TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ethel Matilde Ancona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1745 /2025 promossa da:
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Torre nella Controparte_1 P.IVA_1 qualità di amministratore unico e avvocato designato dallo Studio Legale Torre EF giusta CP_2 procura alle liti in atti;
ATTORE contro
C.F. ), non costituita;
Controparte_3 C.F._1
C.F. ), non costituito;
Controparte_4 C.F._2
CONVENUTI IN CONTUMACIA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo:
- in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la qualità di eredi del de cuius sig.ra in capo ai sigg.ri (C.F. ), residente in Persona_1 Controparte_3 C.F._1
ES AN VA (MI) in Via Cesare Battisti 47 e (C.F. ), Controparte_4 C.F._2 residente in [...], con ogni conseguenza di legge, ai fini di poter garantire la trascrizione del ex art. 2648 c.c. per i motivi di cui in narrativa sulle seguenti unità immobiliari: quota pari a ½ del diritto di proprietà della sig.ra censito al N.C.E.U. del Comune Persona_1 di ES AN VA Foglio 20, mappale 547, subalterno 19, Via Cesare Battisti n. 47, piano 5- S1, categoria A/3 Classe 4, vani 4, rendita catastale Euro 433,82 (quattrocentotrentatre/82).
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
****
Premesso che:
I. In data 10.03.2025 parte ricorrente ricorreva ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. nei confronti di CP_3 ffinchè il Tribunale provvedesse a “accertare e dichiarare la qualità di eredi del de cuius sig.ra
[...] Per_1
, in capo ai sigg.ri (C.F. ), residente in [...]
[...] Controparte_3 C.F._1 in Via Cesare Battisti 47 e (C.F. ), residente in [...], con ogni conseguenza di legge, ai fini di poter garantire la trascrizione del ex art. 2648 c.c. per i motivi di cui in narrativa sulle seguenti unità immobiliari: quota pari a ½ del diritto di proprietà della sig.ra censito al N.C.E.U. del Comune di ES AN Persona_1
VA Foglio 20, mappale 547, subalterno 19, Via Cesare Battisti n. 47, piano 5- S1, categoria A/3 Classe 4, vani
4, rendita catastale Euro 433,82 (quattrocentotrentatre/82”).
II. Parte attrice ha regolarmente notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione e all'udienza del
11.09.2025, ravvisata la mancata costituzione e comparizione della convenuta, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
III. Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, a allegato e provato (doc. nr. 4 e 5 dep. in data 14.10.2025) che Controparte_1
i convenuti sono figli di (nata il [...] a [...] e deceduta il Persona_1
19.01.2013 a Cernusco sul Naviglio - c.f.: ), e come tale chiamati all'eredità in forza C.F._3 delle regole in materia di successione legittima (essendo , padre dei convenuti e marito di Persona_2
premorto). Persona_1
Sussiste, dunque, il titolo a succedere in capo ad e ad;
titolo che, Controparte_3 Controparte_4 nel caso di successione legittima, consiste nell'allegato rapporto di parentela con i defunti e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, essendo invece inidonea a tal fine la semplice dichiarazione di successione (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n.
4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484), come avvenuto nel caso di specie.
Parte ricorrente ha fornito, inoltre, prova della provenienza del bene in capo al de cuius.
Ed invero, dalla certificazione di cui al doc. sub n.2 (dep. in data 14.10.2025), si evince che Per_1 era proprietaria dell'immobile per una quota della metà e dunque vantava diritti pari a 1/2
[...] di piena proprietà.
Da ultimo, devono essere valutati gli elementi sintomatici del possesso, dovendosi stabilire se i convenuti abbiano o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione dell'eredità (cfr. art. 476 c.c. in base al quale “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”).
In proposito, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c.. L'indagine relativa all'esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e, tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltre che della finalità degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (cfr. Cass. Civ 17 novembre 1999 n. 12573; Cass, Civ. 20 marzo 1976 n. 1021).
Nel caso in esame, sussistono elementi sintomatici tali da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non qualificabili alla stregua di atti meramente conservativi.
In particolare:
- i convenuti non hanno provveduto a redigere l'inventario ex art. 485 c.c. ma vive stabilmente nell'immobile in questione, ma risulta residente presso l'immobile (Cfr. doc. n.15); Controparte_3
- si sono costituiti nella procedura esecutiva immobiliare n. 733/2021 RGE pendente innanzi al Tribunale di Monza (cfr. Doc. n. 9 e 10) nel corso della quale con atto sottoscritto in data 04/09/2023 al fine di evitare l'esecuzione forzata anche sui beni ereditari, hanno stipulato un accordo transattivo generale e tombale nel quale si sono impegnati al pagamento del debito (cfr. Doc. 11);
- a seguito del decesso del dante causa gli eredi convenuti hanno intrapreso Persona_1 trattative con la proponendo un piano di rientro del debito facente capo Controparte_5 anche alla de cuius (cfr. Doc. 9)
In conclusione, la domanda di parte ricorrente in quanto fondata deve essere accolta.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione presso la competente Agenzia del
Territorio.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nonché della relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che (C.F. ) E Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C.F. ) hanno accettato tacitamente l'eredità della
[...] C.F._2 Per_1
(nata il [...] a [...] e deceduta il 19.01.2013 a Cernusco sul Naviglio
[...]
- c.f.: ) e vanno pertanto dichiarati eredi puri e semplici;
C.F._3
2. Dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare competente per territorio;
3. Condanna e al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4 elle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.453,00, oltre Euro 145,50 per Controparte_1 anticipazioni, ed oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri fiscali e previdenziali se e per quanto dovuti.
Si comunichi.
Monza, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Ethel Matilde Ancona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1745 /2025 promossa da:
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Torre nella Controparte_1 P.IVA_1 qualità di amministratore unico e avvocato designato dallo Studio Legale Torre EF giusta CP_2 procura alle liti in atti;
ATTORE contro
C.F. ), non costituita;
Controparte_3 C.F._1
C.F. ), non costituito;
Controparte_4 C.F._2
CONVENUTI IN CONTUMACIA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo:
- in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la qualità di eredi del de cuius sig.ra in capo ai sigg.ri (C.F. ), residente in Persona_1 Controparte_3 C.F._1
ES AN VA (MI) in Via Cesare Battisti 47 e (C.F. ), Controparte_4 C.F._2 residente in [...], con ogni conseguenza di legge, ai fini di poter garantire la trascrizione del ex art. 2648 c.c. per i motivi di cui in narrativa sulle seguenti unità immobiliari: quota pari a ½ del diritto di proprietà della sig.ra censito al N.C.E.U. del Comune Persona_1 di ES AN VA Foglio 20, mappale 547, subalterno 19, Via Cesare Battisti n. 47, piano 5- S1, categoria A/3 Classe 4, vani 4, rendita catastale Euro 433,82 (quattrocentotrentatre/82).
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
****
Premesso che:
I. In data 10.03.2025 parte ricorrente ricorreva ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. nei confronti di CP_3 ffinchè il Tribunale provvedesse a “accertare e dichiarare la qualità di eredi del de cuius sig.ra
[...] Per_1
, in capo ai sigg.ri (C.F. ), residente in [...]
[...] Controparte_3 C.F._1 in Via Cesare Battisti 47 e (C.F. ), residente in [...], con ogni conseguenza di legge, ai fini di poter garantire la trascrizione del ex art. 2648 c.c. per i motivi di cui in narrativa sulle seguenti unità immobiliari: quota pari a ½ del diritto di proprietà della sig.ra censito al N.C.E.U. del Comune di ES AN Persona_1
VA Foglio 20, mappale 547, subalterno 19, Via Cesare Battisti n. 47, piano 5- S1, categoria A/3 Classe 4, vani
4, rendita catastale Euro 433,82 (quattrocentotrentatre/82”).
II. Parte attrice ha regolarmente notificato l'atto introduttivo e il decreto di fissazione e all'udienza del
11.09.2025, ravvisata la mancata costituzione e comparizione della convenuta, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
III. Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, a allegato e provato (doc. nr. 4 e 5 dep. in data 14.10.2025) che Controparte_1
i convenuti sono figli di (nata il [...] a [...] e deceduta il Persona_1
19.01.2013 a Cernusco sul Naviglio - c.f.: ), e come tale chiamati all'eredità in forza C.F._3 delle regole in materia di successione legittima (essendo , padre dei convenuti e marito di Persona_2
premorto). Persona_1
Sussiste, dunque, il titolo a succedere in capo ad e ad;
titolo che, Controparte_3 Controparte_4 nel caso di successione legittima, consiste nell'allegato rapporto di parentela con i defunti e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, essendo invece inidonea a tal fine la semplice dichiarazione di successione (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n.
4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484), come avvenuto nel caso di specie.
Parte ricorrente ha fornito, inoltre, prova della provenienza del bene in capo al de cuius.
Ed invero, dalla certificazione di cui al doc. sub n.2 (dep. in data 14.10.2025), si evince che Per_1 era proprietaria dell'immobile per una quota della metà e dunque vantava diritti pari a 1/2
[...] di piena proprietà.
Da ultimo, devono essere valutati gli elementi sintomatici del possesso, dovendosi stabilire se i convenuti abbiano o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione dell'eredità (cfr. art. 476 c.c. in base al quale “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”).
In proposito, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c.. L'indagine relativa all'esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e, tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltre che della finalità degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (cfr. Cass. Civ 17 novembre 1999 n. 12573; Cass, Civ. 20 marzo 1976 n. 1021).
Nel caso in esame, sussistono elementi sintomatici tali da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non qualificabili alla stregua di atti meramente conservativi.
In particolare:
- i convenuti non hanno provveduto a redigere l'inventario ex art. 485 c.c. ma vive stabilmente nell'immobile in questione, ma risulta residente presso l'immobile (Cfr. doc. n.15); Controparte_3
- si sono costituiti nella procedura esecutiva immobiliare n. 733/2021 RGE pendente innanzi al Tribunale di Monza (cfr. Doc. n. 9 e 10) nel corso della quale con atto sottoscritto in data 04/09/2023 al fine di evitare l'esecuzione forzata anche sui beni ereditari, hanno stipulato un accordo transattivo generale e tombale nel quale si sono impegnati al pagamento del debito (cfr. Doc. 11);
- a seguito del decesso del dante causa gli eredi convenuti hanno intrapreso Persona_1 trattative con la proponendo un piano di rientro del debito facente capo Controparte_5 anche alla de cuius (cfr. Doc. 9)
In conclusione, la domanda di parte ricorrente in quanto fondata deve essere accolta.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione presso la competente Agenzia del
Territorio.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nonché della relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che (C.F. ) E Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C.F. ) hanno accettato tacitamente l'eredità della
[...] C.F._2 Per_1
(nata il [...] a [...] e deceduta il 19.01.2013 a Cernusco sul Naviglio
[...]
- c.f.: ) e vanno pertanto dichiarati eredi puri e semplici;
C.F._3
2. Dichiara la presente ordinanza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare competente per territorio;
3. Condanna e al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4 elle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.453,00, oltre Euro 145,50 per Controparte_1 anticipazioni, ed oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali e oneri fiscali e previdenziali se e per quanto dovuti.
Si comunichi.
Monza, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona