Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4515 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Anna Gentile, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 20/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Leverano (LE) il 15/02/1994; Pers
- che dalla loro unione sono nati tre figli: , il 31/01/1995, il 26/04/1990 Per_1
e , l'11/12/1993, tutti economicamente autosufficienti;
Per_3
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed espresse nei seguenti termini:
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2) I coniugi si danno reciproco atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano pertanto al mantenimento.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Leverano (LE), il 15/02/1994
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 1994), alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/01/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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