nel complesso, generiche e non sufficienti a definire in modo preciso le caratteristiche funzionali attese, riducendosi a meri enunciati descrittivi di obiettivi prestazionali non tradotti in specifiche tecniche.
Il CTU ha osservato altresì che l'attività di installazione è stata curata da personale della committente, ovvero da soggetti esterni incaricati dalla medesima, in assenza di supervisione tecnica da parte della società convenuta. Tale carenza ha determinato la mancata verifica circa l'idoneità delle installazioni, oltre che l'assenza di collaudi e test sul campo che avrebbero consentito di intercettare e correggere tempestivamente i difetti di funzionamento.
È stato inoltre evidenziato che, nell'ambito della specifica realtà produttiva della Parte_1
– contraddistinta da elevata complessità e interconnessione sistemica tra le
[...]
linee di produzione – i malfunzionamenti di un singolo impianto generano effetti a catena,
compromettendo l'operatività complessiva. In tale contesto, l'assenza di una progettazione coerente, di controlli incrociati e di attività correttive ha aggravato in modo significativo il danno industriale subito dalla parte attrice.
Il Consulente, con riguardo all'aspetto economico, ha ritenuto attendibile e condivisibile la relazione tecnica e contabile redatta dal consulente tecnico di parte attrice, la quale ha quantificato i danni subiti nella complessiva somma di euro 545.941,27. Tale valutazione è
stata svolta con criteri analitici e basati su dati certi e verificabili, derivanti dalla contabilità
industriale dell'esercizio 2019, facendo ricorso – per il lucro cessante – al valore aggiunto lordo (VAL) medio per unità produttiva e includendo i costi del personale anche nella loro componente variabile, in quanto non comprimibili nell'immediatezza dell'interruzione produttiva.
Il danno, articolato in 34 voci distinte, è stato dunque riconosciuto dal CTU come proporzionato e congruo, coerente con la natura dei malfunzionamenti riscontrati e con le
18 conseguenze operative subite dalla (vedasi pagina 37 della CTU, nonché il Pt_1
documento n. 56 prodotto da nel presente procedimento). Parte_1
In definitiva, l'elaborato peritale – al di là delle contestazioni formali sollevate dalla parte convenuta – presenta coerenza interna, rigore metodologico e aderenza alla documentazione tecnica disponibile, e fornisce elementi di valutazione chiari e sufficienti ai fini della decisione.
*Alla luce del complesso istruttorio e, in particolare, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, questo Giudice ritiene che la domanda principale di risoluzione dei contratti per inadempimento debba essere disattesa, mentre appaiono fondate e meritevoli di accoglimento le domande subordinate di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
In punto di fatto, è stato accertato – ed è peraltro pacifico tra le parti – che tra la
[...]
e la società sono intercorsi una pluralità di rapporti Parte_1 P_
contrattuali, afferenti alla fornitura di impianti di automazione e revamping industriale,
comprensivi di componentistica hardware e software, installati tra il 2017 e il 2019 presso lo stabilimento produttivo della committente.
L'esecuzione del contratto è avvenuta formalmente, mediante la consegna delle apparecchiature previste, ma si è rivelata inadeguata sotto il profilo funzionale. Come
confermato in maniera puntuale dal CTU, gli impianti oggetto delle forniture presentano malfunzionamenti sistemici e imprevedibili, tali da compromettere la stabilità e l'affidabilità
della linea produttiva. La relazione peritale ha individuato numerose carenze progettuali, sia nella struttura hardware sia nella programmazione software, aggravate dalla totale assenza di documentazione tecnica, di codici sorgente, nonché dalla mancata attività di supervisione e collaudo da parte della convenuta.
Ciononostante, dagli atti risulta che gli impianti sono stati effettivamente installati e che, pur con numerosi disservizi e frequenti interruzioni, sono stati utilizzati dalla per un Pt_1
19 periodo significativo, sia pure con forti limitazioni. Non risulta, inoltre, che l'attrice abbia formalmente rifiutato le forniture o cessato l'uso degli impianti in via immediata, ma piuttosto che abbia proseguito – pur in un clima di criticità operativa – nell'impiego dei sistemi forniti,
tentando in più occasioni di richiederne l'adeguamento.
Ne consegue che l'inadempimento della convenuta non può ritenersi tale da aver completamente vanificato la causa contrattuale, né da aver reso inservibile la prestazione. In
particolare, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1453 c.c., dovendosi escludere un inadempimento assoluto tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Appare invece giustificata l'applicazione dei rimedi alternativi previsti dall'ordinamento, ovvero la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
quale effetto dell'inadempimento parziale e qualitativo.
Nel caso di specie, pur essendo stati accertati vizi strutturali e anomalie gravi nella fornitura degli impianti da parte di , non può ritenersi che la prestazione sia rimasta del P_
tutto priva di utilità per la committente.
La stessa ha continuato ad utilizzare, seppure con difficoltà e Parte_1
adattamenti, gli impianti oggetto delle forniture, ricavandone quantomeno un'utilità parziale.
L'assenza di una manifestazione formale di rifiuto della prestazione, unita all'avvenuto utilizzo degli impianti per un periodo significativo, è indicativa di una tacita accettazione della prestazione viziata, che esclude, sul piano giuridico, l'estinzione del vincolo contrattuale per effetto della risoluzione.
Appare quindi più conforme ai principi di correttezza e proporzionalità accogliere la domanda subordinata di riduzione del prezzo, prevista dall'art. 1492 c.c., quale rimedio proprio della vendita (o fornitura) viziata, adattabile anche ai contratti misti come quelli qui in esame.
20 Non è in contestazione che le forniture eseguite da siano state P_
complessivamente pagate nella misura di € 218.933,46, mentre il valore degli apparati hardware consegnati è stato stimato dal CTU in € 98.000,00.
Tenuto conto dello squilibrio tra il prezzo pagato e l'utilità ricevuta, la riduzione del prezzo deve essere determinata nella misura di € 120.933,46, da restituire all'attrice a titolo di indebito parziale, tenuto conto della gravità dei vizi riscontrati, della mancata documentazione progettuale, e della non conformità agli standard minimi di funzionalità, ma anche considerando che le forniture sono state comunque ricevute e almeno parzialmente utilizzate.
In relazione al risarcimento del danno, questo Giudice recepisce le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che ha quantificato il danno subito dalla Parte_1
in euro 545.941,27, sulla base di criteri analitici, fondati su dati contabili certi, coerenti
[...]
con la dinamica dei malfunzionamenti e delle perdite produttive. L'importo richiesto comprende sia il danno emergente che il lucro cessante, calcolato in base al valore aggiunto lordo per unità di produzione non realizzata, nonché ai costi industriali fissi sostenuti nei periodi di interruzione.
Tale danno, secondo quanto attestato dal CTU, è stato causato in modo diretto e prevedibile dalle disfunzioni degli impianti oggetto delle forniture, ed è quindi pienamente imputabile alla condotta inadempiente della convenuta, che non ha fornito né supporto tecnico né rimedi correttivi in fase di esecuzione.
Pertanto, come già rilevato, va rigettata la domanda di risoluzione dei contratti, non essendosi realizzato un inadempimento totale e irrimediabile;
va invece accolta la domanda subordinata di riduzione del prezzo nella misura indicata, nonché riconosciuto in favore dell'attrice il risarcimento del danno nella somma di euro 545.941,27, oltre interessi e rivalutazione, nei termini delle domande di parte conformi alla legge.
21 *Quanto alla domanda di manleva formulata da nei confronti della P_
compagnia CU , lo stesso merita accoglimento. Controparte_5
Le eccezioni sollevate dalla compagnia — fondate su presunte reticenze precontrattuali,
omesse comunicazioni di circostanze rilevanti e clausole di esclusione — non risultano provate.
In particolare, la documentazione richiamata dalla compagnia (costituita da corrispondenza tecnica intercorsa tra le parti tra il 2017 e il 2020) non è idonea a dimostrare che l'assicurata fosse già destinataria di richieste risarcitorie o di contestazioni formali prima della stipula della polizza. La prima comunicazione qualificabile come richiesta di danni è successiva, risalendo al maggio 2020, quando la copertura CU era già in essere.
La compagnia non ha provato né il dolo o la colpa grave dell'assicurata, né che le circostanze omesse abbiano inciso in modo determinante sulla formazione del consenso, come richiesto dall'art. 1892 c.c. Parimenti, la dedotta violazione degli obblighi di comunicazione successivi alla stipula, ex art. 1915 c.c., non giustifica l'esclusione della copertura, in assenza di prova di un concreto pregiudizio subito dall'assicuratore.
Non possono infine trovare accoglimento le clausole contrattuali di esclusione invocate dalla compagnia, che, se interpretaste nei sensi proposti, finirebbero per svuotare di contenuto il contratto, escludendo proprio le attività — progettazione, installazione e programmazione informatica — per cui la copertura è stata pattuita. Tali clausole devono pertanto ritenersi inapplicabili o, comunque, soggette a interpretazione restrittiva.
Ne consegue che la compagnia è tenuta a tenere indenne per le somme P_
che quest'ultima sarà condannata a corrispondere.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza in base al disposto dell'art. 91 cpc (e quindi vengono liquidate a favore di ed a carico di Parte_1
P_
22 Gli onorari della difesa di per il presente procedimento vengono Parte_1
liquidati in euro 15.659,00 applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso tra Euro 520.000,00 ed Euro 1.000.000,00) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività
processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
Gli onorari del procedimento per ATP RG 1292 / 2020 si liquidano in euro 7.691,00, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della causa (compreso tra Euro 520.000,00 ed
Euro 1.000.000,00) del tipo di procedimento (istruzione preventiva), dell'Autorità Giudiziaria
adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria).
Gli esborsi di per il procedimento n. 1292/2020 RG coincidono Parte_1
con gli onorari del consulente tecnico d'ufficio Ing. pari ad Euro 5.270,39 ed Persona_1
accessori, come liquidati dal Giudice nel procedimento cautelare (vedasi il documento n. 62
). Parte_1
***
P.Q.M.
A) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità contrattuale di in P_
ordine ai vizi e malfunzionamenti degli impianti oggetto dei contratti intercorsi con
Parte_1
B) Per l'effetto, condanna a corrispondere a P_ Parte_1
la somma di euro 545.941,47 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi
[...]
legali dalla data della domanda al saldo, nonché a corrispondere la somma di euro
120.933,46 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c;
C) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di P_
., che liquida per il presente procedimento in complessivi Parte_1
23 euro 15.659,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e per il procedimento n. 1292/2020 RG in Euro 7.691,00 oltre accessori per onorari ed Euro
5.270,39 per esborsi.
D) Accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
condanna (Europe) DAC a tenere indenne Controparte_6 P_
di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a
[...] Parte_1
in esecuzione della presente pronuncia.
[...]
E) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 08.08.2025.
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, P. I.V.A. , con sede in Milano, Piazza Duse n. 3, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Giannarelli e Giorgia Chimenz, domiciliata presso lo studio della prima in La Spezia, Via dei Colli 23,
-attrice -
Contro
già , PIVA , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
sede in Arquata Scrivia (AL), Via Bruno Buozzi, 11 E, rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Grattarola domiciliata presso il difensore in Alessandria, via Trotti 46,
-convenuta-
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_3 P.IVA_3
Bassi, domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Crocefisso n. 5,
-terza chiamata-
***
1 CONCLUSIONI
*Per l'attrice, , come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvedere, contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
In via preliminare in rito Rigettare l'istanza di astensione così come formulata da parte
convenuta, per nullità ed irritualità dell'eccezione svolta, per i motivi di cui in atti.
Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti, di cui ai quattro ordini
- Ordine N 000283 del 18/04/17, Ordine N 001986 del 03/05/18, Ordine N 003240 del
28/01/19, Ordine N 004419 del 16/10/19 - in premessa, è qualificabile come contratto misto di
fornitura di sistema informatico - automatizzato;
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti per infruttuoso decorso del termine
essenziale di adempimento e, per l'effetto, condannare la parte convenuta alla restituzione
delle somme versate alla Convenuta a titolo di acconto di cui alle fatture n 61 del 31/10/2017
per l'Ordine n 000283 - Revamping Formatura - pari ad € 29.400,00; n 34 del 26/06/18, n 45
del 10/08/18, n 9 del 23/03/19, n 30 del 05/07/19 per l'Ordine n 001986 - Animisteria Cold
Box - pari ad € 130.680,60; n 10 del 20/03/19 per l'Ordine n 003240 - Baia 1 - pari ad €
8.400,00; n 76 del 10/12/19, n 82 del 17/12/2019, n 83 del 17/12/2019 per l'Ordine n 4419 -
Ascensore discensore – pari ad € 108.500,00;
Il tutto per un ammontare complessivo pagato pari ad € 276.980,60, dedotto il valore
dell'hardware fornito, pari ad € 156.087,14, per un importo netto pari ad € 120.933,46 o la
diversa somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso accertare la responsabilità contrattuale della parte Convenuta e sentirla
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dall' attrice nella misura accertata nel corso
del giudizio di ATP pari ad € 545.941,27, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
2 rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, con condanna alla refusione delle spese
processuali e delle spese del giudizio di ATP 1292/2020;
In via subordinata
-qualora codesto Ill.mo Tribunale ritenga non essenziale il termine pattuito, accertare e
dichiarare l'inadempimento contrattuale di e l'intervenuta risoluzione del P_
contratto – di cui in atti – per inadempimento della Convenuta ai sensi degli artt. 1453 e segg.
cc e per l'effetto sentir condannare la medesima alla restituzione degli acconti corrisposti
dall'attrice di cui alle fatture, o nella diversa misura accertata nel corso del giudizio: n 61 del
31/10/2017 per l' Ordine n 000283 - Revamping Formatura - pari ad € 29.400,00; n 34 del
26/06/18, n 45 del 10/08/18, n 9 del 23/03/19, n 30 del 05/07/19 per l'Ordine n 001986 -
Animisteria Cold Box - pari ad € 130.680,00; n 10 del 20/03/19 per l'Ordine n 003240 - Baia 1
- pari ad € 8.400,00; n 76 del 10/12/19, n 82 del 17/12/2019, n 83 del 17/12/2019 per l'Ordine
n 4419 - Ascensore discensore – pari ad € 108.500,00;
Il tutto per un ammontare complessivo pari ad € 276.980,60, dedotto il valore dell'hardware
fornito, pari ad € 156.087,14 per un importo netto pari ad € 120.933,46 o la diversa somma
ritenuta di giustizia;
- in ogni caso accertare la responsabilità contrattuale della parte Convenuta e sentirla
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura accertata nel corso
del giudizio di ATP pari ad € 545.941,27, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo, con condanna alla refusione delle spese
processuali e delle spese del giudizio di ATP 1292/2020;
In ogni caso:
- rigettare la domanda svolta da parte convenuta di accertamento della nullità del
procedimento per ATP o della relazione finale dell'ATP disposto da questo ill.mo Tribunale
avente rg. 1292/2020 per le ragioni esposte in narrativa;
3 - rigettare le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, in quanto infondate in fatto ed
in diritto, per i motivi di cui in atti;
- rigettare le domande della terza chiamata svolte in via principale;
e comunque rigettarsi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende”.
*Per la convenuta come in foglio di precisazione delle conclusioni: P_
“Voglia l'ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis, previa ammissione delle istanze
istruttorie dedotte dalla esponente nelle memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 cpc, previa
rinnovazione della consulenza tecnica nel merito: accertare e dichiarare la nullità del
procedimento per ATP o della relazione finale dell'ATP disposto da questo ill.mo Tribunale
avente rg. 1292/2020 per le ragioni esposte in narrativa;
respingere le domanda attoree di risoluzione dei contratti per vano spirare dei termini
essenziali, in quanto infondate in fatto e in diritto;
respingere le domande attoree di risoluzione dei contratti per inadempimento della esponente
per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex artt. 2226 cod. civ. o in subordine ex art. 1667
cod. civ., o in quanto infondate in fatto e in diritto;
respingere le domande di risarcimento danni in quanto nulle per indeterminatezza e/o in
quanto infondate in fatto e in diritto;
respingere tutte le restanti domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nel caso di accoglimento delle domande di risarcimento del danno
formulate dall'attrice, dichiarare la in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, con sede della rappresentanza generale in Italia in Via Gabrio
Casati 1, 20123 Milano, a manlevare integralmente la in persona del suo P_
4 legale rappresentante pro tempore, dichiarando tenuta la Compagnia a risarcire i danni
direttamente all'attrice in luogo della convenuta;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ha realizzato tutto o parte P_
di quanto previsto negli ordini n. 283, 1986, 3240 e 4419, nonché negli ordini integranti opere
extra indicate in comparsa di risposta, e per l'effetto condannare la , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla convenuta la
somma di € 499.319,00 (€ 195.519,40 a titolo di mancato saldo di quanto previsto negli ordini
ed € 303.800,00 per opere extra), o la somma meglio vista in corso di causa.
Con vittoria delle spese di lite”.
*Per la terza chiamata , come in foglio di precisazione Controparte_5
delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le
migliori declaratorie e statuizioni del caso, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertare e
dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per i P_
fatti di causa e, pertanto, respingere tutte le domande proposte nei confronti della stessa, in
quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento, in ogni caso, della
domanda di manleva e indennizzo da essa avanzata;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande formulate da parte attrice e di accertamento di una qualsivoglia
responsabilità in capo a in relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare, per P_
le causali in atti, l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo ad
, e, conseguentemente, respingere la domanda di indennizzo e di condanna CP_3
svolta nei suoi confronti;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
5 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande
formulate da parte attrice e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo a
, nonché nella denegata ipotesi in cui si venisse accertata l'operatività della P_
polizza contratta con Arch (e dei successivi rinnovi contrattuali), condannare quest'ultima,
previa riduzione di quanto da questa dovuto, stante l'inosservanza da parte dell'Assicurato
del disposto contrattuale degli artt. 1892 c.c. e 1915 c.c., al solo ed esclusivo indennizzo dei
soli eventuali danni accertati in capo alla convenuta, nei limiti della quota di pertinenza
riconosciuta, con esclusione di qualsiasi eventuale addebito ascrivibile a parte attrice,
naturalmente nei limiti del massimale previsto dalla polizza, pari ad € 1.500.000,00;, detratta,
in ogni caso, la franchigia di € 2.500,00, contrattualmente prevista.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione del 11.03.2022 la conveniva in giudizio la Parte_1
già , deducendo l'inadempimento P_ Controparte_2
di obbligazioni contrattuali derivanti da una serie di commesse affidate nel periodo compreso tra l'anno 2017 e il 2019, nell'ambito di un più ampio progetto di automazione e ammodernamento degli impianti produttivi situati presso lo stabilimento aziendale di
[...]
, nel Comune di Follo (SP). Pt_2
L'attrice, realtà industriale operante dal 1969 nel settore della fonderia in ghisa di seconda fusione, con produzione rivolta ai comparti dell'energia, della macchina utensile, della siderurgia e dei trasporti, precisava di avere affidato alla convenuta l'esecuzione di quattro ordini principali – successivamente integrati da un quinto – per la fornitura e l'installazione di
6 impianti automatizzati, sistemi informatici integrati e software di gestione industriale, destinati a supportare la transizione digitale della produzione.
In particolare, risultavano oggetto dei contratti:
– l'ordine n. 000283 del 18 aprile 2017, relativo al revamping del sistema di formatura staffe esistente, mediante aggiornamento hardware e completo rifacimento del software di supervisione (SCADA) e di sicurezza;
– l'ordine n. 001986 del 3 maggio 2018, avente ad oggetto l'implementazione di un sistema automatizzato per la movimentazione delle anime prodotte nella linea animisteria “cold box”;
– l'ordine n. 003240 del 28 gennaio 2019 e l'ordine n. 004419 del 16 ottobre 2019,
concernenti, rispettivamente, la realizzazione di una “baia 1” e di un ascensore industriale automatizzato;
– un ordine integrativo del 17 maggio 2019 (n. 000408), relativo alla fornitura di due inverter da installare sulla rulliera dell'impianto di formatura.
L'attrice deduceva che tali ordini, qualificabili come contratti misti di fornitura, appalto e prestazioni intellettuali, prevedevano attività complesse e integrate, comprensive della fornitura di hardware, progettazione software, programmazione e collaudo, oltre all'assistenza in fase di avviamento. Le specifiche tecniche allegate ai singoli ordini erano da considerarsi parte integrante dei contratti, così come i verbali delle riunioni tecniche intercorse tra le parti.
Nonostante gli impegni assunti, la società convenuta si sarebbe resa inadempiente rispetto a ciascuna delle commesse affidatele.
In particolare, lamentava: il mancato completamento delle forniture Parte_1
hardware; l'assenza o l'insufficienza delle attività di sviluppo e installazione del software di controllo;
la consegna di componenti difettosi o malfunzionanti;
la presenza di gravi anomalie nei sistemi installati, tali da rendere non utilizzabili o non sicuri gli impianti durante i turni produttivi.
7 L'attrice sosteneva di aver reiteratamente sollecitato la convenuta a porre rimedio ai malfunzionamenti riscontrati, attraverso comunicazioni scritte, contestazioni tecniche e richieste di intervento correttivo. Nonostante ciò, - pur avendo più volte P_
fornito rassicurazioni verbali – non avrebbe ottemperato agli obblighi contrattuali, né si attivava per sostituire i componenti difettosi o per correggere gli errori nel software di automazione, aggravando così la situazione di criticità operativa della committente.
L'inadempimento contrattuale assumeva, nella prospettazione attorea, connotati di particolare gravità, atteso che l'inefficienza degli impianti determinava danni diretti e indiretti alla produzione, ritardi nelle consegne, perdite economiche e costi aggiuntivi legati alla necessità
di interventi sostitutivi e manutenzioni straordinarie.
Alla luce di quanto sopra, e in considerazione dell'impossibilità di pervenire ad una soluzione stragiudiziale, l'attrice proponeva, in via preliminare, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale della Spezia, al fine di documentare lo stato degli impianti, quantificare i danni subiti e valutare le responsabilità della convenuta. Il
procedimento, iscritto al n. RGN 1292/2020 (parti coincidenti con quelle del presente procemento), si concludeva con il deposito, in data 24 maggio 2021, della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. la quale accertava, in sintesi, quanto segue: Persona_1
– la presenza di vizi e difetti di progettazione, costruzione e installazione negli impianti forniti;
–l'incompletezza delle forniture rispetto a quanto pattuito nei singoli ordini;
– l'inidoneità funzionale dei sistemi installati, in quanto privi dei requisiti minimi di sicurezza e continuità produttiva richiesti;
– i danni materiali e patrimoniali subiti da quantificati complessivamente in Parte_1
€ 545.941,27.
L'attrice riferiva infine che, a fronte di detti accertamenti, la convenuta non solo non si attivava per porre rimedio alla situazione, ma si sottraeva anche a ogni confronto conciliativo,
8 omettendo di formulare proposte risarcitorie o di collaborare per la bonaria definizione della vertenza.
Secondo la prospettazione attorea, tale persistente inerzia avrebbe definitivamente compromesso il rapporto fiduciario tra le parti, rendendo impossibile il conseguimento dello scopo contrattuale e giustificando, oltre alla richiesta risarcitoria, la domanda principale di risoluzione dei contratti per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
*Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta ed P_
istanza di chiamata in causa del terzo ( ) del 10.06.2022, Controparte_3
contestando integralmente la domanda attorea e le risultanze del procedimento per A.T.P.
RG 1292 / 2025.
Nel merito, la respingeva l'intera ricostruzione dei fatti fornita dalla P_
controparte, definendola parziale e inattendibile. Sosteneva che i ritardi e gli eventuali inadempimenti lamentati erano in realtà imputabili a condotte negligenti della Parte_1
stessa, la quale non eseguiva o eseguiva male le opere di sua competenza
[...]
previste contrattualmente, come i montaggi meccanici e le installazioni elettriche. Adduceva a titolo di esempio l'ordine n. 283 del 2017, per il quale i ritardi sarebbero stati causati dalla mancata predisposizione, da parte dell'attrice, delle necessarie componenti meccaniche ed elettriche su cui installare i software e gli hardware. La convenuta inoltre rimarcava che l'attrice aveva modificato, in corso d'opera, lo stato dei luoghi (sostituendo la linea di indurimento), costringendola a rivedere gran parte del lavoro già svolto e a ritardare ulteriormente la consegna. A ciò si aggiungeva, a detta di , il fatto che alcuni P_
disservizi erano stati causati dalla che forniva componenti Parte_1
elettroniche di scarsa qualità. La convenuta evidenziava altresì di aver svolto numerosi lavori
"extra" non pagati e produceva il carteggio di email completo per dimostrare come fosse l'attrice a essere in ritardo.
9 Relativamente al procedimento di ATP, la ne sollevava la nullità per svariate P_
ragioni. Sosteneva che il quesito peritale, nella sua parte relativa alla quantificazione dei danni da mancata produzione, era inammissibile e di natura meramente esplorativa, in quanto non spettava al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) accertare l'esistenza di tali danni,
ma alla parte attrice dimostrarli con idonea documentazione, che a suo dire non era stata prodotta. La convenuta poi rilevava che la CTU era viziata da nullità anche per la quantificazione del danno, in quanto il perito si basava su un documento prodotto tardivamente dalla stessa Oltre a ciò, affermava che l'intera perizia Parte_1
era nulla per "apparenza", in quanto il CTU non svolgeva alcuna indagine concreta (non accendeva un PC, non verificava i programmi, né effettuava prove), limitandosi ad ascoltare verbalmente le narrazioni dei rappresentanti e dei tecnici della Parte_1
Sulle domande di risoluzione del contratto, eccepiva in via preliminare la prescrizione e la decadenza dei diritti della controparte, per la tardiva denuncia dei vizi e la tardiva proposizione della causa, superando i termini previsti dagli articoli 2226 o 1667 del Codice
Civile.
Contestava poi l'inadempimento, riportando le conclusioni del CTU che, pur con le critiche già
esposte, non aveva accertato la mancata consegna di hardware e software..
Infine, contestava la domanda di risoluzione per termine essenziale, sostenendo che tale termine non era mai stato accettato e, in ogni caso, l'attrice vi aveva tacitamente rinunciato,
come si evinceva dalla tardività delle contestazioni, avanzate circa tre anni dopo l'ordine,
senza far valere lo spirare del termine.
In conclusione, la si opponeva alle richieste avversarie, sostenendo che gli P_
inadempimenti erano imputabili alla stessa, che la perizia d'ufficio Parte_1
era inattendibile e nulla, e che le domande di risoluzione erano infondate sia per questioni procedurali che di merito.
10 *Il Giudice, con provvedimento del 12.08.2022, autorizzava al convenuto alla chiamata in causa del terzo Controparte_3
*Si costituiva altresì la terza chiamata in causa , con comparsa Controparte_3
di costituzione depositata il 30.01.2023, contestando sia la domanda attorea che la richiesta di manleva.
L'eccezione principale sollevata dall'assicuratore riguardava l'inutilizzabilità e la nullità
dell'elaborato peritale esperito nel giudizio di ATP. Sebbene il Consulente Tecnico d'Ufficio
avesse confermato la sussistenza dei malfunzionamenti, ometteva di accertarne in modo esaustivo le cause. Pur formulando una conclusione circa l'inidoneità dell'hardware e del software forniti da , il CTU riconosceva che l'indagine non era stata P_
approfondita, limitandosi a recepire le allegazioni verbali dei tecnici di parte attrice in soli due sopralluoghi. La Compagnia sosteneva, pertanto, che il perito non aveva CP_3
svolto una puntuale verifica circa il contributo causale della stessa, Parte_1
la quale, era dato pacifico, si occupava in autonomia dell'installazione di parte della componentistica. La Compagnia chiedeva il rinnovo dell'indagine peritale.
A fondamento del diniego di manleva e indennizzo, la Compagnia CU sollevava una serie di eccezioni dirimenti, tutte volte a dimostrare l'inoperatività del contratto di polizza per i seguenti motivi:
- inoperatività per mancata dichiarazione delle circostanze di rischio: la polizza stipulata, di tipo claims made, prevedeva l'obbligo per l'assicurato di dichiarare ogni circostanza di cui fosse a conoscenza e che potesse ragionevolmente dar luogo a una richiesta risarcitoria. La
Compagnia produceva in atti un carteggio di comunicazioni (email del 2017 e 2018) che dimostrerebbe come la fosse a conoscenza dei malfunzionamenti e delle P_
contestazioni della ben prima della stipula e dei successivi rinnovi Parte_1
11 della polizza. Tale reticenza, qualificabile ai sensi dell'art. 1892 c.c. come dolo o colpa grave,
avrebbe esonerato l'assicuratore dal proprio obbligo indennitario;
-violazione degli obblighi informativi: la Compagnia rilevava la violazione, da parte della
, dell'obbligo di comunicare agli assicuratori ogni richiesta di risarcimento o P_
circostanza idonea a generarne una, entro 30 giorni, come previsto contrattualmente e dall'art. 1915 c.c. Tale omissione, connotata da dolo o colpa grave, comportava la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo;
-inoperatività per specifiche esclusioni di copertura: la compagnia richiamava alcune clausole del contratto di polizza che escludevano in ogni caso la copertura. Nello specifico, l'art. 3.14
escludeva i danni derivanti da "vizi o difetti di beni o prodotti venduti, forniti, riparati,
modificati, prodotti, installati," circostanza che corrispondeva all'oggetto del contendere.
Inoltre, invocava l'art. 3.11, che escludeva la copertura per i "danni materiali" (alle attrezzature) se non derivanti direttamente da un'attività di programmazione, e l'art. 3.8, che escludeva i danni derivanti da "inadempimento contrattuale," qualora non conseguenti a un atto illecito.
Pertanto la concludeva per il rigetto delle domande attoree Controparte_3
e la conseguente insussistenza di ogni obbligo di manleva;
in via subordinata, per l'ipotesi di accertamento di una responsabilità di , chiedeva di accertare l'inoperatività P_
della polizza e, nel denegato caso di operatività della polizza, chiedeva la riduzione dell'indennizzo.
*All'udienza del 02.02.2023 le parti insistevano come nei rispettivi atti difensivi ed il Giudice
concedeva i termini ex art. 183 co. 6 cpc e fissava l'udienza del 12.10.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie. Successivamente, con ordinanza del 16.02.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
12 All'udienza del 13.02.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisone con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Osservato
La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta nei termini che seguono.
*Preliminarmente è necessario dare conto dell'esito dell'espletata procedura di accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento nr. 1292 / 2020 RG (la perizia dell'ATP è stata prodotta come documento n. 51 ). Parte_1
Nell'ambito di tale procedimento veniva posto il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esaminato lo stato
dei luoghi, sentiti i consulenti tecnici di parte, proceda come segue:
1a. Descriva il contenuto dell'ordine n. 001986 del 03.05.2018 (animisteria automatica cold
box) commissionato da ad Parte_1 P_
1b. Descriva le opere extracontrattuali svolte da sugli impianti di cui P_
all'ordine n. 001986 del 03.05.2018 (animisteria automatica cold box) commissionato da
ad e ne quantifichi il valore in base agli Parte_1 P_
indicatori di mercato.
1c. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 001986 del 03.05.2018
(animisteria automatica cold box) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od
installazione, illustri le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
1d. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 001986 del 03.05.2018
(animisteria automatica cold box) imputabili a vizi di manutenzione, illustri le opere necessarie
per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
1e. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 001986 del 03.05.2018
(animisteria automatica cold box) imputabili sia a vizi di progettazione o costruzione od
13 installazione sia a vizi di manutenzione, indicando la percentuale di con-causalità di ciascuna
tipologia di vizio, illustri le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
1f. Descriva e quantifichi i danni subiti da per effetto dei difetti di Parte_1
funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 001986 del 03.05.2018 (animisteria
automatica cold box) imputabili a vizi di progettazione o costruzione o montaggio, riconducibili
alle seguenti voci: perdite di produzione;
prodotti difettosi;
danni materiali ad altre attrezzature
od altri macchinari produttivi;
incremento dei costi del personale dipendente;
costi di
manutenzione (limitando la disamina a quella ordinaria o straordinaria che non sarebbe stata
necessaria se gli impianti non avessero presentato vizi di progettazione o costruzione od
installazione); perdita di ore lavorative da parte della direzione volte ad accertare e contestare
i malfunzionamenti.
2a. Descriva il contenuto dell'ordine n. 004419 del 16.10.2019 (ascensore discensore)
commissionato da ad Parte_1 P_
2b. Descriva le opere extracontrattuali svolte da sugli impianti di cui P_
all'ordine n. 004419 del 16.10.2019 (ascensore discensore) commissionato da
[...]
ad e ne quantifichi il valore in base agli indicatori di Parte_1 P_
mercato.
2c. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 004419 del 16.10.2019
(ascensore discensore) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, illustri
le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
2d. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 004419 del 16.10.2019
(ascensore discensore) imputabili a vizi di manutenzione, illustri le opere necessarie per la
loro riparazione e ne quantifichi i costi.
2e. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 004419 del 16.10.2019
(ascensore discensore) imputabili sia a vizi di progettazione o costruzione od installazione sia
14 a vizi di manutenzione, indicando la percentuale di con-causalità di ciascuna tipologia di vizio,
illustri le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
2f. Descriva e quantifichi i danni subiti da per effetto dei difetti di Parte_1
funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 004419 del 16.10.2019 (ascensore
discensore) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, riconducibili alle
seguenti voci: perdite di produzione;
prodotti difettosi;
danni materiali ad altre attrezzature od
altri macchinari produttivi;
incremento dei costi del personale dipendente;
costi di
manutenzione (limitando la disamina a quella ordinaria o straordinaria che non sarebbe stata
necessaria se gli impianti non avessero presentato vizi di progettazione, costruzione od
installazione); perdita di ore lavorative da parte della direzione volte ad accertare e contestare
i malfunzionamenti.
3a. Descriva il contenuto dell'ordine n. 003240 del 28.10.2019 (baia 1) commissionato da
ad Parte_1 P_
3b. Descriva le opere extracontrattuali svolte da sugli impianti di cui P_
all'ordine n. 003240 del 28.10.2019 (baia 1) commissionato da Parte_1
ad e ne quantifichi il valore in base agli indicatori di mercato. P_
3c. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 003240 del 28.10.2019
(baia 1) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, illustri le opere
necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
3d. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 003240 del 28.10.2019
(baia 1) imputabili a vizi di manutenzione, illustri le opere necessarie per la loro riparazione e
ne quantifichi i costi.
3e. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 003240 del 28.10.2019
(baia 1) imputabili sia a vizi di progettazione o costruzione od installazione sia a vizi di
15 manutenzione, indicando la percentuale di con-causalità di ciascuna tipologia di vizio, illustri
le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
3f. Descriva e quantifichi i danni subiti da per effetto dei difetti di Parte_1
funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 003240 del 28.10.2019 (baia 1) imputabili a
vizi di progettazione o costruzione od installazione, riconducibili alle seguenti voci: perdite di
produzione; prodotti difettosi;
danni materiali ad altre attrezzature od altri macchinari
produttivi; incremento dei costi del personale dipendente;
costi di manutenzione (limitando la
disamina a quella ordinaria o straordinaria che non sarebbe stata necessaria se gli impianti
non avessero presentato vizi di progettazione, costruzione od installazione); perdita di ore
lavorative da parte della direzione volte ad accertare e contestare i malfunzionamenti.
4a. Descriva il contenuto dell'ordine n. 00283 del 18.04.2017 (revamping formatura)
commissionato da ad Parte_1 P_
4b. Descriva le opere extracontrattuali svolte da sugli impianti di cui P_
all'ordine n. 00283 del 18.04.2017 (revamping formatura) commissionato da
[...]
ad e ne quantifichi il valore in base agli indicatori di Parte_1 P_
mercato.
4c. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 00283 del 18.04.2017
(revamping formatura) imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, illustri
le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi
4d. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 00283 del 18.04.2017
(revamping formatura) imputabili a vizi di manutenzione, illustri le opere necessarie per la loro
riparazione e ne quantifichi i costi.
4e. Descriva i difetti di funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 00283 del 18.04.2017
(revamping formatura) imputabili sia a vizi di progettazione o costruzione od installazione sia
16 a vizi di manutenzione, indicando la percentuale di con-causalità di ciascuna tipologia di vizio,
illustri le opere necessarie per la loro riparazione e ne quantifichi i costi.
4f. Descriva e quantifichi i danni subiti da per effetto dei difetti di Parte_1
funzionamento degli impianti di cui all'ordine n. 00283 del 18.04.2017 (revamping formatura)
imputabili a vizi di progettazione o costruzione od installazione, riconducibili alle seguenti
voci: perdite di produzione;
prodotti difettosi;
danni materiali ad altre attrezzature od altri
macchinari produttivi;
incremento dei costi del personale dipendente;
costi di manutenzione
(limitando la disamina a quella straordinaria che non sarebbe stata necessaria se gli impianti
non avessero presentato vizi di progettazione, costruzione od installazione); perdita di ore
lavorative da parte della direzione volte ad accertare e contestare i malfunzionamenti”.
All'esito dell'elaborato peritale, il consulente d'ufficio ha evidenziato come, durante il sopralluogo eseguito presso lo stabilimento della società attrice, siano emerse plurime e gravi disfunzioni operative relative agli impianti oggetto dei contratti dedotti in giudizio. Tali
disfunzioni sono risultate non episodiche, ma frequenti e a carattere sistemico, al punto da compromettere in modo significativo la regolarità della produzione.
In particolare, è stato accertato che le forniture effettuate dalla società convenuta, sebbene materialmente corrispondenti ai quantitativi pattuiti, presentano caratteri di inadeguatezza funzionale tali da compromettere l'efficienza e l'affidabilità degli impianti. Le anomalie riscontrate – tra cui errori imprevedibili, variazioni nei risultati a fronte di comandi identici,
blocchi di sistema – sono stati ricondotti dal perito a una progettazione carente, sia sotto il profilo dell'hardware sia, soprattutto, sotto quello del software.
Il consulente ha posto in evidenza, con argomentazione tecnica puntuale, che la documentazione progettuale messa a disposizione da è risultata gravemente P_
lacunosa. In particolare, mancano gli schemi elettrici, le descrizioni dei materiali e dei componenti utilizzati, nonché – dato di rilievo centrale – i codici sorgente dei software
17 installati. Le specifiche allegate agli ordini risultano, nel complesso, generiche e non sufficienti a definire in modo preciso le caratteristiche funzionali attese, riducendosi a meri enunciati descrittivi di obiettivi prestazionali non tradotti in specifiche tecniche.
Il CTU ha osservato altresì che l'attività di installazione è stata curata da personale della committente, ovvero da soggetti esterni incaricati dalla medesima, in assenza di supervisione tecnica da parte della società convenuta. Tale carenza ha determinato la mancata verifica circa l'idoneità delle installazioni, oltre che l'assenza di collaudi e test sul campo che avrebbero consentito di intercettare e correggere tempestivamente i difetti di funzionamento.
È stato inoltre evidenziato che, nell'ambito della specifica realtà produttiva della Parte_1
– contraddistinta da elevata complessità e interconnessione sistemica tra le
[...]
linee di produzione – i malfunzionamenti di un singolo impianto generano effetti a catena,
compromettendo l'operatività complessiva. In tale contesto, l'assenza di una progettazione coerente, di controlli incrociati e di attività correttive ha aggravato in modo significativo il danno industriale subito dalla parte attrice.
Il Consulente, con riguardo all'aspetto economico, ha ritenuto attendibile e condivisibile la relazione tecnica e contabile redatta dal consulente tecnico di parte attrice, la quale ha quantificato i danni subiti nella complessiva somma di euro 545.941,27. Tale valutazione è
stata svolta con criteri analitici e basati su dati certi e verificabili, derivanti dalla contabilità
industriale dell'esercizio 2019, facendo ricorso – per il lucro cessante – al valore aggiunto lordo (VAL) medio per unità produttiva e includendo i costi del personale anche nella loro componente variabile, in quanto non comprimibili nell'immediatezza dell'interruzione produttiva.
Il danno, articolato in 34 voci distinte, è stato dunque riconosciuto dal CTU come proporzionato e congruo, coerente con la natura dei malfunzionamenti riscontrati e con le
18 conseguenze operative subite dalla (vedasi pagina 37 della CTU, nonché il Pt_1
documento n. 56 prodotto da nel presente procedimento). Parte_1
In definitiva, l'elaborato peritale – al di là delle contestazioni formali sollevate dalla parte convenuta – presenta coerenza interna, rigore metodologico e aderenza alla documentazione tecnica disponibile, e fornisce elementi di valutazione chiari e sufficienti ai fini della decisione.
*Alla luce del complesso istruttorio e, in particolare, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, questo Giudice ritiene che la domanda principale di risoluzione dei contratti per inadempimento debba essere disattesa, mentre appaiono fondate e meritevoli di accoglimento le domande subordinate di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
In punto di fatto, è stato accertato – ed è peraltro pacifico tra le parti – che tra la
[...]
e la società sono intercorsi una pluralità di rapporti Parte_1 P_
contrattuali, afferenti alla fornitura di impianti di automazione e revamping industriale,
comprensivi di componentistica hardware e software, installati tra il 2017 e il 2019 presso lo stabilimento produttivo della committente.
L'esecuzione del contratto è avvenuta formalmente, mediante la consegna delle apparecchiature previste, ma si è rivelata inadeguata sotto il profilo funzionale. Come
confermato in maniera puntuale dal CTU, gli impianti oggetto delle forniture presentano malfunzionamenti sistemici e imprevedibili, tali da compromettere la stabilità e l'affidabilità
della linea produttiva. La relazione peritale ha individuato numerose carenze progettuali, sia nella struttura hardware sia nella programmazione software, aggravate dalla totale assenza di documentazione tecnica, di codici sorgente, nonché dalla mancata attività di supervisione e collaudo da parte della convenuta.
Ciononostante, dagli atti risulta che gli impianti sono stati effettivamente installati e che, pur con numerosi disservizi e frequenti interruzioni, sono stati utilizzati dalla per un Pt_1
19 periodo significativo, sia pure con forti limitazioni. Non risulta, inoltre, che l'attrice abbia formalmente rifiutato le forniture o cessato l'uso degli impianti in via immediata, ma piuttosto che abbia proseguito – pur in un clima di criticità operativa – nell'impiego dei sistemi forniti,
tentando in più occasioni di richiederne l'adeguamento.
Ne consegue che l'inadempimento della convenuta non può ritenersi tale da aver completamente vanificato la causa contrattuale, né da aver reso inservibile la prestazione. In
particolare, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1453 c.c., dovendosi escludere un inadempimento assoluto tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Appare invece giustificata l'applicazione dei rimedi alternativi previsti dall'ordinamento, ovvero la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
quale effetto dell'inadempimento parziale e qualitativo.
Nel caso di specie, pur essendo stati accertati vizi strutturali e anomalie gravi nella fornitura degli impianti da parte di , non può ritenersi che la prestazione sia rimasta del P_
tutto priva di utilità per la committente.
La stessa ha continuato ad utilizzare, seppure con difficoltà e Parte_1
adattamenti, gli impianti oggetto delle forniture, ricavandone quantomeno un'utilità parziale.
L'assenza di una manifestazione formale di rifiuto della prestazione, unita all'avvenuto utilizzo degli impianti per un periodo significativo, è indicativa di una tacita accettazione della prestazione viziata, che esclude, sul piano giuridico, l'estinzione del vincolo contrattuale per effetto della risoluzione.
Appare quindi più conforme ai principi di correttezza e proporzionalità accogliere la domanda subordinata di riduzione del prezzo, prevista dall'art. 1492 c.c., quale rimedio proprio della vendita (o fornitura) viziata, adattabile anche ai contratti misti come quelli qui in esame.
20 Non è in contestazione che le forniture eseguite da siano state P_
complessivamente pagate nella misura di € 218.933,46, mentre il valore degli apparati hardware consegnati è stato stimato dal CTU in € 98.000,00.
Tenuto conto dello squilibrio tra il prezzo pagato e l'utilità ricevuta, la riduzione del prezzo deve essere determinata nella misura di € 120.933,46, da restituire all'attrice a titolo di indebito parziale, tenuto conto della gravità dei vizi riscontrati, della mancata documentazione progettuale, e della non conformità agli standard minimi di funzionalità, ma anche considerando che le forniture sono state comunque ricevute e almeno parzialmente utilizzate.
In relazione al risarcimento del danno, questo Giudice recepisce le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che ha quantificato il danno subito dalla Parte_1
in euro 545.941,27, sulla base di criteri analitici, fondati su dati contabili certi, coerenti
[...]
con la dinamica dei malfunzionamenti e delle perdite produttive. L'importo richiesto comprende sia il danno emergente che il lucro cessante, calcolato in base al valore aggiunto lordo per unità di produzione non realizzata, nonché ai costi industriali fissi sostenuti nei periodi di interruzione.
Tale danno, secondo quanto attestato dal CTU, è stato causato in modo diretto e prevedibile dalle disfunzioni degli impianti oggetto delle forniture, ed è quindi pienamente imputabile alla condotta inadempiente della convenuta, che non ha fornito né supporto tecnico né rimedi correttivi in fase di esecuzione.
Pertanto, come già rilevato, va rigettata la domanda di risoluzione dei contratti, non essendosi realizzato un inadempimento totale e irrimediabile;
va invece accolta la domanda subordinata di riduzione del prezzo nella misura indicata, nonché riconosciuto in favore dell'attrice il risarcimento del danno nella somma di euro 545.941,27, oltre interessi e rivalutazione, nei termini delle domande di parte conformi alla legge.
21 *Quanto alla domanda di manleva formulata da nei confronti della P_
compagnia CU , lo stesso merita accoglimento. Controparte_5
Le eccezioni sollevate dalla compagnia — fondate su presunte reticenze precontrattuali,
omesse comunicazioni di circostanze rilevanti e clausole di esclusione — non risultano provate.
In particolare, la documentazione richiamata dalla compagnia (costituita da corrispondenza tecnica intercorsa tra le parti tra il 2017 e il 2020) non è idonea a dimostrare che l'assicurata fosse già destinataria di richieste risarcitorie o di contestazioni formali prima della stipula della polizza. La prima comunicazione qualificabile come richiesta di danni è successiva, risalendo al maggio 2020, quando la copertura CU era già in essere.
La compagnia non ha provato né il dolo o la colpa grave dell'assicurata, né che le circostanze omesse abbiano inciso in modo determinante sulla formazione del consenso, come richiesto dall'art. 1892 c.c. Parimenti, la dedotta violazione degli obblighi di comunicazione successivi alla stipula, ex art. 1915 c.c., non giustifica l'esclusione della copertura, in assenza di prova di un concreto pregiudizio subito dall'assicuratore.
Non possono infine trovare accoglimento le clausole contrattuali di esclusione invocate dalla compagnia, che, se interpretaste nei sensi proposti, finirebbero per svuotare di contenuto il contratto, escludendo proprio le attività — progettazione, installazione e programmazione informatica — per cui la copertura è stata pattuita. Tali clausole devono pertanto ritenersi inapplicabili o, comunque, soggette a interpretazione restrittiva.
Ne consegue che la compagnia è tenuta a tenere indenne per le somme P_
che quest'ultima sarà condannata a corrispondere.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza in base al disposto dell'art. 91 cpc (e quindi vengono liquidate a favore di ed a carico di Parte_1
P_
22 Gli onorari della difesa di per il presente procedimento vengono Parte_1
liquidati in euro 15.659,00 applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso tra Euro 520.000,00 ed Euro 1.000.000,00) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività
processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
Gli onorari del procedimento per ATP RG 1292 / 2020 si liquidano in euro 7.691,00, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della causa (compreso tra Euro 520.000,00 ed
Euro 1.000.000,00) del tipo di procedimento (istruzione preventiva), dell'Autorità Giudiziaria
adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria).
Gli esborsi di per il procedimento n. 1292/2020 RG coincidono Parte_1
con gli onorari del consulente tecnico d'ufficio Ing. pari ad Euro 5.270,39 ed Persona_1
accessori, come liquidati dal Giudice nel procedimento cautelare (vedasi il documento n. 62
). Parte_1
***
P.Q.M.
A) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità contrattuale di in P_
ordine ai vizi e malfunzionamenti degli impianti oggetto dei contratti intercorsi con
Parte_1
B) Per l'effetto, condanna a corrispondere a P_ Parte_1
la somma di euro 545.941,47 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi
[...]
legali dalla data della domanda al saldo, nonché a corrispondere la somma di euro
120.933,46 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c;
C) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di P_
., che liquida per il presente procedimento in complessivi Parte_1
23 euro 15.659,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e per il procedimento n. 1292/2020 RG in Euro 7.691,00 oltre accessori per onorari ed Euro
5.270,39 per esborsi.
D) Accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
condanna (Europe) DAC a tenere indenne Controparte_6 P_
di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a
[...] Parte_1
in esecuzione della presente pronuncia.
[...]
E) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 08.08.2025.
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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