Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9973/2022 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel. est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 20.12.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 9973/2022 V.G. pendente tra
Parte_1
( c.f. c.f. ) C.F._1
Amministratore di sostegno di
Parte_2
Difensore: avv. Maria Luisa Lazzarini
Domicilio eletto: Genova C.so Podestà 8/5 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Federico Cinquegrana
Domicilio eletto: Genova via Fieschi 10/1 presso il difensore
CONCLUSIONI:
tutte le parti: come da note sostitutive dell'udienza del 12.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso ex art. 250 c.c. , nella propria qualità di amministratore Parte_1 di sostegno del figlio autorizzata al giudizio con decreto Parte_2
10.9.2021 del giudice tutelare, allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza che dall'unione del figlio con in data 7.4.2021 era Persona_1 nata;
che tra il figlio e la convenuta vi era una Persona_2 stabile relazione sentimentale che la donna aveva immediatamente interrotto subito la nascita della bambina e, su tali premesse, chiedeva accertarsi che la minore è GL del ricorrente e ordinarsi all'ufficiale di stato civile del comune di Genova di procedere alla relative annotazioni sull'atto di nascita, con attribuzione del cognome paterno. Con vittoria delle spese.
Con decreto in data 13.1.2023 veniva fissato alla madre termine di 30 giorni per opporsi al riconoscimento
Con sentenza non definitiva n. 26/2023 il Tribunale di Genova, preso atto della mancata opposizione della madre:
- Dichiarava la paternità del ricorrente ordinando le prescritte annotazioni anagrafiche
- Delegava i servizi sociali alla esecuzione di osservazione sui genitori nonché a predisporre un programma di incontri assistiti padre GL
( da ora anche la resistente o la madre ) si Persona_3 costituiva mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza, non contestava ed anzi riconosceva la paternità del ricorrente ma, in considerazione delle sue problematiche neuropsichiatriche, riteneva che il padre non fosse idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale e per tale motivo chiedeva: l'affidamento esclusivo della GL, la esclusione delle frequentazioni padre GL o, in subordine, la esecuzione degli incontri in forma protetta, la previsione di un obbligo di mantenimento a carico del padre in misura pari ad euro 300, 00 mensili oltre alla sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%..
Con successivo decreto non definitivo del 29.12.2023 il Tribunale:
- Disponeva incontri protetti tra padre e GL
- Poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 100, 00 nonché di contribuire al 50% delle spese straordnarie
- Disponeva nuova osservazione delle parti
Con relazione in data 3.5.2024 i servizi sociali relazionavano in merito all'andamento degli incontri protetti in modo sostanzialmente positivo, ancorchè il padre lamentasse una certa ripetitività delle attività programmate che, a suo dire, porterebbe la minore ad annoiarsi;
diverso e più ottimista invece il giudizio dei servizi: “ ha sempre Per_4 partecipato positivamente all'incontro e ha instaurato una buona relazione con le educatrici;
non emergono criticità particolari né nel distacco dalla figura paterna che la accompagna ( la madre o la nonna materna ), n è nella fase conclusiva dell'incontro, al momento del saluto col padre. si Per_4 è dimostrata da subito a proprio agio e divertita della presenza del padre, che è risulta to scherzoso e giocherellone. Le educatrici sottolineano come la bambina lo ricerchi per giocare nel contesto dell'incontro e che questo comportamento si è mantenuto in tutti gli incontri fatti “.
Malgrado ciò l'inizio degli incontri col padre è comunque stato di forte impatto emotivo per la bambina come rilevato, non solo da parte della madre, ma anche dalle stesse insegnanti del nido che: “…hanno notato in concomitanza con l'avvio degli incontri l'insorgenza di alcune difficoltà da parte della bambina nell'addormentamento, nel distacco dalla madre e regressione rispetto ad alcune autonomie acquisite “.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2024 il giudice disponeva nuovo periodo di osservazione e monitoraggio e fissava l'udienza cartolare del 12.12.2024 per le richieste conclusive delle parti
Quanto alla figura del padre veniva acquisita certificazione 23.11.2024 del centro salute mentale Corso Paganini della Asl 3 da cui si evidenzia che lo stesso, in considerazione della seria patologia riportata ( disturbo bipolare dell'umore con episodi maniacali con sintomi psicotici ) è attualmente inserito all'interno di comunità terapeutica dove, al momento, l'uomo si mantiene tranquillo e segue con sufficiente convinzione il percorso terapeutico. In queste condizioni, ed anche per le crisi acute che hanno preceduto il ricovero, gli incontri con la GL si sono molto diradati. Sia i servizi che il consultorio, pur ritenendo opportuno il proseguimento degli incontri in forma protetta per mantenere in essere la relazione affettiva, evidenziano l'incapacità del padre, a causa della sua patologia, all'esercizio delle funzioni genitoriali sottolineando come l'uomo, se può essere per brevi periodi, un compagno di giochi, per le sue difficoltà di organizzazione del pensiero e di autoregolazione emotiva e comportamentale è in grado oggi, e difficilmente potrà esserlo in futuro, idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il consultorio suggerisce in particolare di mantenere gli incontri in forma protetta anche per ridurre il rischio di vissuti abbandonici in relazione alla figura paterna.
Con riferimento alla figura materna viene segnalato come la minore appaia adeguatamente curata dalla madre e come, anche in ambito scolastico, la bambina venga apprezzata come in linea con le tappe dello sviluppo, e si manifesti come socievole e serena. Vengono tuttavia segnalati profili di immaturità della madre con particolare riferimento all'autonomia rispetto al proprio nucleo familiare anche con riferimento alla gestione delle problematiche relative alla minore. I servizi segnalano come la madre abbia comunque necessità di sostegno.
I servizi segnalano altresì una forte conflittualità tra le famiglie dei genitori della minore.
Con le note sostitutive di udienza mentre il difensore della resistente ha sostanzialmente riproposto le originarie conclusioni il difensore del ricorrente ha concluso per una prosecuzione del monitoraggio e degli incontri protetti.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione: la grave patologia neuropsichiatrica sofferta dal padre non è purtroppo risolvibile in tempi ragionevolmente brevi né, quindi, può prevedersi una evoluzione della capacità del nell'esercizio delle funzioni genitoriali e nel rapportarsi con la Parte_2 necessaria maturità alla GL.
In questa situazione è indubbio che non sussistano le condizioni per affidare la minore al padre essendo egli privo di una adeguata capacità di organizzazione del pensiero e di gestione delle emozioni e dei comportamenti e quindi dei requisiti psichici minimi per l'esercizio della funzione genitoriale. Così il consultorio nella relazione 29.11.2024:
“ Il sig. fatica a ricostruire la propria storia che appare confusa sia cronologicamente che Pt_2 nei dettagli affettivi e relazionali. Si evince una grande difficoltà di organizzazione del pensiero e degli stati emotivi. Verso la GL ha un grande affetto ma non è in grado di entrare in alcun aspetto del ruolo genitoriale per via di un quadro psicolpatologico e cognitivo che impatta fortemente nel funzionamento del sé ( identità e auto-direzionalità ) e nel funzionamento interpersonale ( empatia e intimità ). A livello di identità presenta una scarsa definizione dei confini e tende a iperidentificarsi negli altri;
a livello di autodirezionalità vi è scarsa differenziazione tra pensieri e azioni;
la capacità di stabilire obiettivi è compromessa ponendosi obiettivi irrealistici o incoerenti;
a livello di empatia è ipersintonizzato sull'esperienza degli altri ma solo se percepita rilevante per il proprio sé; è scarsa la capacità di comprendere le esperienze altrui e considerare prospettive alternative ed è inconsapevole degli effetti sugli altri del proprio comportamento;
a livello di intimità è capace di formare legami ma superficiali e le relazioni intime sono prevalentemente basate sul soddisfare bisogni autoregolatori con l'aspettativa irrealistica comprensione da parte degli altri “.
Quanto alla madre non possono esservi dubbi circa la sua idoneità ad occuparsi degli aspetti materiali e dell'ordinaria amministrazione della GL: la bimba, curata nella persona e seguita dalla madre anche dal punto di vista affettivo, si dimostra in linea con le tappe dello sviluppo, socievole e serena. Vengono però segnalati profili di fragilità che, secondo i servizi, rendono la madre ancora bisognosa di sostegno nell'esercizio della genitorialità. In particolare secondo la ricostruzione del consultorio la madre non si è ancora affrancata dal proprio ruolo di GL e tende a replicare, senza sufficiente autonomia critica, il modello di educazione ricevuto;
ella, inoltre, sembra incapace di riflettere sulle problematiche derivanti dalle richieste legittime del padre e della sua famiglia: “ …ricostruisce la propria storia personale in modo molto concreto e scarno ( pochi eventi e poco significativi ), con una narrazione coerente ma molto povera di dettagli affettivi e relazionali. Nella descrizione emerge che è ancora molto coinvolta nel ruolo di GL rispetto ai suoi genitori;
l'assunzione del ruolo di madre si evidenzia più sul piano concreto e affettivo che sul piano relazionale. Rispetto alla GL vi è un forte investimento affettivo ma con caratteristiche di eccessiva simmetria ed una assunzione di responsabilità eccessivamente condivisa con i propri genitori. In particolare si sottolinea la scarsa attivazione della funzione riflessiva rispetto ai compiti di genitorialità che vengono svolti ripetendo il modello ricevuto ( in particolare tende a ripetere acriticamente l'iperprotezione ) senza una rielaborazione contestualizzata alla situazione di . Un altro elemento da segnalare è l'atteggiamento passivo e remissivo con Per_4 cui…affronta la situazione. Tale atteggiamento, nell'osservazione della genitorialità emerge prevalentemente nell'incapacità di riflettere in merito agli effetti sulla minore dell'attuazione delle richieste del sig. ( riconoscimento della paternità, inserimento della zia degli incontri Parte_2 protetti ) e nella incapacità di prendere attivamente una posizione a tutela della stessa “.
.Le criticità segnalate trovano riscontro anche nella vicenda della gravidanza che la donna ha ricercato per assecondare “…un forte desiderio di maternità vissuto e portato in una modalità autoreferenziale priva di capacità di giudizio in merito alle reali capacità del compagno
“
Se dunque la madre è idonea a fungere da collocataria della GL e a gestirla per l'ordinaria amministrazione appare evidente come invece debba essere seriamente supportata nell'esercizio della genitorialità in relazione a tutte le scelte e valutazioni che trascendano l'ordinario; tanto più che la bambina ha comunque diritto a mantenere rapporti significativi con i parenti da parte di padre ( art. 315 bis comma secondo c.c. ) e nell'impossibilità che tali rapporti siano intrattenuti con la mediazione del padre stesso ed in considerazione dei conflittuali rapporti tra i nuclei familiari allargati ( in realtà, come segnalato dagli stessi servizi, il conflitto più che tra i genitori è tra i due nuclei familiari di cui i figli – genitori, a causa della reciproca immaturità, tendono ad assorbire acriticamente le istanze ), tali rapporti non potranno che svilupparsi tramite i servizi sociali.
Ritiene pertanto il collegio che la minore, pur collocata presso l'abitazione della madre, debba essere affidata ai servizi sociali che, con la necessaria gradualità, e dapprima in forma protetta, dovranno favorirne la frequentazione, oltre che con la figura paterna, anche con i parenti di ramo paterno.
Quanto agli aspetti di carattere economico, restando immutate le condizioni, non possono che confermarsi le condizioni di cui al decreto provvisorio 29.12.2023 dove così veniva motivato: “ Quanto agli aspetti economici , tenuto conto delle esigenze medie di una minore dell'età di ( nata il [...] ) e delle modestissime capacità economiche paterne come Per_4 documentate in la ricorrente ( dichiarazioni e rendiconto dell'ADS al Giudice Tutelare ), risulta congruo determinare il contributo paterno al mantenimento ordinario della GL minore in euro 100, 00 mensili…”.
Stante la reciprocità della soccombenza le spese devono essere compensate
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
Dispone l'affidamento della GL minore delle parti al servizio sociale competente per territorio (ATS 41) per la durata di mesi 24
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e per l'effetto,
Dispone
a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso l'abitazione materna b) che il servizio sociale affidatario può direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone che i servizi affidatari procedano ad organizzare incontri protetti tra la minore ed il padre e, autonomamente da questi, con i parenti di lato paterno provvedendo alla relativa liberalizzazione se ritenuto opportuno nell'interesse esclusivo della minore
Dispone che i servizi affidatari relazionino al giudice tutelare presso il Tribunale di Genova ogni sei mesi
Pone a carico di 'obbligo di corrispondere a Parte_2 Persona_3
, a titolo di contributo al mantenimento della GL, entro il giorno cinque di ogni
[...] mese, la somma di euro 100, 00 mensile, con rivalutazione annuale Istat
Dispone le spese straordinarie relative alla minore siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
ai fini della relativa individuazione e regolamentazione si richiama il verbale della riunione 15.9.2016 ex art. 47 ord. giud. della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
Spese compensate
EFFICACIA IMMEDIATA
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 20.12.2024. Si comunichi:
- Alle parti
- Al servizi sociali affidatari ATS 41
- All'ufficio del giudice tutelare
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini