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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG nr. 715/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 10/09/2021 Da
(P.I ) PA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Giletto del Foro di NA, e domicilio eletto presso il difensore con studio in Villafranca di NA, via Messedaglia 202, Parte appellante Contro (C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 160/2021 resa dal Tribunale di NA in data 11.03.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: Opposizione Avviso di addebito.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro in riforma della sentenza n. 160/2021, non notificata, emessa dal Tribunale di NA in data 11.03.2021 e accolti i motivi di gravame, previe le declaratorie del caso: - in via preliminare e/o pregiudiziale ritenuta la sussistenza di gravi motivi - considerato l'ammontare dell'avviso impugnato e il grave pregiudizio che
1 deriverebbe all'appellante dal pagamento di importi non dovuti - disporre, conseguentemente, la sospensione immediata, inaudita altera parte ovvero previa fissazione d'udienza, dell'avviso di addebito n. 422 2018 00000872 60 000 notificato a in data 13.04.2018 ed autorizzare parte PA ricorrente alla notificazione del provvedimento alle parti appellate e all Controparte_2
; - sempre in via pregiudiziale, accertata e dichiarata l'int
[...] del credito azionato con avviso di addebito, voglia dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, l'illegittimità, l'inefficacia anche parziale dell'avviso di addebito nr. 422 2018 00000872 60 000 notificato a
[...] in data 13.04.2018; - in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o
PA ità, l'inefficacia dell'avviso di addebito nr. 422 2018 00000872 60 000 notificato a in data 13.04.2018, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto e,
PA per l'effetto, nulla è dovuto da a e per l'effetto voglia
PA CP_1 revocare e/o annullare l'avviso di addebito impugnato ed il ruolo sotteso nonché ogni altro atto inerente e conseguente;
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, l'illegittimità, l'inefficacia dell'avviso di addebito nr. 422 2018 00000872 60 000 notificato a
PA in data 13.04.2018, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente
[...]
l'illegittima applicazione del regime sanzionatorio previsto nell'ipotesi di evasione contributiva che travolge l'intero atto opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da a PA CP_1
e per l'effetto voglia revocare e/o annullare l'avviso di addebito impugnato ed il ruolo sotteso nonché ogni altro atto inerente e conseguente;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello svolti e posti a fondamento dell'invocata riforma della sentenza impugnata voglia, previo ricalcolo degli importi mediante metodi intellegibili e condivisi - anche con l'ausilio di apposita CTU – diminuire e/o compensare le somme già versate dal datore di lavoro con quelle da versarsi;
- sempre in via gradatamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello svolti e posti a fondamento dell'invocata riforma della sentenza impugnata, limitarsi la somma eventualmente dovuta da a titolo di contributi, senza l'applicazione di sanzioni per evasione ed PA interessi di mora per le ragioni specificate infra;
- in via esclusivamente residuale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello svolti e posti a fondamento dell'invocata riforma della sentenza impugnata, si chiede sin d'ora che questa Ecc.ma Corte voglia disporre la rateizzazione dell'importo eventualmente dovuto ad - spese, diritti, onorari e rimborso forfettario di entrambi i gradi di CP_1 giudizio rifusi.
Per parte appellata: a) confermarsi integralmente la sentenza n. 160/21 e respingersi il ricorso d'appello; b) condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite. Si dà atto che il fascicolo di primo grado è stato già depositato in occasione della costituzione nell'istanza di sospensiva e si dimette procura ad lites.
*
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di NA, in funzione di giudice unico del lavoro, rigettava il ricorso proposta da PA
, avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n.
[...]
42220180000087260000 pari ad euro 186.182,62, notificato in data 13.04.2018 relativo ad omissioni contributive (periodo dall'1.12.2009 al 31.7.2014), spese di notifica e oneri di riscossioni.
L'avviso di addebito de quo traeva origine da una precedente sentenza del Tribunale di NA (sentenza n. 140/2017) passata in giudicato nei confronti
2 dell' (in quel giudizio presente in quanto terza chiamata per ordine del CP_1 giudice), nella quale la società veniva condannata – nei PA limiti della prescrizione quinquennale - alla regolarizzazione previdenziale con riferimento alle somme versate a titolo di retribuzione, in corso di rapporto di lavoro, in favore della dipendente Quindi, in giudizio da cui trae Parte_2 origine l'accertamento del credito contributivo per cui è causa è nato in [...] richiesto dalla lavoratrice nei Parte_2 confronti di per prestazione di lavoro eseguita come PA impiegata dall'1.12.2000 al 31.7.2014.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure, prendendo posizione sulle eccezioni sollevate dall'odierna appellante, evidenziava che i vizi formali dell'avviso in esame venivano proposti oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.; inoltre, lo stesso risultava essere esente da vizi poiché veniva indicato il dettaglio delle omissioni contributive per il periodo 12/2009 – 07/2014.
1.2. Riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25, DLgs. 46/1999, poiché la sentenza che accertava la sussistenza del credito previdenziale veniva pronunciata all'udienza del 17.3.2017; ne derivava che l'atto esecutivo veniva formato entro il termine di legge decorrente dalla sentenza definitiva precisando che tala decadenza aveva natura processuale richiamando giurisprudenza di legittimità.
Evidenziava come, in ogni caso, non fosse decaduta dalla possibilità di CP_1 richiedere l'accertamento – e la conseguente condanna – del proprio credito.
1.3. Parimenti, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione affermando che la stessa veniva interrotta con atto depositato dall'Istituto in data 9.11.2015 e a seguito della sentenza, l' provvedeva alla esatta determinazione dei CP_1 contributi in relazione a quanto statuito in pronuncia.
1.4. Quanto alla transazione intervenuta fra le parti del rapporto dei lavoro [la datrice di lavoro e la dipendente , riteneva PA Parte_2 infondato l'assunto secondo cui tale transazione avrebbe prodotto effetti entro il rapporto previdenziale di fatto rendendo priva di effetti la sentenza n. 140/2014 comunque passata in giudicato tra le odierne parti del giudizio;
ribadiva, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza n. 140/2014 nei confronti dell' non essendo opponibile all' tale accordo. CP_1 CP_3
1.5. Relativamente al regime sanzionatorio affermava che l' aveva CP_1 correttamente applicato il regime previsto per l'evasione ai sensi dell'art. 116,
3 c. 8, lett. b), legge n. 388/2000. La stessa sentenza de qua accertava che <il datore di lavoro versava un “surplus fuoribusta” ritenuto quale integrazione della retribuzione dichiarata che non può ritenersi avere finalità diversa da quella di evadere l'obbligo contributivo corrispondente.>>
1.6. In conclusione, il giudice di primo grado rigettava il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 42220180000087260000 e condannava al rimborso delle spese di lite in favore dell' PA CP_1
2. Avverso la sentenza di primo grado l'appellante, PA proponeva appello con un quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello contestava la sentenza impugnata in ordine ai vizi formali dell'atto e al termine ex art. 617 c.p.c. e art. 29, c. 2, d.lgs. 46/1999.
Rilevava che all'interno dell'avviso di addebito veniva indicato unicamente il termine di 40 giorni per proporre ricorso;
richiamava numerose pronunce di legittimità che escludono la decadenza del diritto ad impugnare qualora nell'atto impugnato l'ente abbia omesso di indicare tutti i termini per proporre ricorso.
Riteneva che l'avviso, da considerarsi nullo, non consentisse l'esatta identificazione delle pretese dell' , osservando come il verbale ispettivo CP_3 del lavoro dal 12.2009 al 07.2014, richiamato nell'avviso stesso, non era mai stato notificato all'appellante; contestava, inoltre, i criteri di calcolo effettuati dall'Ente previdenziale per la quantificazione dei relativi importi. D'altro canto, osservava che l'avviso di addebito non veniva preceduto da apposito verbale né tanto meno veniva esplicitato mediante un avviso bonario, prima di procedere al recupero coattivo.
2.2. Con il secondo motivo di appello, la contestava la PA decisione del primo Giudice che ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza e di prescrizione avanzate in ricorso.
Parte appellante rilevava che il giudice non aveva evidenziato il percorso logico idoneo a rigettare le suddette eccezioni, omettendo ogni spiegazione in merito al mancato accoglimento.
Sulla base di tali considerazioni, riteneva sussistente la decadenza dei crediti previdenziali sottolineando che l'iscrizione a ruolo delle relative somme era avvenuta oltre la fine dell'anno successivo a quello di insorgenza del credito.
4 Eccepiva, in subordine, che i crediti in parola fossero prescritti parzialmente ai sensi dell'art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, e segnatamente quelli riguardati il periodo ante 13.04.2013 tenuto conto che la prescrizione veniva interrotta soltanto in data 13.04.2018 mediante notifica dell'avviso di addebito.
2.3. Con il terzo motivo di gravame la parte appellante contestava la decisione del Tribunale di NA per aver negato rilevanza alla transazione intervenuta tra le parti del giudizio conclusosi con la sentenza n. 140/2017 dello stesso Tribunale di NA da cui traeva, appunto, origine la richiesta dell'Ente previdenziale nell'avviso di addebito n. 42220180000087260000.
Richiamava il giudizio con rg n. 3022/2004 al fine di chiarire che gli importi ulteriori erogati alla dipendente – regolarmene assunta – non Parte_2 rappresentavano “fuori busta” ma erano delle elargizioni a favore della compagna del titolare dello Studio, dott. giudizio definitivo con la Persona_1 sopra citata sentenza n. 140/2017 del Tribunale di NA, il quale accoglieva parzialmente le richieste della lavoratrice condannando la società e il dott. al pagamento di tredicesime, quattordicesime, tfr, indennità di preavviso Pt_1 nonché alla regolarizzazione previdenziale.
Tenuto conto delle statuizioni previste nella sentenza de qua e dei numerosi contatti con la lavoratrice, le parti decidevano di sottoscrivere un accordo transattivo1 a tacitazione delle reciproche pretese aventi ad oggetto crediti nascenti dal rapporto di lavoro. Difatti, alla luce di quanto statuito nel relativo accordo e in adempimento della citata sentenza, la lavoratrice riceveva, da dal dott. il trasferimento del 50% della proprietà di PA Pt_1 un immobile sito nel Comune di Costermano, valutazioni omesse dal giudice di primo grado.
Richiamava pronunce della Corte di Cassazione afferenti alla liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore, evidenziando come nel caso in esame la lavoratrice veniva liquidata nei termini previsti dall'accordo transattivo e il quantum liquidato era da intendersi al lordo di ogni pretesa scaturente dalla sentenza 140/2017.
5 In conclusione, riteneva che il pagamento degli oneri previdenziali non potesse essere richiesto dall' avendo l'odierno appellante provveduto a CP_1 versare quanto dovuto alla lavoratrice;
sicché l'accordo transattivo definiva l'intera vicenda con conseguente dichiarazione di nullità dell'avviso di addebito essendo privo di fondamento nonché annullabile e inefficace.
2.4. Con il quarto motivo di appello la sentenza veniva censurata laddove il giudice di primo grado negava l'accoglimento di eliminazione delle sanzioni riportate nell'avviso di cui è causa ritenendo che la avesse PA posto in essere un occultamento volontario al solo fine di sottrarsi al pagamento degli oneri contributivi;
la società rilevava che aveva sempre provveduto ad effettuare il versamento dei contributi alla dipendente ribadendo che la corresponsione di ulteriore denaro non era Parte_2 finalizzato ad attuare alcun tipo di elusione né tanto meno di evasione fiscale e contributiva, avendo tutt'altro significato, rientrando all'interno di dinamiche che non aveva nulla a che vedere con il rapporto professionale.
Traeva tali conclusioni richiamandosi anche principio di legittimo affidamento unito alla buona fede ritenendo che non si poteva sostanzialmente punire, mediante l'applicazione del regime sanzionatorio contestato, il contestuale assolvimento al versamento derivante dagli obblighi contributivi con quello di regalare alla propria compagna un tenore di vita più florido, evidenziando che nell'attività svola dall'odierno appellante sussistevano tutti i caratteri propri della correttezza, buona fede e legittimo affidamento che ne escludevano l'applicazione delle sanzioni.
Rappresentava che la veva sempre effettuato le denunce e PA registrazioni obbligatorie, versando, conseguentemente, i relativi contributi previdenziali;
sicché, nel caso in esame, non ricorrevano i presupposti dell'evasione.
3. Parte appellata, costituendosi ritualmente, contesta radicalmente le affermazioni della rilevando, in primo luogo, che con l'entrata PA in vigore dell'art. 30, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 veniva introdotto l'avviso di addebito, come nuovo titolo esecutivo per l'Ente previdenziale in luogo del previgente ruolo esattoriale;
difatti, veniva soppressa la disciplina che prevedeva l'iscrizione a ruolo del credito contributivo e la consegna del ruolo all'agente di riscossione e l'avviso bonario da parte dell'Istituto con il quale poteva invocare il pagamento, una volta
6 accertata l'esistenza di un credito contributivo non versato, era da intendersi facoltativo e non obbligatorio;
la sua assenza non vizia, pertanto, il procedimento relativo all'emissione dell'avviso di cui è causa.
La difesa dell' osservava che l'avviso di addebito de quo non era CP_1 illegittimo, come sostenuto da parte appellante per carenza di motivazione, poiché lo stesso veniva redatto in conformità al modello delineato dal legislatore contente tutti gli elementi, a pena di nullità; sicché ben poteva comprendere il destinatario il motivo per il quale gli veniva richiesto il pagamento.
Evidenziava che le suddette eccezioni in ordine alla regolarità formale del titolo rappresentano opposizione agli atti esecutivi da proporsi nelle forme ordinare ai sensi dell'art. 29, c. 2, d.lgs. n. 46/1999. L'opposizione, ex art. 617 c.p.c., andava proposta nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica;
pertanto, deve ritenersi tardiva. Richiamava, sul punto, giurisprudenza di legittimità in ordine alla nullità dello stesso per carenza di motivazione e violazione della legge n. 241/1990.
3.1. Quanto al secondo motivo di appello, l' rilevava che nel CP_3 precedente giudizio – definito con sentenza n. 140/2017 – chiedeva la condanna della società alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, c. 9 della legge n. 335/1195, interrompendo di fatto il decorso della prescrizione.
Ribadiva, inoltre, che l'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 risultava incompatibile con il nuovo sistema di riscossione evidenziando, al contempo, che nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito il giudice ha il potere-dovere di esaminare la fondatezza delle ragioni creditorie, atteso che l'eventuale irregolarità dell'avviso non esaurisce la cognizione del giudice.
Rilevava, altresì, che secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza l'eventuale illegittimità o nullità della cartella esattoriale comporta soltanto l'impossibilità per l'istituto di avvalersi del titolo esecutivo, senza precludere il diritto di richiedere, in giudizio, l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ne deriva, pertanto, che anche nell'opposizione all'avviso di addebito, il giudice ha il dovere di valutare il merito delle pretese, similmente a quanto avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo;
eventuali vizi formali o il mancato rispetto dei termini di iscrizione
7 a ruolo non fanno decadere l'ente dal diritto al credito, comportando soltanto l'impossibilità di avvalersi della cartella esattoriale come titolo esecutivo.
3.2. Contestava il terzo motivo di appello inerente alla mancata rilevanza della transazione intercorsa tra le parti a seguito del giudizio conclusosi con sentenza n. 140/2017, precisando che la citata sentenza passava in giudicato nei confronti dell' , cui non era opponibile il relativo accordo CP_3 transattivo, anche in virtù del consolidato orientamento del Supremo Consesso.
3.3. Rispetto all'ultimo motivo di appello della società, relativo al trattamento sanzionatorio, rilevava come il credito azionato da parte dell' veniva CP_3 quantificato sulla base di quanto statuito in sentenza dal Tribunale di NA con la sentenza n. 140/2017 tale per cui l'applicazione del regime previsto per l'evasione ai sensi dell'art. 116, c. 8, legge n. 388/2000 veniva legittimamente applicato da parte dell . CP_3
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 14.03.2022, e 10.04.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 29/05/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Muovendo dal primo motivo di gravame e, quindi, dai lamentati vizi formali dell'avviso di addebito, condivide il Collegio le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla tardività dell'opposizione, in ogni caso dovendosi rilevare, avendo parte appellante anche contestato la specificità dell'avviso di addebito, come in effetti l'atto opposto indichi l'entità delle omissioni ripartendole mese per mese e come certamente la parte oggi appellante, avendo partecipato al processo nel quale erano state determinate contestualmente tanto le differenze retributive quanto le correlate omissioni contributive, avesse tutti gli strumenti per comprendere l'intimo significato della pretesa avanzata dall' e per opporsi con cognizione di causa, come CP_1 ha in effetti fatto, allo stesso.
L'appena sopra esposta considerazione consente peraltro di rilevare, posto che parte appellante lamenta difficoltà nella comprensione dei criteri di determinazione del proprio debito verso l come il conteggio sotteso CP_1
8 all'avviso di addebito sia stato evidentemente elaborato dall' alla luce dei CP_1 dati risultanti dalla sentenza n. 140/2017 Trib. NA, passata in giudicato tra le parti, ed in base a criteri legali di computo dei contributi omessi. In altri termini, il conteggio elaborato dall' e dal giudice di prime cure fatto CP_1 proprio risulta elaborato in base a dati certamente conosciuti e conoscibili da parte di che, pertanto, ben avrebbe potuto, visto anche il PA ramo di attività entro il quale opera, procedere ad una puntuale contestazione dell'opposto conteggio fino a provvedere ad una propria elaborazione per la determinazione dei contributi ritenuti omessi.
Una simile attività, di
contro
-elaborazione di un conteggio, PA non ha effettuato di modo che ben possibile è pervenire alla conclusione che la contestazione del conteggio elaborato da e dea questa riportato CP_1 nell'avviso di addebito opposto, non è stato analiticamente contestato con le conseguenze, ex art. 115 cpc., che da ciò derivano.
Quanto all'ipotizzata induzione in errore per effetto delle indicazioni, contenute nell'opposto avviso di addebito, su tempi e modi dell'opposizione, deve essere innanzitutto evidenziato come la giurisprudenza menzionata da parte appellante risulti inconferente rispetto al caso in esame.
Ed infatti le pronunce rese dalla Corte di cassazione (ad esempio cass. civ. 25667/2017) dalla parte appellante citate contemplano il caso di induzione in errore del destinatario della richiesta di pagamento al quale era stato indicato un termine per impugnare (60 giorni) maggiore, del tutto scollegato dalla norma, di quello previsto, per le contestazioni attinenti al merito (che, come noto, è di 40 giorni). Nel caso di specie sull'avviso di addebito è correttamente indicato il termine di 40 giorni che è quello necessario per la contestazione nel merito della pretesa proprio come previsto dall'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999; essendo invece i termini decadenziali per lo svolgimento delle contestazioni formali quelli previsti dalla Legge, la cui ignoranza non scusa, e, in particolare, dall'art. 617 cpc (da intendersi richiamato dall'art. 29, co. 2 Dlgs 46/1999).
Le appena sopra esposte considerazioni sono state esplicitate anche dal giudice di prime cure la cui pronuncia non può che essere su tale specifico aspetto confermata, dovendosi peraltro ribadire come l'eventuale sussistenza di un vizio formale non esimerebbe il giudice del merito dall'affrontare, nel merito, la questione sottesa all'avviso di addebito opposto;
questione, così
9 come posta dall' alla luce della pronuncia n. 140/2017 Trib. NA, CP_1 passata in giudicato, evidentemente fondata.
7. Inammissibile ed in ogni caso da rigettare è il secondo motivo di appello afferente al tema della decadenza e della prescrizione.
7.1. Quanto all'eccepita decadenza doveroso è evidenziare come il motivo di impugnazione in alcun modo aggredisca la pronuncia gravata ed il percorso logico seguito dal giudice di prime cure al fine di affermare le ragioni per le quali non può dirsi essere maturata alcuna decadenza. Spiega infatti – peraltro condivisibilmente - il giudice di NA, in coerenza con la previsione dell'art. 25, co. 1, lett. b), DLgs 46/1999 [I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: […] per i contributi
[…] sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo], che l'avviso di addebito è stato formato [il 9/4/2018] dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 140/2017 che risulta pronunciata a marzo 2017. Quindi, tenuto conto della data di pronuncia, del passaggio in giudicato della stessa e del momento di formazione del ruolo, non è, con tutta evidenza, visto il tenore della norma sopra riportata, maturata alcuna decadenza.
Doveroso è pure rilevare come, in ogni caso, non risulti impugnata la porzione di sentenza che ha evidenziato come, aldilà di una eventuale decadenza comunque non prodottasi, non è di contro maturata alcuna decadenza (processuale) per l'Ente previdenziale nel chiedere l'accertamento del credito e la conseguente condanna di al pagamento di PA una somma sostanzialmente identica a quella portata dall'avviso di addebito;
ciò per la ovvia ragione, di cui ha dato atto il Tribunale di NA, che la decadenza eccepita da ttiene alla mera possibilità per PA CP_1 di avvalersi dell'avviso di addebito e della sua efficacia esecutiva, non essendole precluso di richiedere, in sede giudiziale, l'accertamento del proprio credito;
domanda che, come noto, come accede anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può dirsi implicitamente contenuta nella memoria costitutiva in primo grado allorquando ha domandato il rigetto CP_1 dell'opposizione con conseguente conferma della fondatezza della propria pretesa creditoria.
7.2. Similari considerazioni – di inammissibilità - possono essere svolte con riferimento alla contestata intervenuta prescrizione.
10 Ed infatti lo scarno motivo di appello in punto prescrizione evidentemente non aggredisce in alcun modo la pronuncia appellata la quale ha indicato in modo evidente doversi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione al deposito in giudizio (quello conclusosi con la sentenza n. 140/2017 Trib. NA) da parte di della comparsa di costituzione nel novembre 2015. CP_1
Parte appellante, quindi, se da un lato pretende sia affermato che sono prescritti i contributi maturati anteriormente all'aprile 2013, non chiarisce per quale ragione non ritiene che il suddetto atto (la memoria di costituzione nel precedente giudizio) sia idoneo ad interrompere la prescrizione e così consentire ad il recupero dei contributi con decorrenza dal dicembre CP_1
2009.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
8. Quanto al terzo motivo di appello e, quindi, in ordine agli effetti della transazione intervenuta tra le parti private (evidentemente diretta anche a risolvere questioni extralavorative tra la ed il legale rappresentante Parte_2 dell'appellante), oltre alla piena condivisibilità delle ragioni esposte nella pronuncia di primo grado, rileva il Collegio come il motivo di appello – sostanzialmente formulato in modo non ammissibile - non pone in dubbio la correttezza delle valutazioni del giudice di prime cure in merito al fatto che il rapporto previdenziale e quello lavorativo sono rapporti distinti e che le vicende processuali dell'uno non incidono su quelle dell'altro atteso che creditore nel rapporto previdenziale (rispetto al datore di lavoro) non è il lavoratore bensì l previdenziale. Trattasi di concetto che, aldilà del fatto CP_5 che la pronuncia n. 140/2017 Trib. NA è effettivamente passata in giudicato tra le parti del presente giudizio, il Tribunale di NA ha ben chiarito e che parte appellante non ha aggredito.
In ogni caso, a conferma della correttezza della motivazione appellata, deve essere evidenziato come anche di recente il Supremo collegio ha avuto modo di affermare che <attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo - stante l'indisponibilità in ogni caso dell'obbligazione contributiva - sull'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso, che il datore di lavoro ha verso l' soggetto CP_1 terzo rispetto all'intervenuta conciliazione>> (cass. civ. 395/2024).
11 Il motivo di appello quindi, prima che infondato, dovendosi condividere la valutazione del Tribunale di NA, è inammissibilmente formulato e, quindi, deve essere rigettato.
9. Infine, quanto al quarto motivo di appello, in punto tipologia di sanzione applicata, deve innanzitutto essere evidenziato come, se per un verso è vero che parte appellante ha pagato i contributi in favore della è pur Parte_2 vero che qui si discute della porzione ulteriore di contributi da parte di
[...] non versati a seguito di occultamento dell'effettiva dimensione PA del rapporto.
Doveroso è poi rilevare, dal momento che parte appellante affronta la questione nell'ambito del quarto motivo di appello, come se per un verso cerca di imputare i maggiori pagamenti effettuati in favore PA della lavoratrice a poste non retributive (essendo legate ai rapporti personali tra le parti), poi non spiega le ragioni per cui i pagamenti siano stati effettuati, come accertato dal Tribunale di NA, da piuttosto che, PA personalmente, dal legale rappresentante dell'appellante. Trattasi peraltro di difesa che non risulta spesa nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 140/2017 la quale, è evidentemente necessario ribadirlo, è passata in giudicato tra le parti ed ha accertato la sussistenza di determinate differenze retributive cui corrispondono altrettanto determinate differenze contributive oggetto dell'opposto avviso di addebito che il Tribunale di NA ha confermato.
Anche il quarto motivo di appello deve essere rigettato.
10. In ultimo, affrontando il tema delle spese di giudizio, rileva il Collegio come nel caso di specie non si ravvisino ragioni per disporre in difformità dal principio di soccombenza dovendosi pertanto procedere alla liquidazione dei costi del giudizio secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore di controversia (con liquidazione in base ai valori medi di scaglione) e del fatto che nel caso di specie non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le
12 spese di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 9.991,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Segnatamente, a fronte dell'esecuzione puntuale degli obblighi in discorso, di cui si tratta, la signora rinuncia ad Parte_2 ogni diritto sotteso dalle pronunce giudiziarie evocate in premessa, ad essa (od a Controparte_4 favorevoli, e ad ogni altro suo diritto, sin qui dedotto, come anche non dedotto, all'attribuzione di riconoscimenti economici comunque denominati e comunque correlati all'andamento del rapporto di lavoro intrattenuto con il dott. e con (compresi quelli correlati alla corrispondente estinzione) Persona_1 PA ovvero riconnessi alle relazioni giuridiche ed interpersonali intrattenute con le altre parti della presente convenzione transattiva.”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 10/09/2021 Da
(P.I ) PA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Giletto del Foro di NA, e domicilio eletto presso il difensore con studio in Villafranca di NA, via Messedaglia 202, Parte appellante Contro (C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 160/2021 resa dal Tribunale di NA in data 11.03.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: Opposizione Avviso di addebito.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro in riforma della sentenza n. 160/2021, non notificata, emessa dal Tribunale di NA in data 11.03.2021 e accolti i motivi di gravame, previe le declaratorie del caso: - in via preliminare e/o pregiudiziale ritenuta la sussistenza di gravi motivi - considerato l'ammontare dell'avviso impugnato e il grave pregiudizio che
1 deriverebbe all'appellante dal pagamento di importi non dovuti - disporre, conseguentemente, la sospensione immediata, inaudita altera parte ovvero previa fissazione d'udienza, dell'avviso di addebito n. 422 2018 00000872 60 000 notificato a in data 13.04.2018 ed autorizzare parte PA ricorrente alla notificazione del provvedimento alle parti appellate e all Controparte_2
; - sempre in via pregiudiziale, accertata e dichiarata l'int
[...] del credito azionato con avviso di addebito, voglia dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, l'illegittimità, l'inefficacia anche parziale dell'avviso di addebito nr. 422 2018 00000872 60 000 notificato a
[...] in data 13.04.2018; - in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o
PA ità, l'inefficacia dell'avviso di addebito nr. 422 2018 00000872 60 000 notificato a in data 13.04.2018, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto e,
PA per l'effetto, nulla è dovuto da a e per l'effetto voglia
PA CP_1 revocare e/o annullare l'avviso di addebito impugnato ed il ruolo sotteso nonché ogni altro atto inerente e conseguente;
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità, l'illegittimità, l'inefficacia dell'avviso di addebito nr. 422 2018 00000872 60 000 notificato a
PA in data 13.04.2018, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente
[...]
l'illegittima applicazione del regime sanzionatorio previsto nell'ipotesi di evasione contributiva che travolge l'intero atto opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da a PA CP_1
e per l'effetto voglia revocare e/o annullare l'avviso di addebito impugnato ed il ruolo sotteso nonché ogni altro atto inerente e conseguente;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello svolti e posti a fondamento dell'invocata riforma della sentenza impugnata voglia, previo ricalcolo degli importi mediante metodi intellegibili e condivisi - anche con l'ausilio di apposita CTU – diminuire e/o compensare le somme già versate dal datore di lavoro con quelle da versarsi;
- sempre in via gradatamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello svolti e posti a fondamento dell'invocata riforma della sentenza impugnata, limitarsi la somma eventualmente dovuta da a titolo di contributi, senza l'applicazione di sanzioni per evasione ed PA interessi di mora per le ragioni specificate infra;
- in via esclusivamente residuale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello svolti e posti a fondamento dell'invocata riforma della sentenza impugnata, si chiede sin d'ora che questa Ecc.ma Corte voglia disporre la rateizzazione dell'importo eventualmente dovuto ad - spese, diritti, onorari e rimborso forfettario di entrambi i gradi di CP_1 giudizio rifusi.
Per parte appellata: a) confermarsi integralmente la sentenza n. 160/21 e respingersi il ricorso d'appello; b) condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite. Si dà atto che il fascicolo di primo grado è stato già depositato in occasione della costituzione nell'istanza di sospensiva e si dimette procura ad lites.
*
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di NA, in funzione di giudice unico del lavoro, rigettava il ricorso proposta da PA
, avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n.
[...]
42220180000087260000 pari ad euro 186.182,62, notificato in data 13.04.2018 relativo ad omissioni contributive (periodo dall'1.12.2009 al 31.7.2014), spese di notifica e oneri di riscossioni.
L'avviso di addebito de quo traeva origine da una precedente sentenza del Tribunale di NA (sentenza n. 140/2017) passata in giudicato nei confronti
2 dell' (in quel giudizio presente in quanto terza chiamata per ordine del CP_1 giudice), nella quale la società veniva condannata – nei PA limiti della prescrizione quinquennale - alla regolarizzazione previdenziale con riferimento alle somme versate a titolo di retribuzione, in corso di rapporto di lavoro, in favore della dipendente Quindi, in giudizio da cui trae Parte_2 origine l'accertamento del credito contributivo per cui è causa è nato in [...] richiesto dalla lavoratrice nei Parte_2 confronti di per prestazione di lavoro eseguita come PA impiegata dall'1.12.2000 al 31.7.2014.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure, prendendo posizione sulle eccezioni sollevate dall'odierna appellante, evidenziava che i vizi formali dell'avviso in esame venivano proposti oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.; inoltre, lo stesso risultava essere esente da vizi poiché veniva indicato il dettaglio delle omissioni contributive per il periodo 12/2009 – 07/2014.
1.2. Riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25, DLgs. 46/1999, poiché la sentenza che accertava la sussistenza del credito previdenziale veniva pronunciata all'udienza del 17.3.2017; ne derivava che l'atto esecutivo veniva formato entro il termine di legge decorrente dalla sentenza definitiva precisando che tala decadenza aveva natura processuale richiamando giurisprudenza di legittimità.
Evidenziava come, in ogni caso, non fosse decaduta dalla possibilità di CP_1 richiedere l'accertamento – e la conseguente condanna – del proprio credito.
1.3. Parimenti, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione affermando che la stessa veniva interrotta con atto depositato dall'Istituto in data 9.11.2015 e a seguito della sentenza, l' provvedeva alla esatta determinazione dei CP_1 contributi in relazione a quanto statuito in pronuncia.
1.4. Quanto alla transazione intervenuta fra le parti del rapporto dei lavoro [la datrice di lavoro e la dipendente , riteneva PA Parte_2 infondato l'assunto secondo cui tale transazione avrebbe prodotto effetti entro il rapporto previdenziale di fatto rendendo priva di effetti la sentenza n. 140/2014 comunque passata in giudicato tra le odierne parti del giudizio;
ribadiva, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza n. 140/2014 nei confronti dell' non essendo opponibile all' tale accordo. CP_1 CP_3
1.5. Relativamente al regime sanzionatorio affermava che l' aveva CP_1 correttamente applicato il regime previsto per l'evasione ai sensi dell'art. 116,
3 c. 8, lett. b), legge n. 388/2000. La stessa sentenza de qua accertava che <il datore di lavoro versava un “surplus fuoribusta” ritenuto quale integrazione della retribuzione dichiarata che non può ritenersi avere finalità diversa da quella di evadere l'obbligo contributivo corrispondente.>>
1.6. In conclusione, il giudice di primo grado rigettava il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 42220180000087260000 e condannava al rimborso delle spese di lite in favore dell' PA CP_1
2. Avverso la sentenza di primo grado l'appellante, PA proponeva appello con un quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo di appello contestava la sentenza impugnata in ordine ai vizi formali dell'atto e al termine ex art. 617 c.p.c. e art. 29, c. 2, d.lgs. 46/1999.
Rilevava che all'interno dell'avviso di addebito veniva indicato unicamente il termine di 40 giorni per proporre ricorso;
richiamava numerose pronunce di legittimità che escludono la decadenza del diritto ad impugnare qualora nell'atto impugnato l'ente abbia omesso di indicare tutti i termini per proporre ricorso.
Riteneva che l'avviso, da considerarsi nullo, non consentisse l'esatta identificazione delle pretese dell' , osservando come il verbale ispettivo CP_3 del lavoro dal 12.2009 al 07.2014, richiamato nell'avviso stesso, non era mai stato notificato all'appellante; contestava, inoltre, i criteri di calcolo effettuati dall'Ente previdenziale per la quantificazione dei relativi importi. D'altro canto, osservava che l'avviso di addebito non veniva preceduto da apposito verbale né tanto meno veniva esplicitato mediante un avviso bonario, prima di procedere al recupero coattivo.
2.2. Con il secondo motivo di appello, la contestava la PA decisione del primo Giudice che ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza e di prescrizione avanzate in ricorso.
Parte appellante rilevava che il giudice non aveva evidenziato il percorso logico idoneo a rigettare le suddette eccezioni, omettendo ogni spiegazione in merito al mancato accoglimento.
Sulla base di tali considerazioni, riteneva sussistente la decadenza dei crediti previdenziali sottolineando che l'iscrizione a ruolo delle relative somme era avvenuta oltre la fine dell'anno successivo a quello di insorgenza del credito.
4 Eccepiva, in subordine, che i crediti in parola fossero prescritti parzialmente ai sensi dell'art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, e segnatamente quelli riguardati il periodo ante 13.04.2013 tenuto conto che la prescrizione veniva interrotta soltanto in data 13.04.2018 mediante notifica dell'avviso di addebito.
2.3. Con il terzo motivo di gravame la parte appellante contestava la decisione del Tribunale di NA per aver negato rilevanza alla transazione intervenuta tra le parti del giudizio conclusosi con la sentenza n. 140/2017 dello stesso Tribunale di NA da cui traeva, appunto, origine la richiesta dell'Ente previdenziale nell'avviso di addebito n. 42220180000087260000.
Richiamava il giudizio con rg n. 3022/2004 al fine di chiarire che gli importi ulteriori erogati alla dipendente – regolarmene assunta – non Parte_2 rappresentavano “fuori busta” ma erano delle elargizioni a favore della compagna del titolare dello Studio, dott. giudizio definitivo con la Persona_1 sopra citata sentenza n. 140/2017 del Tribunale di NA, il quale accoglieva parzialmente le richieste della lavoratrice condannando la società e il dott. al pagamento di tredicesime, quattordicesime, tfr, indennità di preavviso Pt_1 nonché alla regolarizzazione previdenziale.
Tenuto conto delle statuizioni previste nella sentenza de qua e dei numerosi contatti con la lavoratrice, le parti decidevano di sottoscrivere un accordo transattivo1 a tacitazione delle reciproche pretese aventi ad oggetto crediti nascenti dal rapporto di lavoro. Difatti, alla luce di quanto statuito nel relativo accordo e in adempimento della citata sentenza, la lavoratrice riceveva, da dal dott. il trasferimento del 50% della proprietà di PA Pt_1 un immobile sito nel Comune di Costermano, valutazioni omesse dal giudice di primo grado.
Richiamava pronunce della Corte di Cassazione afferenti alla liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore, evidenziando come nel caso in esame la lavoratrice veniva liquidata nei termini previsti dall'accordo transattivo e il quantum liquidato era da intendersi al lordo di ogni pretesa scaturente dalla sentenza 140/2017.
5 In conclusione, riteneva che il pagamento degli oneri previdenziali non potesse essere richiesto dall' avendo l'odierno appellante provveduto a CP_1 versare quanto dovuto alla lavoratrice;
sicché l'accordo transattivo definiva l'intera vicenda con conseguente dichiarazione di nullità dell'avviso di addebito essendo privo di fondamento nonché annullabile e inefficace.
2.4. Con il quarto motivo di appello la sentenza veniva censurata laddove il giudice di primo grado negava l'accoglimento di eliminazione delle sanzioni riportate nell'avviso di cui è causa ritenendo che la avesse PA posto in essere un occultamento volontario al solo fine di sottrarsi al pagamento degli oneri contributivi;
la società rilevava che aveva sempre provveduto ad effettuare il versamento dei contributi alla dipendente ribadendo che la corresponsione di ulteriore denaro non era Parte_2 finalizzato ad attuare alcun tipo di elusione né tanto meno di evasione fiscale e contributiva, avendo tutt'altro significato, rientrando all'interno di dinamiche che non aveva nulla a che vedere con il rapporto professionale.
Traeva tali conclusioni richiamandosi anche principio di legittimo affidamento unito alla buona fede ritenendo che non si poteva sostanzialmente punire, mediante l'applicazione del regime sanzionatorio contestato, il contestuale assolvimento al versamento derivante dagli obblighi contributivi con quello di regalare alla propria compagna un tenore di vita più florido, evidenziando che nell'attività svola dall'odierno appellante sussistevano tutti i caratteri propri della correttezza, buona fede e legittimo affidamento che ne escludevano l'applicazione delle sanzioni.
Rappresentava che la veva sempre effettuato le denunce e PA registrazioni obbligatorie, versando, conseguentemente, i relativi contributi previdenziali;
sicché, nel caso in esame, non ricorrevano i presupposti dell'evasione.
3. Parte appellata, costituendosi ritualmente, contesta radicalmente le affermazioni della rilevando, in primo luogo, che con l'entrata PA in vigore dell'art. 30, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 veniva introdotto l'avviso di addebito, come nuovo titolo esecutivo per l'Ente previdenziale in luogo del previgente ruolo esattoriale;
difatti, veniva soppressa la disciplina che prevedeva l'iscrizione a ruolo del credito contributivo e la consegna del ruolo all'agente di riscossione e l'avviso bonario da parte dell'Istituto con il quale poteva invocare il pagamento, una volta
6 accertata l'esistenza di un credito contributivo non versato, era da intendersi facoltativo e non obbligatorio;
la sua assenza non vizia, pertanto, il procedimento relativo all'emissione dell'avviso di cui è causa.
La difesa dell' osservava che l'avviso di addebito de quo non era CP_1 illegittimo, come sostenuto da parte appellante per carenza di motivazione, poiché lo stesso veniva redatto in conformità al modello delineato dal legislatore contente tutti gli elementi, a pena di nullità; sicché ben poteva comprendere il destinatario il motivo per il quale gli veniva richiesto il pagamento.
Evidenziava che le suddette eccezioni in ordine alla regolarità formale del titolo rappresentano opposizione agli atti esecutivi da proporsi nelle forme ordinare ai sensi dell'art. 29, c. 2, d.lgs. n. 46/1999. L'opposizione, ex art. 617 c.p.c., andava proposta nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica;
pertanto, deve ritenersi tardiva. Richiamava, sul punto, giurisprudenza di legittimità in ordine alla nullità dello stesso per carenza di motivazione e violazione della legge n. 241/1990.
3.1. Quanto al secondo motivo di appello, l' rilevava che nel CP_3 precedente giudizio – definito con sentenza n. 140/2017 – chiedeva la condanna della società alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, c. 9 della legge n. 335/1195, interrompendo di fatto il decorso della prescrizione.
Ribadiva, inoltre, che l'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 risultava incompatibile con il nuovo sistema di riscossione evidenziando, al contempo, che nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito il giudice ha il potere-dovere di esaminare la fondatezza delle ragioni creditorie, atteso che l'eventuale irregolarità dell'avviso non esaurisce la cognizione del giudice.
Rilevava, altresì, che secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza l'eventuale illegittimità o nullità della cartella esattoriale comporta soltanto l'impossibilità per l'istituto di avvalersi del titolo esecutivo, senza precludere il diritto di richiedere, in giudizio, l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ne deriva, pertanto, che anche nell'opposizione all'avviso di addebito, il giudice ha il dovere di valutare il merito delle pretese, similmente a quanto avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo;
eventuali vizi formali o il mancato rispetto dei termini di iscrizione
7 a ruolo non fanno decadere l'ente dal diritto al credito, comportando soltanto l'impossibilità di avvalersi della cartella esattoriale come titolo esecutivo.
3.2. Contestava il terzo motivo di appello inerente alla mancata rilevanza della transazione intercorsa tra le parti a seguito del giudizio conclusosi con sentenza n. 140/2017, precisando che la citata sentenza passava in giudicato nei confronti dell' , cui non era opponibile il relativo accordo CP_3 transattivo, anche in virtù del consolidato orientamento del Supremo Consesso.
3.3. Rispetto all'ultimo motivo di appello della società, relativo al trattamento sanzionatorio, rilevava come il credito azionato da parte dell' veniva CP_3 quantificato sulla base di quanto statuito in sentenza dal Tribunale di NA con la sentenza n. 140/2017 tale per cui l'applicazione del regime previsto per l'evasione ai sensi dell'art. 116, c. 8, legge n. 388/2000 veniva legittimamente applicato da parte dell . CP_3
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 14.03.2022, e 10.04.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 29/05/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Muovendo dal primo motivo di gravame e, quindi, dai lamentati vizi formali dell'avviso di addebito, condivide il Collegio le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla tardività dell'opposizione, in ogni caso dovendosi rilevare, avendo parte appellante anche contestato la specificità dell'avviso di addebito, come in effetti l'atto opposto indichi l'entità delle omissioni ripartendole mese per mese e come certamente la parte oggi appellante, avendo partecipato al processo nel quale erano state determinate contestualmente tanto le differenze retributive quanto le correlate omissioni contributive, avesse tutti gli strumenti per comprendere l'intimo significato della pretesa avanzata dall' e per opporsi con cognizione di causa, come CP_1 ha in effetti fatto, allo stesso.
L'appena sopra esposta considerazione consente peraltro di rilevare, posto che parte appellante lamenta difficoltà nella comprensione dei criteri di determinazione del proprio debito verso l come il conteggio sotteso CP_1
8 all'avviso di addebito sia stato evidentemente elaborato dall' alla luce dei CP_1 dati risultanti dalla sentenza n. 140/2017 Trib. NA, passata in giudicato tra le parti, ed in base a criteri legali di computo dei contributi omessi. In altri termini, il conteggio elaborato dall' e dal giudice di prime cure fatto CP_1 proprio risulta elaborato in base a dati certamente conosciuti e conoscibili da parte di che, pertanto, ben avrebbe potuto, visto anche il PA ramo di attività entro il quale opera, procedere ad una puntuale contestazione dell'opposto conteggio fino a provvedere ad una propria elaborazione per la determinazione dei contributi ritenuti omessi.
Una simile attività, di
contro
-elaborazione di un conteggio, PA non ha effettuato di modo che ben possibile è pervenire alla conclusione che la contestazione del conteggio elaborato da e dea questa riportato CP_1 nell'avviso di addebito opposto, non è stato analiticamente contestato con le conseguenze, ex art. 115 cpc., che da ciò derivano.
Quanto all'ipotizzata induzione in errore per effetto delle indicazioni, contenute nell'opposto avviso di addebito, su tempi e modi dell'opposizione, deve essere innanzitutto evidenziato come la giurisprudenza menzionata da parte appellante risulti inconferente rispetto al caso in esame.
Ed infatti le pronunce rese dalla Corte di cassazione (ad esempio cass. civ. 25667/2017) dalla parte appellante citate contemplano il caso di induzione in errore del destinatario della richiesta di pagamento al quale era stato indicato un termine per impugnare (60 giorni) maggiore, del tutto scollegato dalla norma, di quello previsto, per le contestazioni attinenti al merito (che, come noto, è di 40 giorni). Nel caso di specie sull'avviso di addebito è correttamente indicato il termine di 40 giorni che è quello necessario per la contestazione nel merito della pretesa proprio come previsto dall'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999; essendo invece i termini decadenziali per lo svolgimento delle contestazioni formali quelli previsti dalla Legge, la cui ignoranza non scusa, e, in particolare, dall'art. 617 cpc (da intendersi richiamato dall'art. 29, co. 2 Dlgs 46/1999).
Le appena sopra esposte considerazioni sono state esplicitate anche dal giudice di prime cure la cui pronuncia non può che essere su tale specifico aspetto confermata, dovendosi peraltro ribadire come l'eventuale sussistenza di un vizio formale non esimerebbe il giudice del merito dall'affrontare, nel merito, la questione sottesa all'avviso di addebito opposto;
questione, così
9 come posta dall' alla luce della pronuncia n. 140/2017 Trib. NA, CP_1 passata in giudicato, evidentemente fondata.
7. Inammissibile ed in ogni caso da rigettare è il secondo motivo di appello afferente al tema della decadenza e della prescrizione.
7.1. Quanto all'eccepita decadenza doveroso è evidenziare come il motivo di impugnazione in alcun modo aggredisca la pronuncia gravata ed il percorso logico seguito dal giudice di prime cure al fine di affermare le ragioni per le quali non può dirsi essere maturata alcuna decadenza. Spiega infatti – peraltro condivisibilmente - il giudice di NA, in coerenza con la previsione dell'art. 25, co. 1, lett. b), DLgs 46/1999 [I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: […] per i contributi
[…] sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo], che l'avviso di addebito è stato formato [il 9/4/2018] dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 140/2017 che risulta pronunciata a marzo 2017. Quindi, tenuto conto della data di pronuncia, del passaggio in giudicato della stessa e del momento di formazione del ruolo, non è, con tutta evidenza, visto il tenore della norma sopra riportata, maturata alcuna decadenza.
Doveroso è pure rilevare come, in ogni caso, non risulti impugnata la porzione di sentenza che ha evidenziato come, aldilà di una eventuale decadenza comunque non prodottasi, non è di contro maturata alcuna decadenza (processuale) per l'Ente previdenziale nel chiedere l'accertamento del credito e la conseguente condanna di al pagamento di PA una somma sostanzialmente identica a quella portata dall'avviso di addebito;
ciò per la ovvia ragione, di cui ha dato atto il Tribunale di NA, che la decadenza eccepita da ttiene alla mera possibilità per PA CP_1 di avvalersi dell'avviso di addebito e della sua efficacia esecutiva, non essendole precluso di richiedere, in sede giudiziale, l'accertamento del proprio credito;
domanda che, come noto, come accede anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può dirsi implicitamente contenuta nella memoria costitutiva in primo grado allorquando ha domandato il rigetto CP_1 dell'opposizione con conseguente conferma della fondatezza della propria pretesa creditoria.
7.2. Similari considerazioni – di inammissibilità - possono essere svolte con riferimento alla contestata intervenuta prescrizione.
10 Ed infatti lo scarno motivo di appello in punto prescrizione evidentemente non aggredisce in alcun modo la pronuncia appellata la quale ha indicato in modo evidente doversi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione al deposito in giudizio (quello conclusosi con la sentenza n. 140/2017 Trib. NA) da parte di della comparsa di costituzione nel novembre 2015. CP_1
Parte appellante, quindi, se da un lato pretende sia affermato che sono prescritti i contributi maturati anteriormente all'aprile 2013, non chiarisce per quale ragione non ritiene che il suddetto atto (la memoria di costituzione nel precedente giudizio) sia idoneo ad interrompere la prescrizione e così consentire ad il recupero dei contributi con decorrenza dal dicembre CP_1
2009.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
8. Quanto al terzo motivo di appello e, quindi, in ordine agli effetti della transazione intervenuta tra le parti private (evidentemente diretta anche a risolvere questioni extralavorative tra la ed il legale rappresentante Parte_2 dell'appellante), oltre alla piena condivisibilità delle ragioni esposte nella pronuncia di primo grado, rileva il Collegio come il motivo di appello – sostanzialmente formulato in modo non ammissibile - non pone in dubbio la correttezza delle valutazioni del giudice di prime cure in merito al fatto che il rapporto previdenziale e quello lavorativo sono rapporti distinti e che le vicende processuali dell'uno non incidono su quelle dell'altro atteso che creditore nel rapporto previdenziale (rispetto al datore di lavoro) non è il lavoratore bensì l previdenziale. Trattasi di concetto che, aldilà del fatto CP_5 che la pronuncia n. 140/2017 Trib. NA è effettivamente passata in giudicato tra le parti del presente giudizio, il Tribunale di NA ha ben chiarito e che parte appellante non ha aggredito.
In ogni caso, a conferma della correttezza della motivazione appellata, deve essere evidenziato come anche di recente il Supremo collegio ha avuto modo di affermare che <attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo - stante l'indisponibilità in ogni caso dell'obbligazione contributiva - sull'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso, che il datore di lavoro ha verso l' soggetto CP_1 terzo rispetto all'intervenuta conciliazione>> (cass. civ. 395/2024).
11 Il motivo di appello quindi, prima che infondato, dovendosi condividere la valutazione del Tribunale di NA, è inammissibilmente formulato e, quindi, deve essere rigettato.
9. Infine, quanto al quarto motivo di appello, in punto tipologia di sanzione applicata, deve innanzitutto essere evidenziato come, se per un verso è vero che parte appellante ha pagato i contributi in favore della è pur Parte_2 vero che qui si discute della porzione ulteriore di contributi da parte di
[...] non versati a seguito di occultamento dell'effettiva dimensione PA del rapporto.
Doveroso è poi rilevare, dal momento che parte appellante affronta la questione nell'ambito del quarto motivo di appello, come se per un verso cerca di imputare i maggiori pagamenti effettuati in favore PA della lavoratrice a poste non retributive (essendo legate ai rapporti personali tra le parti), poi non spiega le ragioni per cui i pagamenti siano stati effettuati, come accertato dal Tribunale di NA, da piuttosto che, PA personalmente, dal legale rappresentante dell'appellante. Trattasi peraltro di difesa che non risulta spesa nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 140/2017 la quale, è evidentemente necessario ribadirlo, è passata in giudicato tra le parti ed ha accertato la sussistenza di determinate differenze retributive cui corrispondono altrettanto determinate differenze contributive oggetto dell'opposto avviso di addebito che il Tribunale di NA ha confermato.
Anche il quarto motivo di appello deve essere rigettato.
10. In ultimo, affrontando il tema delle spese di giudizio, rileva il Collegio come nel caso di specie non si ravvisino ragioni per disporre in difformità dal principio di soccombenza dovendosi pertanto procedere alla liquidazione dei costi del giudizio secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore di controversia (con liquidazione in base ai valori medi di scaglione) e del fatto che nel caso di specie non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le
12 spese di giudizio a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 9.991,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Segnatamente, a fronte dell'esecuzione puntuale degli obblighi in discorso, di cui si tratta, la signora rinuncia ad Parte_2 ogni diritto sotteso dalle pronunce giudiziarie evocate in premessa, ad essa (od a Controparte_4 favorevoli, e ad ogni altro suo diritto, sin qui dedotto, come anche non dedotto, all'attribuzione di riconoscimenti economici comunque denominati e comunque correlati all'andamento del rapporto di lavoro intrattenuto con il dott. e con (compresi quelli correlati alla corrispondente estinzione) Persona_1 PA ovvero riconnessi alle relazioni giuridiche ed interpersonali intrattenute con le altre parti della presente convenzione transattiva.”.