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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 10062/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10062 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa IA Capua Vetere (CE) alla Via Convento delle Grazie n. 2, presso lo studio dell'Avv. Concetta Gentili (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._2
in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Casaluce (CE) alla Via Dante n. 17, presso lo studio degli Avv.ti Dario
Mezzacapo (c.f. , UI Vitale (c.f. ) e Nicola Basile C.F._4 C.F._5
(c.f. ), che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti C.F._6
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 15 CONCLUSIONI: Come da verbali ed atti di causa.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 29.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 17.11.2023, la ricorrente premetteva: Parte_1
-di aver contratto matrimonio concordatario con in data 05.11.2011 in TR Controparte_1
TA (CE) - in regime di separazione dei beni - e che dall'unione erano nati tre figli: UI (il
07.03.2012), (il 14.10.2013) e IA (il 14.05.2022); ER
-che era casalinga e si era da sempre dedicata alla cura della casa e dei figli, mentre il resistente svolgeva l'attività di carpentiere percependo un reddito mensile di circa euro 2.000,00;
-che negli ultimi anni di matrimonio la relazione coniugale era stata compromessa da numerosi episodi di violenza fisica e verbale posti in essere a suo danno dal SS il quale aveva inflitto alla moglie percosse, minacce, lancio di oggetti e persino IGarette spente sul corpo, spesso per futili motivi e anche alla presenza dei figli minori;
-che tali soprusi - inizialmente non denunciati per timore - l'avevano infine indotta a sporgere delle denunce ai Carabinieri;
-che a seguito di tali denunce il Tribunale di Napoli Nord emetteva in data 02.11.2023 nei confronti del
SS ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di maltrattamenti in famiglia, con conseguente sua detenzione presso il carcere di Santa IA Capua
Vetere;
-che successivamente all'arresto del SS aveva ricevuto minacce anche dalla suocera e dalla cognata, tanto da sporgere denuncia anche nei loro confronti in data 08.11.2023;
-che il SS intratteneva altresì continue relazioni extraconiugali;
-che i figli UI e manifestavano disagio a causa delle violenze verbali e fisiche a cui avevano ER
assistito e che anche la ricorrente, a causa dei maltrattamenti, soffriva di una sindrome ansioso- depressiva per cui necessitava di supporto psicologico presso un centro antiviolenza.
Chiedeva pertanto:
“In via preliminare e urgente, procedere all'ascolto del figlio minore UI di anni 11, procedere alla nomina di una figura professionale competente al fine di avviare i figli UI e verso un ER
percorso di sostegno psicologico nonché alla nomina dei Servizi Sociali competenti per territorio al fine di avviare un percorso, per il resistente, di sostegno e rafforzamento della responsabilità genitoriale;
pagina 2 di 15 Nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e in relazione al Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario celebrato presso il Comune di TR TA il giorno 05/11/2021, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 48, P. 2, S. A, anno 2011;
2. Dichiarare la separazione addebitabile al IG. per il comportamento infedele Controparte_1
nonché per le aggressioni fisiche e verbali di cui si è reso autore in danno della IG.ra
[...]
ed in presenza dei figli minori;
Parte_1
3. Affidare i figli minori in modo esclusivo alla IG.ra . Disporre la residenza Parte_1
abituale della prole presso la casa familiare in TR TA (CE) alla via Diaz 1, con collocamento prevalente presso la madre;
Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori siano assunte dalla ricorrente in autonomia tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Assegnare la casa familiare sita in TR TA alla via Diaz 1 alla ricorrente, con ogni arredo
e pertinenza.
5. Disporre che gli incontri del IG. coi figli minori, siano effettuati solo in ambiente protetto CP_1
e secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali competenti all'esito del percorso di rafforzamento della responsabilità genitoriale e solo qualora non siano pregiudizievoli per i minori;
6. Disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento alla IG.ra , dell'importo di euro 1.200,00 mensili (€ 400,00 per Parte_1
ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
7. Disporre che l'assegno unico, attualmente riscosso dal , sia interamente percepito dalla CP_1
IG.ra ; Parte_1
8. Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 nell'interesse della prole, determinate secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord, previo accordo e previamente documentate.
9. Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di , Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
10. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TR TA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
pagina 3 di 15 Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 25.01.2024 il resistente il quale, Controparte_1
pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, negando le accuse di violenza e infedeltà e attribuendo le cause del conflitto coniugale al carattere provocatorio della moglie e ai dubbi di tradimento. Sosteneva di aver avuto sempre un ottimo rapporto con i figli e di aver costantemente provveduto al loro sostentamento e a quello della moglie, la quale non aveva mai voluto lavorare. Precisava inoltre di trovarsi in stato di custodia cautelare presso il Carcere di Santa
IA Capua Vetere e che in precedenza lavorava come carpentiere con una retribuzione di circa euro
1.700,00 mensili.
Chiedeva:
“1) Pronunciare la separazione dei coniugi e ordinando alla Controparte_1 Parte_1
cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della successiva sentenza e il suo passaggio in giudicato presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR TA per le incombenze di legge;
2) Disporre l'affidamento congiunto dei tre figli minori UI, e IA con collocazione ER
privilegiata presso la casa coniugale con la madre in TR TA alla via Diaz n. 1, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
3) Disporre a carico del IG. l'obbligo di versare un importo mensile per il Controparte_1 mantenimento dei 3 figli nella misura di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) con vincolo di destinazione, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
4) Prevedere il diritto di visita tra il padre e i figli minori presso la Casa Circondariale di Santa IA
Capua Vetere nei giorni consentiti e telefonate negli orari consentiti al fine di preservare il rapporto padre e figlio e il diritto alla bigenitorialità, con previsione, lasciata all'Autorità del Tribunale Adito di stilare un calendario di incontri padre e figlio per quando il padre verrà liberato dalla custodia cautelare.
5) Prevedere se indispensabile la nomina di un Curatore dei minori.
6) Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.”
Con le proprie memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. il resistente riferiva di aver ottenuto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico da espiarsi in Cesena (FC) in Corso Garibaldi n. 81.
All'udienza del 27.02.2024 fissata per la comparizione personale delle parti - esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione - il Giudice procedeva all'audizione delle parti.
La ricorrente dichiarava di essere casalinga e di vivere con i tre figli minori;
che il marito si trovava agli arresti domiciliari a Cesena per maltrattamenti in famiglia;
che non era fisicamente violento con i pagina 4 di 15 figli ma che i minori avevano assistito a numerose violenze da lui perpetrate nei suoi confronti;
di non ricevere alcun contributo economico dal marito e di percepire il 50% dell'assegno unico;
di aver interrotto, dopo la denuncia, i contatti tra il padre e i figli a causa degli atteggiamenti di quest'ultimo; riferiva infine, oltre episodi di violenza fisica, anche l'infedeltà del marito.
Il resistente dichiarava invece di trovarsi agli arresti domiciliari a Cesena;
di voler riprendere i contatti con i figli, che non sentiva da oltre quattro mesi;
che prima dell'arresto lavorava come operaio edile e il suo datore di lavoro gli aveva trovato un alloggio a Cesena per permettergli di lavorare lì, in attesa dei permessi necessari;
di non essere mai stato violento con la moglie, riferendo solo normali litigi familiari;
accusava infine la moglie di essere stata violenta con i figli perché disobbedienti.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa il
28.02.2024, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente al fine di abitarla con i figli;
disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre e sospendeva il diritto di visita del padre;
disponeva che i SS di TR TA redigessero relazione socio-ambientale sul nucleo familiare della ricorrente e sui rapporti del padre con i minori;
disponeva a carico del SS la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile di euro 420,00 per il mantenimento dei tre figli (euro 140,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
ammetteva infine la prova per testi e rinviava il processo per l'audizione del minore UI.
All'udienza del 26.04.2024 veniva ascoltato il minore (nato il [...]), il quale Persona_2
dichiarava di vivere a casa con la madre e i fratelli e di trovarsi bene in quel contesto;
di non avere contatti con il padre da quando la madre lo aveva denunciato;
di non voler vedere il padre perché era violento verso la madre;
che lui e i suoi fratelli ora erano tranquilli rispetto al periodo in cui il padre conviveva con loro.
All'esito dell'ascolto il procuratore della ricorrente chiedeva che venisse ordinato al resistente di trasferire la propria residenza in quanto la sua permanenza nello stato di famiglia impediva a quest'ultima di percepire i sussidi previsti dalla legge;
chiedeva inoltre la corresponsione del 100% dell'assegno unico.
I procuratori del resistente rappresentavano che il SS era all'attualità libero con divieto di dimora in Campania, viveva a Cesena e avrebbe ricominciato a lavorare a breve;
chiedevano la possibilità per il SS di effettuare videochiamate con i figli, e si dichiaravano disponibili a far seguire al resistente un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, nulla disponeva in ordine al cambio di residenza;
autorizzava la percezione del 100% dell'assegno unico da parte della ricorrente;
suggeriva al resistente un percorso di sostegno alla genitorialità presso i S.S. territorialmente competenti.
pagina 5 di 15 In data 30.08.2024 e 01.10.2024 pervenivano rispettivamente relazioni dei Parte_2
e dei TR TA.
[...] Pt_3
Il 18.11.2024 si costituiva per la ricorrente l'avv. Concetta Gentili in sostituzione dell'Avv. Paolo
Pecorario.
All'udienza del 19.11.2024 venivano escussi i testi presenti;
espletata la prova, il procuratore della ricorrente riferiva la condanna del in primo grado nel procedimento per maltrattamenti in CP_1
famiglia - per cui pendeva appello - e si opponeva al ripristino dei contatti padre-figli; il procuratore del resistente sottolineava che il aveva concluso il percorso di sostegno alla genitorialità e CP_1
insisteva per il ripristino della relazione padre-figli anche mediante videochiamate protette;
il Giudice rimetteva la causa dinanzi a sé per la decisione all'udienza del 29.04.2025.
In data 19.11.2024 la ricorrente depositava copia della sentenza penale di condanna resa dal Tribunale di Napoli Nord.
Depositate dalla sola ricorrente note contenenti la precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, all'udienza del 29.04.2025 il procuratore della ricorrente ribadiva la richiesta di affido dei minori alla madre nella sua forma “super” esclusiva sostenendo che la relazione dei SS di Cesena del 08.08.2024 non forniva parere positivo alla ripresa dei percorsi padre-figli, suggerendo piuttosto l'eventualità di incontri protetti senza peraltro tener conto del netto rifiuto dei minori a tali contatti, come invece riportato nella relazione dei SS di TR TA del 01.10.2024. I procuratori del resistente si riportavano alla relazione dei SS di Cesena che conIGliavano un percorso di sostegno alla genitorialità attraverso videochiamate facilitate dalla presenza dei SS stessi.
All'esito dell'udienza, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle condotte tenute dal resistente, l'impossibilità di riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza, sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Nei propri scritti ed in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740/2008), il Tribunale è chiamato a verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti pagina 6 di 15 coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, come nella specie, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 26571 del 17.12.2007).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata da parte ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
Ed invero, la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli Nord e depositata in atti il
19.11.2024, con cui il è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per CP_1
il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della rappresenta un importante e circostanziato Pt_1
elemento di riscontro, il cui contenuto valutativo si pone in linea con le ulteriori prove raccolte nel presente giudizio civile.
Le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno infatti ulteriormente corroborato il quadro probatorio circa la sussistenza di gravi e reiterate condotte violente da parte del SS.
Il teste , fratello della ricorrente, ha riferito di aver personalmente assistito a episodi Testimone_1
di violenza, descrivendo come il spingesse la sorella "in malo modo, buttandola contro il CP_1
frigorifero" e di come fosse "sempre violento anche con i miei genitori, con me, con mia sorella, mia moglie e i vicini di casa". Ha inoltre confermato di aver visto “i segni delle bruciature sul viso di mia sorella che mi disse che era stato il marito con la IGaretta”. Le violenze, secondo il teste, avvenivano anche alla presenza dei minori.
Analogamente, la teste madre della ricorrente, ha dichiarato: "Lui picchiava la Testimone_2
moglie io sentivo tutto scendevo ma il marito mi cacciava in malo modo mi sbatteva la porta in faccia e minacciava di lanciare pietre contro le finestre di casa mia se non fossi andata via”; così come ha dichiarato di averlo visto che “prendeva a calci mia figlia che stava terra". Ha confermato la presenza dei figli durante tali episodi, specificando che "non stanno bene tanto è vero che sono in cura da una psicologa", e che il SS "lanciava contro mia figlia anche oggetti come ad esempi sedie o coltelli". Anche la ha riferito di aver visto "il segno della bruciatura della IGaretta sul viso Tes_2
pagina 7 di 15 di mia figlia" e di aver constatato la presenza di lividi sul corpo della figlia, la quale per timore non si recava al pronto soccorso.
Le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti (in particolare quella dei SS di TR
TA del 01.10.2024 comprensiva di documentazione psicologica e scolastica allegata) hanno poi evidenziato il grave pregiudizio subito dai minori, costretti ad assistere alle condotte violente del padre.
Dalla documentazione psicologica relativa al minore UI (cfr. relazione della psicologa Dott.ssa del 25.09.2024) emerge come lo stesso manifesti "comportamenti oppositivi-provocatori" e Persona_3
viva "con forte irascibilità l'accettazione delle regole", problematiche riconducibili ai traumi vissuti.
UI, infatti, "ricorda in manera fortemente vivida tutte le volte che in sua presenza il padre ha picchiato la madre" e riferisce che il padre "lo includeva nella sua paranoia di gelosia nei confronti della madre, chiedendogli di controllarla […]". Tale condotta ossessiva e controllante del SS nei confronti della moglie, sfociata in atti di violenza fisica e psicologica, è dunque ampiamente documentata.
Ne deriva che la rottura dell'affectio coniugalis è eziologicamente riconducibile ai reiterati comportamenti aggressivi, violenti e controllanti posti in essere dal resistente nei confronti della ricorrente.
La separazione tra i coniugi va, pertanto, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. con addebito a carico del resistente.
Sull'affido dei figli minori UI (nato ad [...] il [...]), (nato ad [...] il ER
14.10.2013) e IA (nata ad [...] il [...]).
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
pagina 8 di 15 Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, considerata la gravità delle condotte maltrattanti poste in essere dal resistente nei confronti della moglie, condotte alle quali i figli minori hanno assistito, come emerso dalle risultanze istruttorie e dalla sentenza penale di condanna di primo grado - seppur non definitiva - e tenuto conto del profondo turbamento e del rifiuto espresso dai minori stessi (in particolare UI e ) nei ER
confronti della figura paterna, appare contrario all'interesse preminente dei minori disporre un affidamento condiviso. Le relazioni dei Servizi Sociali e le valutazioni psicologiche in atti (cfr. relazione SS TR TA del 01/10/2024 e documentazione psicologica allegata) hanno evidenziato il disagio psicologico dei minori, con particolare riferimento a UI, il quale manifesta problematiche comportamentali ("Disturbo del comportamento a rischio di strutturazione di disturbo della condotta con ridotta socializzazione"; "comportamenti oppositivi-provocatori") ricollegabili all'esposizione alla violenza domestica e ai maltrattamenti diretti e indiretti subiti. Di contro la
è stata valutata come genitore sufficientemente idoneo, capace di comprendere i bisogni dei Pt_1
figli e di impegnarsi nella loro cura e nel percorso di recupero psicologico (cfr. relazione della psicologa Dott.ssa del 05.01.2024). Tes_3
Pertanto, si ritiene conforme all'interesse dei minori disporre il loro affido alla madre, nella sua forma cd. “super” esclusiva, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per i minori (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere assunte unicamente dalla madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli minori, il Collegio osserva quanto segue.
Con precedente ordinanza, gli incontri erano stati sospesi e il SS invitato a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Dagli atti risulta che il ha partecipato ad un percorso di CP_1
sostegno presso il Centro per le Famiglie dell'Unione dei Comuni Valle Savio (Cesena) come documentato nella relazione del 08.08.2024 depositata dal resistente il 30.08.2024. I SS di Cesena, pur prendendo atto del rifiuto dei figli di vedere il padre, suggerivano l'utilità di osservare la relazione padre-figli attraverso videochiamate facilitate, al fine di "valutare maggiormente le sue competenze genitoriali", e ritenevano opportuno che il SS svolgesse "un percorso per uomini autori di
pagina 9 di 15 violenza in modo da comprendere maggiormente le motivazioni della sua condanna ed essere sostenuto nella gestione delle emozioni".
Successivamente in data 01.10.2024 i Servizi Sociali di TR TA, cui il Tribunale aveva specificamente demandato di esprimere un parere sulla possibilità di riavviare i contatti padre-figli attraverso videochiamate (eventualmente coordinati tra i Servizi di Cesena e TR TA), hanno segnalato che, dopo aver nuovamente incontrato e dialogato con i minori e UI, questi ER
"hanno sempre espresso congiuntamente e categoricamente il non desiderio di vedere il padre e precisano che ricordano bugie ed episodi poco piacevoli per cui non hanno più credibilità nei suoi confronti". Per tali ragioni, i SS di TR TA hanno concluso che, allo stato, eventuali videochiamate con il padre sono sconIGliate.
Orbene, il netto e persistente rifiuto dei minori, che trae origine dalle violenze assistite e dai traumi subiti, come ampiamente documentato, unitamente al parere contrario dei SS che hanno diretta cura dei minori, impone la massima cautela in quanto forzare qualsiasi forma di contatto, in questo momento, risulterebbe gravemente pregiudizievole per l'equilibrio psicofisico dei minori e per i percorsi terapeutici che stanno portando avanti.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di dover confermare, allo stato, la sospensione di ogni forma di contatto, diretto o indiretto (ivi incluse telefonate e videochiamate) tra il SS e i figli minori.
Si invita il Sig. a dare seguito al suggerimento dei Servizi Sociali di Cesena Controparte_1
intraprendendo uno specifico percorso per uomini autori di violenza, volto a una più profonda elaborazione delle proprie condotte nonché al consolidamento di capacità genitoriali responsabili e rispettose.
Un'eventuale futura riconsiderazione della sospensione dei contatti non potrà prescindere da un futuro e nuovo accertamento di una manifesta e spontanea volontà da parte dei minori UI e (e, ER
crescendo, anche di IA, secondo la sua capacità di discernimento) di voler riallacciare i rapporti con il padre;
tale volontà dovrà essere attentamente vagliata e verificata dai SS e dai terapeuti che seguono i minori. Infine sarà necessario acquisire un nuovo e aggiornato parere dettagliato e favorevole dei
Servizi Sociali di TR TA, previa consultazione dei minori e dei loro terapeuti, che valuti l'opportunità e le modalità di un'eventuale graduale ripresa dei contatti, assicurando che questa non sia in alcun modo pregiudizievole per il benessere psico-fisico dei figli.
Considerato il trauma subito dai minori esposti ad un clima familiare disfunzionale, è indispensabile che i percorsi di sostegno psicologico già avviati per i figli maggiori proseguano e che analogo supporto sia garantito, se necessario, anche per la più piccola, al fine di elaborare le esperienze traumatiche e sostenere un armonico sviluppo psico-emotivo.
pagina 10 di 15 Sull'assegnazione della casa familiare.
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare sita in TR TA (CE) alla via Diaz
n. 1, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007;
Cass.; sentenza n.1545/2006).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che i tre figli minori convivono stabilmente con la madre nel predetto immobile, che peraltro risulta essere in nuda proprietà della stessa con usufrutto Pt_1
in favore della madre di quest'ultima.
Ne consegue che, convivendo i figli minori UI, e IA con la madre, la domanda di ER
assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente va accolta.
Sulla domanda di mantenimento per i figli minori UI (nato il [...]), (nato il ER
14.10.2013) e IA (nata il [...]).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al loro mantenimento quotidiano, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
pagina 11 di 15 Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147.e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c., norma quest'ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori, considerato che il quadro fattuale relativo alla condizione lavorativa del resistente non appare sostanzialmente mutato rispetto alla valutazione operata in sede provvisoria – nel senso che non è stata fornita prova di una ripresa lavorativa stabile che ne attesti una capacità contributiva attuale diversa da quella già considerata – , tenuto conto altresì della situazione della madre che si occupa prevalentemente dei minori svolgendo attività lavorativa come collaboratrice domestica, il Collegio ritiene equo confermare l'importo stabilito in via provvisoria e fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 420,00
(euro 140,00 per ciascun figlio). Tale somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
L'assegno unico universale per i figli va disposto al 100% a favore della , come affermato Pt_1
dalla Ordinanza della Corte di Cassazione 22.02.2025 n. 4672/25, che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
Sulla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente.
Con riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente,
pagina 12 di 15 alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass.
S.U. 18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Orbene, la domanda di mantenimento personale formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Il Collegio rileva che, rispetto alla valutazione effettuata in sede di provvedimenti provvisori - con i quali non era stato disposto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente - non sono emersi nel corso del giudizio elementi di prova nuovi e atti a dimostrare una stabile e continuativa ripresa dell'attività lavorativa da parte del resistente. La sua attuale situazione occupazionale rimane pertanto pagina 13 di 15 incerta e non provata in termini di stabilità e continuità di reddito, tale da garantire una capacità economica sufficiente a far fronte, oltre all'onere primario del mantenimento dei tre figli, anche ad un ulteriore contributo in favore della ricorrente.
D'altro lato, la ricorrente è persona giovane (nata nel 1992) che ha già intrapreso iniziative per rendersi autonoma (es. svolgimento di lavori saltuari come collaboratrice domestica) e possiede potenzialità per un futuro inserimento lavorativo più stabile.
Non essendo, dunque, stati provati elementi nuovi e diversi rispetto al quadro economico valutato in sede presidenziale – ed in particolare non essendo stata dimostrata una stabile ripresa lavorativa del resistente atta a comprovarne una sufficiente capacità contributiva anche per l'ex coniuge – e considerate le potenzialità di autonomia della ricorrente, la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ritenuto che l'accoglimento della quasi totalità della domande della ricorrente non è compensabile , nemmeno in via parziale con il rigetto della domanda di mantenimento che nel complesso della vicenda e per la gravità dei fatti narrati riveste carattere marginale, le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente e liquidate in euro 5292.00 sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001
a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase di trattazione (€ 1.806,00) e fase decisionale (€
2.905,00 ridotta del 40% ad euro 1743,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(c.f. ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], con addebito al
[...] C.F._3
resistente;
b) affida i figli minori UI (nato ad [...] il [...]), (nato ad [...] il [...]) e ER
IA (nata ad [...] il [...]) in via “super” esclusiva alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa;
la madre può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le pagina 14 di 15 decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
c) assegna la casa familiare, sita in TR TA (CE) alla via Diaz n. 1, alla ricorrente che l'abiterà unitamente ai figli minori ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori UI, e ER
IA, la somma mensile di € 420,00 (euro 140,00 per ciascun figlio) oltre il 50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019; la somma dovuta a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
e) dispone il pagamento dell'Assegno unico per i figli a favore di nella misura Parte_1
del 100%;
f) rigetta la domanda di mantenimento personale avanzata dalla ricorrente;
g) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1
euro 5292,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché IVA e CPA come per legge, in favore dello
Stato attesa l'ammissione provvisoria di al Patrocinio a Spese dello Stato;
Parte_1
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TR TA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 48, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
Così deciso in Aversa nella Camera di ConIGlio del 13.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10062 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa IA Capua Vetere (CE) alla Via Convento delle Grazie n. 2, presso lo studio dell'Avv. Concetta Gentili (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._2
in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Casaluce (CE) alla Via Dante n. 17, presso lo studio degli Avv.ti Dario
Mezzacapo (c.f. , UI Vitale (c.f. ) e Nicola Basile C.F._4 C.F._5
(c.f. ), che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti C.F._6
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 15 CONCLUSIONI: Come da verbali ed atti di causa.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 29.04.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 17.11.2023, la ricorrente premetteva: Parte_1
-di aver contratto matrimonio concordatario con in data 05.11.2011 in TR Controparte_1
TA (CE) - in regime di separazione dei beni - e che dall'unione erano nati tre figli: UI (il
07.03.2012), (il 14.10.2013) e IA (il 14.05.2022); ER
-che era casalinga e si era da sempre dedicata alla cura della casa e dei figli, mentre il resistente svolgeva l'attività di carpentiere percependo un reddito mensile di circa euro 2.000,00;
-che negli ultimi anni di matrimonio la relazione coniugale era stata compromessa da numerosi episodi di violenza fisica e verbale posti in essere a suo danno dal SS il quale aveva inflitto alla moglie percosse, minacce, lancio di oggetti e persino IGarette spente sul corpo, spesso per futili motivi e anche alla presenza dei figli minori;
-che tali soprusi - inizialmente non denunciati per timore - l'avevano infine indotta a sporgere delle denunce ai Carabinieri;
-che a seguito di tali denunce il Tribunale di Napoli Nord emetteva in data 02.11.2023 nei confronti del
SS ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di maltrattamenti in famiglia, con conseguente sua detenzione presso il carcere di Santa IA Capua
Vetere;
-che successivamente all'arresto del SS aveva ricevuto minacce anche dalla suocera e dalla cognata, tanto da sporgere denuncia anche nei loro confronti in data 08.11.2023;
-che il SS intratteneva altresì continue relazioni extraconiugali;
-che i figli UI e manifestavano disagio a causa delle violenze verbali e fisiche a cui avevano ER
assistito e che anche la ricorrente, a causa dei maltrattamenti, soffriva di una sindrome ansioso- depressiva per cui necessitava di supporto psicologico presso un centro antiviolenza.
Chiedeva pertanto:
“In via preliminare e urgente, procedere all'ascolto del figlio minore UI di anni 11, procedere alla nomina di una figura professionale competente al fine di avviare i figli UI e verso un ER
percorso di sostegno psicologico nonché alla nomina dei Servizi Sociali competenti per territorio al fine di avviare un percorso, per il resistente, di sostegno e rafforzamento della responsabilità genitoriale;
pagina 2 di 15 Nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e in relazione al Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario celebrato presso il Comune di TR TA il giorno 05/11/2021, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 48, P. 2, S. A, anno 2011;
2. Dichiarare la separazione addebitabile al IG. per il comportamento infedele Controparte_1
nonché per le aggressioni fisiche e verbali di cui si è reso autore in danno della IG.ra
[...]
ed in presenza dei figli minori;
Parte_1
3. Affidare i figli minori in modo esclusivo alla IG.ra . Disporre la residenza Parte_1
abituale della prole presso la casa familiare in TR TA (CE) alla via Diaz 1, con collocamento prevalente presso la madre;
Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori siano assunte dalla ricorrente in autonomia tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Assegnare la casa familiare sita in TR TA alla via Diaz 1 alla ricorrente, con ogni arredo
e pertinenza.
5. Disporre che gli incontri del IG. coi figli minori, siano effettuati solo in ambiente protetto CP_1
e secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali competenti all'esito del percorso di rafforzamento della responsabilità genitoriale e solo qualora non siano pregiudizievoli per i minori;
6. Disporre che il IG. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento alla IG.ra , dell'importo di euro 1.200,00 mensili (€ 400,00 per Parte_1
ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
7. Disporre che l'assegno unico, attualmente riscosso dal , sia interamente percepito dalla CP_1
IG.ra ; Parte_1
8. Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 nell'interesse della prole, determinate secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord, previo accordo e previamente documentate.
9. Porre a carico di un assegno di mantenimento in favore di , Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
10. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TR TA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
pagina 3 di 15 Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 25.01.2024 il resistente il quale, Controparte_1
pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, negando le accuse di violenza e infedeltà e attribuendo le cause del conflitto coniugale al carattere provocatorio della moglie e ai dubbi di tradimento. Sosteneva di aver avuto sempre un ottimo rapporto con i figli e di aver costantemente provveduto al loro sostentamento e a quello della moglie, la quale non aveva mai voluto lavorare. Precisava inoltre di trovarsi in stato di custodia cautelare presso il Carcere di Santa
IA Capua Vetere e che in precedenza lavorava come carpentiere con una retribuzione di circa euro
1.700,00 mensili.
Chiedeva:
“1) Pronunciare la separazione dei coniugi e ordinando alla Controparte_1 Parte_1
cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della successiva sentenza e il suo passaggio in giudicato presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR TA per le incombenze di legge;
2) Disporre l'affidamento congiunto dei tre figli minori UI, e IA con collocazione ER
privilegiata presso la casa coniugale con la madre in TR TA alla via Diaz n. 1, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
3) Disporre a carico del IG. l'obbligo di versare un importo mensile per il Controparte_1 mantenimento dei 3 figli nella misura di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) con vincolo di destinazione, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
4) Prevedere il diritto di visita tra il padre e i figli minori presso la Casa Circondariale di Santa IA
Capua Vetere nei giorni consentiti e telefonate negli orari consentiti al fine di preservare il rapporto padre e figlio e il diritto alla bigenitorialità, con previsione, lasciata all'Autorità del Tribunale Adito di stilare un calendario di incontri padre e figlio per quando il padre verrà liberato dalla custodia cautelare.
5) Prevedere se indispensabile la nomina di un Curatore dei minori.
6) Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.”
Con le proprie memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. il resistente riferiva di aver ottenuto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico da espiarsi in Cesena (FC) in Corso Garibaldi n. 81.
All'udienza del 27.02.2024 fissata per la comparizione personale delle parti - esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione - il Giudice procedeva all'audizione delle parti.
La ricorrente dichiarava di essere casalinga e di vivere con i tre figli minori;
che il marito si trovava agli arresti domiciliari a Cesena per maltrattamenti in famiglia;
che non era fisicamente violento con i pagina 4 di 15 figli ma che i minori avevano assistito a numerose violenze da lui perpetrate nei suoi confronti;
di non ricevere alcun contributo economico dal marito e di percepire il 50% dell'assegno unico;
di aver interrotto, dopo la denuncia, i contatti tra il padre e i figli a causa degli atteggiamenti di quest'ultimo; riferiva infine, oltre episodi di violenza fisica, anche l'infedeltà del marito.
Il resistente dichiarava invece di trovarsi agli arresti domiciliari a Cesena;
di voler riprendere i contatti con i figli, che non sentiva da oltre quattro mesi;
che prima dell'arresto lavorava come operaio edile e il suo datore di lavoro gli aveva trovato un alloggio a Cesena per permettergli di lavorare lì, in attesa dei permessi necessari;
di non essere mai stato violento con la moglie, riferendo solo normali litigi familiari;
accusava infine la moglie di essere stata violenta con i figli perché disobbedienti.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa il
28.02.2024, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente al fine di abitarla con i figli;
disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre e sospendeva il diritto di visita del padre;
disponeva che i SS di TR TA redigessero relazione socio-ambientale sul nucleo familiare della ricorrente e sui rapporti del padre con i minori;
disponeva a carico del SS la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile di euro 420,00 per il mantenimento dei tre figli (euro 140,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
ammetteva infine la prova per testi e rinviava il processo per l'audizione del minore UI.
All'udienza del 26.04.2024 veniva ascoltato il minore (nato il [...]), il quale Persona_2
dichiarava di vivere a casa con la madre e i fratelli e di trovarsi bene in quel contesto;
di non avere contatti con il padre da quando la madre lo aveva denunciato;
di non voler vedere il padre perché era violento verso la madre;
che lui e i suoi fratelli ora erano tranquilli rispetto al periodo in cui il padre conviveva con loro.
All'esito dell'ascolto il procuratore della ricorrente chiedeva che venisse ordinato al resistente di trasferire la propria residenza in quanto la sua permanenza nello stato di famiglia impediva a quest'ultima di percepire i sussidi previsti dalla legge;
chiedeva inoltre la corresponsione del 100% dell'assegno unico.
I procuratori del resistente rappresentavano che il SS era all'attualità libero con divieto di dimora in Campania, viveva a Cesena e avrebbe ricominciato a lavorare a breve;
chiedevano la possibilità per il SS di effettuare videochiamate con i figli, e si dichiaravano disponibili a far seguire al resistente un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, nulla disponeva in ordine al cambio di residenza;
autorizzava la percezione del 100% dell'assegno unico da parte della ricorrente;
suggeriva al resistente un percorso di sostegno alla genitorialità presso i S.S. territorialmente competenti.
pagina 5 di 15 In data 30.08.2024 e 01.10.2024 pervenivano rispettivamente relazioni dei Parte_2
e dei TR TA.
[...] Pt_3
Il 18.11.2024 si costituiva per la ricorrente l'avv. Concetta Gentili in sostituzione dell'Avv. Paolo
Pecorario.
All'udienza del 19.11.2024 venivano escussi i testi presenti;
espletata la prova, il procuratore della ricorrente riferiva la condanna del in primo grado nel procedimento per maltrattamenti in CP_1
famiglia - per cui pendeva appello - e si opponeva al ripristino dei contatti padre-figli; il procuratore del resistente sottolineava che il aveva concluso il percorso di sostegno alla genitorialità e CP_1
insisteva per il ripristino della relazione padre-figli anche mediante videochiamate protette;
il Giudice rimetteva la causa dinanzi a sé per la decisione all'udienza del 29.04.2025.
In data 19.11.2024 la ricorrente depositava copia della sentenza penale di condanna resa dal Tribunale di Napoli Nord.
Depositate dalla sola ricorrente note contenenti la precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, all'udienza del 29.04.2025 il procuratore della ricorrente ribadiva la richiesta di affido dei minori alla madre nella sua forma “super” esclusiva sostenendo che la relazione dei SS di Cesena del 08.08.2024 non forniva parere positivo alla ripresa dei percorsi padre-figli, suggerendo piuttosto l'eventualità di incontri protetti senza peraltro tener conto del netto rifiuto dei minori a tali contatti, come invece riportato nella relazione dei SS di TR TA del 01.10.2024. I procuratori del resistente si riportavano alla relazione dei SS di Cesena che conIGliavano un percorso di sostegno alla genitorialità attraverso videochiamate facilitate dalla presenza dei SS stessi.
All'esito dell'udienza, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle condotte tenute dal resistente, l'impossibilità di riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza, sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Nei propri scritti ed in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740/2008), il Tribunale è chiamato a verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti pagina 6 di 15 coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, come nella specie, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 26571 del 17.12.2007).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata da parte ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
Ed invero, la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli Nord e depositata in atti il
19.11.2024, con cui il è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per CP_1
il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della rappresenta un importante e circostanziato Pt_1
elemento di riscontro, il cui contenuto valutativo si pone in linea con le ulteriori prove raccolte nel presente giudizio civile.
Le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno infatti ulteriormente corroborato il quadro probatorio circa la sussistenza di gravi e reiterate condotte violente da parte del SS.
Il teste , fratello della ricorrente, ha riferito di aver personalmente assistito a episodi Testimone_1
di violenza, descrivendo come il spingesse la sorella "in malo modo, buttandola contro il CP_1
frigorifero" e di come fosse "sempre violento anche con i miei genitori, con me, con mia sorella, mia moglie e i vicini di casa". Ha inoltre confermato di aver visto “i segni delle bruciature sul viso di mia sorella che mi disse che era stato il marito con la IGaretta”. Le violenze, secondo il teste, avvenivano anche alla presenza dei minori.
Analogamente, la teste madre della ricorrente, ha dichiarato: "Lui picchiava la Testimone_2
moglie io sentivo tutto scendevo ma il marito mi cacciava in malo modo mi sbatteva la porta in faccia e minacciava di lanciare pietre contro le finestre di casa mia se non fossi andata via”; così come ha dichiarato di averlo visto che “prendeva a calci mia figlia che stava terra". Ha confermato la presenza dei figli durante tali episodi, specificando che "non stanno bene tanto è vero che sono in cura da una psicologa", e che il SS "lanciava contro mia figlia anche oggetti come ad esempi sedie o coltelli". Anche la ha riferito di aver visto "il segno della bruciatura della IGaretta sul viso Tes_2
pagina 7 di 15 di mia figlia" e di aver constatato la presenza di lividi sul corpo della figlia, la quale per timore non si recava al pronto soccorso.
Le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti (in particolare quella dei SS di TR
TA del 01.10.2024 comprensiva di documentazione psicologica e scolastica allegata) hanno poi evidenziato il grave pregiudizio subito dai minori, costretti ad assistere alle condotte violente del padre.
Dalla documentazione psicologica relativa al minore UI (cfr. relazione della psicologa Dott.ssa del 25.09.2024) emerge come lo stesso manifesti "comportamenti oppositivi-provocatori" e Persona_3
viva "con forte irascibilità l'accettazione delle regole", problematiche riconducibili ai traumi vissuti.
UI, infatti, "ricorda in manera fortemente vivida tutte le volte che in sua presenza il padre ha picchiato la madre" e riferisce che il padre "lo includeva nella sua paranoia di gelosia nei confronti della madre, chiedendogli di controllarla […]". Tale condotta ossessiva e controllante del SS nei confronti della moglie, sfociata in atti di violenza fisica e psicologica, è dunque ampiamente documentata.
Ne deriva che la rottura dell'affectio coniugalis è eziologicamente riconducibile ai reiterati comportamenti aggressivi, violenti e controllanti posti in essere dal resistente nei confronti della ricorrente.
La separazione tra i coniugi va, pertanto, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. con addebito a carico del resistente.
Sull'affido dei figli minori UI (nato ad [...] il [...]), (nato ad [...] il ER
14.10.2013) e IA (nata ad [...] il [...]).
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
pagina 8 di 15 Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, considerata la gravità delle condotte maltrattanti poste in essere dal resistente nei confronti della moglie, condotte alle quali i figli minori hanno assistito, come emerso dalle risultanze istruttorie e dalla sentenza penale di condanna di primo grado - seppur non definitiva - e tenuto conto del profondo turbamento e del rifiuto espresso dai minori stessi (in particolare UI e ) nei ER
confronti della figura paterna, appare contrario all'interesse preminente dei minori disporre un affidamento condiviso. Le relazioni dei Servizi Sociali e le valutazioni psicologiche in atti (cfr. relazione SS TR TA del 01/10/2024 e documentazione psicologica allegata) hanno evidenziato il disagio psicologico dei minori, con particolare riferimento a UI, il quale manifesta problematiche comportamentali ("Disturbo del comportamento a rischio di strutturazione di disturbo della condotta con ridotta socializzazione"; "comportamenti oppositivi-provocatori") ricollegabili all'esposizione alla violenza domestica e ai maltrattamenti diretti e indiretti subiti. Di contro la
è stata valutata come genitore sufficientemente idoneo, capace di comprendere i bisogni dei Pt_1
figli e di impegnarsi nella loro cura e nel percorso di recupero psicologico (cfr. relazione della psicologa Dott.ssa del 05.01.2024). Tes_3
Pertanto, si ritiene conforme all'interesse dei minori disporre il loro affido alla madre, nella sua forma cd. “super” esclusiva, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per i minori (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere assunte unicamente dalla madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli minori, il Collegio osserva quanto segue.
Con precedente ordinanza, gli incontri erano stati sospesi e il SS invitato a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Dagli atti risulta che il ha partecipato ad un percorso di CP_1
sostegno presso il Centro per le Famiglie dell'Unione dei Comuni Valle Savio (Cesena) come documentato nella relazione del 08.08.2024 depositata dal resistente il 30.08.2024. I SS di Cesena, pur prendendo atto del rifiuto dei figli di vedere il padre, suggerivano l'utilità di osservare la relazione padre-figli attraverso videochiamate facilitate, al fine di "valutare maggiormente le sue competenze genitoriali", e ritenevano opportuno che il SS svolgesse "un percorso per uomini autori di
pagina 9 di 15 violenza in modo da comprendere maggiormente le motivazioni della sua condanna ed essere sostenuto nella gestione delle emozioni".
Successivamente in data 01.10.2024 i Servizi Sociali di TR TA, cui il Tribunale aveva specificamente demandato di esprimere un parere sulla possibilità di riavviare i contatti padre-figli attraverso videochiamate (eventualmente coordinati tra i Servizi di Cesena e TR TA), hanno segnalato che, dopo aver nuovamente incontrato e dialogato con i minori e UI, questi ER
"hanno sempre espresso congiuntamente e categoricamente il non desiderio di vedere il padre e precisano che ricordano bugie ed episodi poco piacevoli per cui non hanno più credibilità nei suoi confronti". Per tali ragioni, i SS di TR TA hanno concluso che, allo stato, eventuali videochiamate con il padre sono sconIGliate.
Orbene, il netto e persistente rifiuto dei minori, che trae origine dalle violenze assistite e dai traumi subiti, come ampiamente documentato, unitamente al parere contrario dei SS che hanno diretta cura dei minori, impone la massima cautela in quanto forzare qualsiasi forma di contatto, in questo momento, risulterebbe gravemente pregiudizievole per l'equilibrio psicofisico dei minori e per i percorsi terapeutici che stanno portando avanti.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene di dover confermare, allo stato, la sospensione di ogni forma di contatto, diretto o indiretto (ivi incluse telefonate e videochiamate) tra il SS e i figli minori.
Si invita il Sig. a dare seguito al suggerimento dei Servizi Sociali di Cesena Controparte_1
intraprendendo uno specifico percorso per uomini autori di violenza, volto a una più profonda elaborazione delle proprie condotte nonché al consolidamento di capacità genitoriali responsabili e rispettose.
Un'eventuale futura riconsiderazione della sospensione dei contatti non potrà prescindere da un futuro e nuovo accertamento di una manifesta e spontanea volontà da parte dei minori UI e (e, ER
crescendo, anche di IA, secondo la sua capacità di discernimento) di voler riallacciare i rapporti con il padre;
tale volontà dovrà essere attentamente vagliata e verificata dai SS e dai terapeuti che seguono i minori. Infine sarà necessario acquisire un nuovo e aggiornato parere dettagliato e favorevole dei
Servizi Sociali di TR TA, previa consultazione dei minori e dei loro terapeuti, che valuti l'opportunità e le modalità di un'eventuale graduale ripresa dei contatti, assicurando che questa non sia in alcun modo pregiudizievole per il benessere psico-fisico dei figli.
Considerato il trauma subito dai minori esposti ad un clima familiare disfunzionale, è indispensabile che i percorsi di sostegno psicologico già avviati per i figli maggiori proseguano e che analogo supporto sia garantito, se necessario, anche per la più piccola, al fine di elaborare le esperienze traumatiche e sostenere un armonico sviluppo psico-emotivo.
pagina 10 di 15 Sull'assegnazione della casa familiare.
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare sita in TR TA (CE) alla via Diaz
n. 1, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007;
Cass.; sentenza n.1545/2006).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che i tre figli minori convivono stabilmente con la madre nel predetto immobile, che peraltro risulta essere in nuda proprietà della stessa con usufrutto Pt_1
in favore della madre di quest'ultima.
Ne consegue che, convivendo i figli minori UI, e IA con la madre, la domanda di ER
assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente va accolta.
Sulla domanda di mantenimento per i figli minori UI (nato il [...]), (nato il ER
14.10.2013) e IA (nata il [...]).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al loro mantenimento quotidiano, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
pagina 11 di 15 Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147.e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c., norma quest'ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori, considerato che il quadro fattuale relativo alla condizione lavorativa del resistente non appare sostanzialmente mutato rispetto alla valutazione operata in sede provvisoria – nel senso che non è stata fornita prova di una ripresa lavorativa stabile che ne attesti una capacità contributiva attuale diversa da quella già considerata – , tenuto conto altresì della situazione della madre che si occupa prevalentemente dei minori svolgendo attività lavorativa come collaboratrice domestica, il Collegio ritiene equo confermare l'importo stabilito in via provvisoria e fissare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 420,00
(euro 140,00 per ciascun figlio). Tale somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
L'assegno unico universale per i figli va disposto al 100% a favore della , come affermato Pt_1
dalla Ordinanza della Corte di Cassazione 22.02.2025 n. 4672/25, che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
Sulla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente.
Con riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente,
pagina 12 di 15 alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass.
S.U. 18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Orbene, la domanda di mantenimento personale formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
Il Collegio rileva che, rispetto alla valutazione effettuata in sede di provvedimenti provvisori - con i quali non era stato disposto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente - non sono emersi nel corso del giudizio elementi di prova nuovi e atti a dimostrare una stabile e continuativa ripresa dell'attività lavorativa da parte del resistente. La sua attuale situazione occupazionale rimane pertanto pagina 13 di 15 incerta e non provata in termini di stabilità e continuità di reddito, tale da garantire una capacità economica sufficiente a far fronte, oltre all'onere primario del mantenimento dei tre figli, anche ad un ulteriore contributo in favore della ricorrente.
D'altro lato, la ricorrente è persona giovane (nata nel 1992) che ha già intrapreso iniziative per rendersi autonoma (es. svolgimento di lavori saltuari come collaboratrice domestica) e possiede potenzialità per un futuro inserimento lavorativo più stabile.
Non essendo, dunque, stati provati elementi nuovi e diversi rispetto al quadro economico valutato in sede presidenziale – ed in particolare non essendo stata dimostrata una stabile ripresa lavorativa del resistente atta a comprovarne una sufficiente capacità contributiva anche per l'ex coniuge – e considerate le potenzialità di autonomia della ricorrente, la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ritenuto che l'accoglimento della quasi totalità della domande della ricorrente non è compensabile , nemmeno in via parziale con il rigetto della domanda di mantenimento che nel complesso della vicenda e per la gravità dei fatti narrati riveste carattere marginale, le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente e liquidate in euro 5292.00 sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001
a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase di trattazione (€ 1.806,00) e fase decisionale (€
2.905,00 ridotta del 40% ad euro 1743,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(c.f. ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], con addebito al
[...] C.F._3
resistente;
b) affida i figli minori UI (nato ad [...] il [...]), (nato ad [...] il [...]) e ER
IA (nata ad [...] il [...]) in via “super” esclusiva alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa;
la madre può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le pagina 14 di 15 decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
c) assegna la casa familiare, sita in TR TA (CE) alla via Diaz n. 1, alla ricorrente che l'abiterà unitamente ai figli minori ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori UI, e ER
IA, la somma mensile di € 420,00 (euro 140,00 per ciascun figlio) oltre il 50%, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019; la somma dovuta a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
e) dispone il pagamento dell'Assegno unico per i figli a favore di nella misura Parte_1
del 100%;
f) rigetta la domanda di mantenimento personale avanzata dalla ricorrente;
g) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1
euro 5292,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché IVA e CPA come per legge, in favore dello
Stato attesa l'ammissione provvisoria di al Patrocinio a Spese dello Stato;
Parte_1
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TR TA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 48, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
Così deciso in Aversa nella Camera di ConIGlio del 13.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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