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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 147 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avvocati Marco DI LORENZO (C.F. C.F._2
e Stefano PICCOLI (C.F. ), elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliati a Torino, Corso Marconi n. 10, presso lo studio dei difensori;
attori
contro
(C.F. ), residente a [...]; CP_1 C.F._5
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectiis,
In via principale, previo ogni accertamento del caso, condannare il Sig. ai sensi degli artt. IV, secondo CP_1
alinea, del Contratto e/o 1218 ss. e 2059 cod. civ. al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito dai Sig.ri e , descritto in atti, nella misura di 78.900 Euro o Pt_1 Parte_2
nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto e sino al saldo, anche ai sensi dell'art. 1284, c. 4, cod. civ., dal giorno della domanda giudiziale;
In subordine, previo ogni accertamento del caso, condannare il Sig. ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., CP_1
a indennizzare i Sig.ri e del danno subito descritto in atti, nella misura di Pt_1 Parte_2
78.900 Euro o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto e sino al saldo, anche ai sensi dell'art. 1284, c. 4, cod. civ., dal giorno della domanda giudiziale.
Con il favore delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno esposto quanto segue: Parte_2
a. in virtù del contratto stipulato il 2.5.2011 essi attori hanno acquistato da CP_1
titolare della omonima impresa individuale, l'appartamento sito a
[...]
Dorgali, Via Renzo NI, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 75,
particella 2326, sub. 3, Cat. A/2, versando il prezzo di 120.000,00 euro;
b. nell'art. IV della pattuizione l'alienante si era impegnato ad ottenere a sua cura e spese il certificato di agibilità dell'immobile de quo, obbligandosi a risarcire i danni subiti da essi acquirenti in conseguenza del mancato rilascio per colpa del medesimo venditore;
c. a loro dire l'alienante si era reso inadempiente all'obbligazione menzionata nel punto che precede, nonostante l'incardinazione di una prima causa nei suoi
2 confronti dinanzi a questo Tribunale – procedimento dichiarato estinto per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. – e le numerose diffide ricevute;
d. alla luce di una perizia di parte, era peraltro emerso come, in assenza di rilevanti interventi che avrebbero comportato la riduzione dei volumi e delle superfici,
l'immobile fosse inidoneo all'ottenimento del certificato di agibilità, sia perché
realizzato in difformità rispetto al titolo edilizio, sia per la difformità tra gli elaborati grafici allegati a quest'ultimo e la planimetria catastale;
e. era quindi loro interesse ottenere:
i. il risarcimento dei danni derivanti dal suddetto inadempimento, pregiudizi pari a complessivi 78.900,00 euro (o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa), tenuto conto dei costi necessari per gli interventi di adeguamento (15.000,00 euro), nonché per la relativa progettazione e presentazione dell'accertamento di conformità, le sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, la nuova richiesta di agibilità e le variazioni catastali (14.000,00 euro), nonché per l'inevitabile riduzione di valore dell'immobile derivante da questi ultimi (quantomeno 39.900,00 euro),
nonché per le sofferenze morali patite in conseguenza del mancato godimento durante i soggiorni in Sardegna di essi attori;
ii. in subordine, la medesima somma indicata nel punto che precede, a titolo di indennizzo ex art. 1381 c.c.
2. Nell'udienza del 12.6.2023 il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha assegnato i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
3. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con
3 provvedimento reso il 25.10.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rigettato le istanze di prova orale formulate dagli attori e ha nominato TU
l'arch. alla quale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso Persona_1
l'1.12.2023 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, ispezionato l'immobile ed effettuata ogni opportuna verifica, sentite le parti e i loro consulenti, con autorizzazione ad acquisire presso gli Uffici pubblici competenti l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, il
TU:
o descriva l'immobile oggetto di causa, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
o dica quali lavori e pratiche amministrative siano necessari per rendere l'immobile idoneo all'ottenimento del certificato di agibilità, quantificandone i relativi costi;
o dica, se e in quale misura, l'esecuzione dei lavori necessari per ottenere il certificato di abitabilità comporterebbe una riduzione del valore di mercato dell'immobile”.
5. In seguito all'autorizzazione di una proroga, il 25.7.2024 l'arch. a depositato Per_1
l'elaborato peritale, in relazione al quale, con decreto reso il 17.10.2024, il giudice ha liquidato all'ausiliare 2.890,66 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari, 145,60 euro per rimborso spese di viaggio e 400,00 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari del collaboratore, ponendo tali importi a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con la consulente.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha depositato le note nelle quali ha precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 13.12.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
4 ***
8. La domanda risarcitoria formulata da e deve Parte_1 Parte_2
essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
8.1 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova
dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni”
(tra le tante, Cass. n. 8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n.
15659/2011, n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001), principio in ordine al quale è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. “esonera il creditore
dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il
danno di cui si chiede il risarcimento”, considerato come il criterio di vicinanza alle fonti di prova “non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno
lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di
cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli
elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito
danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass.
19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165)” (Cass. n.
7715/2024).
8.2 In materia di vendita di immobile privo del certificato di agibilità (documento sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
5 222/2016), trattasi dell'indagine “che l'amministrazione è chiamata a svolgere per il
rilascio dell'autorizzazione, mediante accertamento della conformità della costruzione al
progetto approvato e della mancanza di cause di insalubrità, limitate alla costruzione
edilizia in sé considerata, ossia della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 5963 del 05/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23605 del 02/08/2023; Sez. 2,
Sentenza n. 23604 del 02/08/2023)” (Cass. n. 31128/2024, n. 31127/2024).
La carenza sostanziale o formale dell'agibilità non integra un vizio genetico dell'atto traslativo (Cass. n. 23604/2023, n. 16216/2008, n. 24957/2007), bensì incide sul sinallagma contrattuale, con intensità e ricadute differenti a seconda della tipologia e della gravità dei vizi e delle alterazioni effettivamente interessanti l'immobile compravenduto, suscettibili di legittimare il promissario acquirente (nel contratto preliminare) o l'acquirente (nel contratto definitivo, indipendentemente dal fatto che sia preceduto dalla stipulazione del preliminare) ad azionare la garanzia edilizia per vizi redibitori, a lamentare l'assenza delle qualità promesse (qualora la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari determini “un vizio della cosa alienata ovvero una
mancanza di qualità essenziali, laddove le difformità accertate siano sanabili e, dunque,
non abbiano un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale
del bene”) o, addirittura, a chiedere la risoluzione del contratto per aliud pro alio (ipotesi quest'ultima integrata solo ove difettino in radice i “requisiti di conformità igienico-
sanitaria, di sicurezza e sul risparmio energetico, volti a rendere abitabile o agibile
l'immobile – assenza che non sia sanabile in termini assoluti –: in tal caso, il bene
oggetto del negozio traslativo (o della promessa di vendita) assume connotazioni
completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere
diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione
6 economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta)”, sul punto
Cass. n. 23605/2023).
Posto che è pacifico come la domanda risarcitoria possa essere formulata anche autonomamente – ossia “senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15481 del
06/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 15104 del 22/11/2000; Sez. 2, Sentenza n. 4980 del
19/07/1983)” (Cass. n. 29783/2024) – in tale ipotesi, allorché “sia proposta
dall'acquirente ex art. 1494 c.c., senza alcun collegamento con altre domande, sul
presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente
nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella
cosa, essa può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non
solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche
a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per
la mancata rivendita del bene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021)” (Cass.
n. 29783/2024), principio generale che trova chiaramente applicazione anche nella fattispecie oggetto di causa.
8.3 Applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche sopra riportate, alla luce delle allegazioni degli attori, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è
pervenuto il TU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – Parte_1
e hanno assolto all'onere di provare gli elementi
[...] Parte_2
costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata, in particolare:
a. a corredo dell'atto di citazione è stato prodotto il contratto di vendita del 2.5.2011
(atto pubblico a rogito del Notaio, dott. rep. n. 109.500, racc. n. Persona_2
36.164, doc. 1), avente ad oggetto l'appartamento sito a Dorgali, Via Renzo
7 NI (censito nel NCEU di detto Comune al foglio 75, particella 2326, sub. 3,
Cat. A/2, versando il prezzo di 120.000,00 euro), in virtù del quale l'alienante si era obbligato, tra l'altro, “ad ottenere a sua cura e spese il CP_1
certificato di agibilità, impegnandosi a risarcire la parte compratrice di qualsiasi
danno diretto e indiretto la medesima dovesse subire in caso di mancato rilascio
per colpa della parte venditrice stessa” (art. IV);
b. gli attori hanno allegato lo specifico inadempimento del venditore all'obbligazione menzionata nel punto che precede;
c. in disparte la contumacia del convenuto – il quale, non costituendosi in giudizio,
non ha offerto alcun elemento volto a dimostrare l'esatto adempimento della suddetta obbligazione – all'esito dei rilievi effettuati, il TU ha accertato che
“L'immobile risulta conforme agli elaborati catastali ma difforme al progetto
approvato dal Rispetto a quest'ultimo risultano maggiorate sia la CP_2
superficie interna che esterna, c'è una diversa distribuzione degli spazi interni, i
prospetti sud est e sud ovest sono stati alterati. Anche l'accesso all'unità
immobiliare è difforme rispetto al progetto che prevedeva un cortile comune alle
quattro unità ed i relativi posti auto attualmente inesistenti. La superficie lorda
coperta ha subìto un incremento di circa 25 mq. Attualmente in essa è compresa
anche la superficie della veranda approvata con la concessione (circa 4 mq) più il
suo ampliamento non autorizzato ((circa 5,60 mq) sul fronte sud est del
fabbricato. Di conseguenza c'è stato un incremento volumetrico: l'attuale veranda
è fisicamente e funzionalmente il prosieguo del soggiorno e non ha più alcuna
connotazione di spazio esterno come avrebbe dovuto essere. Le suddette modifiche
hanno inoltre variato la sagoma del fabbricato. L'incremento della superficie ha
consentito la realizzazione di ulteriori vani ed una diversa distribuzione degli
8 spazi interni. Sono state riscontrate anche delle difformità prospettiche in quanto
gli affacci e le bucature attuali rispecchiano parzialmente quelli previsti dalla
concessione. Le modifiche prospettiche riguardano sul prospetto sud est
l'ampliamento della veranda inglobata nel soggiorno cucina, la realizzazione di
un balcone in luogo di una finestra e di una finestra nel bagno;
sul prospetto sud
ovest la realizzazione della scala di accesso con sviluppo lineare invece cha ad L.
Anche lo spazio esterno al piano terra risulta notevolmente modificato rispetto al
progetto approvato. Esso è frazionato tanto che ognuna delle quattro unità
immobiliari costituente il fabbricato ha un proprio cortile con accesso
indipendente invece di un'unica area ripartita con aiuole, vialetti e parcheggi”;
evidenziando come “il fabbricato è sprovvisto di certificazione di conformità degli
impianti elettrici, idrico‐fognari, requisiti inerenti il contenimento dei consumi
energetici, requisiti passivi acustici, del collaudo statico delle strutture e infine del
certificato di fine lavori. L'ottenimento dell'agibilità anche parziale è subordinato
alla regolarizzazione di tutto il fabbricato con il coinvolgimento anche delle unità
non oggetto di causa. Poiché non si può appurare la regolarità urbanistica
dell'intero fabbricato se non nei limiti di una analisi visiva superficiale consentita
dal presente mandato si sono computati i costi limitatamente agli interventi
eseguibili sull'unità immobiliare dei ricorrenti esclusivamente per ottenere il
certificato di agibilità parziale”;
d. allo stato, difettano quindi i presupposti sia formali, sia sostanziali, per attivare la pratica di segnalazione certificata di agibilità (parziale, come precisato dall'arch.
, con conseguente sussistenza in capo agli acquirenti del diritto al Per_1
risarcimento dei danni subiti, pari a complessivi 67.297,89 euro (sempre alla luce della stima effettuata dal TU, in ordine alla cui correttezza la parte attrice non ha
9 sollevato alcuna specifica contestazione, sebbene nel precisare le conclusioni abbia insistito nel riconoscimento della maggior somma indicata nell'atto di citazione),
in particolare:
i. 32.450,49 euro, di cui:
o 8.000,00 euro “per la redazione della documentazione necessaria
all'ottenimento del certificato di agibilità, per la progettazione e
per la direzione dei lavori”;
o 24.450,49 euro per “le demolizioni, le ricostruzioni e i ripristini sia
interni che esterni”, interventi relativi unicamente all'unità
immobiliare de qua (laddove, “Per la richiesta di agibilità parziale
quindi la regolarità dovrebbe riguardare l'intero fabbricato. Se
esso fosse interamente difforme alla concessione edilizia dovrebbe
essere interamente regolarizzato interessando anche le unità
immobiliari non oggetto di causa”), analiticamente indicati nel computo metrico (“redatto sulla scorta di un rilievo metrico e
fotografico limitato allo status attuale delle sole porzioni visitabili
dell'edificio per quanto concerne le opere da demolire e sulla base
di un progetto ineluttabilmente non dettagliato per quanto concerne
i ripristini e le ricostruzioni”) allegato all'elaborato peritale;
ii. 34.847,40 euro per la riduzione del valore di mercato dell'immobile, quale differenza tra il valore attuale del medesimo (151.515,00 euro) e quello minore (116.667,60 euro) stimato come più probabile all'esito degli interventi individuati dal TU al fine di ottenere l'agibilità parziale, posta che, come detto, spetta agli acquirenti poiché questi ultimi non hanno formulato contestualmente la domanda di risoluzione del contratto o quella
10 di riduzione del prezzo;
e. non compete alcuna somma, invece, in relazione alle “sofferenze morali patite
dagli esponenti per l'impatto che l'assenza di agibilità dell'Immobile ha avuto sul
suo godimento e suoi soggiorni degli esponenti in Sardegna (quantificate in circa
5.000 Euro per ciascuno degli attori)”, in particolare:
i. gli attori non hanno minimamente specificato in quali termini l'assenza di agibilità dell'immobile abbia pregiudicato il godimento diretto dell'immobile durante i loro soggiorni in Sardegna (a titolo esemplificativo, l'impossibilità assoluta di abitarlo o, quantomeno,
l'utilizzabilità di alcune stanze dell'appartamento per ragioni igienico-
sanitarie o strutturali);
ii. il lamentato minor godimento si appalesa peraltro insussistente all'esito dell'accertamento peritale, avendo il TU evidenziato che “attualmente il
bene è più godibile e fruibile di quanto fosse previsto nella concessione
edilizia. Le varianti apportate in fase di costruzione lo rendono
funzionalmente ed esteticamente più sfruttabile in virtù dell'incremento
della superficie abitabile, l'ottimale distribuzione degli spazi interni e gli
affacci panoramici da cartolina”;
iii. alcun argomento favorevole alla parte attrice può essere tratto dalle osservazioni del suo consulente – secondo cui “la minor “godibilità” non è
tanto sul piano “quantitativo” del numero di metri quadri usufruibili e/o
degli spazi ma è una minore “godibilità” sul piano “qualitativo” e
“amministrativo”, essendo ben noto che da un bene “agibile” e
“regolare” si può trarre maggiore “utilità” rispetto a uno privo di tali
requisiti” – anch'esse del tutto generiche in ordine al concreto pregiudizio
11 subito, tenuto peraltro conto che l'allegazione attorea attiene a non meglio precisate sofferenze soggettive.
8.4 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, extracontrattuale o contrattuale,
tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini dell'integrale
risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della
somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione
patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel
momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente,
non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene
perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento
dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non
consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo,
con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art.
1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide
sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal
creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente
pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione
monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n.
39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi
12 sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”
(Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n.
39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli “interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento
tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo
ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez. U., 17
febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua – tenuto conto del lasso di tempo di quasi quattordici anni trascorso tra la stipulazione del contratto e l'attualità –
l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo la parte attrice allegato, né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei
13 danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Non è fondata, sul punto, la pretesa avanzata dagli attori in ordine alla debenza degli interessi compensativi al tasso previsto dal comma 4 del suddetto art. 1284 c.c.,
ritenendosi convincente l'insegnamento secondo cui “la disposizione in parola riguarda il
tasso di interessi per le obbligazioni di valuta traenti titolo dalle 'transazioni
commerciali', e non i risarcimenti da obbligazioni extracontrattuali come quella in
questione, i cui interessi compensativi sono stati calcolati dal fatto illecito sino alla data
della domanda, oltre gli interessi legali decorrenti da tale data in poi, in conformità a un
sedimentato principio (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del
17/04/2024)” (Cass. n. 26789/2024, pronunciatasi in materia di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa).
8.5 Per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da devalutare: € 67.297,89 Dal mese di: febbraio 2025
Al mese di: gennaio 2011
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice febbraio 2025: 121,1
Indice gennaio 2011: 101,2 Raccordo indici: 1,071
Indice di devalutazione: 0,78 Totale devalutazione: € 14.803,44 Importo devalutato: € 52.494,45
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 52.494,45 Data Iniziale: 02/05/2011
Data Finale: 28/02/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2011
Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 02/05/2011 31/12/2011 € 54.069,28 1,50% 243 € 539,95
01/01/2012 02/05/2012 € 54.069,28 2,50% 123 € 455,52
14 02/05/2012 02/05/2013 € 54.751,71 2,50% 365 € 1.368,79
02/05/2013 31/12/2013 € 54.961,69 2,50% 243 € 914,77 01/01/2014 02/05/2014 € 54.961,69 1,00% 122 € 183,71
02/05/2014 31/12/2014 € 54.909,19 1,00% 243 € 365,56
01/01/2015 02/05/2015 € 54.909,19 0,50% 122 € 91,77
02/05/2015 31/12/2015 € 54.699,22 0,50% 243 € 182,08
01/01/2016 02/05/2016 € 54.699,22 0,20% 123 € 36,87
02/05/2016 31/12/2016 € 55.434,14 0,20% 243 € 73,81
01/01/2017 02/05/2017 € 55.434,14 0,10% 122 € 18,53
02/05/2017 31/12/2017 € 55.959,08 0,10% 243 € 37,25
01/01/2018 02/05/2018 € 55.959,08 0,30% 122 € 56,11
02/05/2018 31/12/2018 € 56.326,54 0,30% 243 € 112,50 01/01/2019 02/05/2019 € 56.326,54 0,80% 122 € 150,62
02/05/2019 31/12/2019 € 56.116,57 0,80% 243 € 298,88
01/01/2020 02/05/2020 € 56.116,57 0,05% 123 € 9,46
02/05/2020 31/12/2020 € 56.798,99 0,05% 243 € 18,91
01/01/2021 02/05/2021 € 56.798,99 0,01% 122 € 1,90
02/05/2021 31/12/2021 € 60.683,58 0,01% 243 € 4,04
01/01/2022 02/05/2022 € 60.683,58 1,25% 122 € 253,54
02/05/2022 31/12/2022 € 65.040,62 1,25% 243 € 541,26
01/01/2023 02/05/2023 € 65.040,62 5,00% 122 € 1.086,98
02/05/2023 31/12/2023 € 65.565,57 5,00% 243 € 2.182,53 01/01/2024 02/05/2024 € 65.565,57 2,50% 123 € 552,37
02/05/2024 31/12/2024 € 66.405,48 2,50% 243 € 1.105,24
01/01/2025 28/02/2025 € 66.405,48 2,00% 59 € 214,68
Indice alla Decorrenza: 102, 5
Indice alla Scadenza: 121,1 Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,265 Totale Rivalutazione: € 13.911,03 Capitale Rivalutato: € 66.405,48 Totale Colonna Giorni: 5051 Totale Interessi: € 10.857,63 Rivalutazione + Interessi: € 24.768,66 Capitale Rivalutato + Interessi: € 77.263,11.
8.6 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sull'importo di 77.263,11 euro competono agli attori gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto, Cass.
n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
8.7 All'accoglimento della domanda proposta in via principale consegue l'assorbimento della pretesa avanzata agli attori in via subordinata (indennizzo ex art. 1381 c.c.).
9. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto
15 dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non CP_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, atteso che, in punto di quantum, la pretesa attorea è stata ritenuta fondata quasi interamente (67.297,89 euro in luogo di 78.900,00 euro, importi entrambi al netto di rivalutazione monetaria e interessi compensativi), nonché considerato come, quand'anche fosse stata loro riconosciuta una somma sensibilmente inferiore a quella chiesta, non si sarebbe configurata un'ipotesi di soccombenza reciproca (sul punto SS.UU. n.
32061/2022), non essendo ravvisabili nel caso in esame gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale la parte attrice ha depositato sei documenti, ha formulato due capitoli di prova orale (non ammessi, siccome vertenti su circostanze documentali e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione),
sostanzialmente condividendo le conclusioni del TU (fatta eccezione per le contestazioni sulla mancata sommatoria dei costi per la regolarizzazione dell'immobile e sulla maggiore godibilità derivante dalle difformità
amministrative, osservazioni, rispettivamente, la prima superflua e la seconda non condivisibile);
c. per la fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale la parte attrice si è limitata a trascrivere nuovamente il contenuto dell'atto di citazione,
aggiungendovi le conclusioni del TU (senza peraltro formulare osservazioni in
16 proposito).
10. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di TU – liquidate con decreto reso il 17.10.2024
il giudice ha liquidato all'ausiliare 2.890,66 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari, 145,60 euro per rimborso spese di viaggio e 400,00 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari del collaboratore, ponendo tali importi a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con la consulente – debbono essere poste interamente a carico del convenuto, sul rilievo che l'accertamento peritale ha consentito di verificare la fondatezza delle pretese avanzate dagli attori.
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna a pagare ad ed a CP_1 Parte_1 [...]
77.263,11 euro, oltre agli interessi legali, decorrenti dal passaggio in Parte_2
giudicato della presente decisione e fino al saldo;
b. condanna NONNE a rimborsare ad ed a CP_1 Parte_1 [...]
– le spese processuali, così liquidate: Parte_2
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 21,79 per spese di notifica;
€ 7.859,29 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di TU – liquidate con decreto reso il 17.10.2024 in 2.890,66 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari, 145,60 euro per rimborso spese di viaggio e 400,00 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari del collaboratore – siano poste interamente
17 a carico di . CP_1
Nuoro, 11.4.2025
18
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. depositate l'11.12.2024):
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 147 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avvocati Marco DI LORENZO (C.F. C.F._2
e Stefano PICCOLI (C.F. ), elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliati a Torino, Corso Marconi n. 10, presso lo studio dei difensori;
attori
contro
(C.F. ), residente a [...]; CP_1 C.F._5
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (rassegnate nell'atto di citazione e confermate nelle note ex art. 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectiis,
In via principale, previo ogni accertamento del caso, condannare il Sig. ai sensi degli artt. IV, secondo CP_1
alinea, del Contratto e/o 1218 ss. e 2059 cod. civ. al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito dai Sig.ri e , descritto in atti, nella misura di 78.900 Euro o Pt_1 Parte_2
nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto e sino al saldo, anche ai sensi dell'art. 1284, c. 4, cod. civ., dal giorno della domanda giudiziale;
In subordine, previo ogni accertamento del caso, condannare il Sig. ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., CP_1
a indennizzare i Sig.ri e del danno subito descritto in atti, nella misura di Pt_1 Parte_2
78.900 Euro o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata dal dì del dovuto e sino al saldo, anche ai sensi dell'art. 1284, c. 4, cod. civ., dal giorno della domanda giudiziale.
Con il favore delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno esposto quanto segue: Parte_2
a. in virtù del contratto stipulato il 2.5.2011 essi attori hanno acquistato da CP_1
titolare della omonima impresa individuale, l'appartamento sito a
[...]
Dorgali, Via Renzo NI, censito nel NCEU di detto Comune al foglio 75,
particella 2326, sub. 3, Cat. A/2, versando il prezzo di 120.000,00 euro;
b. nell'art. IV della pattuizione l'alienante si era impegnato ad ottenere a sua cura e spese il certificato di agibilità dell'immobile de quo, obbligandosi a risarcire i danni subiti da essi acquirenti in conseguenza del mancato rilascio per colpa del medesimo venditore;
c. a loro dire l'alienante si era reso inadempiente all'obbligazione menzionata nel punto che precede, nonostante l'incardinazione di una prima causa nei suoi
2 confronti dinanzi a questo Tribunale – procedimento dichiarato estinto per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. – e le numerose diffide ricevute;
d. alla luce di una perizia di parte, era peraltro emerso come, in assenza di rilevanti interventi che avrebbero comportato la riduzione dei volumi e delle superfici,
l'immobile fosse inidoneo all'ottenimento del certificato di agibilità, sia perché
realizzato in difformità rispetto al titolo edilizio, sia per la difformità tra gli elaborati grafici allegati a quest'ultimo e la planimetria catastale;
e. era quindi loro interesse ottenere:
i. il risarcimento dei danni derivanti dal suddetto inadempimento, pregiudizi pari a complessivi 78.900,00 euro (o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa), tenuto conto dei costi necessari per gli interventi di adeguamento (15.000,00 euro), nonché per la relativa progettazione e presentazione dell'accertamento di conformità, le sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, la nuova richiesta di agibilità e le variazioni catastali (14.000,00 euro), nonché per l'inevitabile riduzione di valore dell'immobile derivante da questi ultimi (quantomeno 39.900,00 euro),
nonché per le sofferenze morali patite in conseguenza del mancato godimento durante i soggiorni in Sardegna di essi attori;
ii. in subordine, la medesima somma indicata nel punto che precede, a titolo di indennizzo ex art. 1381 c.c.
2. Nell'udienza del 12.6.2023 il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha assegnato i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
3. In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con
3 provvedimento reso il 25.10.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rigettato le istanze di prova orale formulate dagli attori e ha nominato TU
l'arch. alla quale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso Persona_1
l'1.12.2023 è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, ispezionato l'immobile ed effettuata ogni opportuna verifica, sentite le parti e i loro consulenti, con autorizzazione ad acquisire presso gli Uffici pubblici competenti l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, il
TU:
o descriva l'immobile oggetto di causa, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
o dica quali lavori e pratiche amministrative siano necessari per rendere l'immobile idoneo all'ottenimento del certificato di agibilità, quantificandone i relativi costi;
o dica, se e in quale misura, l'esecuzione dei lavori necessari per ottenere il certificato di abitabilità comporterebbe una riduzione del valore di mercato dell'immobile”.
5. In seguito all'autorizzazione di una proroga, il 25.7.2024 l'arch. a depositato Per_1
l'elaborato peritale, in relazione al quale, con decreto reso il 17.10.2024, il giudice ha liquidato all'ausiliare 2.890,66 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari, 145,60 euro per rimborso spese di viaggio e 400,00 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari del collaboratore, ponendo tali importi a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con la consulente.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha depositato le note nelle quali ha precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 13.12.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
4 ***
8. La domanda risarcitoria formulata da e deve Parte_1 Parte_2
essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
8.1 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova
dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni”
(tra le tante, Cass. n. 8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n.
15659/2011, n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001), principio in ordine al quale è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. “esonera il creditore
dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il
danno di cui si chiede il risarcimento”, considerato come il criterio di vicinanza alle fonti di prova “non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno
lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di
cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli
elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito
danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass.
19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165)” (Cass. n.
7715/2024).
8.2 In materia di vendita di immobile privo del certificato di agibilità (documento sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n.
5 222/2016), trattasi dell'indagine “che l'amministrazione è chiamata a svolgere per il
rilascio dell'autorizzazione, mediante accertamento della conformità della costruzione al
progetto approvato e della mancanza di cause di insalubrità, limitate alla costruzione
edilizia in sé considerata, ossia della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 5963 del 05/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23605 del 02/08/2023; Sez. 2,
Sentenza n. 23604 del 02/08/2023)” (Cass. n. 31128/2024, n. 31127/2024).
La carenza sostanziale o formale dell'agibilità non integra un vizio genetico dell'atto traslativo (Cass. n. 23604/2023, n. 16216/2008, n. 24957/2007), bensì incide sul sinallagma contrattuale, con intensità e ricadute differenti a seconda della tipologia e della gravità dei vizi e delle alterazioni effettivamente interessanti l'immobile compravenduto, suscettibili di legittimare il promissario acquirente (nel contratto preliminare) o l'acquirente (nel contratto definitivo, indipendentemente dal fatto che sia preceduto dalla stipulazione del preliminare) ad azionare la garanzia edilizia per vizi redibitori, a lamentare l'assenza delle qualità promesse (qualora la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari determini “un vizio della cosa alienata ovvero una
mancanza di qualità essenziali, laddove le difformità accertate siano sanabili e, dunque,
non abbiano un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale
del bene”) o, addirittura, a chiedere la risoluzione del contratto per aliud pro alio (ipotesi quest'ultima integrata solo ove difettino in radice i “requisiti di conformità igienico-
sanitaria, di sicurezza e sul risparmio energetico, volti a rendere abitabile o agibile
l'immobile – assenza che non sia sanabile in termini assoluti –: in tal caso, il bene
oggetto del negozio traslativo (o della promessa di vendita) assume connotazioni
completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere
diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione
6 economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta)”, sul punto
Cass. n. 23605/2023).
Posto che è pacifico come la domanda risarcitoria possa essere formulata anche autonomamente – ossia “senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15481 del
06/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 15104 del 22/11/2000; Sez. 2, Sentenza n. 4980 del
19/07/1983)” (Cass. n. 29783/2024) – in tale ipotesi, allorché “sia proposta
dall'acquirente ex art. 1494 c.c., senza alcun collegamento con altre domande, sul
presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente
nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella
cosa, essa può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non
solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche
a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per
la mancata rivendita del bene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021)” (Cass.
n. 29783/2024), principio generale che trova chiaramente applicazione anche nella fattispecie oggetto di causa.
8.3 Applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche sopra riportate, alla luce delle allegazioni degli attori, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è
pervenuto il TU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi – Parte_1
e hanno assolto all'onere di provare gli elementi
[...] Parte_2
costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata, in particolare:
a. a corredo dell'atto di citazione è stato prodotto il contratto di vendita del 2.5.2011
(atto pubblico a rogito del Notaio, dott. rep. n. 109.500, racc. n. Persona_2
36.164, doc. 1), avente ad oggetto l'appartamento sito a Dorgali, Via Renzo
7 NI (censito nel NCEU di detto Comune al foglio 75, particella 2326, sub. 3,
Cat. A/2, versando il prezzo di 120.000,00 euro), in virtù del quale l'alienante si era obbligato, tra l'altro, “ad ottenere a sua cura e spese il CP_1
certificato di agibilità, impegnandosi a risarcire la parte compratrice di qualsiasi
danno diretto e indiretto la medesima dovesse subire in caso di mancato rilascio
per colpa della parte venditrice stessa” (art. IV);
b. gli attori hanno allegato lo specifico inadempimento del venditore all'obbligazione menzionata nel punto che precede;
c. in disparte la contumacia del convenuto – il quale, non costituendosi in giudizio,
non ha offerto alcun elemento volto a dimostrare l'esatto adempimento della suddetta obbligazione – all'esito dei rilievi effettuati, il TU ha accertato che
“L'immobile risulta conforme agli elaborati catastali ma difforme al progetto
approvato dal Rispetto a quest'ultimo risultano maggiorate sia la CP_2
superficie interna che esterna, c'è una diversa distribuzione degli spazi interni, i
prospetti sud est e sud ovest sono stati alterati. Anche l'accesso all'unità
immobiliare è difforme rispetto al progetto che prevedeva un cortile comune alle
quattro unità ed i relativi posti auto attualmente inesistenti. La superficie lorda
coperta ha subìto un incremento di circa 25 mq. Attualmente in essa è compresa
anche la superficie della veranda approvata con la concessione (circa 4 mq) più il
suo ampliamento non autorizzato ((circa 5,60 mq) sul fronte sud est del
fabbricato. Di conseguenza c'è stato un incremento volumetrico: l'attuale veranda
è fisicamente e funzionalmente il prosieguo del soggiorno e non ha più alcuna
connotazione di spazio esterno come avrebbe dovuto essere. Le suddette modifiche
hanno inoltre variato la sagoma del fabbricato. L'incremento della superficie ha
consentito la realizzazione di ulteriori vani ed una diversa distribuzione degli
8 spazi interni. Sono state riscontrate anche delle difformità prospettiche in quanto
gli affacci e le bucature attuali rispecchiano parzialmente quelli previsti dalla
concessione. Le modifiche prospettiche riguardano sul prospetto sud est
l'ampliamento della veranda inglobata nel soggiorno cucina, la realizzazione di
un balcone in luogo di una finestra e di una finestra nel bagno;
sul prospetto sud
ovest la realizzazione della scala di accesso con sviluppo lineare invece cha ad L.
Anche lo spazio esterno al piano terra risulta notevolmente modificato rispetto al
progetto approvato. Esso è frazionato tanto che ognuna delle quattro unità
immobiliari costituente il fabbricato ha un proprio cortile con accesso
indipendente invece di un'unica area ripartita con aiuole, vialetti e parcheggi”;
evidenziando come “il fabbricato è sprovvisto di certificazione di conformità degli
impianti elettrici, idrico‐fognari, requisiti inerenti il contenimento dei consumi
energetici, requisiti passivi acustici, del collaudo statico delle strutture e infine del
certificato di fine lavori. L'ottenimento dell'agibilità anche parziale è subordinato
alla regolarizzazione di tutto il fabbricato con il coinvolgimento anche delle unità
non oggetto di causa. Poiché non si può appurare la regolarità urbanistica
dell'intero fabbricato se non nei limiti di una analisi visiva superficiale consentita
dal presente mandato si sono computati i costi limitatamente agli interventi
eseguibili sull'unità immobiliare dei ricorrenti esclusivamente per ottenere il
certificato di agibilità parziale”;
d. allo stato, difettano quindi i presupposti sia formali, sia sostanziali, per attivare la pratica di segnalazione certificata di agibilità (parziale, come precisato dall'arch.
, con conseguente sussistenza in capo agli acquirenti del diritto al Per_1
risarcimento dei danni subiti, pari a complessivi 67.297,89 euro (sempre alla luce della stima effettuata dal TU, in ordine alla cui correttezza la parte attrice non ha
9 sollevato alcuna specifica contestazione, sebbene nel precisare le conclusioni abbia insistito nel riconoscimento della maggior somma indicata nell'atto di citazione),
in particolare:
i. 32.450,49 euro, di cui:
o 8.000,00 euro “per la redazione della documentazione necessaria
all'ottenimento del certificato di agibilità, per la progettazione e
per la direzione dei lavori”;
o 24.450,49 euro per “le demolizioni, le ricostruzioni e i ripristini sia
interni che esterni”, interventi relativi unicamente all'unità
immobiliare de qua (laddove, “Per la richiesta di agibilità parziale
quindi la regolarità dovrebbe riguardare l'intero fabbricato. Se
esso fosse interamente difforme alla concessione edilizia dovrebbe
essere interamente regolarizzato interessando anche le unità
immobiliari non oggetto di causa”), analiticamente indicati nel computo metrico (“redatto sulla scorta di un rilievo metrico e
fotografico limitato allo status attuale delle sole porzioni visitabili
dell'edificio per quanto concerne le opere da demolire e sulla base
di un progetto ineluttabilmente non dettagliato per quanto concerne
i ripristini e le ricostruzioni”) allegato all'elaborato peritale;
ii. 34.847,40 euro per la riduzione del valore di mercato dell'immobile, quale differenza tra il valore attuale del medesimo (151.515,00 euro) e quello minore (116.667,60 euro) stimato come più probabile all'esito degli interventi individuati dal TU al fine di ottenere l'agibilità parziale, posta che, come detto, spetta agli acquirenti poiché questi ultimi non hanno formulato contestualmente la domanda di risoluzione del contratto o quella
10 di riduzione del prezzo;
e. non compete alcuna somma, invece, in relazione alle “sofferenze morali patite
dagli esponenti per l'impatto che l'assenza di agibilità dell'Immobile ha avuto sul
suo godimento e suoi soggiorni degli esponenti in Sardegna (quantificate in circa
5.000 Euro per ciascuno degli attori)”, in particolare:
i. gli attori non hanno minimamente specificato in quali termini l'assenza di agibilità dell'immobile abbia pregiudicato il godimento diretto dell'immobile durante i loro soggiorni in Sardegna (a titolo esemplificativo, l'impossibilità assoluta di abitarlo o, quantomeno,
l'utilizzabilità di alcune stanze dell'appartamento per ragioni igienico-
sanitarie o strutturali);
ii. il lamentato minor godimento si appalesa peraltro insussistente all'esito dell'accertamento peritale, avendo il TU evidenziato che “attualmente il
bene è più godibile e fruibile di quanto fosse previsto nella concessione
edilizia. Le varianti apportate in fase di costruzione lo rendono
funzionalmente ed esteticamente più sfruttabile in virtù dell'incremento
della superficie abitabile, l'ottimale distribuzione degli spazi interni e gli
affacci panoramici da cartolina”;
iii. alcun argomento favorevole alla parte attrice può essere tratto dalle osservazioni del suo consulente – secondo cui “la minor “godibilità” non è
tanto sul piano “quantitativo” del numero di metri quadri usufruibili e/o
degli spazi ma è una minore “godibilità” sul piano “qualitativo” e
“amministrativo”, essendo ben noto che da un bene “agibile” e
“regolare” si può trarre maggiore “utilità” rispetto a uno privo di tali
requisiti” – anch'esse del tutto generiche in ordine al concreto pregiudizio
11 subito, tenuto peraltro conto che l'allegazione attorea attiene a non meglio precisate sofferenze soggettive.
8.4 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, extracontrattuale o contrattuale,
tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini dell'integrale
risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della
somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione
patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel
momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente,
non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene
perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento
dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno
2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non
consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo,
con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art.
1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide
sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal
creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente
pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione
monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n.
39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi
12 sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”
(Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n.
39376/2021, profilo comunque irrilevante nel caso in esame, avendo l'attrice chiesto espressamente gli “interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento
tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto”).
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il danno subito
per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data in
cui il danno si è verificato e quella della decisione, che si intendeva nel mancato
conseguimento dell'utilitas che il creditore avrebbe tratto dalla somma se
tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante
presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo
ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod. civ.” (Cass., Sez. U., 17
febbraio 1995, n. 1712; Cass., Sez. 3, sentenza n. 6951 del 23.3.2010).
La liquidazione equitativa può essere fatta seguendo i criteri indicati dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nella sentenza citata e, quindi, applicando all'interesse legale o ad altro indice equitativamente determinato dal giudice, aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio giornaliero dell'incremento intervenuto tra la data di accertamento e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.
Alla luce dei principi richiamati, appare congrua – tenuto conto del lasso di tempo di quasi quattordici anni trascorso tra la stipulazione del contratto e l'attualità –
l'applicazione degli interessi legali nella misura ordinaria ex art. 1284, comma 1, c.c., non avendo la parte attrice allegato, né tantomeno provato alcuna particolare utilitas che avrebbe eventualmente tratto dal tempestivo pagamento in suo favore dell'equivalente dei
13 danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Non è fondata, sul punto, la pretesa avanzata dagli attori in ordine alla debenza degli interessi compensativi al tasso previsto dal comma 4 del suddetto art. 1284 c.c.,
ritenendosi convincente l'insegnamento secondo cui “la disposizione in parola riguarda il
tasso di interessi per le obbligazioni di valuta traenti titolo dalle 'transazioni
commerciali', e non i risarcimenti da obbligazioni extracontrattuali come quella in
questione, i cui interessi compensativi sono stati calcolati dal fatto illecito sino alla data
della domanda, oltre gli interessi legali decorrenti da tale data in poi, in conformità a un
sedimentato principio (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del
17/04/2024)” (Cass. n. 26789/2024, pronunciatasi in materia di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa).
