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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, in funzione di giudice di appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 3362 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2022
Promossa da n.14/05/1962 a PA AN (BN) con Avv. Parte_1
IACOVIELLO LUCIANO Parte_2
( ) piazza Bissolati 82100 Benevento C.F._1
Italia;
contro n. 26/05/1962 CP_1
Avente ad
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) - Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento N. 379/2022 Cron.
1658/2022, emessa il 15.03.2022 nel procedimento iscritto al
R.G. 1069/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la sentenza in epigrafe e lamentandone l'erroneità ed ingiustizia ne chiedeva la riforma.
Non si costituiva la parte appellata.
La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta, sulle conclusioni in atti, è stata assegnata a sentenza e decisa.
Si controverte nel presente giudizio d ell'esecuzione da parte dell'appellate di lavori edili presso il fabbricato della convenuta e del conseguente pagamento degli stessi. All'esito del giudizio di primo grado il giudice di pace accoglieva solo parzialmente la domanda, disattendendola in parte . Si duole parte appellante della decisione di primo Parte_1
grado proponendo diversi motivi di gravame: mancato accoglimento della domanda con condanna di parte convenuta al pagamento di quanto richiesto, € 4.880,00, piuttosto che di quanto accertato dal ctu, € 4.000,54; mancato riconoscimento degli interessi ex Dlgs 231/02; mancato riconoscimento dell'IVA al 22%; mancata condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
L'appello è parzialmente fondato. Per quanto concerne il corrispettivo dovuto dalla committente il G iudice di pace si è attenuto alle risultanze della ctu dalle quali emergevano in modo chiaro, certo, i lavori effettivamente eseguiti e quindi il corrispettivo spettante all'appaltatore. Non sono stati esplicitati specifici motivi di censura che possano far diversamente valutare in questa sede. Per quanto concerne il saggio degli interessi va osser vato che la decisione del primo giudice è corretta per quanto afferma che gli interessi di cui ex Dlgs 231/02 sono dovuti solo per le transazioni commerciali. Il decreto legislativo n. 231 del 2002 ha introdotto, per il caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali, una particolare forma di interessi, i cosiddetti interessi moratori.
Si tratta di una disciplina che prevede un termine di pagamento più breve e un interesse più elevato del saggio di interesse legale in modo che sia satisfattivo per il creditore. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, per transazioni commerciali si intendono i contratti comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni comportanti - in via esclusiva o prevalente - la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un prezzo. La detta nozione di transazione commerciale di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato, ma si deve trattare sempre di un contratto stipulato tra due imprese( Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n.5803). Nel caso di specie non trattasi di “transazione commerciale”, non essendovi rapporto tra imprenditori.
Parte appellante ha invocato in questa sede gli interessi ex art. 1284 comma quarto c.c., ma trattasi di domanda nu ova non esaminabile in questa sede di g ravame.
Ha chiesto, infine, il riconoscimento dell'IVA al 22% sugli importi dovutigli a fronte di quella riconosciuta dal primo giudice, sulla base della consulenza, del 10%. La questione è stata oggetto di discussione delle parti già in sede di consulenza e in quella sede il ctu affermava, così come effettivamente è secondo le disposizioni in materia, che l'IVA dovuta era del 10% trattandosi di lavori di manutenzione- ristrutturazione di un'abitazione. Pur tuttavia, perché possa essere riconosciuta l'agevolazione, il committente deve consegnare all'impresa esecutrice la documentazione necessaria e tra questa almeno un'autocertificazione del diritto all'applicazione dell'IVA agevolata e non avendo la parte convenuta dato prova della produzione o consegna di tale documentazione e ciò a maggiore ragione a fronte della espressa contestazione di controparte della mancata consegna della documentazione, l'IVA è dovuta nella misura del 22% ed in tal senso va riformata la sentenza.
Infine, in ordine alla responsabilità aggravata. L'art. 96 c.p.c. , al comma 1, stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio. La condanna per responsabilità aggravata o lite temeraria presuppone, dunque un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza;
un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente;
il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. Nel caso sottoposto all'esame del primo giudice la parte attrice, odierna appellante, vedeva solo parzialmente accolta la propria domanda, per cui è da escludersi la sussistenza di dolo o colpa grave o mala fede della parte convenuta e da ciò anche l'infondatezza della stessa domanda proposta in questa sede di gravame. D'altro canto il Barone non ha provato e neanche allegato un danno in concreto.
Il prevalente rigetto dell'appello, con accoglimento di uno solo dei motivi, costituisce giusto motivo per la compe nsazione per
¾ delle spese di lite. Valore della causa per come accolta la domanda, fino a 1.100,00 euro, considerate le attività effettivamente svolte, valori medi € 462,00, compensate per
¾, si liquidano euro 115,50, oltre accessori di legge, se dovuti oltre ¼ del cu.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento dell' IVA al 22% sul corrispettivo CP_1
dovuto all'impresa ; rigetta per il resto l'appello; compensa per ¾ le spese di lite e condanna l'appellata al pagamento del residuo quarto , liquidato questo in euro
115,50, oltre accessori di legge, se dovuti ed oltre ¼ del cu, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Benevento il 20/03/2025 Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)