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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 3/2/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N. 2684/2024 del Ruolo Generale
a.c., vertente
TRA:
, nato a [...] il [...] e residente ivi in Via Parte_1
Giovanni Della Rocca n.200, elett.te dom.to in Boscoreale (NA), alla Piazza
Pace n. 20, presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Guastafierro, nonché presso indirizzo digitale
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente, Pt_1
, volta a ottenere, in contraddittorio con l' l'accertamento e la
[...] CP_1 declaratoria del proprio diritto a percepire l'assegno sociale dal 1/1/2024
(primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 12/12/2023), nella misura prevista dalla legge, e, per l'effetto, a ottenere la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 in parola, oltre accessori come per legge.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver richiesto la corresponsione dell'assegno sociale con domanda amministrativa del 12.12.2023, e che la stessa era stata rigettata dall con comunicazione del 27.12.2023, con CP_1 la quale si riteneva la prestazione richiesta non erogabile in quanto la separazione dalla moglie non poteva dirsi perfezionata, atteso che il ricorrente e la sig.ra risultavano ancora vivere sotto lo Persona_1 stesso tetto, nonostante la separazione omologata dal Tribunale di Napoli.
L nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo CP_1 decreto di fissazione (cfr. documentazione in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Osserva il Giudicante che, nel caso di specie, trova applicazione L'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 ai sensi del quale ‹‹con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale”.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti
a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale››.
Ne deriva che, i presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il 1996, a lire
6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto;
- sono ricompresi nel calcolo i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nella fattispecie che qui occupa, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, era in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ritiene che ‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del
1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954).
Anche una giurisprudenza più pregressa – cfr Cass. civ., sez. lav. n.
3958/2001 – si è espressa allo stesso modo di quella sopra riportata;
infatti, la stessa ha sostenuto che “ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza … non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. … D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito”.
All'uopo occorre dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo;
è, pertanto, irrilevante che in sede di separazione, o anche successivamente, il ricorrente non abbia fatto richiesta all'ex coniuge dell'assegno di mantenimento o di modifica dello stesso
Diversamente, si introdurrebbe, in modo surrettizio un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato.
La legge prevede, infatti, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo ai fini della concessione del beneficio, ma anche per mantenere la tutela di tipo assistenziale.
Deve altresì rilevarsi che, in presenza di uno stato di bisogno documentalmente provato, non rientra tra i compiti dell la verifica del CP_1 perfezionamento dell'accordo di separazione.
Si osserva, inoltre, che l' è rimasto contumace nel presente giudizio e CP_1 non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa. Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 7/5/2024 nei confronti dell così Parte_1 CP_1
provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa , ovvero dal 1/01/2024;
b) per l'effetto, condanna l in persona del legale rapp. p.t., al CP_1
pagamento in favore di dell'assegno sociale, con Parte_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa , ovvero dal 1/1/2024, nella misura di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda fino all'effettiva erogazione;
c) condanna l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate in complessivi euro € 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 19/2/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 3/2/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N. 2684/2024 del Ruolo Generale
a.c., vertente
TRA:
, nato a [...] il [...] e residente ivi in Via Parte_1
Giovanni Della Rocca n.200, elett.te dom.to in Boscoreale (NA), alla Piazza
Pace n. 20, presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Guastafierro, nonché presso indirizzo digitale
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente, Pt_1
, volta a ottenere, in contraddittorio con l' l'accertamento e la
[...] CP_1 declaratoria del proprio diritto a percepire l'assegno sociale dal 1/1/2024
(primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 12/12/2023), nella misura prevista dalla legge, e, per l'effetto, a ottenere la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 in parola, oltre accessori come per legge.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver richiesto la corresponsione dell'assegno sociale con domanda amministrativa del 12.12.2023, e che la stessa era stata rigettata dall con comunicazione del 27.12.2023, con CP_1 la quale si riteneva la prestazione richiesta non erogabile in quanto la separazione dalla moglie non poteva dirsi perfezionata, atteso che il ricorrente e la sig.ra risultavano ancora vivere sotto lo Persona_1 stesso tetto, nonostante la separazione omologata dal Tribunale di Napoli.
L nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo CP_1 decreto di fissazione (cfr. documentazione in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Osserva il Giudicante che, nel caso di specie, trova applicazione L'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 ai sensi del quale ‹‹con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale”.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti
a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale››.
Ne deriva che, i presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
-essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
-trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il 1996, a lire
6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto;
- sono ricompresi nel calcolo i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nella fattispecie che qui occupa, il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, era in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ritiene che ‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del
1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24954).
Anche una giurisprudenza più pregressa – cfr Cass. civ., sez. lav. n.
3958/2001 – si è espressa allo stesso modo di quella sopra riportata;
infatti, la stessa ha sostenuto che “ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza … non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. … D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito”.
All'uopo occorre dare rilievo allo stato di bisogno effettivo, da accertarsi sulla base delle norme di legge, vale a dire esclusivamente attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo;
è, pertanto, irrilevante che in sede di separazione, o anche successivamente, il ricorrente non abbia fatto richiesta all'ex coniuge dell'assegno di mantenimento o di modifica dello stesso
Diversamente, si introdurrebbe, in modo surrettizio un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato.
La legge prevede, infatti, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo ai fini della concessione del beneficio, ma anche per mantenere la tutela di tipo assistenziale.
Deve altresì rilevarsi che, in presenza di uno stato di bisogno documentalmente provato, non rientra tra i compiti dell la verifica del CP_1 perfezionamento dell'accordo di separazione.
Si osserva, inoltre, che l' è rimasto contumace nel presente giudizio e CP_1 non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa. Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 7/5/2024 nei confronti dell così Parte_1 CP_1
provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa , ovvero dal 1/01/2024;
b) per l'effetto, condanna l in persona del legale rapp. p.t., al CP_1
pagamento in favore di dell'assegno sociale, con Parte_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa , ovvero dal 1/1/2024, nella misura di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda fino all'effettiva erogazione;
c) condanna l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate in complessivi euro € 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 19/2/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco