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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 14695/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 5405/2024
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Sebastiano Schiavone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, aveva ritenuto che non CP_1
1 vi fossero infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione indicata.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 21.11.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 03.06.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 5405/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione 2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente lamenta, innanzi tutto, la nullità dell'elaborato peritale per arbitrarietà del parere ed erroneità nel metodo adottato, in quanto il consulente avrebbe stimato le menomazioni rilevate sotto il profilo della riduzione della capacità lavorativa generica e non di quella specifica. Il c.t.u., inoltre, non avrebbe effettuato un'analisi puntuale delle patologie accertate (patologie a carico dell'apparato muscolo- scheletrico, pancreatite cronica, disturbo ossessivo compulsivo) ed avrebbe omesso di valutare alcune minorazioni seppur documentate (spondiloartrosi lombosacrale con protrusioni discali L3-L4, L4-L5, gonartrosi e atteggiamento antalgico del rachide).
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 30.08.2024), fornendo idonea risposta allo specifico quesito affidatogli.
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “Disturbo ossessivo-compulsivo in trattamento farmacologico – 3 esiti di pancreatite acuta – ipertrofia prostatica con ritenzione cronica di urina ed IVU recidivanti – Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali L3-L4 ed L4-
L5”.
Nel merito, ha osservato: “Premesso che il Sig. è un operatore Parte_1
ecologico, è un lavoratore che si occupa di pulire le strade, raccogliere i rifiuti e mantenere il decoro urbano. Solitamente ogni operatore ecologico ha una sua zona di competenza, che tiene pulita e in ordine utilizzando scope e palette, spazzatrici, attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani. La giornata lavorativa di un operatore ecologico prevede attività come: raccolta di rifiuti urbani e pulizia di strade, piazze, parchi e aree pubbliche. Il lavoro può essere svolto in autonomia oppure da una squadra di operatori. Il netturbino si reca nelle zone di sua competenza e si occupa di raccogliere i sacchi dei rifiuti e svuotare i cassonetti e i bidoni dell'immondizia nel camion dei rifiuti. La raccolta dei rifiuti riguarda sia rifiuti solidi urbani indifferenziati che rifiuti differenziati destinati al riciclo (ad esempio umido, vetro, plastica e carta).
Inoltre, il netturbino può anche occuparsi di ritirare rifiuti ingombranti come vecchi mobili ed elettrodomestici, rifiuti speciali (pile, lampadine, medicinali, olio esausto, etc.) e rifiuti industriali, anche pericolosi. Alla luce delle mansioni svolte quotidianamente dal Sig. analizzando le singole patologie: Parte_1
Disturbo ossessivo-compulsivo in trattamento farmacologico – esiti di pancreatite acuta: le capacità di lavoro non vengono inficiate, in quanto tali complessi morbosi non incidono sulle mansioni specifiche, di tipo prettamente manuali, del Sig. Parte_1
Trattasi di complessi morbosi in trattamento farmacologico che non hanno
[...]
alcuna incidenza sulle mansioni specifiche svolte dal ricorrente. Ipertrofia prostatica con ritenzione cronica di urina ed IVU recidivanti – Spondilodiscoartrosi lombo- sacrale con protrusioni discali L3-L4 ed L4-L5: le capacità di lavoro vengono inficiate in misura discreta, in quanto tali complessi morbosi incidono in maniera discreta sulle mansioni specifiche, di tipo prettamente manuali del Sig. Tale Parte_1
complesso morboso è evidenziato da diverse consulenze ortopediche agli atti, comportando solo una discreta limitazione funzionale delle attività lavorative specifiche, comportando impegno sia degli arti superiori (manovrare scope, palette, sollevare contenitori, etc.), sia degli arti inferiori (salire e scendere le scale, effettuare percorsi a piedi, accovacciamenti), sia del tronco (frequenti flessioni del tronco). In
4 sede di valutazione medico-legale appare chiaro ed evidente che tutte le infermità di cui è affetto il Sig. portinaio, singolarmente esaminate e Parte_1
globalmente valutate, NON RIDUCONO in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dello stesso nell'espletamento della sua mansione o comunque in occupazioni confacenti alle di lui attitudini. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data della domanda amministrativa, pertanto dal 13/07/2023”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Non può condividersi, in particolare, la censura di parte opponente secondo cui il c.t.u., in violazione dei criteri di cui alla legge 222/1984, avrebbe valutato l'incidenza delle menomazioni rilevate sulla capacità lavorativa generica anziché su quella specifica, essendo di tutta evidenza come il consulente abbia, invece, analizzato scrupolosamente l'impatto delle singole patologie sull'attività lavorativa concretamente svolta dal periziato, rispondendo allo specifico quesito formulato dal Tribunale.
Non si rinvengono, poi, concreti elementi per discostarsi dalla valutazione espressa dal c.t.u. con riguardo alle patologie indicate in perizia, in particolare per ciò che concerne la valutazione dell'apparato osteoarticolare, che risulta sufficientemente approfondito dal consulente e per il quale quest'ultimo ha espressamente e condivisibilmente escluso che le limitazioni agli arti superiori e inferiori, pur rilevate, riducano in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro del periziato.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
5 In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 04.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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