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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3209/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvana Dibenedetto del Foro di Milano con studio in Milano, Via Teodosio n. 62
e
Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvana Dibenedetto del Foro di Milano con studio in Milano, Via Teodosio n. 62
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cermenate, in data 9.11.2020
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cermenate - anno 2020, atto n. 13, parte I)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.12.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni e successiva pronuncia divorzile:
- la casa coniugale in comproprietà, nella misura del 50% per ciascun coniuge è lasciata in godimento al IG. con quanto in essa contenuto precisando che la moglie se n'è già allontanata asportando i propri Parte_2 effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
- la IG.ra , a fronte dell'accollo del restante intero mutuo da parte del IG. cede a Pt_1 Parte_2 quest'ultimo la propria quota pari al 50% del diritto di proprietà dell'immobile, sito in Rebbio (CO),
Via Strabone n. 11 * appartamento composto da soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno e due balconi a piano primo, solaio a piano terzo (sottotetto) con annesso giardino in proprietà esclusiva a piano terra, il tutto censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune e sezione (in forza di variazione per diversa distribuzione spazi interni del 10 gennaio 2018 prot. C00022038), come segue: sezione urbana REB foglio 3
(tre) mappale 1741 (millesettecentoquarantuno) subalterno 702 (settecentodue) e sezione urbana REB foglio
3 (tre) mappale 2614 (duemilaseicentoquattordici) subalterno 702 (settecentodue) – graffati - via Strabone n.
11 - piano 1-T-3 - z.c.1 (uno) – categoria A/3 - classe 3 (tre) - vani 5,5 (cinque virgola cinque) – totale superficie catastale mq.106 (centosei) - R.C. euro 809,55 (ottocentonove virgola cinquantacinque). Confini da nord in senso orario: * dell'appartamento: prospetto su enti comuni per due lati, unità immobiliare di proprietà̀ di terzi, vano scala comune, unità immobiliare di proprietà̀ di terzi;
* del solaio: prospetto su enti comuni, unità immobiliare di proprietà̀ di terzi, vano scala comune, unità immobiliare di proprietà̀ di terzi;
* del giardino di proprietà̀ : proprietà̀ di terzi per tre lati, enti comuni e proprietà̀ di terzi. CONFORMITA'
CATASTALE L'unità immobiliare in contratto è graficamente rappresentata nella planimetria depositata nel
Catasto dei Fabbricati, che previa visione ed approvazione delle Parti, in copia nonautentica si allega al presente atto sotto la lettera "B". Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis, della Legge 27 febbraio
1985 n. 52 (introdotto dall'art.19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010 n.78), la Parte venditrice, in proprio e come sopra rappresentata, dichiara e la Parte acquirente ne prende atto e conferma, che i dati catastali indicati e la planimetria allegata al presente atto sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità̀ rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa. Do atto io Notaio che prima della stipula del presente atto, come previsto dall'art. 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ho individuato l'intestatario catastale e verificato la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari. ENTI COMUNI E
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E' compresa la quota proporzionale di comproprietà̀ delle parti, enti e spazi comuni ai sensi dell'articolo 1117 del C.C.. - le parti si impegnano ad effettuare il passaggio di proprietà del detto immobile a mezzo di atto notarile con
Notaio da scegliere dal IG. entro e non oltre 15 giorni dall'udienza presidenziale con spese a Parte_2 carico dello stesso compratore;
- il IG. dichiara di rinunciare al certificato energetico previsto dal D.L. del 19/08/05 n. 192; Parte_2
- il mutuo ipotecario contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa gravante sulla casa familiare resterà
a carico esclusivo del IG. ed anche tale aspetto verrà regolamentato a mezzo del Notaio incaricato Parte_2 per il rogito;
- il cane meticcio di nome resterà con il IG. il quale si impegna, a proprie spese, ad Per_1 Parte_2 effettuare il passaggio di proprietà con modifica del microcip. Ogni spesa relativa al mantenimento del cane sarà ad esclusivo carico del IG. La IG.ra potrà incontrare il cane previo accordo con il Parte_2 Pt_1
IG. il quale si impegna a informare la IG.ra sullo stato di salute dello stesso;
Parte_2 Pt_1
- l'importo versato per il finanziamento relativo all'autovettura Volkswagen Golf tg. GB 425 CC, di proprietà della IG.ra pagato esclusivamente dal IG. verrà restituito con la compensazione della Pt_1 Parte_2 quota dell'immobile ceduta dalla moglie al IG. Parte_2
- il conto corrente cointestato acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena verrà volturato in favore del solo IG. Parte_2
- spese di procedura interamente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole comune.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 9.11.2020, in Cermenate (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cermenate - anno 2020, atto n. 13, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) PROVVEDE, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, ai fini della prosecuzione del giudizio per la pronuncia divorzile;
7) SPESE al definitivo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvana Dibenedetto del Foro di Milano con studio in Milano, Via Teodosio n. 62
e
Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvana Dibenedetto del Foro di Milano con studio in Milano, Via Teodosio n. 62
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cermenate, in data 9.11.2020
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cermenate - anno 2020, atto n. 13, parte I)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.12.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni e successiva pronuncia divorzile:
- la casa coniugale in comproprietà, nella misura del 50% per ciascun coniuge è lasciata in godimento al IG. con quanto in essa contenuto precisando che la moglie se n'è già allontanata asportando i propri Parte_2 effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
- la IG.ra , a fronte dell'accollo del restante intero mutuo da parte del IG. cede a Pt_1 Parte_2 quest'ultimo la propria quota pari al 50% del diritto di proprietà dell'immobile, sito in Rebbio (CO),
Via Strabone n. 11 * appartamento composto da soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno e due balconi a piano primo, solaio a piano terzo (sottotetto) con annesso giardino in proprietà esclusiva a piano terra, il tutto censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune e sezione (in forza di variazione per diversa distribuzione spazi interni del 10 gennaio 2018 prot. C00022038), come segue: sezione urbana REB foglio 3
(tre) mappale 1741 (millesettecentoquarantuno) subalterno 702 (settecentodue) e sezione urbana REB foglio
3 (tre) mappale 2614 (duemilaseicentoquattordici) subalterno 702 (settecentodue) – graffati - via Strabone n.
11 - piano 1-T-3 - z.c.1 (uno) – categoria A/3 - classe 3 (tre) - vani 5,5 (cinque virgola cinque) – totale superficie catastale mq.106 (centosei) - R.C. euro 809,55 (ottocentonove virgola cinquantacinque). Confini da nord in senso orario: * dell'appartamento: prospetto su enti comuni per due lati, unità immobiliare di proprietà̀ di terzi, vano scala comune, unità immobiliare di proprietà̀ di terzi;
* del solaio: prospetto su enti comuni, unità immobiliare di proprietà̀ di terzi, vano scala comune, unità immobiliare di proprietà̀ di terzi;
* del giardino di proprietà̀ : proprietà̀ di terzi per tre lati, enti comuni e proprietà̀ di terzi. CONFORMITA'
CATASTALE L'unità immobiliare in contratto è graficamente rappresentata nella planimetria depositata nel
Catasto dei Fabbricati, che previa visione ed approvazione delle Parti, in copia nonautentica si allega al presente atto sotto la lettera "B". Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis, della Legge 27 febbraio
1985 n. 52 (introdotto dall'art.19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010 n.78), la Parte venditrice, in proprio e come sopra rappresentata, dichiara e la Parte acquirente ne prende atto e conferma, che i dati catastali indicati e la planimetria allegata al presente atto sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità̀ rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa. Do atto io Notaio che prima della stipula del presente atto, come previsto dall'art. 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ho individuato l'intestatario catastale e verificato la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari. ENTI COMUNI E
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E' compresa la quota proporzionale di comproprietà̀ delle parti, enti e spazi comuni ai sensi dell'articolo 1117 del C.C.. - le parti si impegnano ad effettuare il passaggio di proprietà del detto immobile a mezzo di atto notarile con
Notaio da scegliere dal IG. entro e non oltre 15 giorni dall'udienza presidenziale con spese a Parte_2 carico dello stesso compratore;
- il IG. dichiara di rinunciare al certificato energetico previsto dal D.L. del 19/08/05 n. 192; Parte_2
- il mutuo ipotecario contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa gravante sulla casa familiare resterà
a carico esclusivo del IG. ed anche tale aspetto verrà regolamentato a mezzo del Notaio incaricato Parte_2 per il rogito;
- il cane meticcio di nome resterà con il IG. il quale si impegna, a proprie spese, ad Per_1 Parte_2 effettuare il passaggio di proprietà con modifica del microcip. Ogni spesa relativa al mantenimento del cane sarà ad esclusivo carico del IG. La IG.ra potrà incontrare il cane previo accordo con il Parte_2 Pt_1
IG. il quale si impegna a informare la IG.ra sullo stato di salute dello stesso;
Parte_2 Pt_1
- l'importo versato per il finanziamento relativo all'autovettura Volkswagen Golf tg. GB 425 CC, di proprietà della IG.ra pagato esclusivamente dal IG. verrà restituito con la compensazione della Pt_1 Parte_2 quota dell'immobile ceduta dalla moglie al IG. Parte_2
- il conto corrente cointestato acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena verrà volturato in favore del solo IG. Parte_2
- spese di procedura interamente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole comune.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 9.11.2020, in Cermenate (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cermenate - anno 2020, atto n. 13, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte. 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) PROVVEDE, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, ai fini della prosecuzione del giudizio per la pronuncia divorzile;
7) SPESE al definitivo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao