CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte, Presidente Luciano Guaglione, Consigliere Concetta Potito, Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 50 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Codice Fiscale, Partita Iva , rappresentata e difesa dal prof. avv. Gianvito P.IVA_1
Giannelli, ed elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
Codice Fiscale , Controparte_1 C.F._1 CP_2
Codice Fiscale , e
[...] C.F._2 Controparte_3
Codice Fiscale , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Francesco Stante, ed elettivamente domiciliati come in atti appellati
pagina 1 di 4 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4425/2021 del 7 dicembre 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda con la quale la di Parte_1
chiedeva di:1) dichiarare inefficace nei confronti della Parte_1 cessione di diritti Controparte_4 reali Rep. n. 824 e Racc. n. 698, a firma del Notaio
[...]
, registrato in Gioia del Colle il 24/04/2017 al n. 4044 Persona_1 serie 1T e trascritto a Bari il 24/04/2017 al n. 16629 R.G. al n. 11758 R.P. trascritto a Bari il 24/04/2017 al n. 16630 R.G. al n. 11759 R.P., col quale i sig.ri e hanno ceduto alla Controparte_1 CP_2 sig.ra : a) abitazione in villino ubicata al piano Controparte_3 terra, avente ingresso autonomo ed indipendente, distinta in Catasto Fabbricati.del Comune di Polignano a Mare, in ditta esatta, al -foglio
10, p.lla 452, sub, 2, Contrada Aprifico, piano T, categoria A/7, classe 2, vani 5, superficie catastale totale 68 mq, rendita euro 426,08; b) pertinenziale locale ad uso box auto ubicato ai piano terra, avente ingresso autonomo ed indipendente dalla pertinenziale e circostante area comune, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Polignano a Mare, in ditta esatta, al foglio 10, p.lla 452, sub. 1, Contrada Aprifico, piano T, categoria C/6, classe 5, mq 15, superficie catastale totale 21 mq, rendita euro 41,83; c) appartamento ad uso abitativo ubicato al primo piano, avente ingresso autonomo ed indipendente, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Polignano a Mare, in ditta esatta, al foglio 10, p.lla 452, sub 4, Contrada Aprifico, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 5, superficie catastale totale 92 mq, rendita euro 271,14”.
Con citazione del 5 gennaio 2022 la di Parte_1
ha chiesto: di riformare la sentenza impugnata, nella parte Parte_1 in cui il Tribunale ha ritenuto che “parte attrice non ha provato di avere proposto entro il termine suddetto (di cui all'art. 1957 c.c.) le opportune azioni nei confronti del debitore principale così decadendo dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per il soddisfacimento del proprio credito” e, quindi, di accogliere la domanda svolta nel primo giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc,
pagina 2 di 4 all'udienza del 7 febbraio 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 13 dicembre 2024, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 7 febbraio 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione del 5 febbraio 2022
[...] avverso la sentenza n. 4425/2021 del 7 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte, Presidente Luciano Guaglione, Consigliere Concetta Potito, Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 50 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Codice Fiscale, Partita Iva , rappresentata e difesa dal prof. avv. Gianvito P.IVA_1
Giannelli, ed elettivamente domiciliata come in atti appellante
e
Codice Fiscale , Controparte_1 C.F._1 CP_2
Codice Fiscale , e
[...] C.F._2 Controparte_3
Codice Fiscale , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Francesco Stante, ed elettivamente domiciliati come in atti appellati
pagina 1 di 4 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4425/2021 del 7 dicembre 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda con la quale la di Parte_1
chiedeva di:1) dichiarare inefficace nei confronti della Parte_1 cessione di diritti Controparte_4 reali Rep. n. 824 e Racc. n. 698, a firma del Notaio
[...]
, registrato in Gioia del Colle il 24/04/2017 al n. 4044 Persona_1 serie 1T e trascritto a Bari il 24/04/2017 al n. 16629 R.G. al n. 11758 R.P. trascritto a Bari il 24/04/2017 al n. 16630 R.G. al n. 11759 R.P., col quale i sig.ri e hanno ceduto alla Controparte_1 CP_2 sig.ra : a) abitazione in villino ubicata al piano Controparte_3 terra, avente ingresso autonomo ed indipendente, distinta in Catasto Fabbricati.del Comune di Polignano a Mare, in ditta esatta, al -foglio
10, p.lla 452, sub, 2, Contrada Aprifico, piano T, categoria A/7, classe 2, vani 5, superficie catastale totale 68 mq, rendita euro 426,08; b) pertinenziale locale ad uso box auto ubicato ai piano terra, avente ingresso autonomo ed indipendente dalla pertinenziale e circostante area comune, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Polignano a Mare, in ditta esatta, al foglio 10, p.lla 452, sub. 1, Contrada Aprifico, piano T, categoria C/6, classe 5, mq 15, superficie catastale totale 21 mq, rendita euro 41,83; c) appartamento ad uso abitativo ubicato al primo piano, avente ingresso autonomo ed indipendente, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Polignano a Mare, in ditta esatta, al foglio 10, p.lla 452, sub 4, Contrada Aprifico, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 5, superficie catastale totale 92 mq, rendita euro 271,14”.
Con citazione del 5 gennaio 2022 la di Parte_1
ha chiesto: di riformare la sentenza impugnata, nella parte Parte_1 in cui il Tribunale ha ritenuto che “parte attrice non ha provato di avere proposto entro il termine suddetto (di cui all'art. 1957 c.c.) le opportune azioni nei confronti del debitore principale così decadendo dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per il soddisfacimento del proprio credito” e, quindi, di accogliere la domanda svolta nel primo giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc,
pagina 2 di 4 all'udienza del 7 febbraio 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 13 dicembre 2024, né a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c, del 7 febbraio 2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione del 5 febbraio 2022
[...] avverso la sentenza n. 4425/2021 del 7 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4