Art. 5.
Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I.N.A.D.E.L. saranno stabiliti in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , e successive modificazioni.
Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I.N.A.D.E.L. saranno stabiliti in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , e successive modificazioni.