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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 168/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 168/2025 introdotto da rappresentato e difeso dall'avv. DE BRITO BARRETO Parte_1
LUCIENE e dall'avv. AROMOLO GUIDO giusta delega dimessa in atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUGNARA MARION giusta Controparte_1
delega dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
Il Tribunale rilevato che la parte ha instaurato il presente procedimento contro Parte_1 [...]
al fine di chiedere la regolamentazione di affidamento, collocamento e CP_1
mantenimento del figlio minorenne (artt. 337 bis. ss. c.c.) riconosciuto da entrambi i genitori;
pagina 1 di 3 che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori:
1. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre Sig.ra mantenendo la residenza anagrafica presso Controparte_1
la medesima;
2. Ogni contributo pubblico economico, sostegno o prestazione assistenziale destinato al figlio (ivi incluso l'assegno unico ed universale), può essere fatto valere per intero ed esclusivamente dalla madre, in quanto genitore collocatario, con l'obbligo di destinare integralmente tali risorse al soddisfacimento dei bisogni del minore;
3. Regola il diritto di visita del padre nel superiore interesse del minore, come segue:
- ogni lunedì, dalle ore 18.30 alle ore 21.30,
- ogni secondo giovedì, dalle ore 18.30 alle 21.30,
- un fine settimana ogni quattro settimane (dal sabato alle 15.00 fino a domenica alle ore 21.30);
il padre si impegna a trascorrere, per quanto possibile, le visite fissate con il figlio prevalentemente da solo con lo stesso;
pagina 2 di 3 4. Il padre è tenuto (a partire dal 01.05.2025) a pagare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile pari a € 1.000,00, da versarsi entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre all'aggiornamento annuale secondo gli indici ASTAT, accertati per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il giorno 01.05.2026 (con base aprile 2025);
5. il padre è tenuto a sostenere nella misura del 100 % le spese straordinarie del figlio Per_1
6. Le parti danno atto che le spese di locazione dell'appartamento occupato dalla madre sono interamente a carico della madre, a partire dal 01.05.2025;
6. spese di lite compensate.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 07/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 168/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 168/2025 introdotto da rappresentato e difeso dall'avv. DE BRITO BARRETO Parte_1
LUCIENE e dall'avv. AROMOLO GUIDO giusta delega dimessa in atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUGNARA MARION giusta Controparte_1
delega dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
Il Tribunale rilevato che la parte ha instaurato il presente procedimento contro Parte_1 [...]
al fine di chiedere la regolamentazione di affidamento, collocamento e CP_1
mantenimento del figlio minorenne (artt. 337 bis. ss. c.c.) riconosciuto da entrambi i genitori;
pagina 1 di 3 che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori:
1. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre Sig.ra mantenendo la residenza anagrafica presso Controparte_1
la medesima;
2. Ogni contributo pubblico economico, sostegno o prestazione assistenziale destinato al figlio (ivi incluso l'assegno unico ed universale), può essere fatto valere per intero ed esclusivamente dalla madre, in quanto genitore collocatario, con l'obbligo di destinare integralmente tali risorse al soddisfacimento dei bisogni del minore;
3. Regola il diritto di visita del padre nel superiore interesse del minore, come segue:
- ogni lunedì, dalle ore 18.30 alle ore 21.30,
- ogni secondo giovedì, dalle ore 18.30 alle 21.30,
- un fine settimana ogni quattro settimane (dal sabato alle 15.00 fino a domenica alle ore 21.30);
il padre si impegna a trascorrere, per quanto possibile, le visite fissate con il figlio prevalentemente da solo con lo stesso;
pagina 2 di 3 4. Il padre è tenuto (a partire dal 01.05.2025) a pagare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile pari a € 1.000,00, da versarsi entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre all'aggiornamento annuale secondo gli indici ASTAT, accertati per il Comune di Bolzano, con prima rivalutazione il giorno 01.05.2026 (con base aprile 2025);
5. il padre è tenuto a sostenere nella misura del 100 % le spese straordinarie del figlio Per_1
6. Le parti danno atto che le spese di locazione dell'appartamento occupato dalla madre sono interamente a carico della madre, a partire dal 01.05.2025;
6. spese di lite compensate.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 07/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 3 di 3