Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2021, proposto da
Comune di Mendicino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fortunato Magnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale, come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Cotronei, Comune di Belmonte Calabro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva” ;
- in via subordinata, del provvedimento di cui sopra con particolare riferimento all’Allegato 1, recante la “Graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con indicazione dell’importo ammesso a finanziamento comprensivo di quota regionale e dell’eventuale cofinanziamento” , ove è stata inserita la domanda di agevolazione avanzata dalla ricorrente, n. 9040, quale “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” , e all’Allegato 3 e all’Allegato sub-3, recante la “Valutazione delle istanze di riesame condotta dalla Commissione di Valutazione, e tra queste di quelle accolte e di quelle respinte, con l’indicazione delle cause di esclusione e con relative precisazioni alle motivazioni dell’esclusione stessa” , nella parte in cui la Commissione per la valutazione dell’agevolazione per cui è causa ha rigettato il ricorso amministrativo presentato dalla Ricorrente;
- dei lavori condotti dalla Commissione di valutazione, limitatamente alla parte in cui si è proceduto ad inserire la domanda presentata dal Ricorrente negli Allegati sopra richiamati;
- del decreto del 16 gennaio 2020, n. 226, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria;
- di ogni altro atto propedeutico, presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, tra cui, per quanto di interesse: a) l’orientamento assunto dalla Commissione e avallato dall’amministrazione in merito ai criteri di tipo oggettivo e, in particolare, al sub criterio A.3; b) tutti gli atti della eventuale istruttoria sulla posizione della ricorrente;
nonché per la condanna dell’Amministrazione: (i) a rinnovare l’intera procedura pubblica; (ii) in difetto, a procedere all’attribuzione del punteggio spettante alla domanda di agevolazione presentata dal Ricorrente e, per l’effetto, ammettere la stessa al beneficio richiesto; (iii) in via subordinata, alla nomina di una Commissione di valutazione, all’uopo nominata, in composizione del tutto diversa da quella che ha operato; (iv) in via ulteriormente subordinata, dell’amministrazione ad ottemperare al verbale d’intesa stipulato in data 21 novembre 2019, tra la stessa e il Comune ricorrente, e, per l’effetto, all’adozione del decreto di finanziamento avente ad oggetto “Borgo della Seta” con stipula della relativa convenzione; (v) in via del tutto subordinata, al ristoro dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. NC LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che, dopo aver impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, il difensore del Comune di Mendicino, all’approssimarsi dell’udienza pubblica fissata per la decisione nel merito del ricorso, ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto che il ricorso debba dunque essere dichiarato improcedibile, con compensazione tra le parti di spese e competenze di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
NC LL, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LL | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO