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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra
Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
sito in Caserta alla via Manzoni n. 4, in Parte_1 persona dell'amministratore pt, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Alois n. 37;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Alessandro Marrese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Teano (CE) al Viale Italia;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
sito in Caserta alla via Manzoni n. 4, ha proposto appello avverso la
1 sentenza n. 2315 del 2022 del Giudice di Pace di Caserta, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 636 emesso in data 20.07.2020 in suo favore per il pagamento della somma di euro 4.452,97, oltre interessi e spese di lite, dovuti a titolo di oneri condominiali.
Si è costituito il condomino appellato , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna dell'appellante al risarcimento di danni per lite temeraria ex art 96
c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 19.03.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'appello risulta fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono.
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 636 del 2020 emesso dal
Giudice di Pace di Caserta, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, risulta infondata.
L'opposizione proposta dal condomino si fondava Controparte_1
sulla prescrizione del credito, sul pagamento delle somme non prescritte, sulla non necessità dei lavori straordinari approvati con la delibera condominiale e sulla esecuzione degli stessi non a regola d'arte.
Come rilevato dal giudice di primo grado, tutte le suddette eccezioni risultano sfornite di prova, ma ciò nonostante il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, sulla base della mancanza di prova del credito azionato.
La motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente errata ed illogica, in quanto alcuna contestazione aveva mosso l'opponente
2 circa la prova del credito azionato, essendosi l'atto di opposizione limitato alle eccezioni sopra richiamate, come detto infondate.
Invero, infondata risulta l'eccezione di prescrizione in quanto, oltre ad essere assolutamente generica, le somme richieste con il decreto ingiuntivo, come correttamente rilevato dal opposto, Parte_1
sono state riportate a titolo di conguaglio in tutti i bilanci, regolarmente approvati.
Alcuna dimostrazione ha fornito l'opponente circa il pagamento degli oneri condominiali oggetto del decreto ingiuntivo né circa l'esistenza di propri crediti da opporre in compensazione.
La doglianza relativa alla non necessità dei lavori straordinari deliberati è del tutto infondata, in quanto i lavori straordinari una volta deliberati dall'assemblea condominiali vincolano tutti i condomini nel pagamento delle relative spese, a maggior ragione se alcuna impugnazione è stata proposta contro le delibere condominiali di approvazione dei lavori straordinari, come nel caso di specie, e non vi sono sufficienti elementi per ritenere che le delibere condominiali in questione siano affette da vizi che ne determinano la nullità.
L'esecuzione non a regola d'arte dei lavori straordinari, infine, non ha alcuna rilevanza sull'obbligo del pagamento della relativa spesa nei confronti del Parte_1
Inoltre, questo Tribunale, discostandosi dal giudice di primo grado, ritiene che il abbia assolto al suo onere Parte_1
probatorio in gran parte già con la documentazione depositata con il ricorso monitorio.
Invero già nell'ambito del giudizio monitorio sono state prodotte le delibere assembleari di approvazione dei bilanci degli anni 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019, nonché la delibera di approvazione dei lavori straordinari alle facciate, la delibera per l'esecuzione
3 dell'impianto citofonico, la delibera di approvazione dei lavori per eliminare le infiltrazioni negli appartamenti e CP_2 Parte_2
e la delibera di approvazione dei lavori ai paletti. Pt_3
La produzione delle delibere di approvazione dei bilanci e dei lavori indicati è sufficiente per la prova del credito condominiale anche in mancanza dello stato di riparto, necessario unicamente per ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Invero, per giurisprudenza costante “in tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al
di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei Parte_1 confronti del singolo condomino” (Cass. 4672/17; Cass. 28001/2022).
Pertanto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata, con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo.
Con riferimento alle spese, queste sono poste, per il primo grado, oltre che per l'appello, a carico dell'appellato, in applicazione del principio della soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dalla normativa successiva, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
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P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2315 del 2022 del Giudice di Pace di Caserta, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 636/2020 emesso dal Giudice di Pace di Caserta, dichiarandolo esecutivo;
b) condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Paolo
Pirozzi, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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