8.5 Per calcolare il danno da ritardo sulle varie voci di danno, si procede nel modo seguente:
CALCOLO DEVALUTAZIONE:
Importo da devalutare: € 67.297,89 Dal mese di: febbraio 2025
Al mese di: gennaio 2011
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice febbraio 2025: 121,1
Indice gennaio 2011: 101,2 Raccordo indici: 1,071
Indice di devalutazione: 0,78 Totale devalutazione: € 14.803,44 Importo devalutato: € 52.494,45
CALCOLO RIVALUTAZIONE E INTERESSI:
Capitale Iniziale: € 52.494,45 Data Iniziale: 02/05/2011
Data Finale: 28/02/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2011
Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi: 02/05/2011 31/12/2011 € 54.069,28 1,50% 243 € 539,95
01/01/2012 02/05/2012 € 54.069,28 2,50% 123 € 455,52
14 02/05/2012 02/05/2013 € 54.751,71 2,50% 365 € 1.368,79
02/05/2013 31/12/2013 € 54.961,69 2,50% 243 € 914,77 01/01/2014 02/05/2014 € 54.961,69 1,00% 122 € 183,71
02/05/2014 31/12/2014 € 54.909,19 1,00% 243 € 365,56
01/01/2015 02/05/2015 € 54.909,19 0,50% 122 € 91,77
02/05/2015 31/12/2015 € 54.699,22 0,50% 243 € 182,08
01/01/2016 02/05/2016 € 54.699,22 0,20% 123 € 36,87
02/05/2016 31/12/2016 € 55.434,14 0,20% 243 € 73,81
01/01/2017 02/05/2017 € 55.434,14 0,10% 122 € 18,53
02/05/2017 31/12/2017 € 55.959,08 0,10% 243 € 37,25
01/01/2018 02/05/2018 € 55.959,08 0,30% 122 € 56,11
02/05/2018 31/12/2018 € 56.326,54 0,30% 243 € 112,50 01/01/2019 02/05/2019 € 56.326,54 0,80% 122 € 150,62
02/05/2019 31/12/2019 € 56.116,57 0,80% 243 € 298,88
01/01/2020 02/05/2020 € 56.116,57 0,05% 123 € 9,46
02/05/2020 31/12/2020 € 56.798,99 0,05% 243 € 18,91
01/01/2021 02/05/2021 € 56.798,99 0,01% 122 € 1,90
02/05/2021 31/12/2021 € 60.683,58 0,01% 243 € 4,04
01/01/2022 02/05/2022 € 60.683,58 1,25% 122 € 253,54
02/05/2022 31/12/2022 € 65.040,62 1,25% 243 € 541,26
01/01/2023 02/05/2023 € 65.040,62 5,00% 122 € 1.086,98
02/05/2023 31/12/2023 € 65.565,57 5,00% 243 € 2.182,53 01/01/2024 02/05/2024 € 65.565,57 2,50% 123 € 552,37
02/05/2024 31/12/2024 € 66.405,48 2,50% 243 € 1.105,24
01/01/2025 28/02/2025 € 66.405,48 2,00% 59 € 214,68
Indice alla Decorrenza: 102, 5
Indice alla Scadenza: 121,1 Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,265 Totale Rivalutazione: € 13.911,03 Capitale Rivalutato: € 66.405,48 Totale Colonna Giorni: 5051 Totale Interessi: € 10.857,63 Rivalutazione + Interessi: € 24.768,66 Capitale Rivalutato + Interessi: € 77.263,11.
8.6 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sull'importo di 77.263,11 euro competono agli attori gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto, Cass.
n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
8.7 All'accoglimento della domanda proposta in via principale consegue l'assorbimento della pretesa avanzata agli attori in via subordinata (indennizzo ex art. 1381 c.c.).
9. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto
15 dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non CP_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, atteso che, in punto di quantum, la pretesa attorea è stata ritenuta fondata quasi interamente (67.297,89 euro in luogo di 78.900,00 euro, importi entrambi al netto di rivalutazione monetaria e interessi compensativi), nonché considerato come, quand'anche fosse stata loro riconosciuta una somma sensibilmente inferiore a quella chiesta, non si sarebbe configurata un'ipotesi di soccombenza reciproca (sul punto SS.UU. n.
32061/2022), non essendo ravvisabili nel caso in esame gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale la parte attrice ha depositato sei documenti, ha formulato due capitoli di prova orale (non ammessi, siccome vertenti su circostanze documentali e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione),
sostanzialmente condividendo le conclusioni del TU (fatta eccezione per le contestazioni sulla mancata sommatoria dei costi per la regolarizzazione dell'immobile e sulla maggiore godibilità derivante dalle difformità
amministrative, osservazioni, rispettivamente, la prima superflua e la seconda non condivisibile);
c. per la fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale la parte attrice si è limitata a trascrivere nuovamente il contenuto dell'atto di citazione,
aggiungendovi le conclusioni del TU (senza peraltro formulare osservazioni in
16 proposito).
10. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di TU – liquidate con decreto reso il 17.10.2024
il giudice ha liquidato all'ausiliare 2.890,66 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari, 145,60 euro per rimborso spese di viaggio e 400,00 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari del collaboratore, ponendo tali importi a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con la consulente – debbono essere poste interamente a carico del convenuto, sul rilievo che l'accertamento peritale ha consentito di verificare la fondatezza delle pretese avanzate dagli attori.
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna a pagare ad ed a CP_1 Parte_1 [...]
77.263,11 euro, oltre agli interessi legali, decorrenti dal passaggio in Parte_2
giudicato della presente decisione e fino al saldo;
b. condanna NONNE a rimborsare ad ed a CP_1 Parte_1 [...]
– le spese processuali, così liquidate: Parte_2
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 759,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 21,79 per spese di notifica;
€ 7.859,29 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di TU – liquidate con decreto reso il 17.10.2024 in 2.890,66 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari, 145,60 euro per rimborso spese di viaggio e 400,00 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) per onorari del collaboratore – siano poste interamente
17 a carico di . CP_1
Nuoro, 11.4.2025
18
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c. depositate l'11.12.2024):