Articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
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21 febbraio 2018
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17 luglio 2024
Art. 11. Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione 1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, ((o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,)) del codice di procedura penale , al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilita', anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.
3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa e' altresi' trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.
Entrata in vigore il 17 luglio 2024
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