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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/09/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mangione Parte_1
Andrea;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Florio Fabrizia;
-resistente- Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.07.2022, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente per 72, 102, 102, 52, 102 e 52 giornate annue, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per il 2020 e l'indennità di malattia maturata per l'anno 2021, domandate in via amministrativa, deducendo, oltre alla carenza motivazionale del provvedimento di disconoscimento, di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola “SGF Casole di RU OF”, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1 nonché la decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione del diritto alla prestazione previdenziale, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza. Preliminarmente, va disattesa la doglianza di parte ricorrente relativa alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato dovendosi, sul punto, condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. (In tal senso, Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482, Cass. n. 2804 del 2003, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023). Occorre, altresì, superare, da un lato, l'eccezione di decadenza sollevata dal resistente, avendo la proposto il ricorso giudiziale al vaglio in data 13.7.2022 Pt_1 nel rispetto del termine di 120 giorni decorrenti dall'esaurimento del procedimento amministrativo e, dall'altro, l'eccezione di prescrizione della prestazione previdenziale non essendo spirato il relativo termine decennale. Tanto premesso, l'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta CP_1 degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da buona parte dei lavoratori escussi in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche del lavoro svolto, significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo compiute tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021 e quanto risultante, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate, dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro. In particolare, il verbale di accertamento in atti ha evidenziato che “Il sopralluogo faceva emergere che la ditta "SGF CASOLE di RU IA aveva a disposizione tre diversi terreni siti in agro del Comune di Copertino complessivamente estesi in ettari 18.54.92, correnti tra Contrada Olmo/Cipponi, C.da S. Angelo e Contrada Casole. Si precisa che in contrada
Olmo/Cipponi, su parte del terreno vi erano impiantati ortaggi del tipo cocumelle, peperoni, zucchine e circa 3.00 ettari in vigneto a spalliera. Alcune parti del terreno oggetto di sopralluogo risultavano incolte poiché già utilizzate per altre colture, mentre in contrada
Casole, ove è presente l'abitazione del signor (padre convivente della sig.ra Persona_1
RU OF), venivano trovate alcune serre che risultavano in stato di abbandono e prive di coltura. Durante il sopralluogo sui terreni non si rinveniva la presenza di alcun lavoratore.” ( vds pag. 3 del verbale di accertamento) e che “dalla data del primo accesso ispettivo avvenuto il 31/07/2020 e fino al 03/06/2021, sono state trovate presenti al lavoro sempre o quasi le stesse persone ma comunque un numero esiguo di lavoratori regolari ma soprattutto tanti extracomunitari in "nero". Tuttavia, è stato registrato presente al lavoro uno spropositato numero di lavoratori e denunciato all' un notevolissimo numero di giornate CP_1 agricole lavorate”( vds. Pag. 8 del verbale di accertamento). Ed ancora, si è precisato che, avuto riguardo alle tabelle di cui alla pag. 36 del verbale di accertamento in atti che evidenziano “i giorni e periodi di pioggia intensi”, “la SGF CASOLE DI RU OF riporta presenti lavoratori anche in quelle giornate”. Per altro verso, alla stregua di un raffronto tra operazioni attive (totale fatture vendite e corrispettivi) e costi sostenuti dall'azienda agricola, è stato significativamente puntualizzato che “è alquanto anomala la circostanza che ogni anno, eccetto l'anno 2020, vi è una notevolissima sproporzione tra le fatture acquisto e le fatture vendita. In particolare, sono state registrate spese per acquisto notevolmente superiori alle entrate”. Tuttavia, le risultanze dell'attività ispettiva in questione non escludono che un'attività agricola, se pure in termini molto più circoscritti rispetto alle indicazioni evincibili dalle denunce aziendali, sia stata effettivamente svolta, sicché esse non possono valere, in maniera generalizzata, a condurre alla radicale cancellazione di tutte le giornate denunciate dall'azienda agricola, senza operare alcun effettivo controllo delle singole posizioni dei vari braccianti in questione. Tanto più che il verbale di accertamento in atti non specifica le giornate cui si riferiscono gli accessi effettuati sui campi nell'arco temporale intercorso tra il 31.07.2020 ed il 3.06.2021, non precisa i nominativi dei lavoratori rinvenuti né, per altro verso, risultano prodotti in giudizio i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori presenti nel corso dei suddetti accertamenti.
Ciò premesso in termini generali, le allegazioni della parte ricorrente hanno trovato adeguato riscontro nel contributo di conoscenza dei testimoni escussi (in particolare dei colleghi di lavoro e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
limitatamente agli anni 2016,2017, 2018, 2019 e 2020, mentre la teste
[...] [...]
manifestando delle evidenti titubanze nel ricordo dei fatti di causa (“ Testimone_5 ricordo la presenza al lavoro della ricorrente insieme con me per circa 50 giornate;
non ricordo con precisione in quale anno;
se non erro nel 2019; non ricordo con precisione in quale mese;
credo nel periodo ottobre-novembre”), non ha fornito alcun valido apporto cognitivo ai fini della decisione della presente controversia. Ebbene, le dichiarazioni testimoniali rese dai citati testi convergono tutte nel senso di ritenere che la effettivamente abbia svolto, nel suddetto arco temporale: Pt_1
-attività di lavoro subordinato (seguendo le direttive della titolare RU OF o del padre e venendo retribuita dalla prima) consistente, conformemente alla Persona_1 Tes_ tesi attorea, nella coltivazione di ortaggi vari ( cfr. dichiarazioni di e rigo 4“ Tes_2 ci siamo occupati della raccolta di ortaggi, quali melanzane, zucchine, peperoni”; dichiarazioni di “abbiamo iniziato a piantare rape, cicorie ed altri ortaggi di Tes_3 stagione” e di “ ci siamo occupate di raccolta e qualche volta di piantagione di Tes_4 ortaggi, quali pomodori, zucchine, melanzane”);
- presso i terreni siti in Agro di Copertino alle contrade Olmo, S.Angelo e Casole ( fornendo testimoni, in merito all'ubicazione dei campi di lavoro, riferimenti spaziali Tes_ univoci, cfr. dichiarazioni di “ nei terreni vicino al cimitero di Copertino”; cfr. dichiarazioni di “ nei terreni vicino al cimitero di Copertino (via di Tes_2
Sant'Angelo)”; cfr. dichiarazioni di “ i terreni dell'azienda agricola erano Tes_3 ubicati in agro di Copertino sulla via per Carmiano, presso la strada del Cimitero”.
-in periodi dell'anno ed orari pressoché coincidenti con quelli indicati nel ricorso introduttivo. Tes_ Peraltro, le dichiarazioni dei testi , concordano sul numero di Tes_2 Tes_3 squadre presenti quotidianamente sui campi (2/3) e sul numero di lavoratori componenti le singole squadre (10 o 12 braccianti), militando, altresì, in senso favorevole all'accoglimento dell'assunto attoreo, la precipua circostanza che taluni dei testi escussi (in particolare, , e ) abbiano indicato, tra i Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 colleghi di lavoro, dei nominativi comuni (tale “ o “ ”). Per_2 Per_3
Da ultimo, appare rilevante precisare come le dichiarazioni dei testimoni abbiano Tes_ evidenziato la presenza al lavoro di braccianti extracomunitari (cfr. dichiarazioni di
“Ricordo anche degli albanesi e dei braccianti di colore che lavoravano con noi;
ADR: riponevamo gli ortaggi nei cassoni, che venivano presi dagli uomini e poi messi sui trattori” e dichiarazioni di “ Ricordo anche degli albanesi addetti ai muretti a Tes_2 secco e dei braccianti di colore che lavoravano con noi, che sollevavano i cassoni di ortaggi da noi raccolti, per portarli ai camion). Si tratta di una circostanza che, come sopra preannunciato, emerge anche dal verbale di accertamento in atti (vds. pag.8) e che, dunque, non può che corroborare la complessiva attendibilità delle suddette propalazioni testimoniali ai fini dell'accoglimento, nella misura anzidetta, della domanda di parte ricorrente. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 per nr. 72, 102, 102, 52, 102 e 52 giornate annue, prestate, in ciascuno di detti anni, alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa. Per l'effetto, deve altresì, affermarsi il diritto della ricorrente a conseguire il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020. Accertato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi agricoli per l'anno 2020 (per nr. 102 giornate), deve, conseguentemente, riconoscersi il diritto della a conseguire l'indennità di malattia 2021 (per i periodi dall' 8.04.2021 al Pt_1
21.04.2021 e dal 10.03.2021 al 23.03.2021, come da certificato di malattia in atti) alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 5, comma 6 del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983 secondo cui “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”
Quanto allo svolgimento di attività agricola nell'anno 2021, le allegazioni attoree sul punto non trovano conferma alcuna nelle emergenze processuali atteso che nessuno dei testimoni ha asserito di aver riscontrato la presenza al lavoro della in Pt_1 quell'anno. Anche la testimone (che ha lavorato tra il 2016 ed il 2021 presso l'azienda Tes_4 agricola in questione) si è limitata ad affermare che “la ricorrente ha lavorato con me per un paio di anni, tra il 2016 e il 2018, forse anche nel 2019”, escludendone, quindi, la presenza al lavoro nell'anno 2021 sicché, per tale annualità, non può che risultare infondato il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e la prestazione previdenziale richiesta per tale anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e, considerata la semplicità delle CP_1 questioni di fatto e diritto trattate, sono liquidate come da dispositivo alla stregua dello scaglione € 5.201-€ 26.000 in linea con il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00”, per altro verso, il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955); la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità – come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra Euro 5.201,00-26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022)”.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.07.2022, nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea nei termini di cui in CP_1 motivazione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza, nel 2016 per nr.72 giornate lavorative, nel 2017 per nr.102 giornate lavorative, nel 2018 per nr.102 giornate lavorative, nel 2019 per nr.52 giornate lavorative e nel 2020 per nr.102 giornate lavorative;
condanna l' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per CP_1
l'anno 2020 e l'indennità di malattia per l'anno 2021 in relazione ai periodi dall' 8.04.2021 al 21.04.2021 e dal 10.03.2021 al 23.03.2021 nella misura e con gli accessori come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano € CP_1
2.700,00 da corrispondere a favore dell'Avv. Andrea Mangione, dichiaratosi antistatario, oltre spese forfettarie ( 15 %), iva e cpa come per legge.
Lecce, 17 settembre 2025. Il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mangione Parte_1
Andrea;
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Florio Fabrizia;
-resistente- Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.07.2022, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente per 72, 102, 102, 52, 102 e 52 giornate annue, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per il 2020 e l'indennità di malattia maturata per l'anno 2021, domandate in via amministrativa, deducendo, oltre alla carenza motivazionale del provvedimento di disconoscimento, di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola “SGF Casole di RU OF”, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1 nonché la decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione del diritto alla prestazione previdenziale, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza. Preliminarmente, va disattesa la doglianza di parte ricorrente relativa alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato dovendosi, sul punto, condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. (In tal senso, Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482, Cass. n. 2804 del 2003, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023). Occorre, altresì, superare, da un lato, l'eccezione di decadenza sollevata dal resistente, avendo la proposto il ricorso giudiziale al vaglio in data 13.7.2022 Pt_1 nel rispetto del termine di 120 giorni decorrenti dall'esaurimento del procedimento amministrativo e, dall'altro, l'eccezione di prescrizione della prestazione previdenziale non essendo spirato il relativo termine decennale. Tanto premesso, l'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta CP_1 degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state rilevate una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, l'assoluta incongruenza fra gli esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati, plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese da buona parte dei lavoratori escussi in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche del lavoro svolto, significative incongruenze tra il personale rinvenuto al lavoro sui campi in occasione delle attività di sopralluogo compiute tra il mese di luglio 2020 ed il mese di giugno 2021 e quanto risultante, relativamente al numero ed ai nominativi degli operai impiegati nelle relative giornate, dalle denunce trasmesse dal datore di lavoro. In particolare, il verbale di accertamento in atti ha evidenziato che “Il sopralluogo faceva emergere che la ditta "SGF CASOLE di RU IA aveva a disposizione tre diversi terreni siti in agro del Comune di Copertino complessivamente estesi in ettari 18.54.92, correnti tra Contrada Olmo/Cipponi, C.da S. Angelo e Contrada Casole. Si precisa che in contrada
Olmo/Cipponi, su parte del terreno vi erano impiantati ortaggi del tipo cocumelle, peperoni, zucchine e circa 3.00 ettari in vigneto a spalliera. Alcune parti del terreno oggetto di sopralluogo risultavano incolte poiché già utilizzate per altre colture, mentre in contrada
Casole, ove è presente l'abitazione del signor (padre convivente della sig.ra Persona_1
RU OF), venivano trovate alcune serre che risultavano in stato di abbandono e prive di coltura. Durante il sopralluogo sui terreni non si rinveniva la presenza di alcun lavoratore.” ( vds pag. 3 del verbale di accertamento) e che “dalla data del primo accesso ispettivo avvenuto il 31/07/2020 e fino al 03/06/2021, sono state trovate presenti al lavoro sempre o quasi le stesse persone ma comunque un numero esiguo di lavoratori regolari ma soprattutto tanti extracomunitari in "nero". Tuttavia, è stato registrato presente al lavoro uno spropositato numero di lavoratori e denunciato all' un notevolissimo numero di giornate CP_1 agricole lavorate”( vds. Pag. 8 del verbale di accertamento). Ed ancora, si è precisato che, avuto riguardo alle tabelle di cui alla pag. 36 del verbale di accertamento in atti che evidenziano “i giorni e periodi di pioggia intensi”, “la SGF CASOLE DI RU OF riporta presenti lavoratori anche in quelle giornate”. Per altro verso, alla stregua di un raffronto tra operazioni attive (totale fatture vendite e corrispettivi) e costi sostenuti dall'azienda agricola, è stato significativamente puntualizzato che “è alquanto anomala la circostanza che ogni anno, eccetto l'anno 2020, vi è una notevolissima sproporzione tra le fatture acquisto e le fatture vendita. In particolare, sono state registrate spese per acquisto notevolmente superiori alle entrate”. Tuttavia, le risultanze dell'attività ispettiva in questione non escludono che un'attività agricola, se pure in termini molto più circoscritti rispetto alle indicazioni evincibili dalle denunce aziendali, sia stata effettivamente svolta, sicché esse non possono valere, in maniera generalizzata, a condurre alla radicale cancellazione di tutte le giornate denunciate dall'azienda agricola, senza operare alcun effettivo controllo delle singole posizioni dei vari braccianti in questione. Tanto più che il verbale di accertamento in atti non specifica le giornate cui si riferiscono gli accessi effettuati sui campi nell'arco temporale intercorso tra il 31.07.2020 ed il 3.06.2021, non precisa i nominativi dei lavoratori rinvenuti né, per altro verso, risultano prodotti in giudizio i verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori presenti nel corso dei suddetti accertamenti.
Ciò premesso in termini generali, le allegazioni della parte ricorrente hanno trovato adeguato riscontro nel contributo di conoscenza dei testimoni escussi (in particolare dei colleghi di lavoro e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
limitatamente agli anni 2016,2017, 2018, 2019 e 2020, mentre la teste
[...] [...]
manifestando delle evidenti titubanze nel ricordo dei fatti di causa (“ Testimone_5 ricordo la presenza al lavoro della ricorrente insieme con me per circa 50 giornate;
non ricordo con precisione in quale anno;
se non erro nel 2019; non ricordo con precisione in quale mese;
credo nel periodo ottobre-novembre”), non ha fornito alcun valido apporto cognitivo ai fini della decisione della presente controversia. Ebbene, le dichiarazioni testimoniali rese dai citati testi convergono tutte nel senso di ritenere che la effettivamente abbia svolto, nel suddetto arco temporale: Pt_1
-attività di lavoro subordinato (seguendo le direttive della titolare RU OF o del padre e venendo retribuita dalla prima) consistente, conformemente alla Persona_1 Tes_ tesi attorea, nella coltivazione di ortaggi vari ( cfr. dichiarazioni di e rigo 4“ Tes_2 ci siamo occupati della raccolta di ortaggi, quali melanzane, zucchine, peperoni”; dichiarazioni di “abbiamo iniziato a piantare rape, cicorie ed altri ortaggi di Tes_3 stagione” e di “ ci siamo occupate di raccolta e qualche volta di piantagione di Tes_4 ortaggi, quali pomodori, zucchine, melanzane”);
- presso i terreni siti in Agro di Copertino alle contrade Olmo, S.Angelo e Casole ( fornendo testimoni, in merito all'ubicazione dei campi di lavoro, riferimenti spaziali Tes_ univoci, cfr. dichiarazioni di “ nei terreni vicino al cimitero di Copertino”; cfr. dichiarazioni di “ nei terreni vicino al cimitero di Copertino (via di Tes_2
Sant'Angelo)”; cfr. dichiarazioni di “ i terreni dell'azienda agricola erano Tes_3 ubicati in agro di Copertino sulla via per Carmiano, presso la strada del Cimitero”.
-in periodi dell'anno ed orari pressoché coincidenti con quelli indicati nel ricorso introduttivo. Tes_ Peraltro, le dichiarazioni dei testi , concordano sul numero di Tes_2 Tes_3 squadre presenti quotidianamente sui campi (2/3) e sul numero di lavoratori componenti le singole squadre (10 o 12 braccianti), militando, altresì, in senso favorevole all'accoglimento dell'assunto attoreo, la precipua circostanza che taluni dei testi escussi (in particolare, , e ) abbiano indicato, tra i Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 colleghi di lavoro, dei nominativi comuni (tale “ o “ ”). Per_2 Per_3
Da ultimo, appare rilevante precisare come le dichiarazioni dei testimoni abbiano Tes_ evidenziato la presenza al lavoro di braccianti extracomunitari (cfr. dichiarazioni di
“Ricordo anche degli albanesi e dei braccianti di colore che lavoravano con noi;
ADR: riponevamo gli ortaggi nei cassoni, che venivano presi dagli uomini e poi messi sui trattori” e dichiarazioni di “ Ricordo anche degli albanesi addetti ai muretti a Tes_2 secco e dei braccianti di colore che lavoravano con noi, che sollevavano i cassoni di ortaggi da noi raccolti, per portarli ai camion). Si tratta di una circostanza che, come sopra preannunciato, emerge anche dal verbale di accertamento in atti (vds. pag.8) e che, dunque, non può che corroborare la complessiva attendibilità delle suddette propalazioni testimoniali ai fini dell'accoglimento, nella misura anzidetta, della domanda di parte ricorrente. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 per nr. 72, 102, 102, 52, 102 e 52 giornate annue, prestate, in ciascuno di detti anni, alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa. Per l'effetto, deve altresì, affermarsi il diritto della ricorrente a conseguire il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020. Accertato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi agricoli per l'anno 2020 (per nr. 102 giornate), deve, conseguentemente, riconoscersi il diritto della a conseguire l'indennità di malattia 2021 (per i periodi dall' 8.04.2021 al Pt_1
21.04.2021 e dal 10.03.2021 al 23.03.2021, come da certificato di malattia in atti) alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 5, comma 6 del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983 secondo cui “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”
Quanto allo svolgimento di attività agricola nell'anno 2021, le allegazioni attoree sul punto non trovano conferma alcuna nelle emergenze processuali atteso che nessuno dei testimoni ha asserito di aver riscontrato la presenza al lavoro della in Pt_1 quell'anno. Anche la testimone (che ha lavorato tra il 2016 ed il 2021 presso l'azienda Tes_4 agricola in questione) si è limitata ad affermare che “la ricorrente ha lavorato con me per un paio di anni, tra il 2016 e il 2018, forse anche nel 2019”, escludendone, quindi, la presenza al lavoro nell'anno 2021 sicché, per tale annualità, non può che risultare infondato il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e la prestazione previdenziale richiesta per tale anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e, considerata la semplicità delle CP_1 questioni di fatto e diritto trattate, sono liquidate come da dispositivo alla stregua dello scaglione € 5.201-€ 26.000 in linea con il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00”, per altro verso, il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955); la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”), di modo che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità – come quella che viene qui in esame - può essere quello compreso tra Euro 5.201,00-26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022)”.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.07.2022, nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea nei termini di cui in CP_1 motivazione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza, nel 2016 per nr.72 giornate lavorative, nel 2017 per nr.102 giornate lavorative, nel 2018 per nr.102 giornate lavorative, nel 2019 per nr.52 giornate lavorative e nel 2020 per nr.102 giornate lavorative;
condanna l' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per CP_1
l'anno 2020 e l'indennità di malattia per l'anno 2021 in relazione ai periodi dall' 8.04.2021 al 21.04.2021 e dal 10.03.2021 al 23.03.2021 nella misura e con gli accessori come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano € CP_1
2.700,00 da corrispondere a favore dell'Avv. Andrea Mangione, dichiaratosi antistatario, oltre spese forfettarie ( 15 %), iva e cpa come per legge.
Lecce, 17 settembre 2025. Il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio sotto la supervisione del magistrato affidatario.