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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 452 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 452 / 2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ursula Masciarri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Città di Castello (PG) – C.so Vittorio Emanuele n. 2 – giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale, dott. con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.Ulisse Bardani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, via Bontempi 1
APPELLATA
e contro
( C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.849/2023, emessa dal
Tribunale di Perugia, pubblicata il 25.05.2023, nella causa iscritta al n.
r. g. 3484/2015, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento pagina 1 di 12 del danno non patrimoniale avanzata dallo stesso nei confronti di CP_3
e per le lesioni riportate in occasione
[...] Controparte_1 di sinistro stradale verificatosi in data 11.09.2013 nel corso del quale veniva investito mentre transitava a piedi.
In data 20.11.2023 si è costituita l'appellata Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
Non si è costituito , che è rimasto contumace. CP_3
Con ordinanza del 22.05.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 18.06.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
2. L'appello, riguardante solo i capi della sentenza inerenti il quantum del risarcimento, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
3.Con il primo motivo di impugnazione l'appellante assume, in primo luogo, che il Giudice di prime cure ha omesso completamente di esprimersi nella sentenza impugnata sulla richiesta formulata da parte attrice in ordine al riesame della quantificazione della invalidità permanente residuata in capo al sig. a seguito del sinistro;
che le contestazioni espresse Pt_1 sulla valorizzazione dell'IP già effettuate in sede di osservazioni alla bozza di CTU, dal CTP di parte attrice, dott. sono state Persona_1 articolate e specifiche e il consulente di parte attrice ha ritenuto adeguata una IP nell'ordine del 14 – 15% anziché quella prospettata dal CTU pari al 12% sulla base delle seguenti valutazioni: - “una lacerazione sottocorticale parietale sinistra parasaggitale di 3 mm di diametro, come emergente da tutti gli accertamenti neuro-radiologici eseguiti sull'attore, non può essere considerata una microlacerazione encefalica e che la presenza di anomalie elettriche, seppur definite “aspecifiche”, devono assumere un loro valore in presenza di un correlato anatomico oggettivo” -; che tali osservazioni sono state reiterate in tutti gli scritti difensivi e rimesse al giudizio del Giudice del procedimento di primo grado, quale
“peritus peritorum”; che la richiesta, pur circostanziata e suffragata da elementi clinici, è stata ingiustificatamente disattesa, in violazione dell'obbligo di una motivazione dettagliata rispetto alla “adesione all'una pagina 2 di 12 o all'altra conclusione”, soprattutto quando sono state sollevate critiche specifiche e puntuali alla consulenza d'ufficio (Cass. 6 maggio 2021 n.
11917).
Sul punto, osserva la Corte che la doglianza è sostanzialmente infondata, posto che se è vero che il primo giudice ha omesso di fare riferimento alle osservazioni del consulente di parte e alla richiesta di rivedere la percentuale di IP, affermando di recepire le risultanze della CTU, comunque non appaiono sussistere valide ragioni per discostarsi da queste ultime. Ed invero, nelle sue osservazioni il CTP dr. ha “obiettato” che una una Per_1 lacerazione sottocorticale parietale sinistra parasaggitale di 3 mm di diametro possa essere considerata una microlacerazione encefalica e che la presenza di anomalie elettriche devono assumere un loro valore in presenza di un correlato anatomico oggettivo, “auspicando” poi un riesame dell'aspetto valutativo del danno biologico nella diversa percentuale del
14/15% ( cfr. Osservazioni in atti). Le obiezioni mosse e la percentuale indicata dal CTP non risultano suffragate da alcun richiamo a criteri di valutazione e barémes qualificati a cui il consulente avrebbe fatto riferimento. Per converso, il Consulente tecnico di Ufficio, dr.ssa Per_2
, nella relazione depositata il 2.02.2022, ha chiarito che “ Le sopra
[...] citate menomazioni, indicative della vis lesiva dell'evento traumatico, sono, lo si ribadisce, ormai stabilizzate e non ulteriormente suscettibili di evoluzione migliorativa;
; le stesse saranno del tutto attendibilmente meritevoli di terapia farmacologica e di specifico supporto specialistico longitudinale, con particolare riferimento alla sfera psichica nei periodi di aggravamento dei disturbi. Tali menomazioni configurano dunque una permanente invalidità per la cui stima sono stati considerati i più qualificati barémes di riferimento et. al. “Guida orientativa CP_4 per la valutazione del danno biologico permanente”, Giuffrè Ed. 2001;;
[...]
, “Guida alla valutazione medico-legale del danno CP_5 CP_6 biologico e dell'invalidità permanente in responsabilità civile e nell'assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie”, Giuffrè Ed.
2002;; E. Ronchi et al. “Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente”, Giuffrè Ed. 2015) nonché, il più recente in uso, “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Giuffrè Ed. 2016.Considerando le voci ivi riportate maggiormente rappresentative della realtà biologica attuale, stante dunque pagina 3 di 12 il quadro clinico obiettivato, i disturbi lamentati dal soggetto e l'iter clinico, si ritiene che i postumi conseguenti all'incidente per cui è causa siano produttivi di una permanente invalidità valutabile nella misura del
12% (dodici per cento) della totale, nel senso di danno biologico”.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze della CTU e avrebbe fatto una erronea applicazione delle Tabelle di Milano.
La prima censura, inerente il fatto che il CTU ha riscontrato una incapacità lavorativa specifica in capo al e che, ciononostante, Pt_1 il primo Giudice, pur condividendo le conclusioni del CTU, non ha risarcito il danno, deve essere trattata congiuntamente al quarto e quinto motivo di impugnazione inerenti il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, che si esamineranno più avanti.
4.1 Quanto all'erronea applicazione delle Tabelle di Milano, le doglianze dell'appellante sono parzialmente fondate.
Ed invero, nella sentenza impugnata il Tribunale, nel fare propria la quantificazione operata dal CTU con riferimento alla inabilita permanente e temporanea, richiama genericamente le tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano e liquida il danno nell'”importo equitativo e omnicomprensivo di euro 35.442, 50 alla data di produzione del danno, dal quale dovrà essere detratto l'importo già versato da ed accettato a Controparte_1 titolo di acconto. Sull'importo netto saranno poi calcolati interessi e rivalutazione monetaria”.
Osserva, la Corte che sul punto effettivamente la motivazione è palesemente carente, in quanto omette del tutto di fornire gli elementi essenziali ad un riscontro della correttezza dei calcoli eseguiti ed alla conformità del procedimento seguito anche ai criteri fissati dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del danno da fatto illecito e da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, con specifico riferimento all'ipotesi, ricorrente nella specie (ove l'attore aveva ricevuto dall'Assicurazione, nel novembre del 2014, un versamento in acconto di euro 18.230,00) del pagamento di acconti.
Tuttavia, deve rilevarsi, che pur imponendosi una integrazione della motivazione nei termini di cui innanzi, nella sostanza la quantificazione pagina 4 di 12 complessiva del danno operata dal primo Giudice non si discosta da quella cui si perviene alla luce dei principi e criteri vigenti in questa materia.
Innanzi tutto, al fine di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, occorre provvedere alla rivalutazione del credito, si deve cioè trasformare l'importo del credito originario, quantificato con riferimento alla data del fatto, in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale, avvalendosi del coefficiente di rivalutazione elaborato dall'Istat (di norma applicando l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Per la liquidazione del danno c.d. biologico occorre quindi prendere a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano anno 2021 (vigenti alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, che ha avuto già esecuzione con riferimento alle somme ivi stabilite) in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. La liquidazione deve, inoltre, tenere conto del pregiudizio morale allegato da parte attrice e del criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (Cassazione civile sez.
III - 12/07/2023, n. 19922).Nel caso in esame, contrariamente agli assunti dell'appellante ( cfr. atto di citazione di primo grado e il cap.9 delle richieste di prova orale, inammissibile in quanto del tutto generico “ Vero che il sig. dopo l'incidente dell'11 settembre 2013 modificava le Pt_1 sue abitudini di vita e di relazione”) non sono state allegate né provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli dinamico-esistenziali idonee a fondare una personalizzazione in aumento dei suddetti valori tabellari. Il giudice, infatti, può operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico- relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non pagina 5 di 12 ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020). Nel caso di specie, parte attrice ha omesso qualsivoglia allegazione e prova circa eventuali pregiudizi, ulteriori e straordinari, idonei a fondare una variazione in aumento del parametro tabellare in quanto da quest'ultimo non considerati. Le istanze di personalizzazione devono essere, dunque, respinte.
Pertanto, a ristoro dell'invalidità permanente, pari al 12%, sofferta dal danneggiato all'epoca del sinistro di anni 46, devono Parte_1 essere liquidati, con incremento per sofferenza soggettiva ( +28%) €
29.209,00, già considerata la rivalutazione monetaria. A ristoro dell'invalidità transitoria complessivamente sofferta dal danneggiato in conseguenza del medesimo evento di danno, devono essere liquidati €
12.622,50, già considerata la rivalutazione monetaria. Quindi, complessivamente € 41.831,5, già considerata la rivalutazione monetaria.
Da tale somma deve essere sottratta la somma di € 21.639,01 ( € 18.230,00 versata a novembre 2014 rivalutata al maggio 2023), per una somma residua di € 20.192,49, già considerata la rivalutazione monetaria.
Quanto al calcolo degli interessi, riconosciuti dal primo giudice nella misura legale dalla data del fatto, nell'ipotesi in cui sia intervenuto il pagamento di acconti prima della liquidazione, come nel caso in esame, nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano riconosciuti due metodi di scomputo. Secondo una prima metodica, dall'importo rivalutato del credito originario va detratta la somma pagata in acconto, previa sua rivalutazione, per rendere omogenee le due entità, e quindi deve procedersi al calcolo degli interessi, secondo i criteri dettati dalla sentenza n. 1712/95, da computare sull'intero importo dovuto, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso al versamento dell'acconto, e sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto alla data della liquidazione (sent.
n. 6228/94; n. 12452/03). Secondo una diversa metodica, che la Corte ritiene preferibile in ragione della sua maggiore semplicità, si procede invece a devalutare alla data del fatto sia l'acconto che il credito risarcitorio rivalutato, a detrarre il primo dal secondo ed a procedere quindi al computo degli interessi sulla differenza secondo i ridetti criteri (sent. n. 12452/03). pagina 6 di 12 Pertanto, nel caso in esame, dalla somma di € 41.831,50, devalutata alla data del sinistro e pari ad € 34.542,94, deve essere sottratta la somma di
€ 18.230,00 versata a novembre 2014, il cui importo devalutato alla data del sinistro è pari ad € 18.266,53, per una somma residua di € 16.276,41.
Gli interessi nella misura legale saranno, quindi, da computare sull'intero importo dovuto (34.542,94) per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso al versamento dell'acconto sulle somme annualmente rivalutate, e sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato ( 16.276,41) per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto alla data della liquidazione sulle somme annualmente rivalutate, per un importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno, alla data della sentenza di primo grado ( maggio 2023), pari ad € 21.586,56 comprensivo di rivalutazione ed interessi in misura legale.
Come innanzi detto, tale somma comunque si discosta in misura risibile dalla entità complessiva del risarcimento riconosciuto dal primo giudice.
5. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine al risarcimento delle spese mediche e delle spese per gli occhiali da vista.
Il motivo è fondato e va accolto, avendo il primo giudice omesso del tutto di pronunciarsi su detta domanda. Nello specifico, il Consulente medico legale nominato in primo grado, esaminata tutta la documentazione prodotta dall'attore, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dal Pt_1 per un importo di complessivi € 2783,72, somma alla quale deve essere aggiunta la spesa di € 270,00 per acquisto di occhiali da vista, per un totale di € 3053,72, che gli appellati devono essere condannati a pagare in solido al oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data Pt_1 della domanda all'effettivo saldo.
6.Con il quarto e quinto motivo di impugnazione l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e della omessa pronuncia sulla richiesta di CTU contabile. Nello specifico si duole dell'omessa valutazione da parte del primo Giudice delle produzioni documentali effettuate, del travisamento delle risultanze della CTU medico-legale e della necessità di una corretta quantificazione del danno a mezzo CTU contabile, non presa in considerazione dal Tribunale con conseguenti ricadute sulla decisione impugnata.
I motivi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni che seguono. pagina 7 di 12 6.1 L'appellante assume che è fuori dubbio il riconoscimento da parte del
CTU di una incapacità lavorativa specifica in capo al (la CTU ha Pt_1 ritenuto “che le infermità derivate dall'evento traumatico abbiano inciso nello svolgimento della mansione lavorativa svolta dal Sig. e che Pt_1 dunque a carico dello stesso sia residuata una incapacità lavorativa specifica”,cfr pag 32 relazione di consulenza), anche se non ha non proceduto ad una quantificazione della stessa, né comparandola alla percentuale di IP né in altri termini.
Ebbene, deve premettersi il principio, concordemente enunciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui il grado di invalidità determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tantomeno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica (ex multis, Corte di Cass., sez. III, sent. n. 14517/2015), ma deve essere specificatamente accertato, caso per caso, che l'istante svolgesse un'attività produttiva di reddito, che la lesione invalidante abbia effettivamente pregiudicato la precipua capacità lavorativa dell'istante, che il reddito concretamente percepito sia diminuito o radicalmente venuto meno in conseguenza dell'evento lesivo.
Pertanto, il grado di riduzione della capacità lavorativa specifica non è necessariamente proporzionale al grado di invalidità permanente riportata dal soggetto danneggiato, variando piuttosto in ragione dell'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato e dell'effettivo pregiudizio patrimoniale che dall'invalidità sia derivato e possa derivare a suddetta attività lavorativa.
Nel caso di specie è opportuno richiamare quanto affermato dal CTU nella relazione di consulenza, allorchè ha affermato “Relativamente alla capacità lavorativa specifica, è da rilevare che, sulla base di quanto riferito dal
Sig. egli prima dell'incidente per cui è causa lavorava presso Pt_1
l'azienda Aboca come operaio con qualifica di capo-turno e con mansione di caldaista presso il reparto estratti;
dopo suddetto evento traumatico, per quanto riferito, ha continuato a lavorare presso suddetta azienda, ma è stato trasferito presso l'archivio e dunque deputato a mansione diversa rispetto a quella antecedentemente svolta e per la quale non sono previsti turni notturni, ma comunque confacente al percorso formativo esperenziale del soggetto, diplomato presso l'Istituto Professionale e operaio presso suddetta Azienda dal 2008. Posto quanto riferito dal soggetto, dalla documentazione in atti risulta che il Sig. è operaio A1 – Pt_1 pagina 8 di 12 specializzato super – con mansione di caldaista, ma non emerge chiaramente il cambio mansione asseritamente conseguito dopo l'evento traumatico.
Risultano infatti documentalmente comprovate diverse visite periodiche a cui il Sig. è stato sottoposto dal medico competente della propria Pt_1
Azienda ove il reparto e la mansione ivi riportati non si modificano sostanzialmente nel corso del tempo. Risulta inoltre che il suddetto sanitario in occasione delle visite effettuate prima dell'evento per cui è causa, dunque nel giugno 2012 e nel giugno 2013, esprimeva un giudizio di idoneità alla mansione specifica, ma con prescrizione di usare otoprotettori idonei;
in occasione della visita del novembre 2013, dunque immediatamente dopo il trauma, il suddetto sanitario reiterava la precedente prescrizione mentre alle visite effettuate nei tre anni successivi all'incidente (2014, 2015 e 2016), pur giudicando sempre idoneo il Sig. alla mansione specifica, poneva ulteriori e diverse Pt_1 limitazioni: “... uso di otoprotettori idonei… Evitare sforzi fisici intensi e mansioni che richiedano intenso sforzo psicofisico”. Nelle determinazioni del medico competente si ritiene che siano state decisive le ripercussioni sul piano psichico derivanti dall'incidente, pur avendo avuto un ruolo non trascurabile anche il preesistente quadro di spondiloartrosi con protrusioni discali multiple a carico del rachide cervicale e dorso- lombare, il cui correlato clinico è stato attendibilmente slatentizzato dall'evento traumatico del 11.09.2013.In sostanza si ritiene che le infermità derivate dall'evento traumatico abbiano inciso nello svolgimento della mansione lavorativa svolta dal Sig. e che dunque a carico Pt_1 dello stesso sia residuata una incapacità lavorativa specifica.”
Effettivamente, deve in primo luogo rilevarsi che l'assegnazione dell'appellante ad una mansione diversa, in particolare a quella di archivista, non sembra emergere da alcuno dei documenti versati in atti, né il capitolo di prova orale richiesto e non ammesso risulta sufficientemente specifico sul punto (Cap.11: Vero che al sigor dopo l'incidente Pt_1 dell'11.09.2013 venivano cambiate le mansioni lavorative sino ad allora svolte presso Aboca Spa Società Agricola?”).Inoltre, deve rilevarsi che se
è vero che il medico dell'Azienda, nel giudicare il idoneo alla Pt_1 mansione specifica anche dopo l'incidente ( quale mansione?), prescriveva di evitare sforzi fisici intensi e mansioni che richiedono intenso sforzo psico-fisico, nulla risulta circa il fatto che le indennità di turno o le indennità di lavoro notturno, che l'appellante afferma avere percepito pagina 9 di 12 prima dell'incidente e non avere potuto più percepire in seguito, implicassero lo svolgimento, durante i turni o durante la notte, di sforzi fisici intensi, non essendo affatto automatico che turno o lavoro notturno implichino necessariamente sforzi fisici intensi.
6.2 E comunque, volendo dare per accertato che, in conseguenza delle lesioni derivate dal sinistro, il è stato costretto a mutare Pt_1 mansioni e che dette mansioni non consentivano più di percepire delle indennità connesse a sforzi fisici intensi in precedenza percepite dallo stesso, non è stata fornita dall'appellante adeguata prova in ordine all'asserito danno patrimoniale che da ciò sarebbe derivato.
Premesso che è rimasto del tutto indimostrato che l'appellante avrebbe potuto aspirare a posizioni lavorative meglio retribuite, va ricordato che in materia di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa deve procedersi ad una separata quantificazione, in relazione al momento in cui avviene la liquidazione: del lucro cessante da contrazione del reddito, già verificatosi e, dunque, presente, oggetto di ordinario giudizio di accertamento del danno concretamente subito dal danneggiato, al quale deve debitamente applicarsi rivalutazione monetaria dal sinistro alla liquidazione;
e del lucro cessante futuro, in considerazione degli anni lavorativi sino alla data del pensionamento, oggetto di accertamento prognostico, al quale deve al contrario applicarsi un tasso di sconto per i danni futuri in considerazione della corresponsione anticipata della loro liquidazione, secondo il criterio della cd. capitalizzazione (ex multis
Cassazione civile, sez. III, sent. n. 2463/ 2020).
Nel caso di specie, l'appellante ha affermato di aver sofferto una diminuzione della propria capacità lavorativa in conseguenza delle lesioni complessivamente sofferte e di essere stato adibito a mansioni retribuite in misura inferiore a quelle svolte in precedenza, allegando le sole buste paga relative all'anno 2012 e agli otto mesi precedenti al sinistro e le buste paga relative agli anni successivi fino a maggio 2016, depositando un prospetto di riepilogo dei decrementi sulle retribuzioni annuali asseritamente derivanti dal mancato conseguimento delle indennità di turno e di lavoro notturno.
Rileva la Corte che, inspiegabilmente, non risultano allegate le dichiarazioni dei redditi relative al triennio antecedente all'evento di danno, fonte necessaria onde desumerne il reddito medio del danneggiato, da parametrarsi con i redditi percepiti successivamente al sinistro, non pagina 10 di 12 potendosi conseguentemente ritenere provata un'effettiva contrazione del reddito in conseguenza della lesione invalidante. Neppure risultano debitamente allegate le dichiarazioni dei redditi dalla data del sinistro sino alla data odierna. Qualora, infatti, la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita lavorativa futura residua;
ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia: non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione
(Cassazione civile, sez. III, sent. n. 2463/ 2020). Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica già verificatosi al momento della liquidazione non si configura, infatti, come danno futuro ed è soggetto all'ordinario onere di allegazione e prova del danno patrimoniale, non assolto nel caso di specie. Da tanto consegue l'inammissibilità della richiesta c.t.u. contabile in quanto meramente esplorativa e suppletiva dell'omesso adempimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sull'istante. Conclusivamente, nel difetto di prova di un'effettiva contrazione del reddito da lavoro causalmente ascrivibile al sinistro, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere, dunque, rigettata.
7. Conclusivamente, l'appello è solo parzialmente fondato, limitatamente alla non corretta quantificazione del danno non patrimoniale e all'omessa liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese mediche.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'accoglimento parziale dell'appello ne giustifica la compensazione per la metà.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 11 di 12 Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.849/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, pubblicata il 25.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 3484/2015:
1 Condanna e al pagamento, in Controparte_1 CP_3 solido tra loro, in favore di a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale della somma di € 21.586,56, comprensiva di rivalutazione ed interessi in misura legale al maggio 2023, oltre interessi legali da maggio
2023 all'effettivo saldo;
2. Condanna e al pagamento, in Controparte_1 CP_3 solido tra loro, in favore di a titolo di danno Parte_1 patrimoniale della somma di € 3053,72, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo;
3.Condanna e alla refusione delle Controparte_1 CP_3 spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , Parte_1 liquidate in € 4.700,00 oltre accessori di legge, da compensarsi per la metà.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 452 / 2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ursula Masciarri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Città di Castello (PG) – C.so Vittorio Emanuele n. 2 – giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale, dott. con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.Ulisse Bardani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, via Bontempi 1
APPELLATA
e contro
( C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.849/2023, emessa dal
Tribunale di Perugia, pubblicata il 25.05.2023, nella causa iscritta al n.
r. g. 3484/2015, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento pagina 1 di 12 del danno non patrimoniale avanzata dallo stesso nei confronti di CP_3
e per le lesioni riportate in occasione
[...] Controparte_1 di sinistro stradale verificatosi in data 11.09.2013 nel corso del quale veniva investito mentre transitava a piedi.
In data 20.11.2023 si è costituita l'appellata Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
Non si è costituito , che è rimasto contumace. CP_3
Con ordinanza del 22.05.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 18.06.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
2. L'appello, riguardante solo i capi della sentenza inerenti il quantum del risarcimento, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
3.Con il primo motivo di impugnazione l'appellante assume, in primo luogo, che il Giudice di prime cure ha omesso completamente di esprimersi nella sentenza impugnata sulla richiesta formulata da parte attrice in ordine al riesame della quantificazione della invalidità permanente residuata in capo al sig. a seguito del sinistro;
che le contestazioni espresse Pt_1 sulla valorizzazione dell'IP già effettuate in sede di osservazioni alla bozza di CTU, dal CTP di parte attrice, dott. sono state Persona_1 articolate e specifiche e il consulente di parte attrice ha ritenuto adeguata una IP nell'ordine del 14 – 15% anziché quella prospettata dal CTU pari al 12% sulla base delle seguenti valutazioni: - “una lacerazione sottocorticale parietale sinistra parasaggitale di 3 mm di diametro, come emergente da tutti gli accertamenti neuro-radiologici eseguiti sull'attore, non può essere considerata una microlacerazione encefalica e che la presenza di anomalie elettriche, seppur definite “aspecifiche”, devono assumere un loro valore in presenza di un correlato anatomico oggettivo” -; che tali osservazioni sono state reiterate in tutti gli scritti difensivi e rimesse al giudizio del Giudice del procedimento di primo grado, quale
“peritus peritorum”; che la richiesta, pur circostanziata e suffragata da elementi clinici, è stata ingiustificatamente disattesa, in violazione dell'obbligo di una motivazione dettagliata rispetto alla “adesione all'una pagina 2 di 12 o all'altra conclusione”, soprattutto quando sono state sollevate critiche specifiche e puntuali alla consulenza d'ufficio (Cass. 6 maggio 2021 n.
11917).
Sul punto, osserva la Corte che la doglianza è sostanzialmente infondata, posto che se è vero che il primo giudice ha omesso di fare riferimento alle osservazioni del consulente di parte e alla richiesta di rivedere la percentuale di IP, affermando di recepire le risultanze della CTU, comunque non appaiono sussistere valide ragioni per discostarsi da queste ultime. Ed invero, nelle sue osservazioni il CTP dr. ha “obiettato” che una una Per_1 lacerazione sottocorticale parietale sinistra parasaggitale di 3 mm di diametro possa essere considerata una microlacerazione encefalica e che la presenza di anomalie elettriche devono assumere un loro valore in presenza di un correlato anatomico oggettivo, “auspicando” poi un riesame dell'aspetto valutativo del danno biologico nella diversa percentuale del
14/15% ( cfr. Osservazioni in atti). Le obiezioni mosse e la percentuale indicata dal CTP non risultano suffragate da alcun richiamo a criteri di valutazione e barémes qualificati a cui il consulente avrebbe fatto riferimento. Per converso, il Consulente tecnico di Ufficio, dr.ssa Per_2
, nella relazione depositata il 2.02.2022, ha chiarito che “ Le sopra
[...] citate menomazioni, indicative della vis lesiva dell'evento traumatico, sono, lo si ribadisce, ormai stabilizzate e non ulteriormente suscettibili di evoluzione migliorativa;
; le stesse saranno del tutto attendibilmente meritevoli di terapia farmacologica e di specifico supporto specialistico longitudinale, con particolare riferimento alla sfera psichica nei periodi di aggravamento dei disturbi. Tali menomazioni configurano dunque una permanente invalidità per la cui stima sono stati considerati i più qualificati barémes di riferimento et. al. “Guida orientativa CP_4 per la valutazione del danno biologico permanente”, Giuffrè Ed. 2001;;
[...]
, “Guida alla valutazione medico-legale del danno CP_5 CP_6 biologico e dell'invalidità permanente in responsabilità civile e nell'assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie”, Giuffrè Ed.
2002;; E. Ronchi et al. “Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente”, Giuffrè Ed. 2015) nonché, il più recente in uso, “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Giuffrè Ed. 2016.Considerando le voci ivi riportate maggiormente rappresentative della realtà biologica attuale, stante dunque pagina 3 di 12 il quadro clinico obiettivato, i disturbi lamentati dal soggetto e l'iter clinico, si ritiene che i postumi conseguenti all'incidente per cui è causa siano produttivi di una permanente invalidità valutabile nella misura del
12% (dodici per cento) della totale, nel senso di danno biologico”.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze della CTU e avrebbe fatto una erronea applicazione delle Tabelle di Milano.
La prima censura, inerente il fatto che il CTU ha riscontrato una incapacità lavorativa specifica in capo al e che, ciononostante, Pt_1 il primo Giudice, pur condividendo le conclusioni del CTU, non ha risarcito il danno, deve essere trattata congiuntamente al quarto e quinto motivo di impugnazione inerenti il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, che si esamineranno più avanti.
4.1 Quanto all'erronea applicazione delle Tabelle di Milano, le doglianze dell'appellante sono parzialmente fondate.
Ed invero, nella sentenza impugnata il Tribunale, nel fare propria la quantificazione operata dal CTU con riferimento alla inabilita permanente e temporanea, richiama genericamente le tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano e liquida il danno nell'”importo equitativo e omnicomprensivo di euro 35.442, 50 alla data di produzione del danno, dal quale dovrà essere detratto l'importo già versato da ed accettato a Controparte_1 titolo di acconto. Sull'importo netto saranno poi calcolati interessi e rivalutazione monetaria”.
Osserva, la Corte che sul punto effettivamente la motivazione è palesemente carente, in quanto omette del tutto di fornire gli elementi essenziali ad un riscontro della correttezza dei calcoli eseguiti ed alla conformità del procedimento seguito anche ai criteri fissati dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del danno da fatto illecito e da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, con specifico riferimento all'ipotesi, ricorrente nella specie (ove l'attore aveva ricevuto dall'Assicurazione, nel novembre del 2014, un versamento in acconto di euro 18.230,00) del pagamento di acconti.
Tuttavia, deve rilevarsi, che pur imponendosi una integrazione della motivazione nei termini di cui innanzi, nella sostanza la quantificazione pagina 4 di 12 complessiva del danno operata dal primo Giudice non si discosta da quella cui si perviene alla luce dei principi e criteri vigenti in questa materia.
Innanzi tutto, al fine di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto, occorre provvedere alla rivalutazione del credito, si deve cioè trasformare l'importo del credito originario, quantificato con riferimento alla data del fatto, in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale, avvalendosi del coefficiente di rivalutazione elaborato dall'Istat (di norma applicando l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Per la liquidazione del danno c.d. biologico occorre quindi prendere a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano anno 2021 (vigenti alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, che ha avuto già esecuzione con riferimento alle somme ivi stabilite) in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. La liquidazione deve, inoltre, tenere conto del pregiudizio morale allegato da parte attrice e del criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (Cassazione civile sez.
III - 12/07/2023, n. 19922).Nel caso in esame, contrariamente agli assunti dell'appellante ( cfr. atto di citazione di primo grado e il cap.9 delle richieste di prova orale, inammissibile in quanto del tutto generico “ Vero che il sig. dopo l'incidente dell'11 settembre 2013 modificava le Pt_1 sue abitudini di vita e di relazione”) non sono state allegate né provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli dinamico-esistenziali idonee a fondare una personalizzazione in aumento dei suddetti valori tabellari. Il giudice, infatti, può operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico- relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non pagina 5 di 12 ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020). Nel caso di specie, parte attrice ha omesso qualsivoglia allegazione e prova circa eventuali pregiudizi, ulteriori e straordinari, idonei a fondare una variazione in aumento del parametro tabellare in quanto da quest'ultimo non considerati. Le istanze di personalizzazione devono essere, dunque, respinte.
Pertanto, a ristoro dell'invalidità permanente, pari al 12%, sofferta dal danneggiato all'epoca del sinistro di anni 46, devono Parte_1 essere liquidati, con incremento per sofferenza soggettiva ( +28%) €
29.209,00, già considerata la rivalutazione monetaria. A ristoro dell'invalidità transitoria complessivamente sofferta dal danneggiato in conseguenza del medesimo evento di danno, devono essere liquidati €
12.622,50, già considerata la rivalutazione monetaria. Quindi, complessivamente € 41.831,5, già considerata la rivalutazione monetaria.
Da tale somma deve essere sottratta la somma di € 21.639,01 ( € 18.230,00 versata a novembre 2014 rivalutata al maggio 2023), per una somma residua di € 20.192,49, già considerata la rivalutazione monetaria.
Quanto al calcolo degli interessi, riconosciuti dal primo giudice nella misura legale dalla data del fatto, nell'ipotesi in cui sia intervenuto il pagamento di acconti prima della liquidazione, come nel caso in esame, nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano riconosciuti due metodi di scomputo. Secondo una prima metodica, dall'importo rivalutato del credito originario va detratta la somma pagata in acconto, previa sua rivalutazione, per rendere omogenee le due entità, e quindi deve procedersi al calcolo degli interessi, secondo i criteri dettati dalla sentenza n. 1712/95, da computare sull'intero importo dovuto, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso al versamento dell'acconto, e sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto alla data della liquidazione (sent.
n. 6228/94; n. 12452/03). Secondo una diversa metodica, che la Corte ritiene preferibile in ragione della sua maggiore semplicità, si procede invece a devalutare alla data del fatto sia l'acconto che il credito risarcitorio rivalutato, a detrarre il primo dal secondo ed a procedere quindi al computo degli interessi sulla differenza secondo i ridetti criteri (sent. n. 12452/03). pagina 6 di 12 Pertanto, nel caso in esame, dalla somma di € 41.831,50, devalutata alla data del sinistro e pari ad € 34.542,94, deve essere sottratta la somma di
€ 18.230,00 versata a novembre 2014, il cui importo devalutato alla data del sinistro è pari ad € 18.266,53, per una somma residua di € 16.276,41.
Gli interessi nella misura legale saranno, quindi, da computare sull'intero importo dovuto (34.542,94) per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso al versamento dell'acconto sulle somme annualmente rivalutate, e sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato ( 16.276,41) per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto alla data della liquidazione sulle somme annualmente rivalutate, per un importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno, alla data della sentenza di primo grado ( maggio 2023), pari ad € 21.586,56 comprensivo di rivalutazione ed interessi in misura legale.
Come innanzi detto, tale somma comunque si discosta in misura risibile dalla entità complessiva del risarcimento riconosciuto dal primo giudice.
5. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine al risarcimento delle spese mediche e delle spese per gli occhiali da vista.
Il motivo è fondato e va accolto, avendo il primo giudice omesso del tutto di pronunciarsi su detta domanda. Nello specifico, il Consulente medico legale nominato in primo grado, esaminata tutta la documentazione prodotta dall'attore, ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dal Pt_1 per un importo di complessivi € 2783,72, somma alla quale deve essere aggiunta la spesa di € 270,00 per acquisto di occhiali da vista, per un totale di € 3053,72, che gli appellati devono essere condannati a pagare in solido al oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data Pt_1 della domanda all'effettivo saldo.
6.Con il quarto e quinto motivo di impugnazione l'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e della omessa pronuncia sulla richiesta di CTU contabile. Nello specifico si duole dell'omessa valutazione da parte del primo Giudice delle produzioni documentali effettuate, del travisamento delle risultanze della CTU medico-legale e della necessità di una corretta quantificazione del danno a mezzo CTU contabile, non presa in considerazione dal Tribunale con conseguenti ricadute sulla decisione impugnata.
I motivi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni che seguono. pagina 7 di 12 6.1 L'appellante assume che è fuori dubbio il riconoscimento da parte del
CTU di una incapacità lavorativa specifica in capo al (la CTU ha Pt_1 ritenuto “che le infermità derivate dall'evento traumatico abbiano inciso nello svolgimento della mansione lavorativa svolta dal Sig. e che Pt_1 dunque a carico dello stesso sia residuata una incapacità lavorativa specifica”,cfr pag 32 relazione di consulenza), anche se non ha non proceduto ad una quantificazione della stessa, né comparandola alla percentuale di IP né in altri termini.
Ebbene, deve premettersi il principio, concordemente enunciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui il grado di invalidità determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tantomeno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica (ex multis, Corte di Cass., sez. III, sent. n. 14517/2015), ma deve essere specificatamente accertato, caso per caso, che l'istante svolgesse un'attività produttiva di reddito, che la lesione invalidante abbia effettivamente pregiudicato la precipua capacità lavorativa dell'istante, che il reddito concretamente percepito sia diminuito o radicalmente venuto meno in conseguenza dell'evento lesivo.
Pertanto, il grado di riduzione della capacità lavorativa specifica non è necessariamente proporzionale al grado di invalidità permanente riportata dal soggetto danneggiato, variando piuttosto in ragione dell'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato e dell'effettivo pregiudizio patrimoniale che dall'invalidità sia derivato e possa derivare a suddetta attività lavorativa.
Nel caso di specie è opportuno richiamare quanto affermato dal CTU nella relazione di consulenza, allorchè ha affermato “Relativamente alla capacità lavorativa specifica, è da rilevare che, sulla base di quanto riferito dal
Sig. egli prima dell'incidente per cui è causa lavorava presso Pt_1
l'azienda Aboca come operaio con qualifica di capo-turno e con mansione di caldaista presso il reparto estratti;
dopo suddetto evento traumatico, per quanto riferito, ha continuato a lavorare presso suddetta azienda, ma è stato trasferito presso l'archivio e dunque deputato a mansione diversa rispetto a quella antecedentemente svolta e per la quale non sono previsti turni notturni, ma comunque confacente al percorso formativo esperenziale del soggetto, diplomato presso l'Istituto Professionale e operaio presso suddetta Azienda dal 2008. Posto quanto riferito dal soggetto, dalla documentazione in atti risulta che il Sig. è operaio A1 – Pt_1 pagina 8 di 12 specializzato super – con mansione di caldaista, ma non emerge chiaramente il cambio mansione asseritamente conseguito dopo l'evento traumatico.
Risultano infatti documentalmente comprovate diverse visite periodiche a cui il Sig. è stato sottoposto dal medico competente della propria Pt_1
Azienda ove il reparto e la mansione ivi riportati non si modificano sostanzialmente nel corso del tempo. Risulta inoltre che il suddetto sanitario in occasione delle visite effettuate prima dell'evento per cui è causa, dunque nel giugno 2012 e nel giugno 2013, esprimeva un giudizio di idoneità alla mansione specifica, ma con prescrizione di usare otoprotettori idonei;
in occasione della visita del novembre 2013, dunque immediatamente dopo il trauma, il suddetto sanitario reiterava la precedente prescrizione mentre alle visite effettuate nei tre anni successivi all'incidente (2014, 2015 e 2016), pur giudicando sempre idoneo il Sig. alla mansione specifica, poneva ulteriori e diverse Pt_1 limitazioni: “... uso di otoprotettori idonei… Evitare sforzi fisici intensi e mansioni che richiedano intenso sforzo psicofisico”. Nelle determinazioni del medico competente si ritiene che siano state decisive le ripercussioni sul piano psichico derivanti dall'incidente, pur avendo avuto un ruolo non trascurabile anche il preesistente quadro di spondiloartrosi con protrusioni discali multiple a carico del rachide cervicale e dorso- lombare, il cui correlato clinico è stato attendibilmente slatentizzato dall'evento traumatico del 11.09.2013.In sostanza si ritiene che le infermità derivate dall'evento traumatico abbiano inciso nello svolgimento della mansione lavorativa svolta dal Sig. e che dunque a carico Pt_1 dello stesso sia residuata una incapacità lavorativa specifica.”
Effettivamente, deve in primo luogo rilevarsi che l'assegnazione dell'appellante ad una mansione diversa, in particolare a quella di archivista, non sembra emergere da alcuno dei documenti versati in atti, né il capitolo di prova orale richiesto e non ammesso risulta sufficientemente specifico sul punto (Cap.11: Vero che al sigor dopo l'incidente Pt_1 dell'11.09.2013 venivano cambiate le mansioni lavorative sino ad allora svolte presso Aboca Spa Società Agricola?”).Inoltre, deve rilevarsi che se
è vero che il medico dell'Azienda, nel giudicare il idoneo alla Pt_1 mansione specifica anche dopo l'incidente ( quale mansione?), prescriveva di evitare sforzi fisici intensi e mansioni che richiedono intenso sforzo psico-fisico, nulla risulta circa il fatto che le indennità di turno o le indennità di lavoro notturno, che l'appellante afferma avere percepito pagina 9 di 12 prima dell'incidente e non avere potuto più percepire in seguito, implicassero lo svolgimento, durante i turni o durante la notte, di sforzi fisici intensi, non essendo affatto automatico che turno o lavoro notturno implichino necessariamente sforzi fisici intensi.
6.2 E comunque, volendo dare per accertato che, in conseguenza delle lesioni derivate dal sinistro, il è stato costretto a mutare Pt_1 mansioni e che dette mansioni non consentivano più di percepire delle indennità connesse a sforzi fisici intensi in precedenza percepite dallo stesso, non è stata fornita dall'appellante adeguata prova in ordine all'asserito danno patrimoniale che da ciò sarebbe derivato.
Premesso che è rimasto del tutto indimostrato che l'appellante avrebbe potuto aspirare a posizioni lavorative meglio retribuite, va ricordato che in materia di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa deve procedersi ad una separata quantificazione, in relazione al momento in cui avviene la liquidazione: del lucro cessante da contrazione del reddito, già verificatosi e, dunque, presente, oggetto di ordinario giudizio di accertamento del danno concretamente subito dal danneggiato, al quale deve debitamente applicarsi rivalutazione monetaria dal sinistro alla liquidazione;
e del lucro cessante futuro, in considerazione degli anni lavorativi sino alla data del pensionamento, oggetto di accertamento prognostico, al quale deve al contrario applicarsi un tasso di sconto per i danni futuri in considerazione della corresponsione anticipata della loro liquidazione, secondo il criterio della cd. capitalizzazione (ex multis
Cassazione civile, sez. III, sent. n. 2463/ 2020).
Nel caso di specie, l'appellante ha affermato di aver sofferto una diminuzione della propria capacità lavorativa in conseguenza delle lesioni complessivamente sofferte e di essere stato adibito a mansioni retribuite in misura inferiore a quelle svolte in precedenza, allegando le sole buste paga relative all'anno 2012 e agli otto mesi precedenti al sinistro e le buste paga relative agli anni successivi fino a maggio 2016, depositando un prospetto di riepilogo dei decrementi sulle retribuzioni annuali asseritamente derivanti dal mancato conseguimento delle indennità di turno e di lavoro notturno.
Rileva la Corte che, inspiegabilmente, non risultano allegate le dichiarazioni dei redditi relative al triennio antecedente all'evento di danno, fonte necessaria onde desumerne il reddito medio del danneggiato, da parametrarsi con i redditi percepiti successivamente al sinistro, non pagina 10 di 12 potendosi conseguentemente ritenere provata un'effettiva contrazione del reddito in conseguenza della lesione invalidante. Neppure risultano debitamente allegate le dichiarazioni dei redditi dalla data del sinistro sino alla data odierna. Qualora, infatti, la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita lavorativa futura residua;
ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia: non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione
(Cassazione civile, sez. III, sent. n. 2463/ 2020). Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica già verificatosi al momento della liquidazione non si configura, infatti, come danno futuro ed è soggetto all'ordinario onere di allegazione e prova del danno patrimoniale, non assolto nel caso di specie. Da tanto consegue l'inammissibilità della richiesta c.t.u. contabile in quanto meramente esplorativa e suppletiva dell'omesso adempimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sull'istante. Conclusivamente, nel difetto di prova di un'effettiva contrazione del reddito da lavoro causalmente ascrivibile al sinistro, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere, dunque, rigettata.
7. Conclusivamente, l'appello è solo parzialmente fondato, limitatamente alla non corretta quantificazione del danno non patrimoniale e all'omessa liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese mediche.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'accoglimento parziale dell'appello ne giustifica la compensazione per la metà.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 11 di 12 Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.849/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, pubblicata il 25.05.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 3484/2015:
1 Condanna e al pagamento, in Controparte_1 CP_3 solido tra loro, in favore di a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale della somma di € 21.586,56, comprensiva di rivalutazione ed interessi in misura legale al maggio 2023, oltre interessi legali da maggio
2023 all'effettivo saldo;
2. Condanna e al pagamento, in Controparte_1 CP_3 solido tra loro, in favore di a titolo di danno Parte_1 patrimoniale della somma di € 3053,72, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo;
3.Condanna e alla refusione delle Controparte_1 CP_3 spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , Parte_1 liquidate in € 4.700,00 oltre accessori di legge, da compensarsi per la metà.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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