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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2612 2024 R.G., promossa n.q. di genitrice Parte_1 esercente la potestà sul minore (rappr. e dif. Persona_1 dall'avv. SPADARO FABIO) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO CP_1
MANLIO), avente ad oggetto: Indennità di accompagnamento;
RILEVATO
che la genitrice del minore deduce l'erroneità della Persona_1 verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che quest'ultimo è affetto da patologie tali da non giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento;
che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il predetto minore risulta in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2023, epoca di presentazione della domanda amministrativa;
che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione anche con riferimento alla decorrenza dello stato invalidante;
che deve dunque dichiararsi che l'interessato è in possesso del citato requisito sanitario con la decorrenza di cui sopra;
che, stante l'esito del giudizio e la decorrenza dello stato invalidante, le spese di lite (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a carico dell' ; CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nato a Modica in [...] 27 gennaio Persona_1
2012, è in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° giugno 2023; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, in esse CP_1 comprese le spese relative alla fase di a.t.p.o., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso spese generali;
pone a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u.. CP_1
Ragusa, 27 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2612 2024 R.G., promossa n.q. di genitrice Parte_1 esercente la potestà sul minore (rappr. e dif. Persona_1 dall'avv. SPADARO FABIO) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO CP_1
MANLIO), avente ad oggetto: Indennità di accompagnamento;
RILEVATO
che la genitrice del minore deduce l'erroneità della Persona_1 verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che quest'ultimo è affetto da patologie tali da non giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento;
che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il predetto minore risulta in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2023, epoca di presentazione della domanda amministrativa;
che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione anche con riferimento alla decorrenza dello stato invalidante;
che deve dunque dichiararsi che l'interessato è in possesso del citato requisito sanitario con la decorrenza di cui sopra;
che, stante l'esito del giudizio e la decorrenza dello stato invalidante, le spese di lite (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a carico dell' ; CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nato a Modica in [...] 27 gennaio Persona_1
2012, è in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° giugno 2023; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, in esse CP_1 comprese le spese relative alla fase di a.t.p.o., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso spese generali;
pone a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u.. CP_1
Ragusa, 27 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)