TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1418 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
, (C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.MAZZA ANDREA, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione ipoteca esattoriale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 29/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 29/08/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso il preavviso di iscrizione CP_2
ipotecaria n. 29976202000005970000 notificata da il 20.7.24, con esclusivo CP_3
riferimento a quanto di competenza dell' in relazione agli avvisi di addebito nn. CP_2
599201200001740664000 e 59920120001124684000, eccependo la prescrizione dei crediti.
1 Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al preavviso opposto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Passando al merito si osserva che, i titoli (avvisi di addebito dell' ) sono stati CP_2
correttamente notificati rispettivamente nelle date 10/4/2012 e 11/8/2012 ed i relativi crediti risultano prescritti, in quanto, successivamente sono state notificate le intimazione di pagamento nelle date 14/7/2016 e 23/6/2023.
Considerando l'intimazione del 14/7/2016 (tempestiva rispetto agli avvisi di addebito), la prescrizione è maturata il 22/5/2022, in quanto al termine ordinario quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 occorre aggiungere n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Nel caso in esame, l'atto di intimazione successivo è del 23/6/2023, quindi inidoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Pertanto, i crediti dei titoli suddetti, sottesi all'atto opposto, sono prescritti.
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Agente della riscossione;
vanno compensate con l' trattandosi di prescrizione maturata durante la procedura di riscossione. CP_2
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla parzialmente l'atto opposto e dichiara prescritti i relativi crediti nei limiti di cui in motivazione.
2. Condanna l al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente.
3. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Trapani, 01/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1418 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
, (C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.MAZZA ANDREA, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO, CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione a preavviso di iscrizione ipoteca esattoriale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 29/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 29/08/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso il preavviso di iscrizione CP_2
ipotecaria n. 29976202000005970000 notificata da il 20.7.24, con esclusivo CP_3
riferimento a quanto di competenza dell' in relazione agli avvisi di addebito nn. CP_2
599201200001740664000 e 59920120001124684000, eccependo la prescrizione dei crediti.
1 Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al preavviso opposto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Passando al merito si osserva che, i titoli (avvisi di addebito dell' ) sono stati CP_2
correttamente notificati rispettivamente nelle date 10/4/2012 e 11/8/2012 ed i relativi crediti risultano prescritti, in quanto, successivamente sono state notificate le intimazione di pagamento nelle date 14/7/2016 e 23/6/2023.
Considerando l'intimazione del 14/7/2016 (tempestiva rispetto agli avvisi di addebito), la prescrizione è maturata il 22/5/2022, in quanto al termine ordinario quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 occorre aggiungere n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Nel caso in esame, l'atto di intimazione successivo è del 23/6/2023, quindi inidoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Pertanto, i crediti dei titoli suddetti, sottesi all'atto opposto, sono prescritti.
In definitiva, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra la parte ricorrente e l'Agente della riscossione;
vanno compensate con l' trattandosi di prescrizione maturata durante la procedura di riscossione. CP_2
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla parzialmente l'atto opposto e dichiara prescritti i relativi crediti nei limiti di cui in motivazione.
2. Condanna l al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente.
3. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Trapani, 01/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3